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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42400/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E. che ha concluso chiedendo la rideterminazione della pena accessoria in A.3 M.1 GG.10 per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e inammissibilità dei ricorsi nel resto; conclude per la rideterminazione della pena accessoria in A.4 M.8 per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , e inammissibilità dei ricorsi nel resto; conclude per la rideterminazione della pena accessoria in A.2 M.4 per [OSCURATO:PERSONA] e inammissibilità nel resto; conclude per la rideterminazione della pena principale in A.5 M.4 reclusione per [OSCURATO:PERSONA] con rideterminazione della pena accessoria in A.4 M.8 . uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], per la P.C. rappresentata, chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], per le posizioni rappresentate, si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi Ritenuto in fatto 1.La Prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 11 giugno 2021, ha annullato in parte qua, per quanto di interesse in questa sede, la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 19 febbraio 2019, emessa nel rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti imputati, a vario titolo, del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. 2.La sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto illegale, in quanto il giudice di secondo grado ha errato nella formulazione del giudizio di bilanciamento che ha incluso le circostanze attenuanti generiche - riconosciute con la sentenza medesima - comparandole soltanto con la recidiva e non anche con la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma quarto cod. pen., relativa all'associazione armata.

In tal guisa, la Corte di merito, dopo aver concesso le attenuanti generiche, ha fissato la pena base in anni 9 di reclusione, allineandosi alla pronuncia di primo grado che quelle attenuanti non aveva riconosciuto, individuata come minimo edittale del delitto di associazione mafiosa armata ex art. 416 bis comma 4 cod. pen., mentre il giudizio di bilanciamento avrebbe dovuto abbattere anche l'aumento previsto per tale circostanza e indurre a considerare, come pena base, quella di cui al primo comma dell'art. 416 bis cod. pen., ovvero quella di anni 7 di reclusione; in ogni caso, la Corte di Cassazione ha ravvisato carenza assoluta di motivazione in relazione alla indicazione di una pena base di 9 anni, superiore al minimo edittale della citata fattispecie, nella sua configurazione non aggravata. 3.La seconda sezione penale della Corte d'Appello di Napoli, nel deliberare in sede di rinvio - premesso di doversi muovere nella cornice edittale prevista per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nella formulazione vigente con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 92 del 2008, convertito in legge con modificazioni nella L. n. 125 del 2008, pur trattandosi di condotte commesse sino alli anno 2016, soggette alla più severa disciplina, introdotta con la L. n. 69 del 2015, in assenza di impugnazione della pubblica accusa - ha rideterminato le pene per ciascuno degli imputati facendo riferimento alla pena base di anni 7 di reclusione, dopo aver operato il giudizio di comparazione - in equivalenza o in prevalenza a seconda delle singole posizioni - tra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti della recidiva e dell'associazione armata di cui al comma 4 dell'art. 416 bis cod. pen.. 4.Avverso detta sentenza hanno promosso ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, gli imputati sopra menzionati, che hanno denunciato i vizi di seguito partitamente indicati nei limiti strettamente necessari, di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], vizio di inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, dal momento che l'art. 416 bis cod. pen. non prevede tale durata e, pertanto, la quantificazione della sanzione avrebbe dovuto essere equiparata a quella della pena principale comminata, anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione; quanto ad [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge per erronea qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., trattandosi, al più, di concorso di persone nel reato continuato; quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in ordine alla limitazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze all'equivalenza "con la recidiva" piuttosto che alla prevalenza delle attenuanti; quanto a [OSCURATO:PERSONA], violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e carenza di motivazione, in quanto - pur accogliendo la richiesta difensiva di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quelli di cui alla sentenza n. 6281/19 emessa il 27 settembre 2019 dalla Corte d'appello di Napoli, irrevocabile il 11 febbraio 2020, in relazione al delitto dì cui all'art. 12 quinquies D.L. 306/92, aggravato dall'art. 7 L. n. 203/91, peraltro ascritto, in concorso, anche a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - il giudice del rinvio avrebbe quantificato un aumento di pena eccessivo di tre anni sulla pena base di anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., determinata, in quanto operante sulla pena base di anni 7 di reclusione, dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate; in definitiva, la Corte d'appello non avrebbe considerato che la condotta oggetto della condanna irrevocabile, posta in continuazione, ha riguardato fatti sovrapponibili a quelli contestati come manifestazione del reato di associazione mafiosa e che ad altri imputati è stato riservato un trattamento ben più benevolo nella determinazione degli aumenti per la continuazione "interna" con i "reati satellite"; quanto a [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena comminata con particolare riferimento all'aumento di pena per il reato satellite; quanto a [OSCURATO:PERSONA], inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, contenuto nei limiti dell'equivalenza, in ordine alla determinazione globale del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'aumento previsto per la continuazione tra il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed i fatti giudicati con la citata sentenza n. 6281/19 della Corte d'appello di Napoli, in ordine - infine - alla conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 2 anni.

Sotto il primo profilo, la Corte del giudizio rescissorio non avrebbe tenuto in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa, dimostrativa del mutamento di vita dell'imputato dopo i fatti commessi, né le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] a lui favorevoli ed avrebbe valorizzato, illogicamente ed apoditticamente, la di lui scelta di non collaborare con la Giustizia e la capacità criminale espressa nella vicenda oggetto di scrutinio, quando un precedente provvedimento del tribunale del riesame aveva escluso la ricorrenza del quadro gravemente indiziario a suo carico.

Sotto il secondo profilo, analogamente alle ragioni espresse dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello avrebbe illogicamente e con motivazione apparente operato, sulla pena base per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, un aumento di pena di 3 anni di reclusione per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui alla citata sentenza irrevocabile n. 6281/19, senza ponderare che l'attività economica gestita dal ricorrente rappresentava uno degli elementi di esteriorizzazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e dunque una condotta con esso coincidente; inoltre, la dosimetria della pena sarebbe distonica rispetto al trattamento riservato ai coimputati, in principalità [OSCURATO:PERSONA] cl. 1955, benchè capo e promotore del sodalizio, destinatario di una sanzione più mite e sulla scorta delle medesime argomentazioni motivazionali.

Sotto l'ultimo profilo, la Corte del giudizio rescissorio, benché invitata dalla Corte di Cassazione anche ad una rivalutazione dei presupposti della misura di sicurezza della libertà vigilata, avrebbe eluso le indicazioni vincolanti della decisione, limitandosi a riproporre, con motivazione apparente, quella irrogata dal g.u.p. del tribunale di Napoli, senza ancora una volta esaminare, ai fini del necessario giudizio di pericolosità sociale, la pregnanza della documentazione depositata dalla difesa del ricorrente, volta a comprovarne la recisione dei rapporti con la criminalità organizzata; quanto a [OSCURATO:PERSONA], vizio della motivazione in relazione alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, dal momento che la pena base di anni 7 di reclusione - individuata per il delitto di associazione mafiosa - era stata erroneamente aumentata, per la continuazione, ad anni 9, mentre i due aumenti per i reati satellite - capi G) e Gl) - erano stati rispettivamente calcolati in mesi 6 di reclusione ciascuno, sicchè la riduzione per il rito abbreviato avrebbe dovuto operare sulla pena di anni 8 - e non 9 - così da pervenirsi a quella finale di anni 5 e mesi 4 di reclusione, e non di anni 6; quanto ad [OSCURATO:PERSONA], erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, poiché la Corte d'appello avrebbe incluso nel giudizio di bilanciamento tra circostanze anche la diminuente della dissociazione di cui all'art. 416 bisl comma 3 cod. pen., di contro sottratta, per gli obbiettivi premiali perseguiti, alla comparazione con qualsiasi circostanza aggravante, così incorrendo, in definitiva, nella determinazione di una sanzione non sorretta da ragioni adeguatamente esplicitate.

Considerato in diritto 1.11 ricorso del Cardaropoli è inammissibile, giacchè manifestamente infondato.Costituisce ius receptum, in giurisprudenza, che "in tema di pene accessorie, la previsione di cui all'art. 37 cod. pen. svolge una funzione residuale rispetto all'art. 29 cod. pen. ed è destinata ad operare nei soli casi in cui la durata delle pene accessorie temporanee non è normativamente predeterminata" (Cass. sez. 1 n.36299 del 03/06/2015, Navarra, Rv. 264677; Cass. sez. 2, n.53001 del 06/202016, Cardinale, Rv.268541).

Pertanto, correttamente è stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, quale conseguenza della irrogazione della pena principale di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del pari inammissibile, dal momento che, in base al consolidato indirizzo di questa Corte, "la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi " (Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448; sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198).

La rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, con la conseguenza che la Corte d'Appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi (Cass. Sez. 2 n. 46053 del 21/11/2012, Rv. 255069).

L'unico motivo di ricorso ripropone argomentazioni volte - peraltro avverso la pronuncia di primo grado, in violazione dell'onere di specificità - a contestare la sussistenza della responsabilità penale per il delitto di associazione mafiosa, in relazione alle quali l'imputato aveva rinunciato ai motivi di gravame - cfr. pag. 33 sentenza rescindente - e la sentenza impugnata, sul punto, deve ritenersi irrevocabile. 3.11 motivo di ricorso comunemente offerto da Frattini e Magrelli è generico e manifestamente infondato.

Da un lato, esso lamenta che il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee non sarebbe stato esteso alla prevalenza delle attenuanti generiche sulla "recidiva", senza considerare che nella bilancia delle circostanze è stata annoverata, come del resto imposto dalla sentenza di annullamento, anche la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. e, soprattutto, non chiarisce le ragioni specifiche e concrete che avrebbero dovuto sollecitare la Corte di merito ad adottare una soluzione a loro più favorevole; dall'altro lato, esso si pone in insanabile conflitto con l'ormai stabile canone ermeneutico secondo il quale il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni succinte, ma bastevoli, del giudice del merito (si vedano pagg.9-11 della sentenza impugnata, a riguardo della gravità dei fatti commessi) sono, pertanto, incensurabili. 4.11 motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia vizio di omessa, contraddittoria od illogicità della motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati - espressamente richiesta dalla difesa nel giudizio rescissorio - è per un verso generico e per altro verso manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n."47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

L'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Tale onere argomentativo è stato adeguatamente assolto (si vedano, in particolare, pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata), dal momento che la Corte d'appello: ha correttamente individuato il reato più grave - statuizione non contestata con il motivo di ricorso - in quello di associazione mafiosa, ha mitigato il trattamento sanzionatorio in armonìa con le indicazioni date dalla sentenza rescindente, partendo dal minimo assoluto della pena di cui al comma 1 dell'art. 416 bis cod. pen. per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, nella più volte menzionata formulazione favorevole al reo, ha applicato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante della partecipazione ad associazione armata; ha calcolato, ravvisata l'unicità del disegno criminoso tra i fatti sub judice e quelli giudicati con la sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Napoli del 27 settembre 2019, l'aumento sulla pena base in modo distinto per il reato satellite, dando conto, profondamente stigmatizzandone il comportamento complessivamente tenuto alla luce della portata dei provvedimenti giudiziari in rassegna "del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel clan Mariano, ovvero [del fatto che egli] coordina le principali [attività] e riveste il ruolo di responsabile delle attività commerciali aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti ittici freschi e surgelati, all'ingrosso ed al dettaglio da imporre sul mercato legale in favore del clan Mariano, nonché del periodo in cui erano poste in essere le suddette condotte: partecipazione al clan contestata dall'anno 2009 con condotta perdurante, reato di cui al capo 3, artt. 110 c.p. (in concorso con [[OSCURATO:PERSONA]] e [OSCURATO:PERSONA]), 12 quinquies D.L. 306/92 conv. in legge 356/92 e art. 7 L. 203/91, commesso il 2 ottobre 2012 LA.

Difatti, l'intestazione fittizia della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], società che aveva ad oggetto l'attività di commercializzazione del pesce all'ingrosso, era finalizzata ad eludere le misure di prevenzione da parte di Tecchio e Mariano condannati per il reato ex art. 416 bis c.p., in modo che l'azienda continuasse ad operare ed arricchire le casse del clan camorristico di riferimento".

L'aumento di tre anni di reclusione - in concreto 2 anni, per effetto della riduzione del rito abbreviato - per il delitto satellite rispetta il divieto della reformatio in peius, è comunque significativamente inferiore all'entità della pena inflitta con la citata sentenza del 27 settembre 2019 - concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni 3, mesi 4 di reclusione, già ridotti per il rito - e non è stato operato, surrettiziamente, il cumulo materiale delle pene.

Il motivo di ricorso non si confronta con la specificità della motivazione e si limita ad obiettare che il reato oggetto della condanna irrevocabile, posto in continuazione, rappresenterebbe una semplice forma di esteriorizzazione della partecipazione alla consorteria mafiosa, senza considerare che, in realtà, il delitto di trasferimento fraudolento di valori si è caratterizzato per una più intensa ed ulteriore potenzialità lesiva della condotta, in quanto accompagnata dalla strategìà elusiva dell'applicazione di misure di prevenzione da parte di soggetti già condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. attraverso l'attribuzione fittizia delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in capo a consapevole interposta persona.

Parimenti generica si rivela, poi, la deduzione che pretenderebbe di raffrontare il trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente con gli "aumenti applicati...agli altri partecipi" in relazione ai rispettivi "reati satellite", non emergendo dal tenore del ricorso alcun elemento che consenta di valutare l'omogeneità e l'omologabilità delle singole posizioni processuali. 5.11 motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente infondato.

Da un lato, il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 14 della sentenza impugnata, laddove si sottolinea la riprovevolezza della finalità mafiosa della condotta).

Sotto altro profilo, ogni motivo di ricorso deve svolgere la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, non mass.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708), mentre la tecnica espositiva dell'atto di impugnazione, anche per quanto concerne l'aumento per la continuazione, è meramente contestativa e di puro stile. 6.1 motivi del ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] sono in parte generici e nel complesso manifestamente infondati.

I primi due aspetti, che riguardano la modulazione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, anche con riferimento alla calibrazione della pena adottata per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed altri ancora menzionati nel ricorso, possono essere trattati congiuntamente.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931).

E' poi indirizzo consolidato della Corte di legittimità che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, come del resto già ricordato, il dovere di specifica motivazione del singolo aumento si attenua, soprattutto quando non sia possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen. in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez.

U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Ed in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (sez. 3, n.27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.264020; sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv.252880).

Ebbene, premesso che le vicende processuali del ricorrente, di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1955 e degli altri imputati non sono per nulla "identiche", perché connotate da imputazioni affatto diverse, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale è legittimo, lineare e non illogico, mentre inconferenti - alla luce dei principi di diritto richiamati - si palesano, sotto vari profili, le censure formulate dalla difesa.

Deve essere osservato, in primo luogo, che - nel rispetto dei parametri di rango costituzionale della proporzionalità della pena e della individualizzazione della risposta sanzionatoria, avuto in concreto riguardo alla somma gravità dei reati commessi - la Corte di merito, previo simmetrico e coerente apprezzamento di equivalenza tra circostanze eterogenee, ha irrogato al prevenuto il minimo assoluto della pena prevista per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e - qui per intero riproposte le riflessioni già articolate in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - ha conteggiato l'aumento per il delitto satellite, posto in continuazione, in modo equilibrato e adeguatamente misurato sulla lunga durata degli effetti, di natura permanente (sui quali, attenendo all'affermazione di responsabilità, si è formato il giudicato progressivo con la sentenza rescindente), prodotti dall'asservimento alla congrega mafiosa dell'attività commerciale svolta dal prevenuto e vieppiù deteriorati dalla consumazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, strumentale all'elusione dell'applicazione di misure di prevenzione.

E la valutazione delle diverse componenti a cui soggiace l'esercizio del potere-dovere di commisurazione della pena è affidata esclusivamente alla discrezionalità del giudice, che, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., è facoltizzato a dare prevalenza alla gravità del reato e alle sue forme di manifestazione oggettive e soggettive - piuttosto che ad altri profili, strettamente attinenti al comportamento tenuto dopo la sua commissione - qui bastando rammentare che l'obbligo di approfondimento della motivazione è direttamente proporzionale all'entità della pena che la sentenza ritiene di infliggere.

Ove - come nel caso di specie - sia irrogata una sanzione comunque assestata sui minimi di legge, l'assolvimento dell'onere della motivazione non esige particolari dissertazioni (ex multis, Cass. sez.2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

In secondo luogo, alcun rilievo di implausibile arbitrarietà può essere mosso, nemmeno in astratto, nel (pur ab origine non consentito) raffronto con il trattamento sanzionatorio riservato a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1955, dal momento che, per costui, la sentenza impugnata si è doverosamente adeguata ai dettami della pronuncia rescindente di questa Corte - pagg. 41 e 42 - che, per un verso, ha richiamato il giudice del rinvio all'obbligo di conformarsi al divieto della reformatio in peius "che si applica anche rispetto alla pena finale determinata con la sentenza oggetto di annullamento" (oltre al precedente menzionato a pag. 32 della sentenza rescindente, cfr. anche Sez.

U n. 10750 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729; Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652) e, per altro verso, ha imposto di considerare come reato più grave, sulla cui pena base quantificare l'aumento per la continuazione, quello giudicato dalla Corte d'Assise d'appello di Napoli del 21 aprile 1997, in relazione al quale, di conseguenza, il delitto di cui al capo A) - quello di associazione mafiosa ex art. 416 bis comma 2 cod. pen. - del presente procedimento, unitamente agli altri gradatamente meno gravi, ha assunto la veste recessiva di fattispecie satellite.

Il motivo di ricorso presta il fianco, altresì, ad una censura di intrinseca genericità, perché non si perita di allegare tutti i provvedimenti giudiziari inglobati nel giudizio sulla continuazione riconosciuta al citato [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza che ha definito il procedimento, così non consentendo al collegio di delibarne compiutamente tutti i possibili profili.

Il terzo aspetto è manifestamente infondato.In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto (In motivazione la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena, al momento dell'esecuzione della misura) (sez. 1, n.33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999).

La durata della misura di sicurezza - la cui applicazione consegue alla condanna per un reato di particolare efferatezza - è stata contenuta in entità assai prossima al minimo di legge e le eventuali rimodulazioni saranno monitorate e valutate dalla magistratura di sorveglianza in sede di rivisitazione della pericolosità sociale del prevenuto. 7.11 motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Effettivamente la Corte territoriale è incorsa in un errore aritmetico, dal momento che la pena base di anni 7 di reclusione - individuata per il delitto di associazione mafiosa - è stata graficamente e per errore aumentata, per la continuazione, ad anni 9, mentre i due aumenti per i reati satellite - capi G) e G1), utili all'aumento per la continuazione - erano stati rispettivamente calcolati in mesi 6 di reclusione ciascuno e, di conseguenza, la riduzione per il rito abbreviato avrebbe dovuto operare sulla pena di anni 8 (anni 7 + mesi 6 + mesi 6) - e non di anni 9 - così da pervenirsi a quella finale (non di anni 6 ma) di anni 5 e mesi 4 di reclusione.

A norma dell'art. 620 lett. 1) cod. proc. pen., la Corte di Cassazione può emendare la svista in cui è incorsa la Corte di merito e provvedere a quantificare direttamente la pena finale con l'effettuazione del relativo computo. 8.11 motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto fuori fuoco e manifestamente infondato.

A differenza di quanto sostenuto nell'atto di impugnazione, la Corte del giudizio rescissorio - cfr. pag. 14 - si è pienamente adeguata al principio di diritto secondo il quale "qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; sez. 6, n. 31983 del 13/04/2017, Iovine, Rv.270430). 9.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Esposito, Frattini, Magrelli, [OSCURATO:PERSONA], Masiello, Tecchio e Overa al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

10. Il collegio ritiene di nulla dover disporre sulle spese di parte civile, pure comparsa all'udienza di trattazione orale con il deposito di una nota spese, dal momento che i ricorsi hanno riguardato esclusivamente il giudizio sull'entità della pena.

Qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (Cass. sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in anni cin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E. che ha concluso chiedendo la rideterminazione della pena accessoria in A.3 M.1 GG.10 per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e inammissibilità dei ricorsi nel resto; conclude per la rideterminazione della pena accessoria in A.4 M.8 per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , e inammissibilità dei ricorsi nel resto; conclude per la rideterminazione della pena accessoria in A.2 M.4 per [OSCURATO:PERSONA] e inammissibilità nel resto; conclude per la rideterminazione della pena principale in A.5 M.4 reclusione per [OSCURATO:PERSONA] con rideterminazione della pena accessoria in A.4 M.8 . uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], per la P.C. rappresentata, chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], per le posizioni rappresentate, si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi Ritenuto in fatto 1.La Prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 11 giugno 2021, ha annullato in parte qua, per quanto di interesse in questa sede, la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 19 febbraio 2019, emessa nel rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti imputati, a vario titolo, del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. 2.La sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto illegale, in quanto il giudice di secondo grado ha errato nella formulazione del giudizio di bilanciamento che ha incluso le circostanze attenuanti generiche - riconosciute con la sentenza medesima - comparandole soltanto con la recidiva e non anche con la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma quarto cod. pen., relativa all'associazione armata. In tal guisa, la Corte di merito, dopo aver concesso le attenuanti generiche, ha fissato la pena base in anni 9 di reclusione, allineandosi alla pronuncia di primo grado che quelle attenuanti non aveva riconosciuto, individuata come minimo edittale del delitto di associazione mafiosa armata ex art. 416 bis comma 4 cod. pen., mentre il giudizio di bilanciamento avrebbe dovuto abbattere anche l'aumento previsto per tale circostanza e indurre a considerare, come pena base, quella di cui al primo comma dell'art. 416 bis cod. pen., ovvero quella di anni 7 di reclusione; in ogni caso, la Corte di Cassazione ha ravvisato carenza assoluta di motivazione in relazione alla indicazione di una pena base di 9 anni, superiore al minimo edittale della citata fattispecie, nella sua configurazione non aggravata. 3.La seconda sezione penale della Corte d'Appello di Napoli, nel deliberare in sede di rinvio - premesso di doversi muovere nella cornice edittale prevista per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nella formulazione vigente con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 92 del 2008, convertito in legge con modificazioni nella L. n. 125 del 2008, pur trattandosi di condotte commesse sino alli anno 2016, soggette alla più severa disciplina, introdotta con la L. n. 69 del 2015, in assenza di impugnazione della pubblica accusa - ha rideterminato le pene per ciascuno degli imputati facendo riferimento alla pena base di anni 7 di reclusione, dopo aver operato il giudizio di comparazione - in equivalenza o in prevalenza a seconda delle singole posizioni - tra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti della recidiva e dell'associazione armata di cui al comma 4 dell'art. 416 bis cod. pen.. 4.Avverso detta sentenza hanno promosso ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, gli imputati sopra menzionati, che hanno denunciato i vizi di seguito partitamente indicati nei limiti strettamente necessari, di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], vizio di inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, dal momento che l'art. 416 bis cod. pen. non prevede tale durata e, pertanto, la quantificazione della sanzione avrebbe dovuto essere equiparata a quella della pena principale comminata, anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione; quanto ad [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge per erronea qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., trattandosi, al più, di concorso di persone nel reato continuato; quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in ordine alla limitazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze all'equivalenza "con la recidiva" piuttosto che alla prevalenza delle attenuanti; quanto a [OSCURATO:PERSONA], violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e carenza di motivazione, in quanto - pur accogliendo la richiesta difensiva di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quelli di cui alla sentenza n. 6281/19 emessa il 27 settembre 2019 dalla Corte d'appello di Napoli, irrevocabile il 11 febbraio 2020, in relazione al delitto dì cui all'art. 12 quinquies D.L. 306/92, aggravato dall'art. 7 L. n. 203/91, peraltro ascritto, in concorso, anche a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - il giudice del rinvio avrebbe quantificato un aumento di pena eccessivo di tre anni sulla pena base di anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., determinata, in quanto operante sulla pena base di anni 7 di reclusione, dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate; in definitiva, la Corte d'appello non avrebbe considerato che la condotta oggetto della condanna irrevocabile, posta in continuazione, ha riguardato fatti sovrapponibili a quelli contestati come manifestazione del reato di associazione mafiosa e che ad altri imputati è stato riservato un trattamento ben più benevolo nella determinazione degli aumenti per la continuazione "interna" con i "reati satellite"; quanto a [OSCURATO:PERSONA], vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena comminata con particolare riferimento all'aumento di pena per il reato satellite; quanto a [OSCURATO:PERSONA], inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, contenuto nei limiti dell'equivalenza, in ordine alla determinazione globale del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'aumento previsto per la continuazione tra il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed i fatti giudicati con la citata sentenza n. 6281/19 della Corte d'appello di Napoli, in ordine - infine - alla conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 2 anni. Sotto il primo profilo, la Corte del giudizio rescissorio non avrebbe tenuto in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa, dimostrativa del mutamento di vita dell'imputato dopo i fatti commessi, né le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] a lui favorevoli ed avrebbe valorizzato, illogicamente ed apoditticamente, la di lui scelta di non collaborare con la Giustizia e la capacità criminale espressa nella vicenda oggetto di scrutinio, quando un precedente provvedimento del tribunale del riesame aveva escluso la ricorrenza del quadro gravemente indiziario a suo carico. Sotto il secondo profilo, analogamente alle ragioni espresse dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello avrebbe illogicamente e con motivazione apparente operato, sulla pena base per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, un aumento di pena di 3 anni di reclusione per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui alla citata sentenza irrevocabile n. 6281/19, senza ponderare che l'attività economica gestita dal ricorrente rappresentava uno degli elementi di esteriorizzazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e dunque una condotta con esso coincidente; inoltre, la dosimetria della pena sarebbe distonica rispetto al trattamento riservato ai coimputati, in principalità [OSCURATO:PERSONA] cl. 1955, benchè capo e promotore del sodalizio, destinatario di una sanzione più mite e sulla scorta delle medesime argomentazioni motivazionali. Sotto l'ultimo profilo, la Corte del giudizio rescissorio, benché invitata dalla Corte di Cassazione anche ad una rivalutazione dei presupposti della misura di sicurezza della libertà vigilata, avrebbe eluso le indicazioni vincolanti della decisione, limitandosi a riproporre, con motivazione apparente, quella irrogata dal g.u.p. del tribunale di Napoli, senza ancora una volta esaminare, ai fini del necessario giudizio di pericolosità sociale, la pregnanza della documentazione depositata dalla difesa del ricorrente, volta a comprovarne la recisione dei rapporti con la criminalità organizzata; quanto a [OSCURATO:PERSONA], vizio della motivazione in relazione alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, dal momento che la pena base di anni 7 di reclusione - individuata per il delitto di associazione mafiosa - era stata erroneamente aumentata, per la continuazione, ad anni 9, mentre i due aumenti per i reati satellite - capi G) e Gl) - erano stati rispettivamente calcolati in mesi 6 di reclusione ciascuno, sicchè la riduzione per il rito abbreviato avrebbe dovuto operare sulla pena di anni 8 - e non 9 - così da pervenirsi a quella finale di anni 5 e mesi 4 di reclusione, e non di anni 6; quanto ad [OSCURATO:PERSONA], erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, poiché la Corte d'appello avrebbe incluso nel giudizio di bilanciamento tra circostanze anche la diminuente della dissociazione di cui all'art. 416 bisl comma 3 cod. pen., di contro sottratta, per gli obbiettivi premiali perseguiti, alla comparazione con qualsiasi circostanza aggravante, così incorrendo, in definitiva, nella determinazione di una sanzione non sorretta da ragioni adeguatamente esplicitate. Considerato in diritto 1.11 ricorso del Cardaropoli è inammissibile, giacchè manifestamente infondato.Costituisce ius receptum, in giurisprudenza, che "in tema di pene accessorie, la previsione di cui all'art. 37 cod. pen. svolge una funzione residuale rispetto all'art. 29 cod. pen. ed è destinata ad operare nei soli casi in cui la durata delle pene accessorie temporanee non è normativamente predeterminata" (Cass. sez. 1 n.36299 del 03/06/2015, Navarra, Rv. 264677; Cass. sez. 2, n.53001 del 06/202016, Cardinale, Rv.268541). Pertanto, correttamente è stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5, quale conseguenza della irrogazione della pena principale di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del pari inammissibile, dal momento che, in base al consolidato indirizzo di questa Corte, "la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi " (Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448; sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198). La rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, con la conseguenza che la Corte d'Appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi (Cass. Sez. 2 n. 46053 del 21/11/2012, Rv. 255069). L'unico motivo di ricorso ripropone argomentazioni volte - peraltro avverso la pronuncia di primo grado, in violazione dell'onere di specificità - a contestare la sussistenza della responsabilità penale per il delitto di associazione mafiosa, in relazione alle quali l'imputato aveva rinunciato ai motivi di gravame - cfr. pag. 33 sentenza rescindente - e la sentenza impugnata, sul punto, deve ritenersi irrevocabile. 3.11 motivo di ricorso comunemente offerto da Frattini e Magrelli è generico e manifestamente infondato. Da un lato, esso lamenta che il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee non sarebbe stato esteso alla prevalenza delle attenuanti generiche sulla "recidiva", senza considerare che nella bilancia delle circostanze è stata annoverata, come del resto imposto dalla sentenza di annullamento, anche la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. e, soprattutto, non chiarisce le ragioni specifiche e concrete che avrebbero dovuto sollecitare la Corte di merito ad adottare una soluzione a loro più favorevole; dall'altro lato, esso si pone in insanabile conflitto con l'ormai stabile canone ermeneutico secondo il quale il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni succinte, ma bastevoli, del giudice del merito (si vedano pagg.9-11 della sentenza impugnata, a riguardo della gravità dei fatti commessi) sono, pertanto, incensurabili. 4.11 motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia vizio di omessa, contraddittoria od illogicità della motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati - espressamente richiesta dalla difesa nel giudizio rescissorio - è per un verso generico e per altro verso manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n."47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). L'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tale onere argomentativo è stato adeguatamente assolto (si vedano, in particolare, pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata), dal momento che la Corte d'appello: ha correttamente individuato il reato più grave - statuizione non contestata con il motivo di ricorso - in quello di associazione mafiosa, ha mitigato il trattamento sanzionatorio in armonìa con le indicazioni date dalla sentenza rescindente, partendo dal minimo assoluto della pena di cui al comma 1 dell'art. 416 bis cod. pen. per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, nella più volte menzionata formulazione favorevole al reo, ha applicato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante della partecipazione ad associazione armata; ha calcolato, ravvisata l'unicità del disegno criminoso tra i fatti sub judice e quelli giudicati con la sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Napoli del 27 settembre 2019, l'aumento sulla pena base in modo distinto per il reato satellite, dando conto, profondamente stigmatizzandone il comportamento complessivamente tenuto alla luce della portata dei provvedimenti giudiziari in rassegna "del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel clan Mariano, ovvero [del fatto che egli] coordina le principali [attività] e riveste il ruolo di responsabile delle attività commerciali aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti ittici freschi e surgelati, all'ingrosso ed al dettaglio da imporre sul mercato legale in favore del clan Mariano, nonché del periodo in cui erano poste in essere le suddette condotte: partecipazione al clan contestata dall'anno 2009 con condotta perdurante, reato di cui al capo 3, artt. 110 c.p. (in concorso con [[OSCURATO:PERSONA]] e [OSCURATO:PERSONA]), 12 quinquies D.L. 306/92 conv. in legge 356/92 e art. 7 L. 203/91, commesso il 2 ottobre 2012 LA. Difatti, l'intestazione fittizia della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], società che aveva ad oggetto l'attività di commercializzazione del pesce all'ingrosso, era finalizzata ad eludere le misure di prevenzione da parte di Tecchio e Mariano condannati per il reato ex art. 416 bis c.p., in modo che l'azienda continuasse ad operare ed arricchire le casse del clan camorristico di riferimento". L'aumento di tre anni di reclusione - in concreto 2 anni, per effetto della riduzione del rito abbreviato - per il delitto satellite rispetta il divieto della reformatio in peius, è comunque significativamente inferiore all'entità della pena inflitta con la citata sentenza del 27 settembre 2019 - concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni 3, mesi 4 di reclusione, già ridotti per il rito - e non è stato operato, surrettiziamente, il cumulo materiale delle pene. Il motivo di ricorso non si confronta con la specificità della motivazione e si limita ad obiettare che il reato oggetto della condanna irrevocabile, posto in continuazione, rappresenterebbe una semplice forma di esteriorizzazione della partecipazione alla consorteria mafiosa, senza considerare che, in realtà, il delitto di trasferimento fraudolento di valori si è caratterizzato per una più intensa ed ulteriore potenzialità lesiva della condotta, in quanto accompagnata dalla strategìà elusiva dell'applicazione di misure di prevenzione da parte di soggetti già condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. attraverso l'attribuzione fittizia delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in capo a consapevole interposta persona. Parimenti generica si rivela, poi, la deduzione che pretenderebbe di raffrontare il trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente con gli "aumenti applicati...agli altri partecipi" in relazione ai rispettivi "reati satellite", non emergendo dal tenore del ricorso alcun elemento che consenta di valutare l'omogeneità e l'omologabilità delle singole posizioni processuali. 5.11 motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente infondato. Da un lato, il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 14 della sentenza impugnata, laddove si sottolinea la riprovevolezza della finalità mafiosa della condotta). Sotto altro profilo, ogni motivo di ricorso deve svolgere la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, non mass.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708), mentre la tecnica espositiva dell'atto di impugnazione, anche per quanto concerne l'aumento per la continuazione, è meramente contestativa e di puro stile. 6.1 motivi del ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] sono in parte generici e nel complesso manifestamente infondati. I primi due aspetti, che riguardano la modulazione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, anche con riferimento alla calibrazione della pena adottata per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed altri ancora menzionati nel ricorso, possono essere trattati congiuntamente. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931). E' poi indirizzo consolidato della Corte di legittimità che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, come del resto già ricordato, il dovere di specifica motivazione del singolo aumento si attenua, soprattutto quando non sia possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen. in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Ed in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (sez. 3, n.27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.264020; sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv.252880). Ebbene, premesso che le vicende processuali del ricorrente, di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1955 e degli altri imputati non sono per nulla "identiche", perché connotate da imputazioni affatto diverse, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale è legittimo, lineare e non illogico, mentre inconferenti - alla luce dei principi di diritto richiamati - si palesano, sotto vari profili, le censure formulate dalla difesa. Deve essere osservato, in primo luogo, che - nel rispetto dei parametri di rango costituzionale della proporzionalità della pena e della individualizzazione della risposta sanzionatoria, avuto in concreto riguardo alla somma gravità dei reati commessi - la Corte di merito, previo simmetrico e coerente apprezzamento di equivalenza tra circostanze eterogenee, ha irrogato al prevenuto il minimo assoluto della pena prevista per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e - qui per intero riproposte le riflessioni già articolate in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - ha conteggiato l'aumento per il delitto satellite, posto in continuazione, in modo equilibrato e adeguatamente misurato sulla lunga durata degli effetti, di natura permanente (sui quali, attenendo all'affermazione di responsabilità, si è formato il giudicato progressivo con la sentenza rescindente), prodotti dall'asservimento alla congrega mafiosa dell'attività commerciale svolta dal prevenuto e vieppiù deteriorati dalla consumazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, strumentale all'elusione dell'applicazione di misure di prevenzione. E la valutazione delle diverse componenti a cui soggiace l'esercizio del potere-dovere di commisurazione della pena è affidata esclusivamente alla discrezionalità del giudice, che, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., è facoltizzato a dare prevalenza alla gravità del reato e alle sue forme di manifestazione oggettive e soggettive - piuttosto che ad altri profili, strettamente attinenti al comportamento tenuto dopo la sua commissione - qui bastando rammentare che l'obbligo di approfondimento della motivazione è direttamente proporzionale all'entità della pena che la sentenza ritiene di infliggere. Ove - come nel caso di specie - sia irrogata una sanzione comunque assestata sui minimi di legge, l'assolvimento dell'onere della motivazione non esige particolari dissertazioni (ex multis, Cass. sez.2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). In secondo luogo, alcun rilievo di implausibile arbitrarietà può essere mosso, nemmeno in astratto, nel (pur ab origine non consentito) raffronto con il trattamento sanzionatorio riservato a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1955, dal momento che, per costui, la sentenza impugnata si è doverosamente adeguata ai dettami della pronuncia rescindente di questa Corte - pagg. 41 e 42 - che, per un verso, ha richiamato il giudice del rinvio all'obbligo di conformarsi al divieto della reformatio in peius "che si applica anche rispetto alla pena finale determinata con la sentenza oggetto di annullamento" (oltre al precedente menzionato a pag. 32 della sentenza rescindente, cfr. anche Sez. U n. 10750 del 11/04/2006, Maddaloni, Rv. 233729; Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652) e, per altro verso, ha imposto di considerare come reato più grave, sulla cui pena base quantificare l'aumento per la continuazione, quello giudicato dalla Corte d'Assise d'appello di Napoli del 21 aprile 1997, in relazione al quale, di conseguenza, il delitto di cui al capo A) - quello di associazione mafiosa ex art. 416 bis comma 2 cod. pen. - del presente procedimento, unitamente agli altri gradatamente meno gravi, ha assunto la veste recessiva di fattispecie satellite. Il motivo di ricorso presta il fianco, altresì, ad una censura di intrinseca genericità, perché non si perita di allegare tutti i provvedimenti giudiziari inglobati nel giudizio sulla continuazione riconosciuta al citato [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza che ha definito il procedimento, così non consentendo al collegio di delibarne compiutamente tutti i possibili profili. Il terzo aspetto è manifestamente infondato.In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto (In motivazione la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena, al momento dell'esecuzione della misura) (sez. 1, n.33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999). La durata della misura di sicurezza - la cui applicazione consegue alla condanna per un reato di particolare efferatezza - è stata contenuta in entità assai prossima al minimo di legge e le eventuali rimodulazioni saranno monitorate e valutate dalla magistratura di sorveglianza in sede di rivisitazione della pericolosità sociale del prevenuto. 7.11 motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Effettivamente la Corte territoriale è incorsa in un errore aritmetico, dal momento che la pena base di anni 7 di reclusione - individuata per il delitto di associazione mafiosa - è stata graficamente e per errore aumentata, per la continuazione, ad anni 9, mentre i due aumenti per i reati satellite - capi G) e G1), utili all'aumento per la continuazione - erano stati rispettivamente calcolati in mesi 6 di reclusione ciascuno e, di conseguenza, la riduzione per il rito abbreviato avrebbe dovuto operare sulla pena di anni 8 (anni 7 + mesi 6 + mesi 6) - e non di anni 9 - così da pervenirsi a quella finale (non di anni 6 ma) di anni 5 e mesi 4 di reclusione. A norma dell'art. 620 lett. 1) cod. proc. pen., la Corte di Cassazione può emendare la svista in cui è incorsa la Corte di merito e provvedere a quantificare direttamente la pena finale con l'effettuazione del relativo computo. 8.11 motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto fuori fuoco e manifestamente infondato. A differenza di quanto sostenuto nell'atto di impugnazione, la Corte del giudizio rescissorio - cfr. pag. 14 - si è pienamente adeguata al principio di diritto secondo il quale "qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; sez. 6, n. 31983 del 13/04/2017, Iovine, Rv.270430). 9.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Esposito, Frattini, Magrelli, [OSCURATO:PERSONA], Masiello, Tecchio e Overa al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. 10. Il collegio ritiene di nulla dover disporre sulle spese di parte civile, pure comparsa all'udienza di trattazione orale con il deposito di una nota spese, dal momento che i ricorsi hanno riguardato esclusivamente il giudizio sull'entità della pena. Qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (Cass. sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in anni cin
Sentenza Cassazione n. 42400/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris