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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22891/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con H dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento e che, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto; che l'abitualità del comportamento ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due illeciti della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); che, peraltro, la nozione di particolare tenuità del fatto, rilevante ai fini dell'esclusione della punibilità, non può essere assimilata a quella della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con H dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento e che, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto; che l'abitualità del comportamento ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due illeciti della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); che, peraltro, la nozione di particolare tenuità del fatto, rilevante ai fini dell'esclusione della punibilità, non può essere assimilata a quella della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 22891/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris