CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 35268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27455 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentat a e difes a dall’avvocatoVincenzo Maradei; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.335/2019 depositat a il 19 febbraio 2019 del la Corte di appello di Catanzaro. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 27455/2019 camera di consiglio18.10.2023 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oraIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 372.712,12, salvo altra, a titolo di ripetizione per interessi anatocistici indebitamente corrisposti. La banca si è costituita e ha resistito alla domanda. Il Tribunale di Cosenza ha respinto la domanda ritenendo che l’attrice non avesse dato prova dei fatti costitutivi della stessa; ha rilevato che mancavano in atti sia i contratti di apertura di conto corrente,sia gli estratti conto e che , inoltre, al mancato deposito dei documenti non poteva supplirsi con la richiesta esibizione , stante il mancato esercizio da parte della società correntista, della facoltà previstadall’art. 119 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993). 2. ― La sentenza di primo grado è stata integralmente confermatadalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza pubblicata il 19 febbraio 2019. 3. ― Avverso quest’ultima p ronuncia la società E mautocozza, posta nel frattempo in liquidazione, ha proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Vi è memoria della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.― Col primo motivo è denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte di appello avrebbe in particolare trascurato di considerare «l'esistenza di un valido contratto, sebbene non stipulato in forma scritta»e «l'adeguatezza del conto scalare ai fini della prova dell'illecito addebito da parte della banca di costi ed interessi non dovuti». Il motivo è inammissibile. La Corte di appello, dopo aver osservatoche il correntista attore in giudizio aveva l'onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici della data di iniziodel rapporto al fine di verificare sia il contenuto delle Sez. I–RG 27455/2019 camera di consiglio18.10.2023 clausole contrattuali assolutamente nulle, sia l'effettiva applicazione di addebiti illegittimi,ha anzitutto evidenziato che gli estratti conto erano incompleti, essendo «riferiti a brevi periodi sparpagliati nel corso del rapporto, durato quasi trent'anni, senza alcuna continuità al loro interno» e che mancava, inoltre, l'estratto di chiusura del contoche si attestava« chiuso nel 2002, mentre l'ultimo documento in proposito risale al 1999»; lo stesso Giudice distrettuale ha poi rilevato che «[mancavano] in atti i contratti, fatto importante soprattutto per le indicazione dell'entità dell'affidamento» e, quindi,al fine di «cogliere la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, con ogni conseguenza quanto al diverso momento di operatività della prescrizione». La ricorrente si duole, come anticipato, dell’omesso esame di fatti decisivi e denuncia,quindi, il vizio di cui all’art. 360, n. 5. c.p.c.. Nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., il ricorrente che svolga una tale censura deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Ora, la società istante assume che nel periodo anteriore alla vigenza della l. n. 154 del 1992 i contrattipotevano essere validamente conclusi in forma diversa da quella scritta: ma manca di chiarire da quale dato processuale si ricavi che un tale negozio sia stato concluso, né spiega come l’evenienza relativa al perfezionamento di un tale contrattosia stata dibattuta in giudizio. Sez. I–RG 27455/2019 camera di consiglio18.10.2023 La deduzione relativa agli estratti conto scalarisi riferisce, poi, al mancato apprezzamento di un elemento documentale, e non all’omesso esame di un fatto:fatto che, del resto, la ricorrente nemmeno individua. Si osserva, per completezza, che la doglianza relativa ai detti estratti scalari è pure afflitta da un deficit di autosufficienza : la ricorrente assume che tali documenti sarebbero «tecnicamenteidonei al conteggio degli interessi anatocistici applicati dalla banca sul conto corrente», ma non fornisce alcun ragguaglio con riguardo alla loro localizzazione all’interno dei fascicoli processuali; sono difatti inammissibili, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass.1 luglio 2021, n. 18695).Merita inoltre osservare che E mautocozza non spiega nemmeno come la questione relativa al valore probatorio dei nominati estratti conto scalari fosse stata sottoposta al Giudice di appello,tanto più che dalla sentenza impugnata emerge che la stessa, in sede di gravame, afronte dell’incompletezza degli estratti conto (già rilevata dal Tribunale) , si era limitata a oppo rre che « il calcolo ben poteva essere fatto per i singoli periodi coperti dai detti documenti» (sentenza impugnata, pag. 4):senza far cenno, quindi, all’utilizzabilità, a tal fine,degli estratti scalari. 2. ― C ol secondo mezzo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Si osserva come la ricorrente avesse «assolto con la massima diligenza agli obblighi di allegazione gravanti sull'attore, producendo in giudizio tutta la Sez. I–RG 27455/2019 camera di consiglio18.10.2023 documentazione in suo possesso al fine di dimostrare gli illeciti subiti»; si lamenta, poi, che la Corte di merito non abbia considerato come, alla luce dell'assenza di contratto scrittoe della valutazione di adeguatezza dei documenti, «fosse la banca, eventualmente, onerata dal dover depositare nuovi documenti, ulteriori rispetto agli unici in possesso del correntista»: si rileva, in proposito , che nel giudizio di primo grado la stessa società istante aveva richiestoal Tribunale di emettere un ordine di esibizioneex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca. Il motivo è inammissibile. La ricorrente evoca il disposto dell’art. 2697 c.c. aspirando, al contempo,a una rivisitazione del materiale probatorio. Nondimeno, la prospettazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass.5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195). D’altro canto, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707). Posto checompeteva alla società, attrice in ripetizione, fornire la prova dei movimenti del conto(Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187 ) , oltre che dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, a nulla rilevando che tale prova avesse ad oggetto un fatto negativo (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550),non si vede come la sentenza impugnata, che si è conformata a tale principio, possa dirsi viziata. Sez. I–RG 27455/2019 camera di consiglio18.10.2023 La censura fondata sull’istanza di esibizione non può, poi, avere ingresso nella presente sede. A monte della considerazione per cui il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, t.u.b.la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione,però, che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta(Cass. 1 agosto 2022, n. 2386; Cass. 13 settembre 2021, n. 24641)― condizione, questa, che la società istante non deduce ricorresse in concreto ― , è da osservare che nel ricorso non è dedotto sia stata impugnata la statuizionecon cui il Tribunale ha respinto l’istanza di esibizione: dall’epigrafe della sentenzadi appello emerge, anzi, che Emautocozza non ha nemmeno riproposto la richiesta istruttoria al Giudice del gravame. E’ escluso, pertanto, che la questione possa essere fatta valere nella presente sede. Ove, infatti, con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675 3. ― I l terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1346 c.c..Si rileva che la controversia ha ad oggetto un conto corrente e un conto anticipi rispetto al quale le rimesse non potrebbero che avere natura ripristinatoria : viene osservato, al riguardo, cheentrambi i rapporti trovavano origine in contratti che , per esserestati conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, Sez. I–RG 27455/2019 camera di consiglio18.10.2023 non soggiacevano all’obbligo della forma scritta. Anche tale mezzo di censura è inammissibile. Poiché la domanda di ripetizione non poteva essere accolta, avendo la ricorrente mancato di dar prova dei fatti costitutivi della condictio indebiti (e cioè dell’assenza di giusta causa dei pagamenti, oltre chedelle movimentazioni del conto), resta assorbita la questione relativa alla prescrizione, cui si correla il tema dell’asserita natura ripristinatoria dei versamenti occorsi. Si delinea quindi un difetto di interesse all’impugnazione sul punto. Sotto altro profilo, i l motivo evidenziala stessa carenza che affligge il primo mezzo di ricorso: la ricorrente, infatti, si limita a dedurre, nella sostanza, che in epoca anteriore all’avvento della legge sulla trasparenza bancaria i contratti di finanziamento flessibile (come quelli di apertura di credito o di anticipazione) non fossero soggetti alla forma scritta ad substantiam: e tuttavia, la stessa istante non spiega, nemmeno in questa occasione, da quali puntuali elementiistruttoriemerga la conclusione di un negozio di tale natura. Di talché la doglianza risulta pure priva di specificità , risultandodeclinata su di un piano di astrattezza. 4. ― Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo