CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 12067/2021 R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), ra p p resentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain Roma, via V. Bellini n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce a l contro ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Ligurian. 165/03/2021, depositata il 26.02.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Dazi - La CTP di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) contro diversi avvis i di rettifica dell’accertamento (prot. n. 1269 4 RU del 16.04.2013, prot. n. 13636RU del 24.04.2013 e prot. n. 14142RU del 29.04.2013), emessi dalla Dogana di [OSCURATO:PERSONA] , a seguito del verbale di revisione dell’accertamento doganale, in relazione a d alcune importazion i eseguitenel 2010 dal CAD, in qualità di rappresentante indiretto, per conto dell’importatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e riguarda nti elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, dichiarati di origine preferenziale Filippine, marisultati in seguito pro dotti in Taiwan, con conseguente applicazione del dazio antidumping; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), rilevando che: - a seguito di un aumento delle importazioni dall e Filippine , l’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) avviavanel 2012 una indagine, in relazione alla sospetta evasione dei dazi antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile dichiarati di origine filippina, ma che, in realtà, provenivano da Taiwaned erano soggetti al predetto dazio; -i funzionari dell’OLAF rileva vano, in particolare, che, già al momento dell’ingresso nelle Filippine, le merci erano destinate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e l'autorità filippina provvedeva così alla revoca dei certificati di origine preferenziale rilasciati; - la CTP aveva accolto il ricorso del CAD, ravvisando l’esimente della buona fede, prevista dall’art. 220 CDC, comprovata dai certificati di origine Form A, rilasciati dall’autorità filippina; - nella specie non era contestato che il CAD ave sse agito quale rappresentante indiretto in dogana, sicché era responsabile solidalmente per il pagamento dei dazi insieme al rappresentato;-appariva dubbio, tuttavia, che il CAD avrebbe potuto rendersi conto che la merce era prodotta a Taiwan, che le imprese filippine non erano in grado di effettuare le lavorazioni richieste ai fini dell’origine preferenziale e che le dichiarazioni rese alla Autorità filippine erano false; - il CAD aveva fatto affidamento s ui certificati che attestavano l’origine preferenziale delle merci e che solo in seguito sono stati annullati da parte delle autorità filippine; -la solidarietà fra importatore e spedizioniere va riconosciuta “solo se entrambi siano colpevoli per il medesimo errore o se l’errore sia riconducibile alla sfera professionale del CAD e non sia possibile applicare l’art. 220 c.d.c.”; - nel caso in esame sussistevano tutte le condizioni pervist e dall’art. 220 CDC per configurare l’esimente della buona fede ; in particolare, l’errore era imputabile alle autorità competenti, in quanto , solo a seguito della missione dell’OLAFdel 2012, l’Autorità doganale filippina si era resa conto dell’effettiva origine della merce, revoc a ndo i certificati Form A; l’errore era di natura tale da non potere essere riconosciuto, con la normale diligenza, dallo spedizioniere , neppure mediante controlli più approfonditi; non risultava che lo spedizioniere avesse violato la normativa vigente per la presentazione delle dichiarazioni in dogata; - l ’A DM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -la [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione degli artt. 201, comma 3, e ss. del CDC e 199 DAC, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR erroneamente escluso la responsabilità del rappresentante indiretto ch e è, invece, obbligato in via principale , in quanto dichiarante doganale, anche in mancanza di “colpa”; - in altri termini, l’Amministrazione finanziaria critica la decisione impugnata per aver trasposto i principi affermati dalla Corte di legittimità in materia sanzionatoria nell’ambito della contestazione di maggiori diritti daziari; - più precisamente, lamenta che la CTR abbia ritenuto che fosse necessario accertare in capo al dichiarante, rappresentante indiretto dell’importatore, la sussistenza di un comportamento negligente, ricorrendo ai parametri richiesti dalla natura professionale dell’attività esercitata, mentre la disciplina applicabile, secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, riconosce la responsabilità (solidale) del rappresentante indiretto per il solo fatto di aver presentato la dichiarazione doganale, a nulla rilevando le “istruzioni” ricevuted a ll’importatore e l’affidamento sulla validità dei certificati di origine; - con il secondo motivo, deduce la viol azione e/o falsa applicazione degli artt. 220 par. 2 CDC, vigente ratione temporis, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato le regole sul riparto dell’onere probatorio, non rilevando i numerosi elementi prodotti dall’Ufficio e ritenendo che il rilascio di certificati di origine falsi da parte dello Stato di esportazione configurasse di per sé la buona fede del rappresentante doganale, mentre spettava a quest’ultimo provarla,alla luce della diligenza qualificata che gli viene richiesta in ragione della sua attivitàprofessionale, in relazione ad un asserito errore attivo delle Autorità, tale da rendere non riconoscibile la reale origine della merce; - preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del secondo motivo di ricorso, in quanto l’ADM non ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello, ma ha lamentato la non corretta sussunzione della fattispecie nell'ambito del paradigma astratto delle citate disposizioni; - entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati nei termini di seguito indicati; - occorre premettere che, ai sensi degli artt. 5, § 2, CDC (applicabile ratione temporis) e 40, comma 1, TULD, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto; nel caso di rappresentanza diretta, il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, mentre quella indiretta si ha quando il rappresentante agisce a nome proprio, ma per conto di terzi ed implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la l. n. 1612 del 1960, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva l. n. 213 del 2000; - dal combinato disposto degli artt. 201, § 3, e 4, punto 18, CDC si evince, poi, che l'obbligazione doganale sorge in capo a chi fa la dichiarazione a nome proprio ovvero alla persona in nome della quale la dichiarazione è fatta, sicché, in caso di rappresentanza diretta, la responsabilità grava, in via di principio, sul solo importatore, mentre in caso di rappresentanza indiretta è specificamente prevista la responsabilità sia dello spedizioniere che dell'importatore (Cass. n. 9773 del 23/04/2010; Cass. n. 7720 del 27/03/2013; Cass. n. 9270 del 17/04/2013); - nella specie è pacifico che il CAD era rappresentante indiretto dell'importatore, sicché risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione (Cass. n. 5560 del 26/02/2019), che lo impegnava con riferimento all'esattezza delle indicazioni ivi contenute, all'autenticità dei documenti presentati e all'osservanza di tutti gli obblighi che scaturiscono dal vincolo delle merci importate (cfr. art. 199 del regolamento (CEE) n. 2454 del 1993); - la responsabilità dello spedizioniere è legata, quindi, al suo ruolo di dichiarantein dogana, ovvero di autore della dichiarazione doganale a norma dell'art. 201, par. 3, CDC, gravando sul rappresentante indiretto l'obbligo di vigilare - con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., alla natura dell'attività esercitata - sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi, posto che l'Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell'attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (ex multis, Cass. 8 febbraio 2019, n. 3739); - a tale obbligo di vigilanza corrisponde l’onere del ra ppresentante indiretto di provare la ricorrenza delle condizioni idonee a soddisfare i richiesti parametri di diligenza (Cass. 11 novembre 2020, n. 25347); - di conseguenza, quella posta a carico del rappresentante indiretto, non integra una forma di responsabilità oggettiva, come sostiene il CAD controricorrente, in quanto, al fine di escludere la propria responsabilità, lo spedizioniere potrà pur sempre provare di avere agito nell’osservanza de i propri doveri, fra cui quello di verificare l’esattezza delle informazioni ricevute, con la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, cod. civ., e dimostrare la propria buona fede secondo le condizioni previste dall’art. 220, par.2, lett. b, CDC; - la CTR ha , invece, escluso la responsabilità daziaria del lo spedizioniere, richiamando i principi affermati dalla Corte di legittimità in materia sanzionatoriae addossando sul l’Ufficio l’onere di provare la negligenza del dichiarante (“Tutto questo rientra nel campo delle ipotesi e delle probabilità ma, anche considerando l’ingresso nel tributario del “favor rei”, acquista rilievo la frase, pur utilizzata in campo penale, “in dubio pro reo”, mutuata dal [OSCURATO:PERSONA]”… “La solidarietà fra importatore e spedizioniere deve essere riconosciuta solo se entrambi siano colpevoli per il medesimo errore o se l’errore sia riconducibile alla sfera professionale del Cad e non sia possibile applicare l’art. 220 c.d.c.”); - il predetto ragionamento non offre alcuna copertura ermeneutica alla questione della rideterminazione e contestazione dei maggiori dazi nei confronti del rappresentante indiretto, ai fini del riconoscimento dell’esimente, perché sviluppato su argomentazioni del tutto estranee al diverso oggetto della controversia, sicc hé , correttamente, l’Amministrazione finanziaria ha censuratola sentenza impugnata, laddove, con riguardo ai maggiori dazi, il giudice regionale ha accolto le difese del CAD sulla base di regole ermeneutiche e norme afferenti un diverso ambito; - in tema di dazi doganali, quindi , con specifico riferimento all’accertamento della falsità dei certificati di origine della merce (fattispecie corrispondente a quella per cui è causa), questa Corte ha precisato che le autorità devono procedere alla contabilizzazio ne "a posteriori" dei dazi, salvo che l'importatore fornisca la prova delle condizioni richieste dall'art. 220, par. 2, lett. b), del CDC, senza che, rispetto allo stato soggettivo di buona fede, assuma rilevanza l'effettiva consapevolezza da parte dello stesso circa la veridicità delle informazioni fornite dall'esportatore alle autorità del proprio Stato, essendo, piuttosto, il debitore tenuto a dimostrare, appunto,che, per tutta la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con la diligenza qualificata richiesta, in ragione dell'attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176, comma 2, c.c., per verificare la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12719); - nel circoscrivere il concetto di buona fede dell’operatore, e dunque anche del rappresentante indiretto cui è imputabile la dichiarazione presentata in dogana, si era già affermato che l'esimente prevista dall'art. 220, par. 2 , lett. b), del C DC , che preclude la contabilizzazione "a posteriori" dei maggiori dazi, in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, intende tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi. Per essere applicata, essatuttavia richiede un compiuto esame da parte del giudice sulla ricorrenza della buona fede, che va dimostrata dal soggetto che intende avvalersi dell'agevolazione, attraverso la prova di tutti i presupposti necessari perché resti impedito il recupero daziario, ossia: a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) un errore di natura tale da non poter essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'operatore; c) l'osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente (Cass. 27/03/2013, n. 7702; Cass. 26/02/2019, n. 5560; Cass. 21/02/2020, n. 4639); - s i è , quindi, chiarito che, per quanto riguarda l’errore i mputabile all’autorità competente, con riferimento all’applicabilità dei dazi "antidumping" e ai fini dell'integrazione delle condizioni di cui all'art. 220, par. 2, lett. b), CDC, l'errore delle autorità doganali non è integrato dalla mera ricezione di dichiarazioni inesatte, in quanto l'Amministrazione non è tenuta a verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamento attivo delle autorità medesime, in quanto la comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze dei comportamenti scorretti dei fornitori ed il legittimo affidamento è protetto solo quando sono state tali autorità ad avere determinato i presupposti sui quali si basa la fiducia dell'importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, ha agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per verificare la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4059; Cass. 3/05/ 2 019, n. 11631; Cass. 22 /03/ 2019, n. 8161; Cass. 28 /06/ 2019, n. 17501; Cass. 17/12/2019, n. 33314); - infine, in ordine alla rigorosa perimetrazione dello spazio entro cui l’esimente può essere fatta valere, occorre considerare che, in tema di dazi all'importazione, il certificato di origine della merce, pur se ritenuto inizialmente veritiero dall'Autorità doganale di uno Stato membro, non preclude l'esercizio di controlli "a posteriori" finalizzati a confermarne la veridicità, in quanto, alla luce del sestoconsiderando del CDC di cui al reg. CEE n. 2913 del 1992 (come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-138/10, DP Group EOOD), la suddetta autorità, al momento dell'accettazione iniziale delle dichiarazioni in dogana, non si pronuncia sulle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità, spettando all'importatore di dare prova anche della sua buona fede (Cass. 11/09/2019, n. 22647); - la CTR non si è attenuta ai suindicati princ ipi di diritto, elaborati in materia di ripresa dei maggiori dazi; -la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria, in diversa composizione, che dovrà esaminare anche le eventuali questioni rimaste assorbite e riproposte dal contribuente con il controricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugn ata con rinvi