CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 25781/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di CagliariEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] foro di Cagliari, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali sostenute nel grado;lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diCagliari che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 8 ottobre 2025 il Tribunale di Cagliari ha dichiaratoMassimiliano Marras colpevole del reato di truffa ascrittogli e lo ha condannato allapena di mesi sette di reclusione ed euro 250 di multa, sostituita con il lavoro dipubblica utilità secondo le modalità concordate.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato tramite ildifensore di fiducia sulla base di quattro motivi con i quali eccepisce:-l’omessa motivazione con riferimento alla questione sulla tardività dellaquerela, specificatamente dedotta con l’opposizione al decreto penale dicondanna;-l’omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo del dolo iniziale dellatruffa;-il travisamento della prova circa la ritenuta insussistenza della abilitazioneall’esercizio della prestazione professionale in favore della parte civile;-l’omessa motivazione relativamente al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.3. Con memoria difensiva pervenuta in data 10 giugno 2026 la difesa dellaparte civile ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna dell’imputato alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, come da nota spesa allegata.Con memoria difensiva pervenuta il 5 giugno 2026 il difensore del ricorrenteha ulteriormente argomentato in ordine al secondo e terzo motivo di ricorso, delquale ha chiesto l’accoglimento.Con ulteriore memoria del 17 giugno 2026 la difesa del ricorrente hapresentato conclusioni integrative, a confutazione delle richieste del Procuratoregenerale e della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato e va pertanto rigettato.Deve premettersi, con riferimento al primo motivo, che nell'ipotesi di sentenzainappellabile, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice afondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive dicompletezza in relazione a specifiche doglianze formulate anche in sede didiscussione e dotate del requisito della decisività (Sez. 2, n. 36119 del04/07/2017, Agati, Rv. 270801-01; di recente, Sez. 6, n. 16591 del 10/4/2026,Renzo, n. m.) e che, nel caso di specie, la sentenza impugnata è inappellabile, aisensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. perché, a seguito di condanna, lapena è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.2. Risulta altresì che con l’atto di opposizione avverso il decreto di condannail Marras aveva “in primis eccepito la tardività della querela sporta in data25.10.2021”, affermando che “la persona offesa, come si evince dal tenoreletterale della querela, è venuta a conoscenza della commissione del fatto reatonei suoi confronti già in data 15.04.21 ovvero, al più, in data 19.06.21”; sostieneil ricorrente che l’eccezione non ha trovato alcun riscontro, esplicito o implicito,nella pronuncia che ha definito l’opposizione con la condanna per il reatocontestato, con conseguente mancanza di motivazione sul punto, vizio rilevantein sede di legittimità ai fini dell’annullamento della sentenza.3. Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.Il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perdela sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire ilpresupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o dipatteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ognicaso, ai sensi dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dalgiudice che procede dopo la verifica della rituale instaurazione del giudizio (Sez.3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648-01).L’atto di opposizione – che tale giudizio introduce – ai sensi dell'art. 461,comma 2, cod. proc. pen. deve indicare a pena d'inammissibilità gli estremi deldecreto di condanna, la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso.Nonostante la modifica apportata all’art. 461 cod. proc. pen. dall’art. 28,comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2022, il comma 1 è rimasto invariato, sì che deveritenersi, in conformità con quanto già a suo tempo chiarito dalle Sezioni Unite,che il contenuto di tale atto, modellato su una figura complessa, prevede unavarietà di requisiti che il legislatore ha voluto al solo scopo di garantirel'identificazione certa del provvedimento impugnato.Se, dunque, lo scopo è quello di garantire l'identificazione certa delprovvedimento impugnato, l'atto di opposizione non può essere inteso come attoa forma vincolata e, quindi, i vari elementi indicati nella disposizione in esame nonpossono e non debbono costituire requisiti formali ineliminabili dell'atto, ma essihanno, invece, esclusivamente carattere indicativo ed equipollente nel senso chedebbono consentire globalmente o alternativamente, l'individuazione certa delprovvedimento impugnato (Sez. U, n. 3 del 06/03/1992, Glarey, Rv. 189404-01,in motivazione).In definitiva, l’atto di opposizione è finalizzato esclusivamente allo sviluppoprocedimentale, previa certa identificazione del decreto penale opposto; nonrichiede formule sacramentali o vincolate, essendo sufficiente che risulti espresso,inequivocabilmente, l'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacatogiurisdizionale (Sez. 4, n. 13598 del 26/02/2019, Corniglia, Rv. 275710-01; Sez.4, n. 20357 del 21/12/2016, Brianza, Rv. 270089-01; Sez. 3, n. 29283 del18/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264391-01), nell’irrilevanza dei motivi sottesiall’impugnazione, nel senso che l’opponente non è tenuto alla loro formulazione e,di conseguenza, il giudice dell’opposizione non è vincolato ad una pronuncia sulpunto, qualora indicati.Corollario di tale principio è che i motivi devono essere presentati nel giudiziodi opposizione e solo in tal caso determinano un obbligo motivazionale per ilgiudice chiamato a pronunciarsi.4. Sulla base dei criteri ermeneutici che precedono, il primo motivo di ricorsorisulta infondato perché l’eccezione di tardività della querela è stata prospettata –nei termini indicati – nell’atto di opposizione, ma non formalizzata in sede digiudizio, come risulta non solo dal testo della sentenza impugnata, attestantedoglianze relative al giudizio di responsabilità, ma anche dai verbali di udienza, inparticolare del giorno 11 luglio 2025, contenente le conclusioni della difesa(“chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine il minimo edittaleed eventualmente la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità”).5. Gli ulteriori motivi di ricorso sono manifestamente infondati.Il secondo ed il terzo si riferiscono agli elementi costitutivi del reato, inrelazione al dolo della truffa ed alla prova della millantata qualifica professionale,al fine di ottenere l’ingiusto profitto.Trattasi di rilievi generici, reiterativi di censure adeguatamente riscontrate dalTribunale, e attinenti alla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, per profiliestranei al sindacato di legittimità.La sentenza impugnata ha accertato, infatti, sulla base dell’attività istruttoriaespletata, che l’imputato si era presentato alla vittima come persona abilitata allapredisposizione delle dichiarazioni di successione; che aveva richiesto il propriocompenso, oltre maggiori oneri per l’Agenzia delle Entrate; che non avevaeffettuato alcuna attività in favore della parte civile, rendendosi poi irreperibile;che non aveva riscontrato la richiesta di restituzione delle somme ottenutefraudolentemente.Anche l’ultimo motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ègenerico, non indicando gli elementi positivi che il Tribunale non avrebbe a tal fineconsiderato; il riferimento alla condotta delittuosa ed ai precedenti penali (pag. 4della sentenza impugnata) costituiscono in ogni caso indici della personalitànegativa dell’imputato, idonei a giustificare il mancato riconoscimento delbeneficio.6. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Va rigettata, infine, la richiesta di liquidazione delle spese processualisostenute nel grado dalla parte civile, in mancanza di effettiva esplicazione diun'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propriinteressi di natura risarcitoria (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, nonmass. sul punto; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01); la difesa,con la nota scritta menzionata in precedenza, si è limitata a precisare leconclusioni, insistendo per la conferma della sentenza impugnata. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel gradodalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]