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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 26182/2023

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nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] SABINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 6 luglio 2022 la Corte di appello di Roma - per quanto qui rileva in relazione alla posizione del ricorrente - confermava la decisione del Tribunale di Rieti limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina, commesso - secondo la tesi accusatoria recepita dai giudici di merito - con l'impossessamento di un telefono cellulare sottratto con violenza ad [OSCURATO:PERSONA], che stava filmando una discussione in corso fra Santilli e i migranti in una struttura di accoglienza gestita dal primo.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale (art.628 cod. pen.).

Il fatto così come contestato è smentito dalle prove acquisite; la stessa persona offesa non è stata in grado di ricordare dove sarebbe finito il cellulare sottratto da Santilli a seguito di un'azione violenta che appare inverosimile essere stata posta in essere dall'imputato alla presenza di vari rifugiati.

In ogni caso, anche se i fatti si fossero svolti come ritenuto dai giudici di merito, non sarebbe configurabile il reato di rapina in quanto [OSCURATO:PERSONA] stava illegittimamente filmando Santilli in un luogo di privata dimora solo perché - a dire della persona offesa - il ricorrente stava dicendo "parolacce", senza commettere, dunque, alcun reato.

Nell'imputazione, poi, a Santilli è contestato di essersi impossessato del telefono per procurarsi l'ingiusto profitto di continuare a ricevere i finanziamenti derivanti dalla sottoscrizione di due convenzioni i cui effetti si erano esauriti oltre un anno prima.

In via subordinata sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 393 cod. pen., per il quale è maturata la prescrizione, considerato che il ricorrente agì nella convinzione che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] fosse limitativa della propria libertà di azione e della propria riservatezza.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difese della parte civile hanno depositato conclusioni scritte.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e manifestamente infondato.

5. La ricostruzione del fatto, effettuata puntualmente dal primo giudice sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da tre altri testimoni, sentiti con incidente probatorio, non era stata contestata con l'atto di appello, cosicché il tema introdotto per la prima volta con il ricorso non può essere in questa sede esaminato: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (cfr., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).

La Corte di appello, in conformità alla valutazione del Tribunale, con incensurabile valutazione di merito, ha osservato che l'aggressione avvenne in uno spazio comune dell'alloggio e non in un luogo riservato alla vita privata dell'imputato, qualificabile come sua privata dimora, e che la sottrazione del telefono fu finalizzata ad evitare che l'aggressione verbale da parte di Santilli fosse cristallizzata in un video, potenzialmente dannoso per la cooperativa gestita da Santilli, al pari di altri già presenti nel cellulare.

La difesa ha poi apoditticamente sostenuto che al momento dell'episodio contestato erano esauriti gli effetti delle convenzioni stipulate con la Regione Lazio, "ivi compresi quelli relativi alla ricezione delle somme di denaro da parte della P.A.".

Va comunque ribadito che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104; Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263163; Sez. 2, n. 49265 del 07/12/2012, Iudice, Rv. 253448; Sez. 2, n. 12800 del 06/03/2009, Vivian, Rv. 243953; da ultimo v.

Sez. 2, n. 7301 del 18/01/2023, Karrabecaj, non mass.).

Sulla base della descritta e incensurabile ricostruzione in fatto, la Corte territoriale ha radicalmente escluso che l'aggressione dell'imputato potesse essere giustificata dalla finalità di interrompere un atto illegittimo.

Ne consegue che è manifestamente infondato anche il motivo con il quale la difesa ha lamentato l'omessa riqualificazione nel reato ex art. 393 cod. pen. del fatto contestato come rapina, obliterando un altro dato evidenziato dalla Corte di appello a sostegno del dolo in capo al ricorrente, il quale si impossessò definitivamente del telefono senza poi restituirlo alla persona offesa.Avuto riguardo ai rapporti fra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, si è osservato che l'elemento distintivo dei due reati risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa (Sez. 2, n. 11484 del 13/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 6, n. 23678 del 01/04/2015, Spada, Rv 263842 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 36130 del 14/09/2021, Cerniglia, non mass.).

E' del tutto evidente, nel caso in esame, che l'imputato mai avrebbe potuto chiedere in giudizio la consegna del cellulare.

6. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Non vanno liquidate le spese alla parte civile, in quanto la difesa si è limitata a rassegnare le conclusioni senza contrastare i motivi di impugnazione proposti od apportare comunque alcun contributo, essendosi nella sostanza associata alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio secondo il quale, nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551).

L'orientamento si sta consolidando (cfr., ad es., Sez. 2, n. 16710 del 29/03/2023, Alù; Sez. 2, n. 17957 del 10/02/2023, Carbone; Sez. 2, n. 14851 del 25/01/2023, Chiorean; Sez. 5, n. 17809 del 18/01/2023, Notargiacomo) dopo la pronuncia con la quale le Sezioni Unite di questa Corte, richiamando un principio espresso in una risalente pronuncia (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716), hanno di recente ribadito che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, non mass. sul punto).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] SABINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 6 luglio 2022 la Corte di appello di Roma - per quanto qui rileva in relazione alla posizione del ricorrente - confermava la decisione del Tribunale di Rieti limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina, commesso - secondo la tesi accusatoria recepita dai giudici di merito - con l'impossessamento di un telefono cellulare sottratto con violenza ad [OSCURATO:PERSONA], che stava filmando una discussione in corso fra Santilli e i migranti in una struttura di accoglienza gestita dal primo. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale (art.628 cod. pen.). Il fatto così come contestato è smentito dalle prove acquisite; la stessa persona offesa non è stata in grado di ricordare dove sarebbe finito il cellulare sottratto da Santilli a seguito di un'azione violenta che appare inverosimile essere stata posta in essere dall'imputato alla presenza di vari rifugiati. In ogni caso, anche se i fatti si fossero svolti come ritenuto dai giudici di merito, non sarebbe configurabile il reato di rapina in quanto [OSCURATO:PERSONA] stava illegittimamente filmando Santilli in un luogo di privata dimora solo perché - a dire della persona offesa - il ricorrente stava dicendo "parolacce", senza commettere, dunque, alcun reato. Nell'imputazione, poi, a Santilli è contestato di essersi impossessato del telefono per procurarsi l'ingiusto profitto di continuare a ricevere i finanziamenti derivanti dalla sottoscrizione di due convenzioni i cui effetti si erano esauriti oltre un anno prima. In via subordinata sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 393 cod. pen., per il quale è maturata la prescrizione, considerato che il ricorrente agì nella convinzione che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] fosse limitativa della propria libertà di azione e della propria riservatezza. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difese della parte civile hanno depositato conclusioni scritte. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e manifestamente infondato. 5. La ricostruzione del fatto, effettuata puntualmente dal primo giudice sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da tre altri testimoni, sentiti con incidente probatorio, non era stata contestata con l'atto di appello, cosicché il tema introdotto per la prima volta con il ricorso non può essere in questa sede esaminato: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (cfr., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). La Corte di appello, in conformità alla valutazione del Tribunale, con incensurabile valutazione di merito, ha osservato che l'aggressione avvenne in uno spazio comune dell'alloggio e non in un luogo riservato alla vita privata dell'imputato, qualificabile come sua privata dimora, e che la sottrazione del telefono fu finalizzata ad evitare che l'aggressione verbale da parte di Santilli fosse cristallizzata in un video, potenzialmente dannoso per la cooperativa gestita da Santilli, al pari di altri già presenti nel cellulare. La difesa ha poi apoditticamente sostenuto che al momento dell'episodio contestato erano esauriti gli effetti delle convenzioni stipulate con la Regione Lazio, "ivi compresi quelli relativi alla ricezione delle somme di denaro da parte della P.A.". Va comunque ribadito che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104; Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263163; Sez. 2, n. 49265 del 07/12/2012, Iudice, Rv. 253448; Sez. 2, n. 12800 del 06/03/2009, Vivian, Rv. 243953; da ultimo v. Sez. 2, n. 7301 del 18/01/2023, Karrabecaj, non mass.). Sulla base della descritta e incensurabile ricostruzione in fatto, la Corte territoriale ha radicalmente escluso che l'aggressione dell'imputato potesse essere giustificata dalla finalità di interrompere un atto illegittimo. Ne consegue che è manifestamente infondato anche il motivo con il quale la difesa ha lamentato l'omessa riqualificazione nel reato ex art. 393 cod. pen. del fatto contestato come rapina, obliterando un altro dato evidenziato dalla Corte di appello a sostegno del dolo in capo al ricorrente, il quale si impossessò definitivamente del telefono senza poi restituirlo alla persona offesa.Avuto riguardo ai rapporti fra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, si è osservato che l'elemento distintivo dei due reati risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa (Sez. 2, n. 11484 del 13/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 6, n. 23678 del 01/04/2015, Spada, Rv 263842 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 36130 del 14/09/2021, Cerniglia, non mass.). E' del tutto evidente, nel caso in esame, che l'imputato mai avrebbe potuto chiedere in giudizio la consegna del cellulare. 6. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non vanno liquidate le spese alla parte civile, in quanto la difesa si è limitata a rassegnare le conclusioni senza contrastare i motivi di impugnazione proposti od apportare comunque alcun contributo, essendosi nella sostanza associata alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio secondo il quale, nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551). L'orientamento si sta consolidando (cfr., ad es., Sez. 2, n. 16710 del 29/03/2023, Alù; Sez. 2, n. 17957 del 10/02/2023, Carbone; Sez. 2, n. 14851 del 25/01/2023, Chiorean; Sez. 5, n. 17809 del 18/01/2023, Notargiacomo) dopo la pronuncia con la quale le Sezioni Unite di questa Corte, richiamando un principio espresso in una risalente pronuncia (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716), hanno di recente ribadito che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, non mass. sul punto). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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