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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02714/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29455-2021 proposto da: G.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 550/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 14 maggio 2021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello di G.P. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ai sensi degli artt. 24 d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c., per nullità e illegittimità di dodici avvisi di addebito [OSCURATO:PERSONA] e di una cartella di pagamento, di cui aveva avuto conoscenza solo dalla consultazione dell’estratto del ruolo, consegnatole il 1° agosto 2019 dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA], per effetto della loro omessa notifica, oltre alla prescrizione dei primi cinque avvisi di addebito;

2. il Tribunale aveva ritenuto detta inammissibilità in difetto di interesse ad agire della società, per non avere dedotto alcun vizio di illegittimità degli atti impositivi e comunque documentata la notificazione con raccomandata postale dell’unica cartella di pagamento e di alcuni avvisi di addebito e degli altri via Pec all’indirizzo di posta elettronica della società opponente;

3. richiamati i principi regolanti le varie ipotesi di ammissibilità di impugnazione dell’avviso di ruolo, la Corte territoriale ha ribadito che nelle azioni di mero accertamento l’interesse ad agire assume il carattere dell'attualità e della consistenza oggettiva soltanto quando la lesione, insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo, non abbia natura meramente eventuale, ma ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato; e la necessità che esso si concretizzi per la contestazione attuale che altri faccia del diritto vantato dall'attore, ad essa soltanto conseguendo un pregiudizio concreto e non meramente potenziale;

4. essa ha quindi escluso la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla eliminazione di un’oggettiva incertezza sull'esistenza del rapporto dedotto in causa: in assenza di intimazione di pagamento o di azione esecutiva impugnata dall’appellante, integrante quella situazione di incertezza che l'azione della ricorrente abbia inteso rimuovere, per essersi limitata alla contestazione dell’estratto di ruolo;

5. con atto notificato il 13 novembre 2021, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c., cui l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia del Territorio hanno resistito con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 3, nono e decimo comma legge n. 335/1995, per avere la Corte d’appello erroneamente negato la sussistenza dell’interesse ad agire in capo alla società opponente, nonostante la dedotta prescrizione delle pretese contributive contenute nella cartella di pagamento e negli avvisi di addebito opposti, in contrasto con i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29294/2019, in particolare di sottrazione, a differenza che nella materia civile, alla disponibilità delle parti del regime della prescrizione di contributi previdenziali già maturata, ostativa all'operatività della regola generale di inammissibilità di un'azione di accertamento negativo esclusivamente volta all'affermazione della prescrizione (primo motivo); nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per apparenza di motivazione in quanto contraddittoria nel mancato rispetto dei principi enunciati dalla sentenza di legittimità citata, nonostante il loro specifico richiamo (secondo motivo);

2. appare opportuna, per la rilevanza nomofilattica delle questioni poste, rimettere la causa alla sezione ordinaria.

P.Q.M.

La Corte rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29455-2021 proposto da: G.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 550/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 14 maggio 2021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello di G.P. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ai sensi degli artt. 24 d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c., per nullità e illegittimità di dodici avvisi di addebito [OSCURATO:PERSONA] e di una cartella di pagamento, di cui aveva avuto conoscenza solo dalla consultazione dell’estratto del ruolo, consegnatole il 1° agosto 2019 dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA], per effetto della loro omessa notifica, oltre alla prescrizione dei primi cinque avvisi di addebito; 2. il Tribunale aveva ritenuto detta inammissibilità in difetto di interesse ad agire della società, per non avere dedotto alcun vizio di illegittimità degli atti impositivi e comunque documentata la notificazione con raccomandata postale dell’unica cartella di pagamento e di alcuni avvisi di addebito e degli altri via Pec all’indirizzo di posta elettronica della società opponente; 3. richiamati i principi regolanti le varie ipotesi di ammissibilità di impugnazione dell’avviso di ruolo, la Corte territoriale ha ribadito che nelle azioni di mero accertamento l’interesse ad agire assume il carattere dell'attualità e della consistenza oggettiva soltanto quando la lesione, insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo, non abbia natura meramente eventuale, ma ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato; e la necessità che esso si concretizzi per la contestazione attuale che altri faccia del diritto vantato dall'attore, ad essa soltanto conseguendo un pregiudizio concreto e non meramente potenziale; 4. essa ha quindi escluso la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla eliminazione di un’oggettiva incertezza sull'esistenza del rapporto dedotto in causa: in assenza di intimazione di pagamento o di azione esecutiva impugnata dall’appellante, integrante quella situazione di incertezza che l'azione della ricorrente abbia inteso rimuovere, per essersi limitata alla contestazione dell’estratto di ruolo; 5. con atto notificato il 13 novembre 2021, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c., cui l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia del Territorio hanno resistito con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 3, nono e decimo comma legge n. 335/1995, per avere la Corte d’appello erroneamente negato la sussistenza dell’interesse ad agire in capo alla società opponente, nonostante la dedotta prescrizione delle pretese contributive contenute nella cartella di pagamento e negli avvisi di addebito opposti, in contrasto con i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29294/2019, in particolare di sottrazione, a differenza che nella materia civile, alla disponibilità delle parti del regime della prescrizione di contributi previdenziali già maturata, ostativa all'operatività della regola generale di inammissibilità di un'azione di accertamento negativo esclusivamente volta all'affermazione della prescrizione (primo motivo); nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per apparenza di motivazione in quanto contraddittoria nel mancato rispetto dei principi enunciati dalla sentenza di legittimità citata, nonostante il loro specifico richiamo (secondo motivo); 2. appare opportuna, per la rilevanza nomofilattica delle questioni poste, rimettere la causa alla sezione ordinaria. P.Q.M. La Corte rinv
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