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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41111/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 maggio 1979 avverso la sentenza n. 9062/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il primo luglio 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 12 ottobre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del primo luglio 2019 la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione.

Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza di norme processuali, per essere stato il decreto di citazione in appello notificato al difensore e non anche all'imputato, pur avendo quest'ultimo eletto domicilio presso il carcere nell'atto di nomina del difensore di fiducia e pur avendo il difensore dichiarato di non accettare le notifiche a lui dirette ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p..

La Corte d'appello, nel rigettare l'eccezione tempestivamente sollevata, avrebbe errato nel ritenere che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, atteso che tale elezione, come espressamente ivi indicato, era da intendersi limitata alla procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

Questa Corte (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246) è ormai ferma nel ritenere che l'elezione di domicilio, contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio, effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento.

Nel caso in esame, come osservato dalla Corte d'appello nel disattendere l'eccezione sollevata dall'imputato, la notifica del decreto di citazione dell'imputato per l'udienza dibattimentale d'appello è stata ritualmente eseguita, in quanto effettuata nel luogo di elezione di domicilio, indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non rilevando che in tale istanza l'imputato aveva espresso la volontà di limitare gli effetti al procedimento incidentale.

Tale conclusione non trova smentita nel rilievo, evidenziato dalla difesa, secondo cui nella nomina del difensore di fiducia l'imputato aveva eletto domicilio presso il carcere e aveva escluso che il difensore potesse accettare la notificazione degli atti relativi al procedimento in oggetto, a lui diretti ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p., così come il difensore aveva comunicato di non accettare le notificazioni a lui dirette.

Difatti, tale nomina è datata 12 maggio 2014 ed è precedente all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata il 5 giugno 2014, in cui, come detto, vi è elezione di domicilio presso il difensore di fiducia.Ne consegue che la nuova elezione di domicilio, contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha comportato il venir meno della precedente elezione di domicilio, effettuata nell'atto di nomina del difensore di fiducia.

Deve poi rilevarsi che al momento della ricezione della notifica del decreto di citazione dell'imputato il difensore di fiducia non ha rifiutato di ricevere il suindicato atto, come sarebbe stato suo onere al fine di dare efficacia alla sua dichiarazione di non volere ricevere gli atti a lui diretti ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p..

La notifica del decreto di citazione dell'imputato presso il difensore di fiducia è stata, quindi, validamente effettuata.

2. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il P ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 maggio 1979 avverso la sentenza n. 9062/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il primo luglio 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 12 ottobre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del primo luglio 2019 la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza di norme processuali, per essere stato il decreto di citazione in appello notificato al difensore e non anche all'imputato, pur avendo quest'ultimo eletto domicilio presso il carcere nell'atto di nomina del difensore di fiducia e pur avendo il difensore dichiarato di non accettare le notifiche a lui dirette ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p.. La Corte d'appello, nel rigettare l'eccezione tempestivamente sollevata, avrebbe errato nel ritenere che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, atteso che tale elezione, come espressamente ivi indicato, era da intendersi limitata alla procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. Questa Corte (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246) è ormai ferma nel ritenere che l'elezione di domicilio, contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio, effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento. Nel caso in esame, come osservato dalla Corte d'appello nel disattendere l'eccezione sollevata dall'imputato, la notifica del decreto di citazione dell'imputato per l'udienza dibattimentale d'appello è stata ritualmente eseguita, in quanto effettuata nel luogo di elezione di domicilio, indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non rilevando che in tale istanza l'imputato aveva espresso la volontà di limitare gli effetti al procedimento incidentale. Tale conclusione non trova smentita nel rilievo, evidenziato dalla difesa, secondo cui nella nomina del difensore di fiducia l'imputato aveva eletto domicilio presso il carcere e aveva escluso che il difensore potesse accettare la notificazione degli atti relativi al procedimento in oggetto, a lui diretti ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p., così come il difensore aveva comunicato di non accettare le notificazioni a lui dirette. Difatti, tale nomina è datata 12 maggio 2014 ed è precedente all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata il 5 giugno 2014, in cui, come detto, vi è elezione di domicilio presso il difensore di fiducia.Ne consegue che la nuova elezione di domicilio, contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha comportato il venir meno della precedente elezione di domicilio, effettuata nell'atto di nomina del difensore di fiducia. Deve poi rilevarsi che al momento della ricezione della notifica del decreto di citazione dell'imputato il difensore di fiducia non ha rifiutato di ricevere il suindicato atto, come sarebbe stato suo onere al fine di dare efficacia alla sua dichiarazione di non volere ricevere gli atti a lui diretti ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p.. La notifica del decreto di citazione dell'imputato presso il difensore di fiducia è stata, quindi, validamente effettuata. 2. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il P ente [OSCURATO:PERSONA]
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