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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 29132/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Napoli, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio e di inutilizzabilità delle "chat" Sky ECC, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 14 aprile 2025 aveva condannato BartoloBruzzaniti (ed altri), in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa la qualifica di promotore, alla pena di 10 anni di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando i seguenti motivi, esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo e il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto erroneamente utilizzabili gli atti investigativi svolti in [OSCURATO:PERSONA] — ovvero le chat scambiate sulle piattaforme criptate — acquisiti dal pubblico ministero mediante ordine europeo di indagine (0E1), per il mancato accertamento della cosiddetta salvaguardia della catena di custodia.

Si censura, in particolare, l'assenza dell'impronta di hash dei dati originali, quale unico strumento in grado di garantirne l'autenticità della conservazione, la loro immodificabilità, la conformità all'originale e la corrispondenza a quelli forniti dagli inquirenti francesi.

Sostiene altresì il ricorrente che le conversazioni acquisite dall'autorità giudiziaria francese tramite la piattaforma Sky-ECC sarebbero inutilizzabili in quanto frutto di un'attività massiva e indiscriminata, priva di una preselezione di soggetti specifici e di reati, integrando così una «intercettazione preventiva» vietata, con la conseguente violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE, dell'art. 15 Cost. e dell'art. 8 CEDU.

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'autorità giudiziaria italiana non avrebbe accertato le modalità con cui l'autorità francese ha acquisito i messaggi transitati sulla piattaforma Sky ECC, né se tale acquisizione sia avvenuta nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Si lamenta altresì la violazione del diritto di difesa per l'impossibilità di conoscere le modalità di «parsing» dei dati e i criteri di abbinamento delle comunicazioni tra i codici PIN.

Si censura, infine, la violazione dell'art. 31 della [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE per omessa notifica alle autorità italiane delle intercettazioni eseguite dall'autorità francese nei confronti di utenti potenzialmente presenti sul territorio italiano, questione che il ricorso riferisce ad altri coimputati.

2.3. Con il quarto ed il quinto motivo si censurano violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento probatorio in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso operante a Napoli, atteso il limitato arco temporale della sua presenza nelle comunicazioni captate, i rapporti intrattenuti 2in modo asseritamente occasionale e personale con i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la mancata individuazione di un suo ruolo definito all'interno dell'associazione e l'assenza di reati fine nel territorio di presunta operatività del sodalizio.

Si lamenta, altresì, l'illegittima duplicazione dei processi rispetto al procedimento pendente a [OSCURATO:PERSONA], e il fatto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] — che avrebbe qualificato [OSCURATO:PERSONA] come mero «broker» autonomo — siano state omesse o travisate dalla Corte territoriale.

2.4. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello adottato criteri valutativi disomogenei rispetto al primo Giudice, introducendo per la prima volta i verbali di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così da escludere la configurabilità di una doppia conforme.

2.5. Con il settimo motivo si censurano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ove sarebbero stati commessi gli unici episodi sintomatici di un rapporto del [OSCURATO:PERSONA] con l'associazione napoletana.

2.6. Con l'ottavo motivo, infine, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione con la condanna n. 182 del 2004 emessa dalla Corte di appello di Torino.

3. In data 17 giugno 2026 è stato depositato un motivo nuovo dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il quale viene ulteriormente ribadito ed approfondito il profilo dell'inutilizzabilità dei messaggi criptati per violazione dell'art. 31 della direttiva citata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.

2. Per ragioni logiche deve essere affrontato, innanzitutto, il settimo motivo di ricorso relativo all'incompetenza territoriale, da ritenersi generico.

La sentenza impugnata, con argomenti coerenti con il quadro probatorio ivi richiamato, in un apposito paragrafo ha dato conto dell'infondatezza dell'eccezione, come d'altra parte già ritenuto dal Tribunale del riesame di Napoli e confermato da questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 25912 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), in quanto l'associazione dedita al narcotraffico contestata a [OSCURATO:PERSONA] risulta diversa da quella oggetto di accertamento presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sotto diversi profili. 3Infatti, mentre l'associazione calabrese, di cui [OSCURATO:PERSONA] era capo, aveva carattere locale ed era volta ad introdurre nella Regione carichi di cocaina provenienti dal Sudamerica, l'associazione napoletana, con la sua base in Campania, aveva al proprio vertice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed operava a livello transnazionale occupandosi dell'approvvigionamento, del trasporto e della cessione di droga in diverse località, europee ed extra europee, assumendovi il [OSCURATO:PERSONA] un ruolo ritagliato sulla sola esfiltrazione dei carichi a [OSCURATO:PERSONA].

Su questo profilo la pronuncia impugnata, con la quale il ricorso non si pone in adeguato confronto critico-argomentativo, ha dato puntuale applicazione alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, che in ordine ai reati associativi ha affermato che la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui ha sede la base di programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose del sodalizio, così da rendere l'esecuzione dei reati-fine un dato non decisivo tanto da determinare lo spostamento di competenza, allorché questi vengano commessi in luogo diverso e siano più gravi (Sez. 6, n. 2629 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282681 - 02).

3. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso — nonché il motivo nuovo su richiamato — possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono tutti alla ritenuta inutilizzabilità delle comunicazioni acquisite tramite la piattaforma criptata Sky-ECC mediante ordine europeo di indagine e devono ritenersi manifestamente infondati.

Si tratta, invero, di questioni già compiutamente risolte dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze gemelle del 29 febbraio 2024 (Sez.

U, n. 23755, Gjuzi, Rv. 286573 e Sez.

U, n. 23756, Giorgi, Rv. 286589), alle quali il ricorso non dedica alcuna specifica confutazione, limitandosi a riproporre questioni già definitivamente superate dal diritto vivente.

Il motivo nuovo, inoltre, non introduce argomenti ulteriori idonei a mutare tale valutazione, ma si limita a documentare una censura — quella relativa all'art. 31 della [OSCURATO:PERSONA] — già esaminata e risolta dalle sentenze di legittimità richiamate nel prosieguo.

Va premesso, in termini fattuali, che al momento dell'emissione dell'ordine europeo di indagine (0EI) da parte del pubblico ministero, le chat di messaggistica sull'utenza Sky ECC in uso al [OSCURATO:PERSONA] erano già in possesso dell'autorità giudiziaria francese (Stato di esecuzione), che si era limitata a trasmetterle come «dati freddi», non costituendo dunque intercettazioni in corso, ma risultati di quelle già effettuate.

Sky-ECC è un'applicazione crittografata end-to-end che prevede la cifratura delle conversazioni mediante l'utilizzo di chiavi depositate esclusivamente sui 4dispositivi che colloquiano, consentendo lo scambio di comunicazioni attraverso l'uso di cripto-telefonini modificati in modo da garantirne la inviolabilità attraverso la disattivazione della geolocalizzazione, dei servizi Google, del Bluetooth e della fotoca m e ra Le relative comunicazioni, ricondotte ai diversi indagati previo abbinamento con il relativo PIN, erano state fatte oggetto di ordini europei di indagine emessi dal pubblico ministero procedente.

3.1. Le Sezioni Unite hanno operato una lettura coordinata della disciplina sull'ordine europeo di indagine e del sistema processuale italiano in materia di circolazione delle prove, enunciando i seguenti principi: a) per le prove già disponibili in [OSCURATO:PERSONA], occorre fare riferimento al sistema di circolazione delle prove nel processo penale italiano; b) la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini sulla piattaforma estera Sky ECC, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera, non rientra nell'art. 234-bis cod. proc. pen., bensì nella disciplina degli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.; c) il pubblico ministero può richiedere le prove senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice; d) l'utilizzabilità deve essere esclusa solo ove il giudice italiano rilevi una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata; e) le eventuali violazioni del procedimento acquisitivo svolto all'estero devono essere eccepite dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.

3.1.1. Con specifico riferimento alle condizioni di utilizzabilità, la disciplina di attuazione della [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE prevede, nell'art. 24 del d.lgs. n. 108 del 2017, una sola ipotesi di divieto — intercettazioni disposte per un reato per il quale la legge italiana non le consente — che non ricorre nella specie, atteso che al [OSCURATO:PERSONA] sono contestati reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per i quali il ricorso alle intercettazioni è pacificamente ammesso.

3.2. Con riguardo al riparto di competenze tra lo Stato di esecuzione ([OSCURATO:PERSONA]) e lo Stato di emissione (Italia), le questioni relative all'esecuzione sono proponibili solo in [OSCURATO:PERSONA], unico Stato al quale compete la verifica della regolarità degli atti ivi compiuti in quanto è la stessa [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE a riconoscere la presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e i diritti fondamentali (Corte di Giustizia, 11/11/2021, Gavanozov, C-852/19, § 54; Corte di Giustizia, 8/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], C-584-19, § 40).

54. Le censure relative all'assenza dei codici hash e all'asserita alterazione dei dati meritano un esame specifico, ma devono essere rigettate in quanto generiche e prive del supporto di qualsiasi principio di prova.

4.1. Il codice hash — una sequenza alfanumerica generata da un algoritmo che produce un'impronta digitale univoca di un file — costituisce uno strumento di verifica dell'integrità dei dati informatici acquisiti, funzionale ad accertare che il dato non sia stato alterato dopo la sua estrazione.

La difesa ne lamenta l'assenza, assumendo che senza tale impronta non sarebbe possibile garantire la corrispondenza tra i dati originali trasmessi dall'autorità giudiziaria francese e quelli riversati nel fascicolo processuale italiano.

4.2. La censura è infondata per plurime ragioni convergenti.

In primo luogo, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito del sistema Sky-ECC non determina di per sé una violazione dei diritti fondamentali, dovendosi escludere, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati.

Il fondamento tecnico di tale affermazione risiede nel fatto che il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decrittarlo, anche solo parzialmente: non è dunque concepibile una manipolazione selettiva del contenuto che possa sfuggire al sistema di cifratura (Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285543; Sez. 6, n. 48838 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Brunello; Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia; Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon).

4.3. In secondo luogo, la legge n. 48 del 2008 — richiamata dal ricorso — ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica e dettato norme per la corretta acquisizione della prova informatica nell'ambito dei procedimenti penali interni.

Essa, però, non trova diretta applicazione nel contesto della cooperazione giudiziaria internazionale, disciplinata dalla [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE e dal d.lgs. n. 108 del 2017, secondo cui per gli atti formati all'estero non si richiede l'applicazione di tutte le regole che l'ordinamento italiano fissa in via ordinaria per la formazione dei corrispondenti atti nel territorio nazionale.

Nella specie, l'OEI ha avuto ad oggetto «dati freddi» — ovvero documenti costituenti l'esito delle comunicazioni già memorizzate sul server, acquisiti e decriptati dai giudici francesi nell'ambito di un loro autonomo procedimento penale — con la conseguenza che il richiamo ai codici hash previsti dalla legge n. 48 del 2008 è del tutto inconferente.

4.4. In terzo luogo, la difesa non ha indicato alcuna conversazione in concreto sospetta di alterazione, né ha prodotto elementi idonei a fondare anche solo un principio di prova della lamentata manipolazione. 6Resta ferma, ovviamente, la possibilità di dedurre, sulla base di ragioni specifiche e concrete, anomalie tecniche idonee a fare dubitare della correttezza delle acquisizioni, ma in assenza di tali allegazioni la censura non supera il vaglio di specificità richiesto per dedurre cause di inutilizzabilità (Sez. 6, n. 1120 del 14/07/2025, Giorgi; Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, Gamnnariello).

5. Il ricorso deduce l'incompatibilità tra i principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 e Sez.

U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589) e quelli sanciti dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia del 30 aprile 2024 (C-670/22, M.N., EncroChat).

La censura è infondata, atteso che i due orientamenti si integrano perfettamente, come confermato da numerose pronunce successive di questa Corte (tra le tante: Sez. 6, n. 35038 del 10/07/2024, Catananti, Rv. 286972; Sez. 6, n. 30383 del 14/07/2025, Giorgi; Sez. 3, n. 30373 del 27/03/2025, Loshi; Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, Gammariello; Sez. 4, n. 6289 del 27/11/2024, dep. 2025, Strangio).

5.1. È opportuno ricordare che il procedimento penale tedesco, nel quale sono state sollevate le questioni pregiudiziali che hanno portato alla citata pronuncia della CGUE, ha seguito un percorso radicalmente diverso: l'OEI emesso dalla Procura di Francoforte aveva riguardato tutti i dati desunti dalle intercettazioni di cittadini tedeschi, anche non identificati, sul presupposto che il solo utilizzo del sistema EncroChat integrasse la commissione di reati gravi.

Al contrario, nel caso in esame, il pubblico ministero ha richiesto la trasmissione della messaggistica relativa a determinate persone identificate e nell'arco di uno specifico periodo di tempo, con piena osservanza dei requisiti di necessità e proporzionalità.

La Corte di Giustizia ha in ogni caso confermato che: a) l'autorità di emissione non è autorizzata a controllare la regolarità del procedimento con il quale lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove (§ 100); b) la competenza del pubblico ministero ad emettere l'OEI per la trasmissione di prove già acquisite deriva dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal diritto dello Stato membro di emissione (§§ 72-74); c) l'impossibilità di accedere all'algoritmo di decriptazione non determina di per sé una violazione dei diritti fondamentali, purché il diritto ad un processo equo sia garantito e la difesa abbia la possibilità di esperire rimedi effettivi nello Stato di esecuzione (§§ 90 e 104).

5.2. La necessità e la proporzionalità dell'OEI devono essere valutate unicamente alla luce del diritto dello Stato di emissione, senza che l'autorità italiana sia tenuta a sindacare la regolarità dell'attività di raccolta svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] (§ 100 CGUE). 7Nel caso di specie, 1'0E' è stato emesso in relazione a reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale e le prove richieste erano rilevanti e indispensabili per il loro accertamento, con piena soddisfazione dei requisiti richiesti dall'art. 270 cod. proc. pen. 5.3.

Le censure relative alla violazione del diritto di difesa per l'impossibilità di accedere ai provvedimenti autorizzativi francesi sono parimenti infondate.

La Corte EDU, con le sentenze del 24 settembre 2024 (nn. 44715/20 e 47930/21, A.L. e E.J. contro [OSCURATO:PERSONA], menzionate da Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, Gammariello, cit., § 2.3.), ha confermato che in [OSCURATO:PERSONA] gli imputati disponevano di un sistema di garanzie effettivo per contestare la legalità e la proporzionalità della raccolta dei dati, ai sensi dell'art. 694-41 cod. proc. pen. francese.

In forza di tali argomenti questa Suprema Corte (Sez. 6, n. del 23/10/2025 (dep. 2026), [OSCURATO:PERSONA]. 289192 - 01) ha stabilito che «In tema di ordine europeo di indagine, non può dedursi dinanzi al giudice dello Stato di emissione l'acquisizione illegittima, in quanto avvenuta in violazione del diritto di difesa e del disposto dell'art. 6 Convenzione EDU, degli esiti di intercettazioni trasmessi da un'autorità giudiziaria straniera, nel caso in cui non si provi il previo esperimento dei rimedi impugnatori previsti nello Stato di esecuzione (fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione con la quale si erano ritenuti utilizzabili gli esiti delle intercettazioni della messaggistica scambiata attraverso la piattaforma "Sky-Ecc", trasmessi dall'Autorità francese a quella italiana mediante ordine europeo di indagine, nel rispetto del principio della proporzione, stante la gravità dei delitti di narcotraffico oggetto di indagine, la necessità delle prove richieste e la sussistenza di elementi concreti che giustificavano l'emissione dell'ordine in oggetto).

Non avendo il ricorrente esperito tali rimedi nello Stato di esecuzione, non è configurabile alcuna violazione del diritto di difesa addebitabile all'ordinamento italiano.

6. Il terzo motivo e il motivo nuovo, nella parte in cui censurano la violazione dell'art. 31, par. 3, della [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE per omessa notifica all'autorità giudiziaria italiana delle intercettazioni eseguite dall'autorità francese, sono infondati.

6.1. [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE prevede, all'art. 31, che lo Stato membro che esegue intercettazioni nei confronti di soggetti che utilizzano indirizzi di comunicazione sul territorio di un altro Stato membro — la cui assistenza tecnica non sia necessaria — notifichi tale attività all'autorità competente di detto Stato, 8affinché quest'ultimo verifichi se l'attività sarebbe ammessa in un caso interno analogo e, in caso negativo, si opponga alla prosecuzione.

La funzione della norma è dunque quella di assicurare un controllo preventivo sull'utilizzabilità del mezzo di ricerca della prova nell'ambito delle captazioni transfrontaliere in corso, non quella di determinare automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati in caso di sua omissione.

6.2. Il motivo nuovo allega documentazione — processo verbale n.

ADRAA19110-15363277 e documento n.

D193/4-9 del 16 agosto 2019 — dalla quale si evincerebbe che già nel giugno 2019 l'autorità giudiziaria francese era in possesso di metadati indicativi della presenza di utenti italiani sul territorio italiano, attraverso l'aggancio dei dispositivi a celle telefoniche italiane e la presenza di nickname e conversazioni in lingua italiana.

Da ciò il ricorrente inferisce che l'obbligo di notifica avrebbe dovuto scattare in quella fase e che la sua inosservanza determinerebbe l'inutilizzabilità delle captazioni.

6.3. L'argomento non può essere accolto per le seguenti ragioni.

In primo luogo, la censura relativa all'art. 31 della [OSCURATO:PERSONA] attiene alla fase di esecuzione delle intercettazioni da parte dell'autorità francese ed è, pertanto, una questione che andava eccepita — e poteva essere fatta valere — dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, ai sensi dell'art. 14 della [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE e del consolidato principio del mutuo riconoscimento.

Non avendo la difesa esperito tale rimedio in [OSCURATO:PERSONA], la censura non è consentita nella sede italiana (vedi, supra, § 5.3., nonché Sez. 6, n. 1120 del 14/07/2025, Giorgi; Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, Gannmariello).

In secondo luogo, e in ogni caso, l'omessa notifica non produce inutilizzabilità quando, come avvenuto nel caso di specie, l'intercettazione avrebbe comunque potuto essere autorizzata nell'ordinamento interno in un caso analogo.

Come chiarito da questa Corte, in tema di intercettazioni eseguite dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, senza necessità di assistenza tecnica, sull'indirizzo di comunicazione utilizzato in Italia, la notifica dell'avvio delle operazioni allo Stato italiano, prescritta dall'art. 31 della [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE, recepito dall'art. 24 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, è funzionale alla verifica che la intercettazione sia disposta in riferimento ad un reato per il quale essa è consentita secondo l'ordinamento interno, sicché la sua omissione non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni, ove detto presupposto risulti verificato (da ultimo v.

Sez. 6, n. 35038 del 10/07/2024, Catananti, Rv. 286972 - 01).

Nel caso di specie, si procede per reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, per i quali l'ordinamento italiano consente pacificamente il ricorso alle intercettazioni: l'autorità italiana non avrebbe pertanto 9potuto opporsi alla prosecuzione delle captazioni, né subordinarne l'utilizzo a specifiche condizioni, con la conseguenza che la lamentata omissione è priva di efficacia invalidante.

In terzo luogo, la tesi difensiva secondo cui i metadati disponibili nel giugno 2019 — aggancio a celle italiane e nickname in italiano — avrebbero dovuto consentire l'identificazione degli utenti e la loro localizzazione in Italia, trascura di considerare la natura stessa del sistema Sky-ECC.

La piattaforma era infatti progettata specificamente per impedire l'identificazione degli utilizzatori, con la disattivazione della geolocalizzazione e l'assenza di dati identificativi personali.

La presenza di nickname in lingua italiana e l'aggancio a celle telefoniche italiane non consentono di per sé di ricondurre con certezza un dispositivo ad un utente specifico identificato e stabilmente localizzato in Italia al momento dell'intercettazione, che è il presupposto che l'art. 31 della [OSCURATO:PERSONA] richiede per far sorgere l'obbligo di notifica.

L'obbligo scatta, infatti, solo quando «l'indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione indicata nell'ordine di intercettazione è utilizzato sul territorio di un altro Stato membro», non quando vi siano generici indizi di una possibile localizzazione estera di alcuni utenti non ancora identificati.

In quarto luogo, il richiamo all'art. 100-8 cod. proc. pen. francese non giova al ricorrente in quanto prevede che la nullità conseguente alla mancata notifica sia dichiarata solo se si accerti che l'intercettazione «non poteva essere autorizzata, nell'ambito di un procedimento nazionale analogo, in base alla legge dello Stato membro nel cui territorio si trovava la persona».

Anche sotto il profilo del diritto francese, dunque, il meccanismo sanzionatorio è condizionato all'accertamento che lo Stato notificato avrebbe interdetto le operazioni: accertamento che nel caso di specie conduce al medesimo esito già illustrato, poichè l'ordinamento italiano avrebbe autorizzato le intercettazioni per i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA].

7. Sono parimenti infondati il quarto ed il quinto motivo relativi alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso.

Il ricorrente ripropone, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, le medesime questioni già sollevate nel giudizio di merito.

Al riguardo, la Corte di appello ha dato conto, con motivazione logica e non contraddittoria, di un quadro probatorio solido e articolato, che il ricorso tende a sminuire selezionando singoli elementi ed estrapolandoli dal contesto complessivo.

Gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale sono i seguenti e depongono, tutti, per la sussistenza della condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine 10criminale campana secondo i consolidati principi di diritto affermati da questa Corte.

In primo luogo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], accuratamente vagliate quanto ad attendibilità intrinseca ed estrinseca, nelle quali il collaboratore ha descritto il ruolo specifico e non episodico del [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'organizzazione transnazionale.

In secondo luogo, la documentazione captativa, che attesta l'esistenza di un rapporto consolidato e strutturato: le comunicazioni rivelano che tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] era stato pattuito uno specifico compenso, pari al 17% del valore dei carichi, per l'attività di esfiltrazione della droga dal porto di [OSCURATO:PERSONA].

Tale accordo economico stabile — lungi dall'essere compatibile con un rapporto di mera consulenza occasionale — presuppone necessariamente l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in una struttura organizzata di cui egli conosceva gli obiettivi e le modalità operative.

In terzo luogo, la continuità e la serialità delle condotte: le captazioni e le dichiarazioni dei collaboratori attestano che erano stati organizzati diversi sbarchi di droga nel porto di [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un arco temporale prolungato, confermando la natura non occasionale del rapporto.

La stessa intercettazione riportata a pagina 14 della sentenza — nella quale si fa espresso riferimento alla continuità dei conti tra le parti — costituisce ulteriore riscontro della natura duratura e strutturata del sodalizio.

Inoltre, la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato la disponibilità del ricorrente di un'organizzazione sofisticata e stabilmente operativa nel porto di [OSCURATO:PERSONA], che egli metteva sistematicamente a disposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] per lo sbarco di ingenti quantitativi di stupefacenti.

Non si trattava, dunque, di un contributo legato a singoli carichi o a singole partite di droga, ma di una struttura logistica di supporto che costituiva parte integrante e indispensabile del meccanismo operativo dell'associazione transnazionale.

La locuzione captata «la portiamo lì dove la abbiamo portata altra volta» riflette la sistematicità e la consuetudine del rapporto, mentre l'autoqualificazione del ricorrente — «sono con i numeri uno al mondo» — rivela la piena consapevolezza di operare all'interno di un'organizzazione criminale di assoluto rilievo e il suo orgoglio di farne parte in modo stabile.

Ne può valere ad una diversa ricostruzione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] la qualificazione di "broker" autonomo attribuitagli da [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la sentenza impugnata ha doverosamente inquadrato detta definizione nel contesto del quadro probatorio complessivo in cui, peraltro, la figura di «broker» non è affatto incompatibile con quella del partecipe al reato associativo.

Ciò che rileva, infatti, non è la denominazione attribuita al ruolo, ma la stabilità del contributo 11fornito, la consapevolezza di operare nell'ambito di una struttura criminale organizzata e il dolo specifico di contribuire alla realizzazione del suo programma criminoso, elementi tutti ampiamente provati e non scalfiti del ruolo di vertice assunto da [OSCURATO:PERSONA] in altra distinta associazione.

8. È infondata la censura relativa all'illegittima duplicazione dei processi rispetto al procedimento pendente a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha specificamente chiarito che nel procedimento calabrese non sono contestati soltanto episodi di importazione di droga, ma anche il reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit., in quanto il [OSCURATO:PERSONA] era contemporaneamente partecipe di più associazioni criminali che commercializzavano stupefacenti: una a carattere locale della quale era a capo, operante in [OSCURATO:PERSONA], e volta all'introduzione di cocaina nella Regione, ed una transnazionale con vertice in Campania, operante su scala europea ed extra-europea, oggetto del presente procedimento.

La coesistenza di più vincoli associativi — che la giurisprudenza di questa Corte riconosce pacificamente come configurabile — esclude in radice qualsiasi fenomeno di duplicazione: si tratta di reati strutturalmente distinti, riferibili a sodalizi con programmi criminosi, vertici, territori e modalità operative differenti, che determinano la configurabilità di altrettante responsabilità penali autonome.

9. Il sesto motivo, relativo al preteso vizio della motivazione che precluderebbe la configurabilità di una doppia conforme, è generico in quanto non specifica in cosa consisterebbe la diversità dei criteri valutativi adottati dalla Corte di appello rispetto al primo Giudice, né quali sarebbero i concreti travisamenti probatori.

10. È infine inammissibile per genericità l'ottavo motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza di condanna n. 182 del 2004 emessa dalla Corte di appello di Torino.

Il ricorso si limita ad affermare la correlazione tra i fatti, senza però indicare gli elementi concreti che dimostrerebbero l'unicità del disegno criminoso.

In ogni caso, la continuazione è da escludersi per ragioni obiettive puntualmente indicate dalla sentenza impugnata: la sentenza di Torino del 2004 riguarda la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad un'associazione per delinquere operativa a Milano dal 1998 al 30 marzo 2000, vale a dire in un'epoca in cui non solo il ricorrente non era ancora entrato in contatto con [OSCURATO:PERSONA], ma la struttura transnazionale con vertice in Campania oggetto del presente procedimento non si era ancora costituita. 12È dunque obiettivamente impossibile che il [OSCURATO:PERSONA] facesse parte, nel periodo 1998-2000, di un'associazione criminale internazionale che si sarebbe formata soltanto in seguito: il disegno criminoso unitario presupposto dall'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. non può estendersi a reati che, al momento della deliberazione del primo, non erano nemmeno prefigurabili.

11. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricor P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Napoli, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio e di inutilizzabilità delle "chat" Sky ECC, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 14 aprile 2025 aveva condannato BartoloBruzzaniti (ed altri), in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa la qualifica di promotore, alla pena di 10 anni di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando i seguenti motivi, esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto erroneamente utilizzabili gli atti investigativi svolti in [OSCURATO:PERSONA] — ovvero le chat scambiate sulle piattaforme criptate — acquisiti dal pubblico ministero mediante ordine europeo di indagine (0E1), per il mancato accertamento della cosiddetta salvaguardia della catena di custodia. Si censura, in particolare, l'assenza dell'impronta di hash dei dati originali, quale unico strumento in grado di garantirne l'autenticità della conservazione, la loro immodificabilità, la conformità all'originale e la corrispondenza a quelli forniti dagli inquirenti francesi. Sostiene altresì il ricorrente che le conversazioni acquisite dall'autorità giudiziaria francese tramite la piattaforma Sky-ECC sarebbero inutilizzabili in quanto frutto di un'attività massiva e indiscriminata, priva di una preselezione di soggetti specifici e di reati, integrando così una «intercettazione preventiva» vietata, con la conseguente violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE, dell'art. 15 Cost. e dell'art. 8 CEDU. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'autorità giudiziaria italiana non avrebbe accertato le modalità con cui l'autorità francese ha acquisito i messaggi transitati sulla piattaforma Sky ECC, né se tale acquisizione sia avvenuta nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Si lamenta altresì la violazione del diritto di difesa per l'impossibilità di conoscere le modalità di «parsing» dei dati e i criteri di abbinamento delle comunicazioni tra i codici PIN. Si censura, infine, la violazione dell'art. 31 della [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE per omessa notifica alle autorità italiane delle intercettazioni eseguite dall'autorità francese nei confronti di utenti potenzialmente presenti sul territorio italiano, questione che il ricorso riferisce ad altri coimputati. 2.3. Con il quarto ed il quinto motivo si censurano violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento probatorio in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso operante a Napoli, atteso il limitato arco temporale della sua presenza nelle comunicazioni captate, i rapporti intrattenuti 2in modo asseritamente occasionale e personale con i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la mancata individuazione di un suo ruolo definito all'interno dell'associazione e l'assenza di reati fine nel territorio di presunta operatività del sodalizio. Si lamenta, altresì, l'illegittima duplicazione dei processi rispetto al procedimento pendente a [OSCURATO:PERSONA], e il fatto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] — che avrebbe qualificato [OSCURATO:PERSONA] come mero «broker» autonomo — siano state omesse o travisate dalla Corte territoriale. 2.4. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello adottato criteri valutativi disomogenei rispetto al primo Giudice, introducendo per la prima volta i verbali di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così da escludere la configurabilità di una doppia conforme. 2.5. Con il settimo motivo si censurano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ove sarebbero stati commessi gli unici episodi sintomatici di un rapporto del [OSCURATO:PERSONA] con l'associazione napoletana. 2.6. Con l'ottavo motivo, infine, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione con la condanna n. 182 del 2004 emessa dalla Corte di appello di Torino. 3. In data 17 giugno 2026 è stato depositato un motivo nuovo dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il quale viene ulteriormente ribadito ed approfondito il profilo dell'inutilizzabilità dei messaggi criptati per violazione dell'art. 31 della direttiva citata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati. 2. Per ragioni logiche deve essere affrontato, innanzitutto, il settimo motivo di ricorso relativo all'incompetenza territoriale, da ritenersi generico. La sentenza impugnata, con argomenti coerenti con il quadro probatorio ivi richiamato, in un apposito paragrafo ha dato conto dell'infondatezza dell'eccezione, come d'altra parte già ritenuto dal Tribunale del riesame di Napoli e confermato da questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 25912 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), in quanto l'associazione dedita al narcotraffico contestata a [OSCURATO:PERSONA] risulta diversa da quella oggetto di accertamento presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sotto diversi profili. 3Infatti, mentre l'associazione calabrese, di cui [OSCURATO:PERSONA] era capo, aveva carattere locale ed era volta ad introdurre nella Regione carichi di cocaina provenienti dal Sudamerica, l'associazione napoletana, con la sua base in Campania, aveva al proprio vertice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed operava a livello transnazionale occupandosi dell'approvvigionamento, del trasporto e della cessione di droga in diverse località, europee ed extra europee, assumendovi il [OSCURATO:PERSONA] un ruolo ritagliato sulla sola esfiltrazione dei carichi a [OSCURATO:PERSONA]. Su questo profilo la pronuncia impugnata, con la quale il ricorso non si pone in adeguato confronto critico-argomentativo, ha dato puntuale applicazione alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, che in ordine ai reati associativi ha affermato che la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui ha sede la base di programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose del sodalizio, così da rendere l'esecuzione dei reati-fine un dato non decisivo tanto da determinare lo spostamento di competenza, allorché questi vengano commessi in luogo diverso e siano più gravi (Sez. 6, n. 2629 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282681 - 02). 3. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso — nonché il motivo nuovo su richiamato — possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono tutti alla ritenuta inutilizzabilità delle comunicazioni acquisite tramite la piattaforma criptata Sky-ECC mediante ordine europeo di indagine e devono ritenersi manifestamente infondati. Si tratta, invero, di questioni già compiutamente risolte dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze gemelle del 29 febbraio 2024 (Sez. U, n. 23755, Gjuzi, Rv. 286573 e Sez. U, n. 23756, Giorgi, Rv. 286589), alle quali il ricorso non dedica alcuna specifica confutazione, limitandosi a riproporre questioni già definitivamente superate dal diritto vivente. Il motivo nuovo, inoltre, non introduce argomenti ulteriori idonei a mutare tale valutazione, ma si limita a documentare una censura — quella relativa all'art. 31 della [OSCURATO:PERSONA] — già esaminata e risolta dalle sentenze di legittimità richiamate nel prosieguo. Va premesso, in termini fattuali, che al momento dell'emissione dell'ordine europeo di indagine (0EI) da parte del pubblico ministero, le chat di messaggistica sull'utenza Sky ECC in uso al [OSCURATO:PERSONA] erano già in possesso dell'autorità giudiziaria francese (Stato di esecuzione), che si era limitata a trasmetterle come «dati freddi», non costituendo dunque intercettazioni in corso, ma risultati di quelle già effettuate. Sky-ECC è un'applicazione crittografata end-to-end che prevede la cifratura delle conversazioni mediante l'utilizzo di chiavi depositate esclusivamente sui 4dispositivi che colloquiano, consentendo lo scambio di comunicazioni attraverso l'uso di cripto-telefonini modificati in modo da garantirne la inviolabilità attraverso la disattivazione della geolocalizzazione, dei servizi Google, del Bluetooth e della fotoca m e ra Le relative comunicazioni, ricondotte ai diversi indagati previo abbinamento con il relativo PIN, erano state fatte oggetto di ordini europei di indagine emessi dal pubblico ministero procedente. 3.1. Le Sezioni Unite hanno operato una lettura coordinata della disciplina sull'ordine europeo di indagine e del sistema processuale italiano in materia di circolazione delle prove, enunciando i seguenti principi: a) per le prove già disponibili in [OSCURATO:PERSONA], occorre fare riferimento al sistema di circolazione delle prove nel processo penale italiano; b) la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini sulla piattaforma estera Sky ECC, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera, non rientra nell'art. 234-bis cod. proc. pen., bensì nella disciplina degli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.; c) il pubblico ministero può richiedere le prove senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice; d) l'utilizzabilità deve essere esclusa solo ove il giudice italiano rilevi una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata; e) le eventuali violazioni del procedimento acquisitivo svolto all'estero devono essere eccepite dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. 3.1.1. Con specifico riferimento alle condizioni di utilizzabilità, la disciplina di attuazione della [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE prevede, nell'art. 24 del d.lgs. n. 108 del 2017, una sola ipotesi di divieto — intercettazioni disposte per un reato per il quale la legge italiana non le consente — che non ricorre nella specie, atteso che al [OSCURATO:PERSONA] sono contestati reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per i quali il ricorso alle intercettazioni è pacificamente ammesso. 3.2. Con riguardo al riparto di competenze tra lo Stato di esecuzione ([OSCURATO:PERSONA]) e lo Stato di emissione (Italia), le questioni relative all'esecuzione sono proponibili solo in [OSCURATO:PERSONA], unico Stato al quale compete la verifica della regolarità degli atti ivi compiuti in quanto è la stessa [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE a riconoscere la presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e i diritti fondamentali (Corte di Giustizia, 11/11/2021, Gavanozov, C-852/19, § 54; Corte di Giustizia, 8/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], C-584-19, § 40). 54. Le censure relative all'assenza dei codici hash e all'asserita alterazione dei dati meritano un esame specifico, ma devono essere rigettate in quanto generiche e prive del supporto di qualsiasi principio di prova. 4.1. Il codice hash — una sequenza alfanumerica generata da un algoritmo che produce un'impronta digitale univoca di un file — costituisce uno strumento di verifica dell'integrità dei dati informatici acquisiti, funzionale ad accertare che il dato non sia stato alterato dopo la sua estrazione. La difesa ne lamenta l'assenza, assumendo che senza tale impronta non sarebbe possibile garantire la corrispondenza tra i dati originali trasmessi dall'autorità giudiziaria francese e quelli riversati nel fascicolo processuale italiano. 4.2. La censura è infondata per plurime ragioni convergenti. In primo luogo, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito del sistema Sky-ECC non determina di per sé una violazione dei diritti fondamentali, dovendosi escludere, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati. Il fondamento tecnico di tale affermazione risiede nel fatto che il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decrittarlo, anche solo parzialmente: non è dunque concepibile una manipolazione selettiva del contenuto che possa sfuggire al sistema di cifratura (Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285543; Sez. 6, n. 48838 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Brunello; Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia; Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon). 4.3. In secondo luogo, la legge n. 48 del 2008 — richiamata dal ricorso — ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica e dettato norme per la corretta acquisizione della prova informatica nell'ambito dei procedimenti penali interni. Essa, però, non trova diretta applicazione nel contesto della cooperazione giudiziaria internazionale, disciplinata dalla [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE e dal d.lgs. n. 108 del 2017, secondo cui per gli atti formati all'estero non si richiede l'applicazione di tutte le regole che l'ordinamento italiano fissa in via ordinaria per la formazione dei corrispondenti atti nel territorio nazionale. Nella specie, l'OEI ha avuto ad oggetto «dati freddi» — ovvero documenti costituenti l'esito delle comunicazioni già memorizzate sul server, acquisiti e decriptati dai giudici francesi nell'ambito di un loro autonomo procedimento penale — con la conseguenza che il richiamo ai codici hash previsti dalla legge n. 48 del 2008 è del tutto inconferente. 4.4. In terzo luogo, la difesa non ha indicato alcuna conversazione in concreto sospetta di alterazione, né ha prodotto elementi idonei a fondare anche solo un principio di prova della lamentata manipolazione. 6Resta ferma, ovviamente, la possibilità di dedurre, sulla base di ragioni specifiche e concrete, anomalie tecniche idonee a fare dubitare della correttezza delle acquisizioni, ma in assenza di tali allegazioni la censura non supera il vaglio di specificità richiesto per dedurre cause di inutilizzabilità (Sez. 6, n. 1120 del 14/07/2025, Giorgi; Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, Gamnnariello). 5. Il ricorso deduce l'incompatibilità tra i principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589) e quelli sanciti dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia del 30 aprile 2024 (C-670/22, M.N., EncroChat). La censura è infondata, atteso che i due orientamenti si integrano perfettamente, come confermato da numerose pronunce successive di questa Corte (tra le tante: Sez. 6, n. 35038 del 10/07/2024, Catananti, Rv. 286972; Sez. 6, n. 30383 del 14/07/2025, Giorgi; Sez. 3, n. 30373 del 27/03/2025, Loshi; Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, Gammariello; Sez. 4, n. 6289 del 27/11/2024, dep. 2025, Strangio). 5.1. È opportuno ricordare che il procedimento penale tedesco, nel quale sono state sollevate le questioni pregiudiziali che hanno portato alla citata pronuncia della CGUE, ha seguito un percorso radicalmente diverso: l'OEI emesso dalla Procura di Francoforte aveva riguardato tutti i dati desunti dalle intercettazioni di cittadini tedeschi, anche non identificati, sul presupposto che il solo utilizzo del sistema EncroChat integrasse la commissione di reati gravi. Al contrario, nel caso in esame, il pubblico ministero ha richiesto la trasmissione della messaggistica relativa a determinate persone identificate e nell'arco di uno specifico periodo di tempo, con piena osservanza dei requisiti di necessità e proporzionalità. La Corte di Giustizia ha in ogni caso confermato che: a) l'autorità di emissione non è autorizzata a controllare la regolarità del procedimento con il quale lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove (§ 100); b) la competenza del pubblico ministero ad emettere l'OEI per la trasmissione di prove già acquisite deriva dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal diritto dello Stato membro di emissione (§§ 72-74); c) l'impossibilità di accedere all'algoritmo di decriptazione non determina di per sé una violazione dei diritti fondamentali, purché il diritto ad un processo equo sia garantito e la difesa abbia la possibilità di esperire rimedi effettivi nello Stato di esecuzione (§§ 90 e 104). 5.2. La necessità e la proporzionalità dell'OEI devono essere valutate unicamente alla luce del diritto dello Stato di emissione, senza che l'autorità italiana sia tenuta a sindacare la regolarità dell'attività di raccolta svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] (§ 100 CGUE). 7Nel caso di specie, 1'0E' è stato emesso in relazione a reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale e le prove richieste erano rilevanti e indispensabili per il loro accertamento, con piena soddisfazione dei requisiti richiesti dall'art. 270 cod. proc. pen. 5.3. Le censure relative alla violazione del diritto di difesa per l'impossibilità di accedere ai provvedimenti autorizzativi francesi sono parimenti infondate. La Corte EDU, con le sentenze del 24 settembre 2024 (nn. 44715/20 e 47930/21, A.L. e E.J. contro [OSCURATO:PERSONA], menzionate da Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, Gammariello, cit., § 2.3.), ha confermato che in [OSCURATO:PERSONA] gli imputati disponevano di un sistema di garanzie effettivo per contestare la legalità e la proporzionalità della raccolta dei dati, ai sensi dell'art. 694-41 cod. proc. pen. francese. In forza di tali argomenti questa Suprema Corte (Sez. 6, n. del 23/10/2025 (dep. 2026), [OSCURATO:PERSONA]. 289192 - 01) ha stabilito che «In tema di ordine europeo di indagine, non può dedursi dinanzi al giudice dello Stato di emissione l'acquisizione illegittima, in quanto avvenuta in violazione del diritto di difesa e del disposto dell'art. 6 Convenzione EDU, degli esiti di intercettazioni trasmessi da un'autorità giudiziaria straniera, nel caso in cui non si provi il previo esperimento dei rimedi impugnatori previsti nello Stato di esecuzione (fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione con la quale si erano ritenuti utilizzabili gli esiti delle intercettazioni della messaggistica scambiata attraverso la piattaforma "Sky-Ecc", trasmessi dall'Autorità francese a quella italiana mediante ordine europeo di indagine, nel rispetto del principio della proporzione, stante la gravità dei delitti di narcotraffico oggetto di indagine, la necessità delle prove richieste e la sussistenza di elementi concreti che giustificavano l'emissione dell'ordine in oggetto). Non avendo il ricorrente esperito tali rimedi nello Stato di esecuzione, non è configurabile alcuna violazione del diritto di difesa addebitabile all'ordinamento italiano. 6. Il terzo motivo e il motivo nuovo, nella parte in cui censurano la violazione dell'art. 31, par. 3, della [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE per omessa notifica all'autorità giudiziaria italiana delle intercettazioni eseguite dall'autorità francese, sono infondati. 6.1. [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE prevede, all'art. 31, che lo Stato membro che esegue intercettazioni nei confronti di soggetti che utilizzano indirizzi di comunicazione sul territorio di un altro Stato membro — la cui assistenza tecnica non sia necessaria — notifichi tale attività all'autorità competente di detto Stato, 8affinché quest'ultimo verifichi se l'attività sarebbe ammessa in un caso interno analogo e, in caso negativo, si opponga alla prosecuzione. La funzione della norma è dunque quella di assicurare un controllo preventivo sull'utilizzabilità del mezzo di ricerca della prova nell'ambito delle captazioni transfrontaliere in corso, non quella di determinare automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati in caso di sua omissione. 6.2. Il motivo nuovo allega documentazione — processo verbale n. ADRAA19110-15363277 e documento n. D193/4-9 del 16 agosto 2019 — dalla quale si evincerebbe che già nel giugno 2019 l'autorità giudiziaria francese era in possesso di metadati indicativi della presenza di utenti italiani sul territorio italiano, attraverso l'aggancio dei dispositivi a celle telefoniche italiane e la presenza di nickname e conversazioni in lingua italiana. Da ciò il ricorrente inferisce che l'obbligo di notifica avrebbe dovuto scattare in quella fase e che la sua inosservanza determinerebbe l'inutilizzabilità delle captazioni. 6.3. L'argomento non può essere accolto per le seguenti ragioni. In primo luogo, la censura relativa all'art. 31 della [OSCURATO:PERSONA] attiene alla fase di esecuzione delle intercettazioni da parte dell'autorità francese ed è, pertanto, una questione che andava eccepita — e poteva essere fatta valere — dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, ai sensi dell'art. 14 della [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE e del consolidato principio del mutuo riconoscimento. Non avendo la difesa esperito tale rimedio in [OSCURATO:PERSONA], la censura non è consentita nella sede italiana (vedi, supra, § 5.3., nonché Sez. 6, n. 1120 del 14/07/2025, Giorgi; Sez. 6, n. 24344 del 10/04/2025, Gannmariello). In secondo luogo, e in ogni caso, l'omessa notifica non produce inutilizzabilità quando, come avvenuto nel caso di specie, l'intercettazione avrebbe comunque potuto essere autorizzata nell'ordinamento interno in un caso analogo. Come chiarito da questa Corte, in tema di intercettazioni eseguite dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, senza necessità di assistenza tecnica, sull'indirizzo di comunicazione utilizzato in Italia, la notifica dell'avvio delle operazioni allo Stato italiano, prescritta dall'art. 31 della [OSCURATO:PERSONA] 2014/41/UE, recepito dall'art. 24 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, è funzionale alla verifica che la intercettazione sia disposta in riferimento ad un reato per il quale essa è consentita secondo l'ordinamento interno, sicché la sua omissione non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni, ove detto presupposto risulti verificato (da ultimo v. Sez. 6, n. 35038 del 10/07/2024, Catananti, Rv. 286972 - 01). Nel caso di specie, si procede per reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, per i quali l'ordinamento italiano consente pacificamente il ricorso alle intercettazioni: l'autorità italiana non avrebbe pertanto 9potuto opporsi alla prosecuzione delle captazioni, né subordinarne l'utilizzo a specifiche condizioni, con la conseguenza che la lamentata omissione è priva di efficacia invalidante. In terzo luogo, la tesi difensiva secondo cui i metadati disponibili nel giugno 2019 — aggancio a celle italiane e nickname in italiano — avrebbero dovuto consentire l'identificazione degli utenti e la loro localizzazione in Italia, trascura di considerare la natura stessa del sistema Sky-ECC. La piattaforma era infatti progettata specificamente per impedire l'identificazione degli utilizzatori, con la disattivazione della geolocalizzazione e l'assenza di dati identificativi personali. La presenza di nickname in lingua italiana e l'aggancio a celle telefoniche italiane non consentono di per sé di ricondurre con certezza un dispositivo ad un utente specifico identificato e stabilmente localizzato in Italia al momento dell'intercettazione, che è il presupposto che l'art. 31 della [OSCURATO:PERSONA] richiede per far sorgere l'obbligo di notifica. L'obbligo scatta, infatti, solo quando «l'indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione indicata nell'ordine di intercettazione è utilizzato sul territorio di un altro Stato membro», non quando vi siano generici indizi di una possibile localizzazione estera di alcuni utenti non ancora identificati. In quarto luogo, il richiamo all'art. 100-8 cod. proc. pen. francese non giova al ricorrente in quanto prevede che la nullità conseguente alla mancata notifica sia dichiarata solo se si accerti che l'intercettazione «non poteva essere autorizzata, nell'ambito di un procedimento nazionale analogo, in base alla legge dello Stato membro nel cui territorio si trovava la persona». Anche sotto il profilo del diritto francese, dunque, il meccanismo sanzionatorio è condizionato all'accertamento che lo Stato notificato avrebbe interdetto le operazioni: accertamento che nel caso di specie conduce al medesimo esito già illustrato, poichè l'ordinamento italiano avrebbe autorizzato le intercettazioni per i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA]. 7. Sono parimenti infondati il quarto ed il quinto motivo relativi alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso. Il ricorrente ripropone, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, le medesime questioni già sollevate nel giudizio di merito. Al riguardo, la Corte di appello ha dato conto, con motivazione logica e non contraddittoria, di un quadro probatorio solido e articolato, che il ricorso tende a sminuire selezionando singoli elementi ed estrapolandoli dal contesto complessivo. Gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale sono i seguenti e depongono, tutti, per la sussistenza della condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine 10criminale campana secondo i consolidati principi di diritto affermati da questa Corte. In primo luogo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], accuratamente vagliate quanto ad attendibilità intrinseca ed estrinseca, nelle quali il collaboratore ha descritto il ruolo specifico e non episodico del [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'organizzazione transnazionale. In secondo luogo, la documentazione captativa, che attesta l'esistenza di un rapporto consolidato e strutturato: le comunicazioni rivelano che tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] era stato pattuito uno specifico compenso, pari al 17% del valore dei carichi, per l'attività di esfiltrazione della droga dal porto di [OSCURATO:PERSONA]. Tale accordo economico stabile — lungi dall'essere compatibile con un rapporto di mera consulenza occasionale — presuppone necessariamente l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in una struttura organizzata di cui egli conosceva gli obiettivi e le modalità operative. In terzo luogo, la continuità e la serialità delle condotte: le captazioni e le dichiarazioni dei collaboratori attestano che erano stati organizzati diversi sbarchi di droga nel porto di [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un arco temporale prolungato, confermando la natura non occasionale del rapporto. La stessa intercettazione riportata a pagina 14 della sentenza — nella quale si fa espresso riferimento alla continuità dei conti tra le parti — costituisce ulteriore riscontro della natura duratura e strutturata del sodalizio. Inoltre, la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato la disponibilità del ricorrente di un'organizzazione sofisticata e stabilmente operativa nel porto di [OSCURATO:PERSONA], che egli metteva sistematicamente a disposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] per lo sbarco di ingenti quantitativi di stupefacenti. Non si trattava, dunque, di un contributo legato a singoli carichi o a singole partite di droga, ma di una struttura logistica di supporto che costituiva parte integrante e indispensabile del meccanismo operativo dell'associazione transnazionale. La locuzione captata «la portiamo lì dove la abbiamo portata altra volta» riflette la sistematicità e la consuetudine del rapporto, mentre l'autoqualificazione del ricorrente — «sono con i numeri uno al mondo» — rivela la piena consapevolezza di operare all'interno di un'organizzazione criminale di assoluto rilievo e il suo orgoglio di farne parte in modo stabile. Ne può valere ad una diversa ricostruzione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] la qualificazione di "broker" autonomo attribuitagli da [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la sentenza impugnata ha doverosamente inquadrato detta definizione nel contesto del quadro probatorio complessivo in cui, peraltro, la figura di «broker» non è affatto incompatibile con quella del partecipe al reato associativo. Ciò che rileva, infatti, non è la denominazione attribuita al ruolo, ma la stabilità del contributo 11fornito, la consapevolezza di operare nell'ambito di una struttura criminale organizzata e il dolo specifico di contribuire alla realizzazione del suo programma criminoso, elementi tutti ampiamente provati e non scalfiti del ruolo di vertice assunto da [OSCURATO:PERSONA] in altra distinta associazione. 8. È infondata la censura relativa all'illegittima duplicazione dei processi rispetto al procedimento pendente a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha specificamente chiarito che nel procedimento calabrese non sono contestati soltanto episodi di importazione di droga, ma anche il reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit., in quanto il [OSCURATO:PERSONA] era contemporaneamente partecipe di più associazioni criminali che commercializzavano stupefacenti: una a carattere locale della quale era a capo, operante in [OSCURATO:PERSONA], e volta all'introduzione di cocaina nella Regione, ed una transnazionale con vertice in Campania, operante su scala europea ed extra-europea, oggetto del presente procedimento. La coesistenza di più vincoli associativi — che la giurisprudenza di questa Corte riconosce pacificamente come configurabile — esclude in radice qualsiasi fenomeno di duplicazione: si tratta di reati strutturalmente distinti, riferibili a sodalizi con programmi criminosi, vertici, territori e modalità operative differenti, che determinano la configurabilità di altrettante responsabilità penali autonome. 9. Il sesto motivo, relativo al preteso vizio della motivazione che precluderebbe la configurabilità di una doppia conforme, è generico in quanto non specifica in cosa consisterebbe la diversità dei criteri valutativi adottati dalla Corte di appello rispetto al primo Giudice, né quali sarebbero i concreti travisamenti probatori. 10. È infine inammissibile per genericità l'ottavo motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza di condanna n. 182 del 2004 emessa dalla Corte di appello di Torino. Il ricorso si limita ad affermare la correlazione tra i fatti, senza però indicare gli elementi concreti che dimostrerebbero l'unicità del disegno criminoso. In ogni caso, la continuazione è da escludersi per ragioni obiettive puntualmente indicate dalla sentenza impugnata: la sentenza di Torino del 2004 riguarda la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad un'associazione per delinquere operativa a Milano dal 1998 al 30 marzo 2000, vale a dire in un'epoca in cui non solo il ricorrente non era ancora entrato in contatto con [OSCURATO:PERSONA], ma la struttura transnazionale con vertice in Campania oggetto del presente procedimento non si era ancora costituita. 12È dunque obiettivamente impossibile che il [OSCURATO:PERSONA] facesse parte, nel periodo 1998-2000, di un'associazione criminale internazionale che si sarebbe formata soltanto in seguito: il disegno criminoso unitario presupposto dall'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. non può estendersi a reati che, al momento della deliberazione del primo, non erano nemmeno prefigurabili. 11. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricor P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29132/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris