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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16795/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto del ricorso. ludito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 febbraio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuta la recidiva specifica e infraquinquennale, applicate le circostanze aggravanti di cui agli artt. 112, n. 1, 416-bis.1 e 577, n. 3, cod. pen., computata la diminuente per la scelta del rito - alla pena di trenta anni di reclusione per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Aversano, commesso il 12 luglio 2001 in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali componenti del gruppo esecutivo insieme a [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quale specchiettista.

Con la medesima sentenza il Giudice per le indagini preliminari condannava anche [OSCURATO:PERSONA] per il reato citato.

Il giudice di primo grado riteneva accertato, sulla base delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, da collaboratori di giustizia, - tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, che l'omicidio era stato commesso poiché Dell'Aversano aveva esercitato un'attività di spaccio non consentita dall'associazione criminale dei Casalesi.

Il proposito omicidiario, secondo quanto ricostruito nella sentenza di primo grado, sorse dopo che all'interno dell'associazione si venne a conoscenza che Dell'Aversano, nei confronti del quale era stata realizzata una spedizione punitiva a cui prese parte il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], continuava a svolgere attività di spaccio.

Il giudice di primo grado individuava i partecipanti del gruppo esecutivo dell'omicidio, realizzato su mandato di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali utilizzarono un'autovettura portata da [OSCURATO:PERSONA] in un luogo precedentemente individuato.

Il giudice di primo grado affermava che fu [OSCURATO:PERSONA] a sparare a Dell'Aversano.

2. Avverso la sentenza di primo grado, per quel che rileva in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame e lamentava, tra l'altro, l'erroneità sia del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia dell'applicazione nei suoi confronti della circostanza aggravante della premeditazione.

3. Con sentenza del 24 gennaio 2022, la Corte di assise di appello di Napoli riteneva infondato l'appello di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il giudice di appello confermava l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione sulla base della considerazione che [OSCURATO:PERSONA] fu a conoscenza della decisione omicidiaria, quest'ultima formatasi dopo che A ,/ si accertò che Dell'Aversano aveva proseguito nella sua attività di spaccio.

In particolare, il giudice di appello basava la propria valutazione sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato contattato il giorno prima dell'omicidio, si presentò già armato al luogo di incontro alle ore 12:00 del 12 luglio 2001 e che lo stesso seppe compiutamente in tale momento chi dovesse essere ucciso, le ragioni di tale decisione e l'esistenza del mandato impartito da [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice affermava che tali elementi erano stati riferiti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio.

Il giudice di appello precisava che il gruppo esecutivo, recatosi fuori dalla casa di [OSCURATO:PERSONA]Aversano, aveva atteso circa mezz'ora o tre quarti d'ora prima di individuare l'obiettivo e di procedere poi materialmente all'azione omicidiaria, consumatasi il pomeriggio del 12 luglio 2001.

Il giudice di appello, infine, riteneva inverosimile che le modalità del fatto, riferite a [OSCURATO:PERSONA] prima dell'omicidio, fossero state invece taciute a [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto essere più informato degli altri per il suo ruolo delicato e perché era "alle prime armi".

Il giudice di appello riteneva accertato anche il fatto che [OSCURATO:PERSONA] conferì il mandato omicidiario.

Lo stesso giudice affermava che non erano verosimili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che dichiarò di aver saputo, dopo l'omicidio, che [OSCURATO:PERSONA] nulla sapeva del piano delittuoso, e quelle dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che negò di sapere alcunché dell'omicidio.

Il giudice di appello precisava che, in ogni caso, l'eventuale valutazione in termini di veridicità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] non incideva sull'impianto probatorio circa la sua colpevolezza, poiché lo stesso comunque agì su incarico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella consapevolezza che il mandato provenisse da [OSCURATO:PERSONA].

In relazione alla doglianza circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di appello richiamava quanto statuito nella sentenza di primo grado, indicava i precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] e riteneva che il tenore delle dichiarazioni di quest'ultimo, per un verso, erano consistite in una versione incongrua del fatto, anche con riferimento a un'asserita intercessione di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, erano volte a ridimensionare la gravità del fatto e del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA].

4. Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 61, n. 3, cod. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha esteso la circostanza aggravante della premeditazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sebbene le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero prive di riscontri esterni.

Il ricorrente sostiene che non vi siano chiamate di correo che collochino [OSCURATO:PERSONA] nella fase preparatoria dell'omicidio o in quella di appostamento, e che la sentenza qui impugnata sarebbe viziata nella parte in cui, per un verso, non riporta il preciso momento in cui [OSCURATO:PERSONA] venne a conoscenza della necessità di uccidere Dell'Aversano; per altro verso, non spiega se [OSCURATO:PERSONA] sapeva del precedente pestaggio di [OSCURATO:PERSONA]Aversano.

Il ricorrente ritiene che il giudice di appello abbia deciso del tutto apoditticamente di dare credito alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa il mandato omicidiario, circostanza contraddetta dalla versione di [OSCURATO:PERSONA] e confermata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo le doglianze difensive, sarebbe illogica la considerazione del giudice di appello secondo la quale se Barbato sapeva delle modalità, allora anche [OSCURATO:PERSONA] doveva essere a conoscenza delle stesse.

Il ricorrente sostiene, infatti, che tale mancata condivisione delle future dinamiche dell'omicidio sia spiegabile in ragione della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era "alle prime armí"e non ricopriva nel clan una posizione analoga a quella dei correi.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha tenuto conto dello stesso elemento, cioè dei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], sia ai fini della determinazione della entità della pena, sia ai fini del diniego al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Così facendo, il giudice di appello avrebbe commesso una doppia valutazione dello stesso elemento.

Il ricorrente si duole anche delle valutazioni svolte dal giudice di appello sulle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il ricorrente sostiene che sia singolare che il giudice di appello consideri sospetta la scelta di un imputato di accedere prima agli atti e, successivamente, di rendere confessione, benché sia un diritto dell'imputato quello di ricevere copia degli atti.

Il ricorrente afferma che siano illogiche le considerazioni del giudice di appello per cui sarebbe stato sufficiente, per evitare il giudizio di tardività delle dichiarazioni confessorie, che [OSCURATO:PERSONA] palesasse tale volontà in un momento precedente mediante uno scritto.

Sempre illogica sarebbe anche la valutazione di incongruità svolta dal giudice di appello circa il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

In relazione a quest'ultimo profilo, il ricorrente ritiene che esse siano confortate e riscontrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA], le quali sarebbero state ridimensionate dal giudice di appello con argomentazioni del tutto inverosimili.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione, è infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149-01).

Ha inoltre statuito che la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è necessario, invece, stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415-01).

La giurisprudenza di legittimità ha anche stabilito che la circostanza aggravante della premeditazione può essere estesa al concorrente, che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, qualora questi ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri e altri, Rv. 271952-01).

In relazione, infine, alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, il giudice è tenuto a seguire un preciso ordine logico: a) in primo luogo, deve affrontare e risolvere il problema della credibilità del dichiarante con riferimento, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio- economiche, al suo passato, ai suoi rapporti con il chiamato in correità, nonché alla genesi, prossima e remota, delle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa a carico dei coautori e dei complici; b) in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce di criteri come quelli, ad esempio, della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; c) infine, egli deve procedere all'esame dei riscontri cosiddetti esterni (Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252630-01).

In particolare, è stato precisato che, ai fini della valutazione della chiamata di correo, il "riscontro individualizzante" non può essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572-01).

È stato altresì affermato che, in tema di chiamata in correità, i riscontri, dei quali la narrazione necessita, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744-01).

1.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dal ricorrente.

Il giudice di appello ha rispettato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ha ritenuto in modo logicamente ineccepibile l'estensione a [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante della premeditazione.

In particolare, il giudice di appello ha affermato che la decisione omicidiaria era maturata già al momento della spedizione punitiva, con una premeditazione condizionata alla prosecuzione dell'attività di spaccio, con conseguente formalizzazione della volontà omicidiaria di cui era stato messo a conoscenza [OSCURATO:PERSONA] prima dell'esecuzione della stessa.

Il giudice di appello ha infatti plausibilmente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza delle modalità del fatto, sulla base della considerazione che se delle stesse era stato messo a conoscenza Barbato, allora tali dinamiche non potevano essere state taciute a [OSCURATO:PERSONA], che doveva ricoprire il delicato ruolo di killer.

Il giudice di appello ha inoltre rilevato che [OSCURATO:PERSONA] fu contattato il giorno prima dell'omicidio, che lo stesso si presentò armato all'appuntamento e che alle ore 12:00 del 12 luglio 2001, a dire dello stesso [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo seppe compiutamente chi dovesse essere ucciso e per quale motivo.

Il giudice di appello ha perciò adottato, in tema di estensione della premeditazione, argomentazioni che non risultano manifestamente illogiche o contraddittorie, basate sia sul narrato dei collaboratori di giustizia, sia sulle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] rese in sede di interrogatorio.

Né possono far concludere diversamente le asserite contraddizioni dedotte nel ricorso per cassazione.

Innanzitutto, non è necessario, ai fini dell'estensione della circostanza aggravante della premeditazione, che il concorrente abbia anche partecipato alle fasi preparatorie o ad appostamenti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamata.

Inoltre, il giudice di appello ha approfondito il narrato dei vari collaboratori di giustizia e ha affermato che le loro dichiarazioni contenevano elementi specifici e circostanziati del mandato onnicidiario di [OSCURATO:PERSONA], il quale non poteva essere surclassato dagli affiliati in relazione alla deliberazione omicidiaria conseguente a un segnale da lui inviato a Dell'Aversano con la spedizione punitiva.

Il giudice di appello ha anche fornito una plausibile spiegazione in ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla base sia del tempo trascorso, sia della non particolare significatività dell'omicidio, commesso contro un soggetto di piccolo calibro non affiliato al sodalizio.

Le doglianze difensive sul punto non risultano persuasive, poiché volte a proporre un'alternativa lettura degli elementi probatori con argomentazioni che non sono idonee a far ritenere che la motivazione della sentenza qui impugnata sia priva di logicità nel suo complesso.

2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'erroneità del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione del trattamento sanzionatorio, è infondato.

2.1. Con riferimento alle censure relative all'asserita doppia valutazione dello stesso elemento, esse risultano contrastanti con quanto affermato, in modo condivisibile, dalla giurisprudenza di legittimità.

Essa, infatti, ha stabilito che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904-03; nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che aveva fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo edittale e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).2.2.

Con riferimento alle censure relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le doglianze difensive avanzate sul punto non colgono nel segno.

Il giudice di appello ha infatti aderito a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è legittimo tale diniego motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454-01).

Il giudice di appello ha ritenuto non solo che le dichiarazioni confessorie erano state rese quando la prova della colpevolezza era già formata, ma anche che le stesse contenevano l'ammissione dell'inconfutabile e un tentativo di ridimensionamento della gravità del fatto e del ruolo di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di appello ha puntualmente affrontato la versione del fatto resa dall'odierno ricorrente e ha evidenziato le lacune del racconto relativo a un asserito incontro con [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], per una sua intercessione per il citato omicidio che, secondo la versione del ricorrente, non aveva ricevuto il previo assenso dei vertici del clan.

In particolare, il giudice di appello ha disatteso tale versione sulla base della considerazione che [OSCURATO:PERSONA] nulla riferì sullo sviluppo di tale vicenda o sul tipo di intervento e mediazione svolto dal fratello.

Né le doglianze difensive possono far concludere diversamente, poiché le stesse contengono il richiamo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e ad asserite contraddizioni che però sono state puntualmente affrontate dal giudice di appello, come sopra notato nell'esame del primo motivo del ricorso.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto del ricorso. ludito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 febbraio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] - riconosciuta la recidiva specifica e infraquinquennale, applicate le circostanze aggravanti di cui agli artt. 112, n. 1, 416-bis.1 e 577, n. 3, cod. pen., computata la diminuente per la scelta del rito - alla pena di trenta anni di reclusione per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Aversano, commesso il 12 luglio 2001 in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali componenti del gruppo esecutivo insieme a [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quale specchiettista. Con la medesima sentenza il Giudice per le indagini preliminari condannava anche [OSCURATO:PERSONA] per il reato citato. Il giudice di primo grado riteneva accertato, sulla base delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, da collaboratori di giustizia, - tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, che l'omicidio era stato commesso poiché Dell'Aversano aveva esercitato un'attività di spaccio non consentita dall'associazione criminale dei Casalesi. Il proposito omicidiario, secondo quanto ricostruito nella sentenza di primo grado, sorse dopo che all'interno dell'associazione si venne a conoscenza che Dell'Aversano, nei confronti del quale era stata realizzata una spedizione punitiva a cui prese parte il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], continuava a svolgere attività di spaccio. Il giudice di primo grado individuava i partecipanti del gruppo esecutivo dell'omicidio, realizzato su mandato di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali utilizzarono un'autovettura portata da [OSCURATO:PERSONA] in un luogo precedentemente individuato. Il giudice di primo grado affermava che fu [OSCURATO:PERSONA] a sparare a Dell'Aversano. 2. Avverso la sentenza di primo grado, per quel che rileva in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame e lamentava, tra l'altro, l'erroneità sia del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia dell'applicazione nei suoi confronti della circostanza aggravante della premeditazione. 3. Con sentenza del 24 gennaio 2022, la Corte di assise di appello di Napoli riteneva infondato l'appello di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il giudice di appello confermava l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione sulla base della considerazione che [OSCURATO:PERSONA] fu a conoscenza della decisione omicidiaria, quest'ultima formatasi dopo che A ,/ si accertò che Dell'Aversano aveva proseguito nella sua attività di spaccio. In particolare, il giudice di appello basava la propria valutazione sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato contattato il giorno prima dell'omicidio, si presentò già armato al luogo di incontro alle ore 12:00 del 12 luglio 2001 e che lo stesso seppe compiutamente in tale momento chi dovesse essere ucciso, le ragioni di tale decisione e l'esistenza del mandato impartito da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice affermava che tali elementi erano stati riferiti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio. Il giudice di appello precisava che il gruppo esecutivo, recatosi fuori dalla casa di [OSCURATO:PERSONA]Aversano, aveva atteso circa mezz'ora o tre quarti d'ora prima di individuare l'obiettivo e di procedere poi materialmente all'azione omicidiaria, consumatasi il pomeriggio del 12 luglio 2001. Il giudice di appello, infine, riteneva inverosimile che le modalità del fatto, riferite a [OSCURATO:PERSONA] prima dell'omicidio, fossero state invece taciute a [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto essere più informato degli altri per il suo ruolo delicato e perché era "alle prime armi". Il giudice di appello riteneva accertato anche il fatto che [OSCURATO:PERSONA] conferì il mandato omicidiario. Lo stesso giudice affermava che non erano verosimili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che dichiarò di aver saputo, dopo l'omicidio, che [OSCURATO:PERSONA] nulla sapeva del piano delittuoso, e quelle dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che negò di sapere alcunché dell'omicidio. Il giudice di appello precisava che, in ogni caso, l'eventuale valutazione in termini di veridicità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] non incideva sull'impianto probatorio circa la sua colpevolezza, poiché lo stesso comunque agì su incarico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella consapevolezza che il mandato provenisse da [OSCURATO:PERSONA]. In relazione alla doglianza circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di appello richiamava quanto statuito nella sentenza di primo grado, indicava i precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] e riteneva che il tenore delle dichiarazioni di quest'ultimo, per un verso, erano consistite in una versione incongrua del fatto, anche con riferimento a un'asserita intercessione di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, erano volte a ridimensionare la gravità del fatto e del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 61, n. 3, cod. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha esteso la circostanza aggravante della premeditazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sebbene le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fossero prive di riscontri esterni. Il ricorrente sostiene che non vi siano chiamate di correo che collochino [OSCURATO:PERSONA] nella fase preparatoria dell'omicidio o in quella di appostamento, e che la sentenza qui impugnata sarebbe viziata nella parte in cui, per un verso, non riporta il preciso momento in cui [OSCURATO:PERSONA] venne a conoscenza della necessità di uccidere Dell'Aversano; per altro verso, non spiega se [OSCURATO:PERSONA] sapeva del precedente pestaggio di [OSCURATO:PERSONA]Aversano. Il ricorrente ritiene che il giudice di appello abbia deciso del tutto apoditticamente di dare credito alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa il mandato omicidiario, circostanza contraddetta dalla versione di [OSCURATO:PERSONA] e confermata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le doglianze difensive, sarebbe illogica la considerazione del giudice di appello secondo la quale se Barbato sapeva delle modalità, allora anche [OSCURATO:PERSONA] doveva essere a conoscenza delle stesse. Il ricorrente sostiene, infatti, che tale mancata condivisione delle future dinamiche dell'omicidio sia spiegabile in ragione della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era "alle prime armí"e non ricopriva nel clan una posizione analoga a quella dei correi. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha tenuto conto dello stesso elemento, cioè dei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], sia ai fini della determinazione della entità della pena, sia ai fini del diniego al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Così facendo, il giudice di appello avrebbe commesso una doppia valutazione dello stesso elemento. Il ricorrente si duole anche delle valutazioni svolte dal giudice di appello sulle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il ricorrente sostiene che sia singolare che il giudice di appello consideri sospetta la scelta di un imputato di accedere prima agli atti e, successivamente, di rendere confessione, benché sia un diritto dell'imputato quello di ricevere copia degli atti. Il ricorrente afferma che siano illogiche le considerazioni del giudice di appello per cui sarebbe stato sufficiente, per evitare il giudizio di tardività delle dichiarazioni confessorie, che [OSCURATO:PERSONA] palesasse tale volontà in un momento precedente mediante uno scritto. Sempre illogica sarebbe anche la valutazione di incongruità svolta dal giudice di appello circa il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. In relazione a quest'ultimo profilo, il ricorrente ritiene che esse siano confortate e riscontrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA], le quali sarebbero state ridimensionate dal giudice di appello con argomentazioni del tutto inverosimili.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione, è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149-01). Ha inoltre statuito che la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è necessario, invece, stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415-01). La giurisprudenza di legittimità ha anche stabilito che la circostanza aggravante della premeditazione può essere estesa al concorrente, che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, qualora questi ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri e altri, Rv. 271952-01). In relazione, infine, alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, il giudice è tenuto a seguire un preciso ordine logico: a) in primo luogo, deve affrontare e risolvere il problema della credibilità del dichiarante con riferimento, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio- economiche, al suo passato, ai suoi rapporti con il chiamato in correità, nonché alla genesi, prossima e remota, delle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa a carico dei coautori e dei complici; b) in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce di criteri come quelli, ad esempio, della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; c) infine, egli deve procedere all'esame dei riscontri cosiddetti esterni (Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252630-01). In particolare, è stato precisato che, ai fini della valutazione della chiamata di correo, il "riscontro individualizzante" non può essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572-01). È stato altresì affermato che, in tema di chiamata in correità, i riscontri, dei quali la narrazione necessita, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744-01). 1.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dal ricorrente. Il giudice di appello ha rispettato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ha ritenuto in modo logicamente ineccepibile l'estensione a [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante della premeditazione. In particolare, il giudice di appello ha affermato che la decisione omicidiaria era maturata già al momento della spedizione punitiva, con una premeditazione condizionata alla prosecuzione dell'attività di spaccio, con conseguente formalizzazione della volontà omicidiaria di cui era stato messo a conoscenza [OSCURATO:PERSONA] prima dell'esecuzione della stessa. Il giudice di appello ha infatti plausibilmente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza delle modalità del fatto, sulla base della considerazione che se delle stesse era stato messo a conoscenza Barbato, allora tali dinamiche non potevano essere state taciute a [OSCURATO:PERSONA], che doveva ricoprire il delicato ruolo di killer. Il giudice di appello ha inoltre rilevato che [OSCURATO:PERSONA] fu contattato il giorno prima dell'omicidio, che lo stesso si presentò armato all'appuntamento e che alle ore 12:00 del 12 luglio 2001, a dire dello stesso [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo seppe compiutamente chi dovesse essere ucciso e per quale motivo. Il giudice di appello ha perciò adottato, in tema di estensione della premeditazione, argomentazioni che non risultano manifestamente illogiche o contraddittorie, basate sia sul narrato dei collaboratori di giustizia, sia sulle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] rese in sede di interrogatorio. Né possono far concludere diversamente le asserite contraddizioni dedotte nel ricorso per cassazione. Innanzitutto, non è necessario, ai fini dell'estensione della circostanza aggravante della premeditazione, che il concorrente abbia anche partecipato alle fasi preparatorie o ad appostamenti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamata. Inoltre, il giudice di appello ha approfondito il narrato dei vari collaboratori di giustizia e ha affermato che le loro dichiarazioni contenevano elementi specifici e circostanziati del mandato onnicidiario di [OSCURATO:PERSONA], il quale non poteva essere surclassato dagli affiliati in relazione alla deliberazione omicidiaria conseguente a un segnale da lui inviato a Dell'Aversano con la spedizione punitiva. Il giudice di appello ha anche fornito una plausibile spiegazione in ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla base sia del tempo trascorso, sia della non particolare significatività dell'omicidio, commesso contro un soggetto di piccolo calibro non affiliato al sodalizio. Le doglianze difensive sul punto non risultano persuasive, poiché volte a proporre un'alternativa lettura degli elementi probatori con argomentazioni che non sono idonee a far ritenere che la motivazione della sentenza qui impugnata sia priva di logicità nel suo complesso. 2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'erroneità del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione del trattamento sanzionatorio, è infondato. 2.1. Con riferimento alle censure relative all'asserita doppia valutazione dello stesso elemento, esse risultano contrastanti con quanto affermato, in modo condivisibile, dalla giurisprudenza di legittimità. Essa, infatti, ha stabilito che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904-03; nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che aveva fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo edittale e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).2.2. Con riferimento alle censure relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le doglianze difensive avanzate sul punto non colgono nel segno. Il giudice di appello ha infatti aderito a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è legittimo tale diniego motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454-01). Il giudice di appello ha ritenuto non solo che le dichiarazioni confessorie erano state rese quando la prova della colpevolezza era già formata, ma anche che le stesse contenevano l'ammissione dell'inconfutabile e un tentativo di ridimensionamento della gravità del fatto e del ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello ha puntualmente affrontato la versione del fatto resa dall'odierno ricorrente e ha evidenziato le lacune del racconto relativo a un asserito incontro con [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], per una sua intercessione per il citato omicidio che, secondo la versione del ricorrente, non aveva ricevuto il previo assenso dei vertici del clan. In particolare, il giudice di appello ha disatteso tale versione sulla base della considerazione che [OSCURATO:PERSONA] nulla riferì sullo sviluppo di tale vicenda o sul tipo di intervento e mediazione svolto dal fratello. Né le doglianze difensive possono far concludere diversamente, poiché le stesse contengono il richiamo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e ad asserite contraddizioni che però sono state puntualmente affrontate dal giudice di appello, come sopra notato nell'esame del primo motivo del ricorso. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. p
Sentenza Cassazione n. 16795/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris