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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39981/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 04/12/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella emessa dal Tribunale di Sulmona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile di furto aggravato di energia elettrica in danno delle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e condannato alla pena ritenuta equa.

2. Nei confronti del provvedimento ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi.

Con un primo lamenta la violazione della legge processuale, ravvisando l'omissione dell'avviso dell'udienza in grado di appello al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; con un secondo lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione perché la Corte di appello ha reso affermazioni in merito alle carenze probatorie che erano state segnalate dalla difesa che non si conciliano con il materiale probatorio; infine, censura la motivazione a sostegno della determinazione della pena perché 'assai stringata'.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello anche la [OSCURATO:SOCIETA], lamentandone di non essere stata citata per il giudizio di secondo grado nonostante si fosse già costituita parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato.

3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rv. 279037).

Il principio, tuttavia, non si attaglia al caso che occupa in quanto dall'esame degli atti, al quale questa Corte è facoltizzata dalla natura processuale della censura, emerge che all'avv. [OSCURATO:PERSONA] venne notificato un avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi alla Corte di appello di L'Aquila, nel quale si faceva menzione del corretto numero di registro generale del procedimento, senza indicazione delle generalità complete dell'imputato.

Pertanto, non è coerente con il dato documentale l'affermazione che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] venne avvisato di un diverso procedimento; il numero del registro generale permetteva la univoca identificazione del procedimento, come quello a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Peraltro, lo stesso ricorrente precisa che all'avv. [OSCURATO:PERSONA] venne notificato un atto recante i dati anagrafici e personali non di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA]; senza far menzione di una erronea indicazione anche del numero di registro generale.

3.2. I restanti motivi sono non consentiti.

L'asserito contrasto tra le affermazioni probatorie della Corte di appello e il materiale acquisito poggia su valutazioni critiche in ordine alla attitudine dimostrativa degli elementi di prova forniti dai testi [OSCURATO:PERSONA] e Melani; quanto alla motivazione che supporta il giudizio in merito al trattamento sanzionatorio, se ne censura la stringatezza.

In tal modo si contravviene al principio secondo il quale compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc.

Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp.

Moschetti ed altri, Rv. 234989).

Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata.

Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948).

3.3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

4. Anche il ricorso della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile, per carenza di interesse.

Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, l'omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. e, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 252470; Sez. 4, n. 18152 del 31/01/2017, Rv. 270541).

Nel caso che occupa, dall'esame degli atti emerge che, con messaggio inviato a mezzo di posta elettronica certificata il 31.1.2020, la Corte di appello di L'Aquila comunicò al difensore della parte civile di aver inviato un decreto di citazione relativo ad altro imputato ed altro procedimento, pure fissato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pertanto di non aver provveduto alla citazione della menzionata parte civile.

Va tuttavia considerato che l'impugnazione deve essere sostenuta da un concreto interesse alla eliminazione dell'atto impugnato.

Secondo la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (ex multis, Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, Rv. 268990).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e, pertanto, non è palese l'esistenza dell'interesse di essa all'annullamento della decisione; nulla è stato al riguardo rappresentato dalla parte civile ricorrente.

4.2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

Jf P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in Roma.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 04/12/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella emessa dal Tribunale di Sulmona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile di furto aggravato di energia elettrica in danno delle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e condannato alla pena ritenuta equa. 2. Nei confronti del provvedimento ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. Con un primo lamenta la violazione della legge processuale, ravvisando l'omissione dell'avviso dell'udienza in grado di appello al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; con un secondo lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione perché la Corte di appello ha reso affermazioni in merito alle carenze probatorie che erano state segnalate dalla difesa che non si conciliano con il materiale probatorio; infine, censura la motivazione a sostegno della determinazione della pena perché 'assai stringata'. 3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello anche la [OSCURATO:SOCIETA], lamentandone di non essere stata citata per il giudizio di secondo grado nonostante si fosse già costituita parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato. 3.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rv. 279037). Il principio, tuttavia, non si attaglia al caso che occupa in quanto dall'esame degli atti, al quale questa Corte è facoltizzata dalla natura processuale della censura, emerge che all'avv. [OSCURATO:PERSONA] venne notificato un avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi alla Corte di appello di L'Aquila, nel quale si faceva menzione del corretto numero di registro generale del procedimento, senza indicazione delle generalità complete dell'imputato. Pertanto, non è coerente con il dato documentale l'affermazione che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] venne avvisato di un diverso procedimento; il numero del registro generale permetteva la univoca identificazione del procedimento, come quello a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Peraltro, lo stesso ricorrente precisa che all'avv. [OSCURATO:PERSONA] venne notificato un atto recante i dati anagrafici e personali non di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA]; senza far menzione di una erronea indicazione anche del numero di registro generale. 3.2. I restanti motivi sono non consentiti. L'asserito contrasto tra le affermazioni probatorie della Corte di appello e il materiale acquisito poggia su valutazioni critiche in ordine alla attitudine dimostrativa degli elementi di prova forniti dai testi [OSCURATO:PERSONA] e Melani; quanto alla motivazione che supporta il giudizio in merito al trattamento sanzionatorio, se ne censura la stringatezza. In tal modo si contravviene al principio secondo il quale compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948). 3.3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. 4. Anche il ricorso della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile, per carenza di interesse. Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, l'omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. e, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 252470; Sez. 4, n. 18152 del 31/01/2017, Rv. 270541). Nel caso che occupa, dall'esame degli atti emerge che, con messaggio inviato a mezzo di posta elettronica certificata il 31.1.2020, la Corte di appello di L'Aquila comunicò al difensore della parte civile di aver inviato un decreto di citazione relativo ad altro imputato ed altro procedimento, pure fissato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pertanto di non aver provveduto alla citazione della menzionata parte civile. Va tuttavia considerato che l'impugnazione deve essere sostenuta da un concreto interesse alla eliminazione dell'atto impugnato. Secondo la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (ex multis, Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, Rv. 268990). Nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e, pertanto, non è palese l'esistenza dell'interesse di essa all'annullamento della decisione; nulla è stato al riguardo rappresentato dalla parte civile ricorrente. 4.2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. Jf P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in Roma.
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