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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29438/2026

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Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazionedella legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di reatocontestato al capo n. 4) dell’imputazione, è indeducibile poiché riproduttivo diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomentigiuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delleargomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.6 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni inerenti all’impossibilità diriqualificare il fatto nelle diverse fattispecie di furto ed esercizio arbitrario delleproprie ragioni invocate dalla difesa);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazionedella legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di reatocontestato al capo n. 4) dell’imputazione, è indeducibile poiché riproduttivo diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomentigiuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delleargomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.6 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni inerenti all’impossibilità diriqualificare il fatto nelle diverse fattispecie di furto ed esercizio arbitrario delleproprie ragioni invocate dalla difesa);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29438/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris