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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 37335/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle par_D udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], personalmente, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente si duole della mancata assoluzione, lamenta che doveva essere esclusa la recidiva e che il trattamento sanzionatorio risulta eccessivamente gravoso.

2. Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l'impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data 14 marzo 2022 (come da attestazione della cancelleria del Tribunale).

La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente».

Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per Cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Ad ogni buon conto, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della

I. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche nel merito, avendo l'imputato, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero.

Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di dogiianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parta abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata.

Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, sovrapponibile al precedente istituto, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione"].

Quanto poi al motivo riguardante la esclusione della recidiva risulta dagli atti che la questione non era stata devoluta alla Corte di appello, il che rende la doglianza inammissibile (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa e altro, Rv. 269632 - 01).

3. In applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.

3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle par_D udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], personalmente, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente si duole della mancata assoluzione, lamenta che doveva essere esclusa la recidiva e che il trattamento sanzionatorio risulta eccessivamente gravoso. 2. Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l'impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data 14 marzo 2022 (come da attestazione della cancelleria del Tribunale). La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per Cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ad ogni buon conto, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche nel merito, avendo l'imputato, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero. Il raggiungimento di tale accordo determina la radicale inammissibilità di dogiianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parta abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, sovrapponibile al precedente istituto, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione"]. Quanto poi al motivo riguardante la esclusione della recidiva risulta dagli atti che la questione non era stata devoluta alla Corte di appello, il che rende la doglianza inammissibile (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa e altro, Rv. 269632 - 01). 3. In applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. 3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 lu
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