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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2025

Cassazione n. 00516/2026

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Procuratore generale presso Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché da

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

7. [OSCURATO:PERSONA], nato nella Repubblica Dominicana il 05/08/1966

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] letta la sentenza del 08/05/2025 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la nota in data 6 ottobre 2025 del Presidente della Terza Sezione penale, che ha segnalato la necessità di procedere ad esaminare la richiesta di correzione di errore materiale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 dicembre 1968, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'istanza chiede di emendare la motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Terza, n. 26676 del 08/05/2025, depositata il 21/07/2025, sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 dicembre 1968, e di altri due imputati, nonché sui ricorsi di altri dieci imputati, nelle parti in cui detta sentenza indica erroneamente il nome di [OSCURATO:PERSONA] invece di quello, corretto, di [OSCURATO:PERSONA], nelle pagg. 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 33, 44, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 77, 78 e 87; Considerato che, nella specie, risulta evidente l'errore segnalato, in quanto dalla stessa motivazione della sentenza, oltre che dagli atti del procedimento, emerge come il nome di [OSCURATO:PERSONA] sia stato erroneamente indicato in luogo di quello, corretto, di [OSCURATO:PERSONA], nelle pagg. 6 (sestultimo rigo), 9 (diciannovesimo rigo), 10 (quinto rigo), 11 (settimo rigo), 13 (quarto rigo, sedicesimo rigo, diciannovesimo rigo e venticinquesimo rigo), 16 (trentatreesimo rigo), 17 (sesto rigo), 23 (decimo rigo), 26 (sestultimo rigo), 33 (primo rigo), 44 (ventiseiesimo rigo), 58 (ventottesimo rigo, ventinovesimo rigo e trentasettesimo rigo), 59 (ventiseiesimo rigo), 64 (dodicesimo rigo), 65 (quarto rigo e trentunesimo rigo), 66 (decimo rigo e quintultimo rigo), 67 (quinto rigo, dodicesimo rigo, quattordicesimo rigo, ventiduesimo rigo e ventitreesimo rigo), 70 (trentesimo rigo), 71 (terzo rigo, quintultimo rigo e ultimo rigo), 72 (quindicesimo rigo e ventunesimo rigo), 77 (sesto rigo), 78 (ventitreesimo rigo) e 87 (settimo rigo); ritenuto, quindi, che deve procedersi alla correzione dell'errore materiale precedentemente specificato, e, perciò, a sostituirsi nella motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Terza, n. 26676 del 08/05/2025, depositata il 21/07/2025, al nome di [OSCURATO:PERSONA] quello, corretto, di [OSCURATO:PERSONA], nelle pagg. 6 (sestultimo rigo), 9 (diciannovesimo rigo), 10 (quinto rigo), 11 (settimo rigo), 13 (quarto rigo, sedicesimo rigo, diciannovesimo rigo e venticinquesimo rigo), 16 (trentatreesimo rigo), 17 (sesto rigo), 23 (decimo rigo), 26 (sestultimo rigo), 33 (primo rigo), 44 (ventiseiesimo rigo), 58 (ventottesimo rigo, ventinovesimo rigo e trentasettesimo rigo), 59 (ventiseiesimo rigo), 64 (dodicesimo rigo), 65 (quarto rigo e trentunesimo rigo), 66 (decimo rigo e quintultimo rigo), 67 (quinto rigo, dodicesimo rigo, quattordicesimo rigo, ventiduesimo rigo e ventitreesimo rigo), 70 (trentesimo rigo), 71 (terzo rigo, quintultimo rigo e ultimo rigo), 72 (quindicesimo rigo e ventunesimo rigo), 77 (sesto rigo), 78 (ventitreesimo rigo) e 87 (settimo rigo); P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Terza, n. 26676 del 08/05/2025, depositata il 21/07/2025, sostituendo il nome di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato, con quello, corretto, di [OSCURATO:PERSONA], nelle pagg. 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 33, 44, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 77, 78 e

87. Manda alla cancelleria per le annotazioni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. Procuratore generale presso Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché da 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], nato nella Repubblica Dominicana il 05/08/1966 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] letta la sentenza del 08/05/2025 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la nota in data 6 ottobre 2025 del Presidente della Terza Sezione penale, che ha segnalato la necessità di procedere ad esaminare la richiesta di correzione di errore materiale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 dicembre 1968, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'istanza chiede di emendare la motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Terza, n. 26676 del 08/05/2025, depositata il 21/07/2025, sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 dicembre 1968, e di altri due imputati, nonché sui ricorsi di altri dieci imputati, nelle parti in cui detta sentenza indica erroneamente il nome di [OSCURATO:PERSONA] invece di quello, corretto, di [OSCURATO:PERSONA], nelle pagg. 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 33, 44, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 77, 78 e 87; Considerato che, nella specie, risulta evidente l'errore segnalato, in quanto dalla stessa motivazione della sentenza, oltre che dagli atti del procedimento, emerge come il nome di [OSCURATO:PERSONA] sia stato erroneamente indicato in luogo di quello, corretto, di [OSCURATO:PERSONA], nelle pagg. 6 (sestultimo rigo), 9 (diciannovesimo rigo), 10 (quinto rigo), 11 (settimo rigo), 13 (quarto rigo, sedicesimo rigo, diciannovesimo rigo e venticinquesimo rigo), 16 (trentatreesimo rigo), 17 (sesto rigo), 23 (decimo rigo), 26 (sestultimo rigo), 33 (primo rigo), 44 (ventiseiesimo rigo), 58 (ventottesimo rigo, ventinovesimo rigo e trentasettesimo rigo), 59 (ventiseiesimo rigo), 64 (dodicesimo rigo), 65 (quarto rigo e trentunesimo rigo), 66 (decimo rigo e quintultimo rigo), 67 (quinto rigo, dodicesimo rigo, quattordicesimo rigo, ventiduesimo rigo e ventitreesimo rigo), 70 (trentesimo rigo), 71 (terzo rigo, quintultimo rigo e ultimo rigo), 72 (quindicesimo rigo e ventunesimo rigo), 77 (sesto rigo), 78 (ventitreesimo rigo) e 87 (settimo rigo); ritenuto, quindi, che deve procedersi alla correzione dell'errore materiale precedentemente specificato, e, perciò, a sostituirsi nella motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Terza, n. 26676 del 08/05/2025, depositata il 21/07/2025, al nome di [OSCURATO:PERSONA] quello, corretto, di [OSCURATO:PERSONA], nelle pagg. 6 (sestultimo rigo), 9 (diciannovesimo rigo), 10 (quinto rigo), 11 (settimo rigo), 13 (quarto rigo, sedicesimo rigo, diciannovesimo rigo e venticinquesimo rigo), 16 (trentatreesimo rigo), 17 (sesto rigo), 23 (decimo rigo), 26 (sestultimo rigo), 33 (primo rigo), 44 (ventiseiesimo rigo), 58 (ventottesimo rigo, ventinovesimo rigo e trentasettesimo rigo), 59 (ventiseiesimo rigo), 64 (dodicesimo rigo), 65 (quarto rigo e trentunesimo rigo), 66 (decimo rigo e quintultimo rigo), 67 (quinto rigo, dodicesimo rigo, quattordicesimo rigo, ventiduesimo rigo e ventitreesimo rigo), 70 (trentesimo rigo), 71 (terzo rigo, quintultimo rigo e ultimo rigo), 72 (quindicesimo rigo e ventunesimo rigo), 77 (sesto rigo), 78 (ventitreesimo rigo) e 87 (settimo rigo); P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Terza, n. 26676 del 08/05/2025, depositata il 21/07/2025, sostituendo il nome di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato, con quello, corretto, di [OSCURATO:PERSONA], nelle pagg. 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 33, 44, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 77, 78 e 87. Manda alla cancelleria per le annotazioni
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