CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di UdineVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSimonetta Ciccarelli che ha concluso chiedendo alla Corte di dichiararel'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 28 novembre 2024, il Tribunale di Udine dichiaravaRenato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs.n. 152 del 2006, per aver abbandonato un rimorchio ad uso speciale, e locondannava alla pena di euro 2.600,00 di ammenda, oltre al pagamento dellespese processuali.2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, proponevaappello.2.1 Con ordinanza del 18 novembre 2025, la Corte di appello di Trieste,rilevato che la sentenza impugnata aveva inflitto la pena dell'ammenda e, quindi,era inappellabile, qualificava l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensidell'art. 568, comma 5, c.p.p., e disponeva la trasmissione degli atti a questaCorte.2.2 I motivi originariamente proposti con l'atto di appello, e checostituiscono l'oggetto del presente ricorso, possono essere così sintetizzati:in primo luogo, la difesa censura la ritenuta sussistenza dell'elementooggettivo della fattispecie, sul presupposto che non si sarebbe trattato di un beneabbandonato, dunque di un rifiuto, bensì di un rimorchio del tipo utilizzato percampagne pubblicitarie, solo temporaneamente parcheggiato in un’area che,seppur demaniale, era comunque oggetto di concessione a un privato; in propositosarebbe stata omessa un'adeguata valutazione sia delle dichiarazioni dal testeesaminato, che di quelle dell'imputato, dalle quali complessivamente emergevache il rimorchio era custodito insieme ad altri simili, che negli ultimi anni era statoutilizzato per fare pubblicità, che, come apprezzabile la fascicolo fotograficoversato in atti, recasse ancora targa e numero di telaio, che era regolarmenteassicurato;si invoca inoltre, l'applicazione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., denegata in considerazione delle dimensionidel rifiuto e del lungo tempo di permanenza in condizione di abbandono, senzaconsiderare che la stessa possibilità offerta dalle autorità procedenti alcontravventore di beneficiare del meccanismo estintivo previsto dagli artt. 318-bise seguenti del d.lgs n. 152 del 2006, appare indicativo della concreta modestissimarilevanza e gravità del fatto, tanto più che il ricorrente ha giustificato l'omessarimozione immediata del rimorchio in quanto non avrebbe avuto conoscenza delleintimazioni ricevute dalla polizia locale;si lamenta, infine, il denegato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto ilgiudice, nell'escludere la ricorrenza di elementi positivi, non avrebbe tenuto contodel fatto che l'imputato non avesse intenzione di arrecare danno, intralcio opericolo all'ambiente e che il rimorchio era in sosta in un'area privata e non giàpubblica, che successivamente era stato recuperato e restituito alla sua normalefunzione; con riguardo al beneficio della sospensione condizionale sarebbero statierroneamente valorizzati alcuni precedenti, molto risalenti nel tempo.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria tempestivamente depositata hasollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso: in quanto, col primo motivosi sollecita una non consentita interpretazione degli elementi di prova, addiritturasulla scorta di dati indiziari, non emendabili sulla base di documentazione prodottain sede di legittimità; riguardo all'invocato riconoscimento della causa di nonpunibilità, si evidenzia che l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile allecontravvenzioni previste dal d.lgs n. 152 del 2006 nel caso in cui sia stata attivatala procedura estintiva di cui all'art. 318-bis stesso d.lgs e l'imputato non abbiaottemperato alle prescrizioni impartitegli, dovendo essere valutata negativamentela sua condotta susseguente al reato; le circostanze attenuanti generiche sonostate correttamente negate in difetto di elementi positivi di valutazione, mentre lasospensione condizionale della pena non può più essere concessaindipendentemente dall'epoca di commissione dei precedenti reati ostativi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. prevede che sono inappellabili lesentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.2.1. Alla stregua della norma citata, quindi, avverso la sentenza del Tribunale diUdine non poteva essere interposto appello. È quindi necessario verificare sel'impugnazione presenti i requisiti formali e sostanziali del ricorso in cassazione inquanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismoregolato dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non deroga alle ordinarie regole diammissibilità del mezzo consentito che ha come presupposto la sussistenza deirequisiti che tipicizzano normativamente il tipo di impugnazione (Sez. 1, n. 11186 del06/07/1994, Molinaro, Rv. 199610 - 01; Sez. 3, n. 48472 del 25.11.2015, Mancini; Sez. 3,n. 27876 del 16.6.2016, Pro; Sez. 3, n. 26511 del 3.6.2016, Bianchi; Sez. 7, n. 45648 del15/11/2022, Minnini).2.2. Va altresì rilevato che secondo il recente orientamento espresso daquesta Corte, è inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravamediverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parteabbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge(cfr. Sez. 4, n. 39754 del 02/12/2025, Rv. 288879 - 01;Sez. 4, n. 1441 del21/11/2023, dep. 2024, Rv. 285634 – 01).Tale principio non contraddice a quanto stabilito con pronuncia delle SezioniUnite n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 – 01, secondo cui “Intema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnatodalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quellolegislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a normadell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità delprovvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistentenell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quinditrasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un attogiurisdizionale, al giudice competente. (Conf. SU, 31 ottobre 2001 n. 45372, DePalma, non massimata)”. Infatti, il giudice ha il potere-dovere di provvedereall'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formaleapparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predispostodall’ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzataalla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice nonè consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto epropriamente denominato (ma inammissibilmente proposto dalla parte) conquello, diverso, che sarebbe stato astrattamene ammissibile: in tale ipotesi, infatti,non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come talesuscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa, da sanzionare conl'inammissibilità.2.3. Ebbene, nel caso in esame, deve certamente concludersi chel'impugnate abbia effettivamente voluto il mezzo non consentito dalla legge inquanto, oltre alle indubbie istanze rivalutative del quadro indiziario oggetto delprimo motivo, incompatibili col giudizio di legittimità, ha avanzato richiesta dirinnovazione dell'istruttoria attraverso acquisizioni documentali, tese a riscontrarele affermazioni difensive dell'imputato nel corso del dibattimento, istanzachiaramente indicativa di una voluntas impugnationis orientata a un giudizioimpugnatorio sul merito, quale il ricorso in appello, che infatti, a differenza delricorso in Cassazione, prevede tale eventualità.3. In ogni caso, rileva questa Corte che il motivo prospettante la mancataintegrazione del reato risulta generico e manifestamente infondato.Il Tribunale di Udine ha fondato l'affermazione di responsabilità su unamotivazione congrua e priva di vizi logici manifesti, valorizzando le risultanze delladocumentazione agli atti e le deposizioni testimoniali, dalle quali è emersa lapresenza del rimorchio su uno spazio erboso di proprietà di demaniale, lecondizioni di degrado dello stesso, danneggiato al punto da impedirne i normalispostamenti, la presenza di ruggine diffusa, e perfino la mancanza del ganciotraino, motivo per cui ne era stata, con motivazione logica e coerente, ritenuta laqualità di rifiuto, quale veicolo fuori uso.A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente si limita acontrapporre una propria versione dei fatti, mero posteggio del rimorchio,unitamente ad altri della stessa proprietà, in attesa di futuri utilizzi, come in ipotesicomprovato dalla polizza assicurativa allegata all'atto di impugnazione, senzaindividuare specifiche lacune e manifeste illogicità del percorso motivazionale dellasentenza impugnata e senza confrontarsi con la circostanza del visibile degradodel mezzo, dei danni al parafango che ne impedivano la circolazione, dellamancanza del gancio traino e mette in dubbio che lo stesso, come si afferma nellasentenza, non fosse assicurato, profilo che si fonda, eventualmente, sullavalutazione e acquisizione di un dato probatorio nuovo non sottoposto al giudicedi merito.Le censure difensive, quindi, non si confrontano con la sentenza impugnatao risultano manifestamente infondate, così da determinare l'inammissibilità delmotivo relativo all'integrazione dell'ipotesi di reato contestata. Secondo unconsolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, è inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessariacorrelazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (Sez. 2, n. 5983 del 23/1/2026, Alessi;Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello, n.m.; Sez. 6, n. 20377 del 11/3/2009, Rv.243838 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01)4. Anche il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto presenta le carenze del precedente.Il Tribunale ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., argomentandoche, nel caso di specie, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità inconsiderazione delle rilevanti dimensioni del rifiuto e del lungo tempo dipermanenza in stato di abbandono in luogo di proprietà demaniale, motivazione,pur sintetica, costituente un rigetto esplicito della richiesta difensiva con cuil'impugnazione avrebbe dovuto confrontarsi delineandone i vizi sindacabili in sededi legittimità che la invalidavano.Osservato in proposito che proprio il lungo tempo di permanenza in statodi abbandono sinteticamente richiamato dal Tribunale comprende altresì laconsiderazione della circostanza, esplicitata poche righe prima, della mancataottemperanza alle prescrizioni impartite all'imputato nell'ambito della proceduraestintiva di cui all'art. 318-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che prevedevanoappunto la rimozione e lo smaltimento del veicolo, elemento negativocorrettamente valutato quale ostativo al riconoscimento della particolare tenuitàdel fatto (Sez. 3, n. 32962 del 21/06/2023 Rv. 284942 - 02).Anche in questo caso, quindi, la doglianza del ricorrente si rivela genericacosì non superando il vaglio di ammissibilità.5. La censura che investe il denegato riconoscimento delle circostanzeofferta dal Tribunale, correttamente fondata sull'assenza di elementipositivamente valutabili, in linea col consolidato insegnamento di questa Cortedell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 Ud., Rv. 283489 -01; Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Ud., Rv. 270986 - 01), limitandosia suggerire la ricorrenza, e comunque una non consentita rivalutazione, di ulteriorielementi che si assumono non considerati dal primo giudice; manifestamenteinfondata anche la pretesa di accedere al beneficio della sospensione condizionaledella pena inflitta, pur in presenza di precedenti ostativi, solo perché risalenti neltempo, atteso che vi osta il disposto di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen., chenon prevede alcuna distinzione con riguardo all'epoca di commissione delleprecedenti condanne.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione diritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopportile spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1,comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate leragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 25 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]