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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:210
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] Memory game) (causa T‑243/08) «Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] Memory game – Marchi nazionale ed internazionale denominativi anteriori MEMORY – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di somiglianza tra i segni – Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, artt. 74 e 75 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, nn. 1, lett. b) e 5, artt. 76 e 77 del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Registrazione in contrasto con l’art. 8, n. 1 lett. b), del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 42) Oggetto Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 aprile 2008 (procedimento R 597/2007‑2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA], SA.

Dati della causa Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: [OSCURATO:PERSONA] Memory game per prodotti appartenenti alla classe 28 – Marchio comunitario n. 495 036 Titolare del marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA], SA

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA] AG

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Marchio internazionale denominativo MEMORY, registrazione n. 393 512; marchio denominativo Benelux MEMORY, registrazione n. 38 328; marchio denominativo tedesco MEMORY registrazione n. 964 625 Decisione della divisione di annullamento: Invalidità del marchio comunitario in oggetto Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di annullamento Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] Memory game) (causa T‑243/08) «Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] Memory game – Marchi nazionale ed internazionale denominativi anteriori MEMORY – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di somiglianza tra i segni – Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, artt. 74 e 75 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, nn. 1, lett. b) e 5, artt. 76 e 77 del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Registrazione in contrasto con l’art. 8, n. 1 lett. b), del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 42) Oggetto Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 aprile 2008 (procedimento R 597/2007‑2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA], SA. Dati della causa Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: [OSCURATO:PERSONA] Memory game per prodotti appartenenti alla classe 28 – Marchio comunitario n. 495 036 Titolare del marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], SA Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] AG Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Marchio internazionale denominativo MEMORY, registrazione n. 393 512; marchio denominativo Benelux MEMORY, registrazione n. 38 328; marchio denominativo tedesco MEMORY registrazione n. 964 625 Decisione della divisione di annullamento: Invalidità del marchio comunitario in oggetto Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di annullamento Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.
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