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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 29496/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17679-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2227/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata 12/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 17679 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Firenze ,con sentenza n. 978/16 ,sez 2 ,rigettava il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la cartella di pagamento n. 04120140012273835 per Ires 2009.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 2227/18, accoglieva il gravame.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

La società contribuente non ha resistito con controricorso .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia contesta la sentenza impugnata laddove ha riconosciuto spettante alla società contribuente la detrazione del 55% sulle spese finalizzate al risparmio energetico effettuate su un immobile di proprietà della società in questione dato in locazione a terzi.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha recentemente chiarito che il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della

1. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta. (Cass 19815/19 vedi anche in senso conforme Cass 29163/19).

Il ricorso va dunque respinto.

Non avendo svolto la contribuente attività difensiva non si procede a liquidazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17679-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2227/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata 12/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 17679 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Firenze ,con sentenza n. 978/16 ,sez 2 ,rigettava il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la cartella di pagamento n. 04120140012273835 per Ires 2009. Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 2227/18, accoglieva il gravame. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. La società contribuente non ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia contesta la sentenza impugnata laddove ha riconosciuto spettante alla società contribuente la detrazione del 55% sulle spese finalizzate al risparmio energetico effettuate su un immobile di proprietà della società in questione dato in locazione a terzi. Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha recentemente chiarito che il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della 1. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta. (Cass 19815/19 vedi anche in senso conforme Cass 29163/19). Il ricorso va dunque respinto. Non avendo svolto la contribuente attività difensiva non si procede a liquidazio
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