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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00160/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione «in ordine alle dichiarazioni della persona offesa», con riguardo alla conferma dell'affermazione di responsabilità, non è consentito, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che risulta priva di contraddizioni o illogicità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), le doglianze del ricorrente appaino sostanzialmente dirette a ottenere una diversa valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, degli elementi di prova - e, quindi, una ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito - il che non è consentito in questa sede di legittimità; considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta il vizio della motivazione con riguardo alla conferma del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'aumento di pena per la continuazione, è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato: con un'argomentazione non illogica, che l'invocata mera «condotta processuale non ostruzionistica» dell'imputato, in quanto doverosa, non si poteva ritenere di per sé idonea a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che l'aumento di pena per la continuazione si doveva ritenere «contenul:o», tenuto conto dell'intensità del dolo e della pervicacia della condotta dell'imputato, così dando sufficientemente conto dell'utilizzo, nell'esercizio della propria discrezionalità, anche in relazione ai suddetti aumenti di pena, dei parametri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione «in ordine alle dichiarazioni della persona offesa», con riguardo alla conferma dell'affermazione di responsabilità, non è consentito, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che risulta priva di contraddizioni o illogicità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), le doglianze del ricorrente appaino sostanzialmente dirette a ottenere una diversa valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, degli elementi di prova - e, quindi, una ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito - il che non è consentito in questa sede di legittimità; considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta il vizio della motivazione con riguardo alla conferma del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'aumento di pena per la continuazione, è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato: con un'argomentazione non illogica, che l'invocata mera «condotta processuale non ostruzionistica» dell'imputato, in quanto doverosa, non si poteva ritenere di per sé idonea a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che l'aumento di pena per la continuazione si doveva ritenere «contenul:o», tenuto conto dell'intensità del dolo e della pervicacia della condotta dell'imputato, così dando sufficientemente conto dell'utilizzo, nell'esercizio della propria discrezionalità, anche in relazione ai suddetti aumenti di pena, dei parametri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 no
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