CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 09291/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3387/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' BENEFIT, elettivamente domiciliatain ROMA C.[OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1494/2021 depositata il 26 luglio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Prato decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento, in relazione alla fornitura di energia elettrica, della somma di euro 37.531,55 oltre interessi. [OSCURATO:SOCIETA] notificava opposizione a controparte il 16 ottobre 2017 e inviava per via telematica alla cancelleria il 24 ottobre 2017 la nota di iscrizione a ruolo telematica, ottenendo la ricevuta di avvenuta accettazione (prima pec) e la ricevuta di avvenuta consegna (secondapec); non le pervenivano invece la terza pec (relativa all’esito dei controlli automatici effettuati dal dominio giustizia) e la quarta pec (relativa all’esito dei controlli automatici effettuati dalla cancelleria), non divenendo in effetti disponibile per la cancelleria la nota di iscrizione a ruolo. In data 8 gennaio 2018, pertanto, il Tribunale emetteva decreto di esecutività del decretoingiuntivo ai sensi dell’articolo 647 c.p.c. Appreso questo a causa della ricezione del precetto, [OSCURATO:SOCIETA] si attivava nuovamente per l’iscrizione a ruolo della causa, questa volta con esito positivo, e depositava contestualmente istanza di rimessione in termine, prospettando un malfunzionamento del sistema informatico ad essa non imputabile. Controparte si costituiva eccependo l’improcedibilità dell’opposizione per tardività dell’iscrizione a ruolo. Il Tribunale, con sentenza del 4 dicembre 2018, dichiarava improcedibile l’opposizione essendo avvenuta l’iscrizione a ruolo tardivamente, cioè il 28 aprile 2018, quindiben oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione, e ritenendo non accoglibile l’istanza di rimessione in termini essendo stata l’opponente, a suo avviso, colpevolmente inerte fino alla notifica dell’atto di precetto.[OSCURATO:SOCIETA] interponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza parziale del 26 luglio 2021, lo accoglieva in ordine alla tempestività della iscrizione a ruolo, disponendo con coeva ordinanza la prosecuzione del giudizio per l’istruttoria. NWG ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi e illustrato anche con memoria, da cuiCanzanelli si è difesa con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 165, 168, 647 c.p.c., 24 e 111 Cost., 16 bis d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modifiche in l. 17 dicembre 2012 n. 221, 13 del decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 e del provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014 emesso ai sensi dell’articolo 34 del suddetto d.m.44/2011. In sintesi, il giudice d’appello sarebbe incorso in errore, in quanto il deposito telematico sarebbe una fattispecie a formazione progressiva, per cui occorrerebbero tutte e quattro le distinte pec, avendo invece ritenuto la corte territoriale sufficienti le prime due pec ricevute tempestivamente, non essendosi invece verificate le altre, onde non si sarebbe perfezionata la procedura di deposito telematico anche ai fini della costituzione in giudiziodell’attrice e della iscrizione a ruolo della causa. Inoltre il giudice d’appello avrebbe errato nel considerare la terza e la quarta pec, avvenute il 28 aprile 2018, non afferenti al primo deposito telematico compiuto il 24 ottobre 2017, bensì ad una sua completa reiterazione. La giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. 12422/2021, in motivazione) traduce l’espressione normativa “si intendono ricevuti” affermando: “la c.d. Ricevuta di consegna attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento”; e ciò -rimarca ancora la ricorrente - “sempre che l’intero iter di formazione di tutte le quattro PEC si compia”. 2. Con il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 116, 165 e 168 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e discusso. Con questo motivo, esponendolo ancora in sintesi, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello non avrebbe valutato la circostanza, chiaramente emergente dagli atti processuali e discussa dalle parti, che l’appellante aveva reiterato il deposito degli atti processuali in data 28 aprile 2018, “con ciò non perfezionandosi la prima costituzione” dell’appellante stessa. 3. Con il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 153 e 647 c.p.c. Il motivo è diretto a censurare l’avere il giudice d’appello ritenuto assorbita la questione della rimessione in termini avendo reputato valido il sopra considerato deposito telematico, ad avviso della ricorrente in realtà non completatosi. 4. Con il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 165, 647 e 650 c.p.c. Si critica il giudice d’appello per avere ritenuto illegittimo il decreto di esecutività del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato l’8 gennaio 2008, considerato pure che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo era stata iscritta a ruolo - ad avviso della ricorrente - successivamente all’emissione del decreto ex articolo 647 c.p.c. 5. I motivi possono essere vagliati congiuntamente, in quanto il loro oggetto è strettamente correlato. 5.1 La corte di merito ha condivisibilmente ricostruitonella sentenza impugnata, conaccurata completezza , la vicenda processuale che ne è oggetto. È pacifico che l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato alla parte opposta, attuale ricorrente, tempestivamente e ritualmente il 16 ottobre 2017;in seguito, entro i dieci giorni prescritti dalla legge per la costituzione, il 24 ottobre 2017 l’allora opponente si era attivata, effettuando il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, dell’atto di citazione, della procura e dei documenti, ricevendo subito la prima pec - ricevuta di avvenuta accettazione - e la seconda pec - ricevuta di avvenuta consegna - . Non erano pervenute, invece, la terza pec - che avrebbe dovuto dare atto dell’esito dei controlli automatici effettuati dal dominio giustizia -e la quarta pec - che avrebbe dovuto dare atto dell’esito dei controlli effettuati dalla cancelleria -. Il giudice d’appello ha accertato che “ciò è dipeso da un difetto del sistema”, nulla di scorretto essendo ascrivibile alla opponente.E non si può non definire condivisibile questo rilievo, in quanto le due ultime pec, ictu oculi, non riguardano l’attività della parte in sé, bensì in primo luogo il sistema complessivo e in secondo luogola prima attivazione della cancelleria come conseguenza della consegna. 5.2 Ne ha correttamente dedotto la corte territoriale che la seconda pec attesta che “l’atto di parte è stato consegnato al sistema informatico del Ministero della Giustizia”, che “la costituzione dell’attore è già perfetta” e che “nessuna operazione tecnica è più nel potere della parte, così che, se ciò nonostante l’atto non ha raggiuntoil cancelliere, non può che presumersi che ciò dipenda da fattori estranei alla parte stessa”. Comunque - ed è questo che , appunto, rileva - la costituzione dell’attore si perfeziona con le prime due pec, non incidendo le verifiche delle ulteriori due pec, che riguardano elementi secondari, costituendo appunto una “integrazione più che secondaria” - rectius , esterna all’attività affidata alla parte che si costituisce e quindi al relativo atto processuale, per così dire, dal suo lato -. Nota infatti, giustamente,la corte territoriale : “il momento in cui gli atti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia” è la seconda pec, generata tempestivamente, cioè il 24 ottobre 2017 alle ore 19.27. Che poi “il deposito della nota di iscrizione a ruolo sarà ultimato, ai fini della prosecuzione del giudizio, solo quando anche il cancelliere la potrà esaminare”, osserva ancora il giudice d’appello, “ciò non toglie che la costituzione dell’attore è già perfetta”, e l’integrazione secondaria “lascia del tutto intatta e autonoma la normativa che vede nell’avviso di consegna il momento in cui l’atto di parte giunge presso il cancelliere”. 5.3 L’interpretazione della corte territoriale, si ripete, è del tutto condivisibile: l’effetto delle due pec, invero, coincide con assoluta evidenza con il perfezionamento dell’atto processuale come viene espletato per via telematica per quanto compete, naturalmente, alla parte che si costituisce.Quando e se, appunto come rileva il giudice d’appello, l’ufficio di cancelleria patisce un disguido del sistema -e non, quindi, un errore della parte che si costituisce -, si è già entrati, chiaramente, in uno s tadio ulteriore, il cui mancato perfezionamento èattribuibile al sistema o, semmai, all’errore del cancelliere, ma non alla parte che ha svolto il suo compito di deposito telematico. 5.4 D’altronde, la normativa che regola il deposito telematico e che correttamente è stata invocata dal giudice d’appello non può non essere interpretata in senso favorevole alla parte che intende, tramite questobasilare atto processuale, esercitare il suo diritto di difesa, in quantola via ermeneutica qui palesemente discende dalla relativa a tutela costituzionale insita negli articoli 24 e 111 Cost. Se, dunque,non sono pervenute le ultime due pec, ciò non toglie effetto giuridico a quantoespletato dalla parteprocessualmente attorea , poiché le prime due pec già glielo hanno prodotto, senza alcun vizio. Il che, naturalmente, assorbe ogni altro profilo, rendendo - come ha evidenziato con ulteriore condivisibile argomentazione il giudice d’appello - irrilevante ogni questione relativa alla successiva costituzione, alla richiesta di rimessione in termini (che altrimenti avrebbe probabilmente avuto spazio, alla luce diCass. sez. 3, 21 novembre 2023 n. 32296; e cfr. pure Cass. sez. 6-3, ord.10 ottobre 2022 n.29357) e anche al decreto ex articolo 647 c.p.c., che, essendovi stata opposizione tempestiva e tempestiva costituzione, non poteva che essere illegittimo. 5.5 Né, infine, incide la successiva costituzione per rendere tardiva, appunto, l’attività della parte opponente: è ovvio, infatti, che quest’ultima, per materialmente avviare il processo erroneamente bloccatosi, non poteva che effettuarla, non avendo neanche necessità, appunto, di essere rimessa in termini in quanto, a differenza della fattispecie di cui all’articolo 153 c.p.c., non era incorsa in alcuna decadenza, nulla dell’“inciampo” processuale essendole attribuibile e imputabile. 6. In conclusione, il ricorso deve essererigettato, rimettendo le spese processuali all’avviata prosecuzione del giudizio in sede di merito. P.Q.M Rigetta il ricorso.Spese rimesse. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di