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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 35297/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità, ovvero in subordine, per il rigetto del ricorso.

Udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, il quale, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata in data 2 febbraio 2022, il Tribunale di Potenza, sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza emessa in data 26 novembre 2021 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt.416 bis, commi 1,2,3,4 e 5 cod. pen. con l'aggravante dell'art. 71 D. Ivo 159/2011 ( capo 1) e art.73 Dpr 309/90, art.416bis 1 cod. pen., art. 71 Divo 159/2011 (capo 33) per avere partecipato ad una associazione a delinquere di stampo mafioso denominata can" Martorano-Stefanutti " operante in provincia di Potenza con proiezioni in Matera e con alleanze con analoghe strutture operanti in Basilicata e Calabria, in cui si pongono come vertici con il ruolo di promotori e capi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con una precisa ripartizione di ruoli: in particolare, il Masotti, quale partecipe, era attivo nel controllo del gioco e delle scommesse illecite (capo 1); nonché per avere organizzato in concorso con altri l'approvvigionamento di stupefacenti da alcuni trafficanti della zona di Marano, trasportati a Potenza dai corrieri Sacconi e Lamoneo al fine di agevolare e finanziare il sodalizio mafioso sopraindicato sino al 6 febbraio 2019 (capo 33).

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del capo 1) e alla qualificazione giuridica delle condotte contestate.

Lamenta il ricorrente che il ruolo assegnatogli all'interno della compagine associativa legato alle modalità di accaparramento dei soggetti gestori nel settore dei videopoker attraverso la preliminare perpetrazione di furti a cui seguiva la successiva offerta di cogestione dell'attività, come risulta dalle dichiarazioni del testimone di giustizia [OSCURATO:PERSONA], non risulta sorretta da alcun collegamento fattuale, né emerge dalla attività captativa che è la principale fonte indiziaria a carico del ricorrente.

Al riguardo la valorizzazione della conversazione ambientale del 15.11.2018 (p.123 della impugnata ordinanza), dalla quale risulterebbe la rendicontazione del Masotti al Lorusso della gestione delle attività del videopoker non è idonea a rappresentare un riscontro individualizzante alla richiamata dichiarazione del testimone di giustizia, anche in vista dei molteplici interessi e del rapporto parentale che legava il Lorusso al ricorrente.

Né la condivisione dello Stefanutti e del Masotti di lasciare i telefoni cellulari presso le abitazioni e non portarli con sé per il timore di essere intercettati è sufficiente a dimostrare l'intervenuta fidelizzazione del secondo e la sua partecipazione associativa.

In ragione della mancanza di una assidua e continuativa collaborazione e in ragione del collegamento del ricorrente con sole due persone al più sarebbe configurabile a suo carico la ipotesi di favoreggiamento. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. in relazione al capo 33).Il collegamento all'associazione dell'attività di acquisto di stupefacente verrebbe desunto dalla partecipazione del ricorrente alla preventiva riunione presso il capannone di Lorusso prima di recarsi a Marano, senza tenere conto in realtà che la condotta di approvvigionamento dello stupefacente è stata condivisa dal Masotti unicamente con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla assenza di esigenze cautelari in punto di attualità e di concretezza.

Fermandosi le eventuali condotte del Masotti al febbraio 2019, non è dato rinvenire una reale e concreta prosecuzione o pericolo di prosecuzione dell'attività illecita allo stesso riferita sino all'attualità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto generico, non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata la quale fornisce risposta in modo esauriente alle doglianze difensive fatte valere nei motivi di appello e riproposte in questa sede.

L'ordinanza impugnata ha dato atto che gli elementi introdotti dalla difesa sono consistiti nella rilettura delle acquisizioni investigative poste a fondamento dell'ordinanza genetica con riferimento in particolare al contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Nondimeno, il Tribunale ha passato nuovamente in rassegna l'impianto indiziario relativo tanto all'esistenza dell'associazione di stampo mafioso riconducibile al clan "Martorano-Stefanutti", che alla condotta di partecipazione dell'indagato, anche alla luce delle intercettazioni e delle sommarie informazioni testimoniali rese dal testimone di giustizia [OSCURATO:PERSONA], confermandone la concludenza, oltre alla permanenza delle esigenze di cautela.

Siffatta argomentazione, nella sua duplice declinazione, è stata contestata, con il ricorso di legittimità, mediante la mera riproduzione delle censure disattese, indirizzate, da un lato, alla minimalistica e generica rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza, dall'altro alla riduttiva valutazione delle esigenze cautelari.

1.1. Ferma restando la incontestata concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la sussistenza dell'associazione criminale, riconducibile all'archetipo delineato dall'art.416 bis cod. pen. , oggetto di provvisoria incolpazione, dal testo dell'ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione, ma soprattutto dalla sua partecipazione quale riferimento dei vertici e loro stretto collaboratore nella fase di accaparramento dei soggetti gestori nel settore dei videopoker e nei contatti con questi ultimi, anche attraverso la preliminare perpetrazione di furti a cui seguiva la successiva offerta di cogestione dell'attività.

L'ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si confronta con le singole condotte, dando atto che la diversa prospettazione difensiva non è in grado di scalfire l'impianto accusatorio come confermato nei precedenti provvedimenti cautelari.

Il provvedimento impugnato richiama in primo luogo il carattere della abitualità dei comportamenti e della stabile confidenza degli associati, allorquando, nella conversazione in ambientale del 14 febbraio 2019 n.4249, lo [OSCURATO:PERSONA] invita il Masotti detto "Tonino" ad accompagnarlo presso la "Poticars" per "[..]lasciare il telefono[..]", attestando l'utilizzo dei locali della concessionaria di auto quale luogo ove occultare i telefoni cellulari in uso ai capi promotori; lo Stefanutti ordina quindi al ricorrente di cercare Lorusso per riferirgli di "un'imbasciata" di un altro partecipe [OSCURATO:PERSONA] in base alla quale era fissato un appuntamento per il sabato successivo nel medesimo luogo "[..] dove si erano visti l'ultima volta[..].

Contrariamente a quanto indicato nel ricorso le investigazioni e in particolare le conversazioni ambientali nella vettura del Masotti, riportate e commentate nella impugnata ordinanza, danno conto del significativo contributo offerto al clan dal ricorrente nel settore dei videopoker attraverso la stretta collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] ( al quale è anche legato da un vincolo di natura familiare) insieme al quale effettuava incontri con i gestori degli apparecchi videopoker che erano collocati attraverso la loro intermediazione (conversazioni del 15 e del 29 novembre 2018, del 15 gennaio 2019, del 14 febbraio 2019) in ragione del regime di monopolio con il quale il clan gestiva il settore degli apparecchi da gioco.

La specifica condotta è altresì valorizzata nell'ordinanza impugnata attraverso la narrazione del tutto coerente del testimone di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato le modalità con cui il clan costringeva gli esercenti a rivolgersi a loro per poter collocare nel proprio esercizio commerciale gli apparecchi da gioco e attraverso le risultanze intercettizie ( capitolo 2 dell'ordinanza impugnata) che descrivono il ricorrente come colui che gestiva la contabilità del settore e forniva il resoconto ai capi, manteneva i contatti con esponenti della criminalità materana e 'calabrese interessati al medesimo settore.

Diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, l'ordinanza valorizza le risultanze investigative derivanti dalle captazioni ambientali e telefoniche in punto di gravità indiziaria senza che occorrano riscontri individualizzanti da ricercarsi nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], non necessitando il contenuto emergente dall'attività intercettizia dei riscontri individualizzanti ex art. 192 cod. proc. pen; la narrazione dello Stefanutti, piuttosto, conferma e conforta il modus operandi dell'organizzazione nel settore dei videopoker.

Alla luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione, fondata non già su di una generica attribuzione di affiliazione, bensì sulla dimostrazione indiziaria di un effettivo contributo prestato in favore del clan, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non già uno "status" di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'agente "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini (recentemente Sez. 5, n.45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180, che riprende ed attualizza i principi espressi da Sez.

U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; N. 12554 del 2016, Rv. 267418; N. 6882 del 2016, Rv. 266064).

2. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu °culi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516).

Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

2.1. Egualmente inammissibile la censura secondo la quale mancherebbe alla condotta contestata al ricorrente il requisito della condivisione della propria attività con tutti i soggetti partecipi, elemento la cui mancanza consentirebbe di ricondurre la condotta posta in essere all'ipotesi di favoreggiamento, censura che trova risposta adeguata nella sentenza impugnata, laddove la stessa valorizza l'attività stabile e continua nel tempo del ricorrente e il collegamento diretto peraltro proprio con il capo clan Stefanutti: l'elemento qualificante della distinzione tra partecipazione e favoreggiamento è rappresentato dagli effetti che la condotta prestata determinano in termini di conservazione e rafforzamento del sodalizio e la piena consapevolezza e volontà di rafforzare il sodalizio medesimo (Sez.6, n.23241 del 11/02/2021, Rv. 281522; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Salvato, Rv. 276475). 3.Inammissibile il secondo motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato relativo unicamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416bis1 cod. pen. con riferimento al capo 33), la cui gravità indiziaria non è oggetto di doglianza.

Il motivo non si confronta con le argomentazioni della ordinanza impugnata e con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte.

La Corte territoriale ha fornito sul punto una motivazione logica e coerente sulle ragioni di fatto - come tali insindacabili in questa sede - che consentono di ravvisare la contestata circostanza aggravante: l'approvvigionamento del 6 febbraio 2019 realizzato attraverso il rifornimento presso canali campani (in Marano di Napoli) aveva lo scopo di incrementare la disponibilità di sostanza stupefacente per poi svolgere l'attività di spaccio nel territorio potentino; e la consapevolezza di siffatto fine è ricavabile altresì dalla partecipazione alla riunione del 5 febbraio 2019 presso il capannone di [OSCURATO:PERSONA] con i vertici dell'associazione, non potendo ritenersi ragionevolmente che in quella sede si adottassero importanti decisioni alla presenza di soggetti non fidelizzati e consapevoli e risultando ancora meno credibile che il contatto con fornitori appartenenti alla criminalità campano fosse delegato a persone di cui il gruppo non poteva fidarsi.

La circostanza che il reato sia stato commesso in concorso con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] attiene alle modalità con cui la condotta è stata posta in essere e non è certo incompatibile con la sussistenza della finalità di agevolazione del clan di appartenenza.

La motivazione adottata fa buon governo della qualificazione che di siffatta aggravante è stata individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte e quindi della natura soggettiva della stessa secondo le quali "La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez.

U n. 8545 del 19/12/2019, (2020), Chioccini, Rv. 278734).

1.3. Inammissibile, in quanto generico, il terzo motivo di doglianza relativo all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

L'ordinanza impugnata, richiamando espressamente le recenti pronunzie di questa Corte in tema di rapporti tra presunzione di sussistenza di esigenze cautelari e decorso del tempo, motiva esaurientemente in ordine agli elementi che fondano la sussistenza delle esigenze cautelari quali concrete ed attuali evidenziando: - l'assenza di un ampio spatio temporis tra la emissione della misura ed i fatti contestati; - la assenza di circostanze specifiche rivelatrici di un possibile allontanamento dell'indagato dai contesti in cui le condotte delittuose sono maturate alla luce anche delle caratteristiche del sodalizio di cui il ricorrente è partecipe ( sodalizio legato alle maggiori realtà criminali del meridione d'Italia con ampie prospettive di espansione nei più disparati settori economici e con capacità di infiltrazione anche nelle compagini politico/istituzionali) e della capacità dei vertici del gruppo di continuare a veicolare i propri ordini anche se sottoposti a regime detentivo inframurario o domiciliare; Siffatti elementi sono interpretati correttamente dall'ordinanza impugnata, quali espressione di attualità e concretezza del pericolo; sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata appare immune da censure.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità, ovvero in subordine, per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, il quale, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata in data 2 febbraio 2022, il Tribunale di Potenza, sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza emessa in data 26 novembre 2021 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt.416 bis, commi 1,2,3,4 e 5 cod. pen. con l'aggravante dell'art. 71 D. Ivo 159/2011 ( capo 1) e art.73 Dpr 309/90, art.416bis 1 cod. pen., art. 71 Divo 159/2011 (capo 33) per avere partecipato ad una associazione a delinquere di stampo mafioso denominata can" Martorano-Stefanutti " operante in provincia di Potenza con proiezioni in Matera e con alleanze con analoghe strutture operanti in Basilicata e Calabria, in cui si pongono come vertici con il ruolo di promotori e capi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con una precisa ripartizione di ruoli: in particolare, il Masotti, quale partecipe, era attivo nel controllo del gioco e delle scommesse illecite (capo 1); nonché per avere organizzato in concorso con altri l'approvvigionamento di stupefacenti da alcuni trafficanti della zona di Marano, trasportati a Potenza dai corrieri Sacconi e Lamoneo al fine di agevolare e finanziare il sodalizio mafioso sopraindicato sino al 6 febbraio 2019 (capo 33). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del capo 1) e alla qualificazione giuridica delle condotte contestate. Lamenta il ricorrente che il ruolo assegnatogli all'interno della compagine associativa legato alle modalità di accaparramento dei soggetti gestori nel settore dei videopoker attraverso la preliminare perpetrazione di furti a cui seguiva la successiva offerta di cogestione dell'attività, come risulta dalle dichiarazioni del testimone di giustizia [OSCURATO:PERSONA], non risulta sorretta da alcun collegamento fattuale, né emerge dalla attività captativa che è la principale fonte indiziaria a carico del ricorrente. Al riguardo la valorizzazione della conversazione ambientale del 15.11.2018 (p.123 della impugnata ordinanza), dalla quale risulterebbe la rendicontazione del Masotti al Lorusso della gestione delle attività del videopoker non è idonea a rappresentare un riscontro individualizzante alla richiamata dichiarazione del testimone di giustizia, anche in vista dei molteplici interessi e del rapporto parentale che legava il Lorusso al ricorrente. Né la condivisione dello Stefanutti e del Masotti di lasciare i telefoni cellulari presso le abitazioni e non portarli con sé per il timore di essere intercettati è sufficiente a dimostrare l'intervenuta fidelizzazione del secondo e la sua partecipazione associativa. In ragione della mancanza di una assidua e continuativa collaborazione e in ragione del collegamento del ricorrente con sole due persone al più sarebbe configurabile a suo carico la ipotesi di favoreggiamento. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. in relazione al capo 33).Il collegamento all'associazione dell'attività di acquisto di stupefacente verrebbe desunto dalla partecipazione del ricorrente alla preventiva riunione presso il capannone di Lorusso prima di recarsi a Marano, senza tenere conto in realtà che la condotta di approvvigionamento dello stupefacente è stata condivisa dal Masotti unicamente con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla assenza di esigenze cautelari in punto di attualità e di concretezza. Fermandosi le eventuali condotte del Masotti al febbraio 2019, non è dato rinvenire una reale e concreta prosecuzione o pericolo di prosecuzione dell'attività illecita allo stesso riferita sino all'attualità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto generico, non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata la quale fornisce risposta in modo esauriente alle doglianze difensive fatte valere nei motivi di appello e riproposte in questa sede. L'ordinanza impugnata ha dato atto che gli elementi introdotti dalla difesa sono consistiti nella rilettura delle acquisizioni investigative poste a fondamento dell'ordinanza genetica con riferimento in particolare al contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Nondimeno, il Tribunale ha passato nuovamente in rassegna l'impianto indiziario relativo tanto all'esistenza dell'associazione di stampo mafioso riconducibile al clan "Martorano-Stefanutti", che alla condotta di partecipazione dell'indagato, anche alla luce delle intercettazioni e delle sommarie informazioni testimoniali rese dal testimone di giustizia [OSCURATO:PERSONA], confermandone la concludenza, oltre alla permanenza delle esigenze di cautela. Siffatta argomentazione, nella sua duplice declinazione, è stata contestata, con il ricorso di legittimità, mediante la mera riproduzione delle censure disattese, indirizzate, da un lato, alla minimalistica e generica rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza, dall'altro alla riduttiva valutazione delle esigenze cautelari. 1.1. Ferma restando la incontestata concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la sussistenza dell'associazione criminale, riconducibile all'archetipo delineato dall'art.416 bis cod. pen. , oggetto di provvisoria incolpazione, dal testo dell'ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione, ma soprattutto dalla sua partecipazione quale riferimento dei vertici e loro stretto collaboratore nella fase di accaparramento dei soggetti gestori nel settore dei videopoker e nei contatti con questi ultimi, anche attraverso la preliminare perpetrazione di furti a cui seguiva la successiva offerta di cogestione dell'attività. L'ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si confronta con le singole condotte, dando atto che la diversa prospettazione difensiva non è in grado di scalfire l'impianto accusatorio come confermato nei precedenti provvedimenti cautelari. Il provvedimento impugnato richiama in primo luogo il carattere della abitualità dei comportamenti e della stabile confidenza degli associati, allorquando, nella conversazione in ambientale del 14 febbraio 2019 n.4249, lo [OSCURATO:PERSONA] invita il Masotti detto "Tonino" ad accompagnarlo presso la "Poticars" per "[..]lasciare il telefono[..]", attestando l'utilizzo dei locali della concessionaria di auto quale luogo ove occultare i telefoni cellulari in uso ai capi promotori; lo Stefanutti ordina quindi al ricorrente di cercare Lorusso per riferirgli di "un'imbasciata" di un altro partecipe [OSCURATO:PERSONA] in base alla quale era fissato un appuntamento per il sabato successivo nel medesimo luogo "[..] dove si erano visti l'ultima volta[..]. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso le investigazioni e in particolare le conversazioni ambientali nella vettura del Masotti, riportate e commentate nella impugnata ordinanza, danno conto del significativo contributo offerto al clan dal ricorrente nel settore dei videopoker attraverso la stretta collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] ( al quale è anche legato da un vincolo di natura familiare) insieme al quale effettuava incontri con i gestori degli apparecchi videopoker che erano collocati attraverso la loro intermediazione (conversazioni del 15 e del 29 novembre 2018, del 15 gennaio 2019, del 14 febbraio 2019) in ragione del regime di monopolio con il quale il clan gestiva il settore degli apparecchi da gioco. La specifica condotta è altresì valorizzata nell'ordinanza impugnata attraverso la narrazione del tutto coerente del testimone di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato le modalità con cui il clan costringeva gli esercenti a rivolgersi a loro per poter collocare nel proprio esercizio commerciale gli apparecchi da gioco e attraverso le risultanze intercettizie ( capitolo 2 dell'ordinanza impugnata) che descrivono il ricorrente come colui che gestiva la contabilità del settore e forniva il resoconto ai capi, manteneva i contatti con esponenti della criminalità materana e 'calabrese interessati al medesimo settore. Diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, l'ordinanza valorizza le risultanze investigative derivanti dalle captazioni ambientali e telefoniche in punto di gravità indiziaria senza che occorrano riscontri individualizzanti da ricercarsi nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], non necessitando il contenuto emergente dall'attività intercettizia dei riscontri individualizzanti ex art. 192 cod. proc. pen; la narrazione dello Stefanutti, piuttosto, conferma e conforta il modus operandi dell'organizzazione nel settore dei videopoker. Alla luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione, fondata non già su di una generica attribuzione di affiliazione, bensì sulla dimostrazione indiziaria di un effettivo contributo prestato in favore del clan, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non già uno "status" di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'agente "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini (recentemente Sez. 5, n.45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180, che riprende ed attualizza i principi espressi da Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; N. 12554 del 2016, Rv. 267418; N. 6882 del 2016, Rv. 266064). 2. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu °culi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 2.1. Egualmente inammissibile la censura secondo la quale mancherebbe alla condotta contestata al ricorrente il requisito della condivisione della propria attività con tutti i soggetti partecipi, elemento la cui mancanza consentirebbe di ricondurre la condotta posta in essere all'ipotesi di favoreggiamento, censura che trova risposta adeguata nella sentenza impugnata, laddove la stessa valorizza l'attività stabile e continua nel tempo del ricorrente e il collegamento diretto peraltro proprio con il capo clan Stefanutti: l'elemento qualificante della distinzione tra partecipazione e favoreggiamento è rappresentato dagli effetti che la condotta prestata determinano in termini di conservazione e rafforzamento del sodalizio e la piena consapevolezza e volontà di rafforzare il sodalizio medesimo (Sez.6, n.23241 del 11/02/2021, Rv. 281522; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Salvato, Rv. 276475). 3.Inammissibile il secondo motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato relativo unicamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416bis1 cod. pen. con riferimento al capo 33), la cui gravità indiziaria non è oggetto di doglianza. Il motivo non si confronta con le argomentazioni della ordinanza impugnata e con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte. La Corte territoriale ha fornito sul punto una motivazione logica e coerente sulle ragioni di fatto - come tali insindacabili in questa sede - che consentono di ravvisare la contestata circostanza aggravante: l'approvvigionamento del 6 febbraio 2019 realizzato attraverso il rifornimento presso canali campani (in Marano di Napoli) aveva lo scopo di incrementare la disponibilità di sostanza stupefacente per poi svolgere l'attività di spaccio nel territorio potentino; e la consapevolezza di siffatto fine è ricavabile altresì dalla partecipazione alla riunione del 5 febbraio 2019 presso il capannone di [OSCURATO:PERSONA] con i vertici dell'associazione, non potendo ritenersi ragionevolmente che in quella sede si adottassero importanti decisioni alla presenza di soggetti non fidelizzati e consapevoli e risultando ancora meno credibile che il contatto con fornitori appartenenti alla criminalità campano fosse delegato a persone di cui il gruppo non poteva fidarsi. La circostanza che il reato sia stato commesso in concorso con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] attiene alle modalità con cui la condotta è stata posta in essere e non è certo incompatibile con la sussistenza della finalità di agevolazione del clan di appartenenza. La motivazione adottata fa buon governo della qualificazione che di siffatta aggravante è stata individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte e quindi della natura soggettiva della stessa secondo le quali "La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. (Sez. U n. 8545 del 19/12/2019, (2020), Chioccini, Rv. 278734). 1.3. Inammissibile, in quanto generico, il terzo motivo di doglianza relativo all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata, richiamando espressamente le recenti pronunzie di questa Corte in tema di rapporti tra presunzione di sussistenza di esigenze cautelari e decorso del tempo, motiva esaurientemente in ordine agli elementi che fondano la sussistenza delle esigenze cautelari quali concrete ed attuali evidenziando: - l'assenza di un ampio spatio temporis tra la emissione della misura ed i fatti contestati; - la assenza di circostanze specifiche rivelatrici di un possibile allontanamento dell'indagato dai contesti in cui le condotte delittuose sono maturate alla luce anche delle caratteristiche del sodalizio di cui il ricorrente è partecipe ( sodalizio legato alle maggiori realtà criminali del meridione d'Italia con ampie prospettive di espansione nei più disparati settori economici e con capacità di infiltrazione anche nelle compagini politico/istituzionali) e della capacità dei vertici del gruppo di continuare a veicolare i propri ordini anche se sottoposti a regime detentivo inframurario o domiciliare; Siffatti elementi sono interpretati correttamente dall'ordinanza impugnata, quali espressione di attualità e concretezza del pericolo; sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata appare immune da censure. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cass
Sentenza Cassazione n. 35297/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris