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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09856/2026

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ntanti pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Oronzo de Donno- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2789/2021,depositata il 30 settembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e SabinoNatale propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaNumero registro generale 30611/2021Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 9856/2026Data pubblicazione 16/04/2026Corte di appello di Milano, depositata il 30 settembre 2021, di reiezionedell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che avevarespinto le loro domande di accertamento della invalidità delle clausoledi due contratti di leasing conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. diNatale Sabino C. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aventi a oggetto la determinazione degli interessi e di condanna diquest’ultima alla restituzione degli importi indebitamente riscossi, paria euro 412.403,09, quanto al contratto concluso il 20 luglio 2007, edeuro 69.615,21, quanto al contratto concluso il 30 giugno 2004;- la Corte di appello ha riferito che le domanda attoree, proposte dallaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. quale utilizzatrice degliimmobili oggetto dei contratti di leasing e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eda [OSCURATO:PERSONA] quali garanti delle obbligazioni contratte dalla prima,erano fondate sull’allegazione della usurarietà del costo complessivodei finanziamenti e, in via subordinata, della indeterminatezza delleclausole;- dopo aver dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto ledomande, ha disatteso il gravame evidenziando che, come richiestodalla normativa di settore, i contratti recavano l’indicazione del cd.«tasso leasing», per cui risultava correttamente e puntualmentepattuito il tasso di interesse;- ha aggiunto che i contratti recavano l’indicazione anche degli altrielementi rilevanti ai fini dell’apprezzamento del costo complessivo delleoperazioni (prezzo di acquisto dei beni, prezzo per l’eserciziodell’opzione di acquisto, importo del maxi-canone alla firma e deicanoni successivi, periodicità e variabilità del canone, tasso base diriferimento del parametro di indicizzazione dello stesso, tasso diriferimento per l’attualizzazione, costo per la copertura assicurativa espese);- il ricorso è affidato a cinque motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;Numero registro generale 30611/2021Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 9856/2026Data pubblicazione 16/04/2026- parte ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 117, commi 4, 6 e 8, t.u.b., delle disposizioni dellaBanca D’Italia in materia di trasparenza del 25 luglio 2003, e dell’art.1284, terzo comma, cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenutoche l’indicazione del cd.

«tasso leasing» fosse idoneo a soddisfare ilrequisito della determinatezza del tasso di interesse, pur in mancanzadella indicazione del «tasso leasing praticato» e/o dell’individuazionedello stesso in maniera univoca;- il motivo è inammissibile;- come accennato in precedenza la Corte di appello ha escluso che iltasso di interesse pattuito fosse indeterminabile e osservato che «lasocietà utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere edapprezzare con precisione l’entità degli oneri economici derivanti a suocarico dall’operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dallaconcedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza edeterminatezza di cui all’art. 117 TUB»;- orbene, l’accertamento operato dal giudice di merito in ordine alladeterminatezza dell’oggetto del contratto costituisce un’attività aquesti riservata (cfr. Cass. 1° marzo 2007, n. 4849; Cass. 3 febbraio2000, n. 1165) e, in quanto tale, non può essere censurato percassazione sotto il paradigma della violazione e falsa applicazione dellalegge;- con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di unfatto decisivo e controverso del giudizio, costituito dalle divergenze trai tassi risultanti dai documenti ed i relativi conteggi e la coincidenza trala data dei contratti e quella della consegna dei beni;- il motivo è inammissibile;- la ricorrente ha indicato il documento, ma non la sede dellaNumero registro generale 30611/2021Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 9856/2026Data pubblicazione 16/04/2026allegazione, idonea a rendere controverso il fatto ai fini del viziomotivazionale denunciato;peraltro, il fatto asseritamente non esaminato, ossia la difformità fratasso previsto ed applicato, difetta di decisività, avendo la cortevalutato l’evenienza della difformità fra tasso previsto ed applicato,escludendone la rilevanza sulla base di una ratio decidendi nonidoneamente impugnata, anche alla luce dell’inammissibilità del motivoprecedente;- con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenzaimpugnata per motivazione apparente nella parte in cui ha escluso laindeterminatezza dell’oggetto dei contratti per mancata indicazione deltasso leasing praticato, non prendendo in considerazione le deduzionidegli appellanti in relazione alle differenze tra i tassi indicati e quellipraticati;- il motivo è inammissibile;- la doglianza non si confronta con la ratio decidendi, consistente nelfatto che il tasso di interesse pattuito era determinato e quand’anchefosse sussistita una discrasia tra tasso indicato in contratto e quelloconcretamente praticato – peraltro, esclusa in concreto – ciò nonavrebbe dato luogo alla dedotta indeterminatezza dell’oggetto deicontratti;- peraltro, la motivazione apparente è irritualmente denunciatamediante la comparazione con le risultanze processuali;- con il quarto motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata peromesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, inrelazione alla mancata ammissione della sollecitata consulenza tecnicad’ufficio;- con l’ultimo motivo lamentano la nullità della sentenza per mancataammissione della consulenza tecnica d’ufficio, deducendo la violazionedegli artt. 115 cod. proc. civ. e 24 Cost.;- i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;Numero registro generale 30611/2021Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 9856/2026Data pubblicazione 16/04/2026- la decisione di disporre tale mezzo istruttorio appartiene allavalutazione discrezionale del giudice di merito, la cui decisione non ècensurabile per cassazione per violazione di legge (cfr. Cass. 4 luglio2024, n. 18299; Cass. 25 agosto 2023, n. 25281; Cass. 13 gennaio2020, n. 326);- si rileva, peraltro, che la Corte di appello non solo non ha datoingresso a tale mezzo istruttorio, ma ha anche motivato tale suadecisione con la considerazione che, non sussistendo la dedotta nullitàcontrattuale, non vi era la necessità di procedere al conseguenteaccertamento contabile in ordine alle somme da restituire;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntanti pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Oronzo de Donno- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2789/2021,depositata il 30 settembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e SabinoNatale propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaNumero registro generale 30611/2021Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 9856/2026Data pubblicazione 16/04/2026Corte di appello di Milano, depositata il 30 settembre 2021, di reiezionedell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che avevarespinto le loro domande di accertamento della invalidità delle clausoledi due contratti di leasing conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. diNatale Sabino C. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aventi a oggetto la determinazione degli interessi e di condanna diquest’ultima alla restituzione degli importi indebitamente riscossi, paria euro 412.403,09, quanto al contratto concluso il 20 luglio 2007, edeuro 69.615,21, quanto al contratto concluso il 30 giugno 2004;- la Corte di appello ha riferito che le domanda attoree, proposte dallaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. quale utilizzatrice degliimmobili oggetto dei contratti di leasing e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eda [OSCURATO:PERSONA] quali garanti delle obbligazioni contratte dalla prima,erano fondate sull’allegazione della usurarietà del costo complessivodei finanziamenti e, in via subordinata, della indeterminatezza delleclausole;- dopo aver dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto ledomande, ha disatteso il gravame evidenziando che, come richiestodalla normativa di settore, i contratti recavano l’indicazione del cd.«tasso leasing», per cui risultava correttamente e puntualmentepattuito il tasso di interesse;- ha aggiunto che i contratti recavano l’indicazione anche degli altrielementi rilevanti ai fini dell’apprezzamento del costo complessivo delleoperazioni (prezzo di acquisto dei beni, prezzo per l’eserciziodell’opzione di acquisto, importo del maxi-canone alla firma e deicanoni successivi, periodicità e variabilità del canone, tasso base diriferimento del parametro di indicizzazione dello stesso, tasso diriferimento per l’attualizzazione, costo per la copertura assicurativa espese);- il ricorso è affidato a cinque motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;Numero registro generale 30611/2021Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 9856/2026Data pubblicazione 16/04/2026- parte ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 117, commi 4, 6 e 8, t.u.b., delle disposizioni dellaBanca D’Italia in materia di trasparenza del 25 luglio 2003, e dell’art.1284, terzo comma, cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenutoche l’indicazione del cd. «tasso leasing» fosse idoneo a soddisfare ilrequisito della determinatezza del tasso di interesse, pur in mancanzadella indicazione del «tasso leasing praticato» e/o dell’individuazionedello stesso in maniera univoca;- il motivo è inammissibile;- come accennato in precedenza la Corte di appello ha escluso che iltasso di interesse pattuito fosse indeterminabile e osservato che «lasocietà utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere edapprezzare con precisione l’entità degli oneri economici derivanti a suocarico dall’operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dallaconcedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza edeterminatezza di cui all’art. 117 TUB»;- orbene, l’accertamento operato dal giudice di merito in ordine alladeterminatezza dell’oggetto del contratto costituisce un’attività aquesti riservata (cfr. Cass. 1° marzo 2007, n. 4849; Cass. 3 febbraio2000, n. 1165) e, in quanto tale, non può essere censurato percassazione sotto il paradigma della violazione e falsa applicazione dellalegge;- con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di unfatto decisivo e controverso del giudizio, costituito dalle divergenze trai tassi risultanti dai documenti ed i relativi conteggi e la coincidenza trala data dei contratti e quella della consegna dei beni;- il motivo è inammissibile;- la ricorrente ha indicato il documento, ma non la sede dellaNumero registro generale 30611/2021Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 9856/2026Data pubblicazione 16/04/2026allegazione, idonea a rendere controverso il fatto ai fini del viziomotivazionale denunciato;peraltro, il fatto asseritamente non esaminato, ossia la difformità fratasso previsto ed applicato, difetta di decisività, avendo la cortevalutato l’evenienza della difformità fra tasso previsto ed applicato,escludendone la rilevanza sulla base di una ratio decidendi nonidoneamente impugnata, anche alla luce dell’inammissibilità del motivoprecedente;- con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenzaimpugnata per motivazione apparente nella parte in cui ha escluso laindeterminatezza dell’oggetto dei contratti per mancata indicazione deltasso leasing praticato, non prendendo in considerazione le deduzionidegli appellanti in relazione alle differenze tra i tassi indicati e quellipraticati;- il motivo è inammissibile;- la doglianza non si confronta con la ratio decidendi, consistente nelfatto che il tasso di interesse pattuito era determinato e quand’anchefosse sussistita una discrasia tra tasso indicato in contratto e quelloconcretamente praticato – peraltro, esclusa in concreto – ciò nonavrebbe dato luogo alla dedotta indeterminatezza dell’oggetto deicontratti;- peraltro, la motivazione apparente è irritualmente denunciatamediante la comparazione con le risultanze processuali;- con il quarto motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata peromesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, inrelazione alla mancata ammissione della sollecitata consulenza tecnicad’ufficio;- con l’ultimo motivo lamentano la nullità della sentenza per mancataammissione della consulenza tecnica d’ufficio, deducendo la violazionedegli artt. 115 cod. proc. civ. e 24 Cost.;- i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;Numero registro generale 30611/2021Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 9856/2026Data pubblicazione 16/04/2026- la decisione di disporre tale mezzo istruttorio appartiene allavalutazione discrezionale del giudice di merito, la cui decisione non ècensurabile per cassazione per violazione di legge (cfr. Cass. 4 luglio2024, n. 18299; Cass. 25 agosto 2023, n. 25281; Cass. 13 gennaio2020, n. 326);- si rileva, peraltro, che la Corte di appello non solo non ha datoingresso a tale mezzo istruttorio, ma ha anche motivato tale suadecisione con la considerazione che, non sussistendo la dedotta nullitàcontrattuale, non vi era la necessità di procedere al conseguenteaccertamento contabile in ordine alle somme da restituire;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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