CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2021
Cassazione n. 03623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9U.t le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 aprile 2021 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato le richieste di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 48 legge 26 luglio 1975, n. 354 e ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter Ord. pen., relativamente alla residua pena di anni due, mesi dieci, giorni ventisette di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino del 26 gennaio 2021. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei titoli di reato in esecuzione, della relazione del Ser.D e delle informative delle Forze dell'ordine, ha evidenziato che la pena residua era superiore ad anni due di reclusione, oltre il limite consentito per l'applicazione della detenzione domiciliare; che le altre richieste dovevano essere rigettate, in quanto il soggetto aveva una posizione sociale debole, priva di stabili riferimenti che potessero scongiurare il rischio di nuove condotte criminose, perdurate fino ad epoca recente; che l'appoggio economico fornito dal fratello non era sufficiente a distogliere il condannato dall'impulso tossimanico e ludopatico, anche in considerazione del fatto che non era stato presentato alcun concreto percorso di sostegno in tal senso; che, quindi, la condizione di clandestino e la situazione pandemica non permettevano al soggetto di raggiungere in breve una stabilità economica attraverso un'occupazione lavorativa. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di rispondere alla richiesta di rinvio dell'udienza, depositata dalla difesa il 12 aprile 2021, stante la mancanza della relazione dell'UEPE (necessaria per ulteriormente approfondire la situazione di specie, come evidenziato dalla stessa relazione del Ser.D, richiamata nel provvedimento impugnato). Nella medesima istanza, inoltre, l'interessato aveva evidenziato che stava regolarizzando la propria situazione lavorativa.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e, come tale, vada rigettato. 1.1. Il Tribunale ha adeguatamente motivato la propria decisione sul fatto che la relazione socio-familiare e la relazione del SERD contenevano elementi che evidenziavano le problematiche ludopatiche e tossicomaniche del richiedente, sicché la mera presentazione dell'istanza di rinvio dell'udienza in data 12 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non costituiva un obbligo di concessione del rinvio della decisione per il giudice, il quale legittimamente può ritenere che gli elementi ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione richiesta nell'originaria istanza siano già talmente pregnanti da poter subito pervenire alla decisione dell'istanza, senza che venisse impedita, ovviamente, la possibile riproposizione di una nuova istanza di concessione di misure alternative, articolata sulla base di ulteriori elementi ritenuti significativi. 1.2. Va, infatti, riconfermato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un'istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta. (Sez. 1, n. 26232 del 7/07/2020, Luperti, Rv. 279581). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali