CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08528/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.- intimata -avverso la sentenza n. 1338/2023 della Corte d’Appello diMilano, depositata il 26.4.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Su istanza della creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ilTribunale di Milano dichiarò aperta la liquidazione giudiziale diInternational [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non comparsa nelNumero registro generale 12335/2023Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 8528/2026Data pubblicazione 06/04/2026procedimento avviato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. (Codice dellaCrisi d’Impresa e dell’Insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019),nonostante la notificazione a mezzo PEC del ricorso e deldecreto di fissazione dell’udienza.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose reclamocontro la sentenza del tribunale, esponendo che il debito versoElectrical [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto essere saldato mediantefinanza esterna e che il patrimonio della società era sufficienteper pagare tutti i debiti residui.La Corte d’Appello di Milano rigettò il reclamo.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione,notificato alla creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidato a ununico motivo.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata.Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. Effetto devolutivo pienoed automatico del reclamo ex art. 51 CCII. Violazione e falsaapplicazione dello stato di insolvenza di cui all’art. 2, lettera b),CCII ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma [1], n. 3 e n. 5 peromessa, insufficiente e contraddittoria motivazione».La ricorrente si duole che la corte d’appello non le abbiadato l’occasione di provvedere al pagamento, mediante finanzaesterna, della creditrice che aveva richiesto l’apertura dellaliquidazione giudiziale, in modo da ottenere il ritiro dell’istanzae la revoca della sentenza reclamata. Sostiene che, in questomodo, il giudice del reclamo avrebbe violato le norme di dirittoNumero registro generale 12335/2023Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 8528/2026Data pubblicazione 06/04/2026indicate in rubrica, «negando al reclamo la piena cognizione» eprecludendo «un coinvolgimento dell’intera vicenda giudizialenel suo complesso».2. Il ricorso è inammissibile.La Corte d’Appello di Milano ha svolto correttamente il suocompito limitandosi a constatare che nel reclamo non venivanomessi in discussione i presupposti per l’apertura dellaliquidazione giudiziale e, in particolare, lo stato di insolvenza.Tant’è che veniva soltanto prospettata la possibilità delsuperamento di quello stato, mediante l’apporto di finanzaesterna da parte dei soci e l’utilizzo del patrimonio sociale perla soddisfazione dei debiti residui.È appena il caso di aggiungere che né nel reclamo, né nelricorso per cassazione è stata contestata la regolarità delprocedimento all’esito del quale il Tribunale di Milano dichiaròl’apertura della liquidazione giudiziale, sebbene la ricorrenteesponga fatti volti in qualche modo a giustificare la sua mancatacomparizione in quella sede.La lettura dell’effetto devolutivo pieno del reclamo nelsenso che esso imporrebbe alla corte d’appello di revocare lasentenza del tribunale anche nel caso di sopravvenutacessazione dell’insolvenza è esposta in termini generici edapodittici, senza alcun appiglio al testo delle disposizioninormative invocate e, in particolare, dell’art. 51 c.c.i.i. Né siriscontrano precedenti giurisprudenziali che pongano laquestione in questi termini. In senso contrario, è sufficienteosservare che il pagamento integrale dei creditori ammessi alpassivo è un’ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale (art.Numero registro generale 12335/2023Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 8528/2026Data pubblicazione 06/04/2026233, comma 1, lett. b) e non di revoca della sentenza diapertura.Quanto poi all’ipotizzata desistenza del creditore che hapresentato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale,essa può efficacemente intervenire prima che sia pronunciata larelativa sentenza, ma non potrebbe certo valere per porre nelnulla una sentenza già pronunciata. Tanto più se si considerache la liquidazione giudiziale non viene aperta nell’interesseesclusivo del singolo creditore, tant’è che l’iniziativa può esserepresa anche dal pubblico ministero (art. 38 c.c.i.i.).3. L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante l’omessainstaurazione del contraddittorio nei confronti della proceduraconcorsuale, in persona del curatore, al quale il ricorsomedesimo non risulta essere stato notificato. La presentedecisione non comporta, infatti, alcun pregiudizio per la partenecessaria pretermessa, sicché un rinvio per provvedere allanotificazione del ricorso nei suoi confronti sarebbe superfluo edunque contrario al principio di ragionevole durata del processo(Cass. S.u. n. 26373/2008).4. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorreprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendosvolto difese la parte intimata.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 12335/2023Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 8528/2026Data pubblicazione 06/04/2026dichiara inammissibile il ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del24.2.2026.Il Presidente