CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 21640/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 05/06/2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato lasentenza del Tribunale di Pesaro che, per quanto di interesse, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98 perché trasgredivaall’ordine di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni, emesso dal Questore di Pesaro eUrbino, senza giustificato motivo, e lo ha condannato alla pena di euro 8.000,00 diammenda.Reato commesso il 17/11/2020.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e haarticolato tre motivi.2.1. Con il primo ha denunciato difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. e), cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento del giustificato motivo previstodall’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98.La Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere che la diffusione del COVID e ledisposizioni emergenziali all’epoca vigenti a causa della pandemia costituivano unimpedimento insormontabile all’esecuzione dell’ordine. L’impossibilità era dovuta ancheall’indisponibilità di passaporto, unico titolo valido all’espatrio, circostanza di cui dava attoanche il Questore competente nell’ordine che si asserisce violato; inoltre la Corte di appellonon aveva tenuto conto del fatto che nel periodo emergenziale gli uffici consolari nonavevano potuto svolgere le loro funzioni e che per il suo stato di indigenza in quel periodol’imputato non aveva nemmeno i soldi per raggiungere il Consolato presso il quale svolgeregli adempimenti per ottenere il passaporto.2.2. Con il secondo motivo ha lamentato difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in ordine all’esclusione della speciale tenuità del fatto aisensi dell’art. 131-bis cod. pen.Il beneficio è stato negato in considerazione della durata dell’inottemperanza, cheavrebbe dimostrato la particolare intensità del dolo, e non ha tenuto conto del fatto chel’imputato ha violato un solo precetto anche perché negli otto mesi in cui non ha datoesecuzione all’ordine di allontanamento egli non ha ricevuto altri ordini o inviti adallontanarsi. In assenza di altri indici ostativi o comunque inidonei a qualificare l’offesa comenon tenue, la causa di non punibilità poteva essere riconosciuta.2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’inosservanza dell’art. 39 cod. pen. in combinatodisposto con l’art. 17 cod. pen. e con l’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98 ai sensi dell’art.606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.La Corte di appello aveva respinto il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio,affermando che la pena inflitta era comunque inferiore al minimo edittale.Tuttavia, non ha tenuto conto del fatto che il giudice di primo grado aveva applicato nonil minimo della pena pari ad euro 10.000,00 di ammenda, ma la misura superiore di euro12.000,00, riducendola poi di un terzo per la concessione delle circostanze attenuantigeneriche.Il motivo di appello chiedeva di ridimensionare la pena base al minimo edittale e quindila motivazione con la quale era stato respinto era del tutto incongrua.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha depositato memoria chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e il ricorso, cosìdovendosi riqualificare l’originario atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado,deve essere dichiarato inammissibile.2. Occorre preliminarmente rilevare che la Corte di appello di Ancona si è pronunciatasu un atto di impugnazione relativo ad una sentenza del Tribunale di Pesaro checondannava l’imputato alla pena di euro 8.000,00 di ammenda.Come statuito dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza di condanna cheapplica solo la pena dell’ammenda è inappellabile. L’imputato, pertanto, avrebbe potuto soloproporre ricorso per cassazione avverso tale decisione.Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, allorché un provvedimentogiurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso daquello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificarel'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza dell'intento di sottoporre l'attoimpugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamenteprevia adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (da ultimo: Sez. 5, n. 35796del 13/07/2023, Rv. 285134 - 02).La Corte di appello territoriale non ha così operato e ha preso in esame i motivi diappello, statuendo su di essi.Come afferma Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023, Geraci, Rv. 285540 – 01, «nel caso incui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame avversosentenza inappellabile, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza delgiudice d'appello, e ritenere, tuttavia, il giudizio sull'originario gravame, da qualificarsi comericorso» (così già anche Sez. 5, n. 13905 dell’08/02/2017, B., Rv. 269597 – 01; Sez. 5, n.43358 del 19/10/2010, Celico e altro, Rv. 248780).3. Procedendo dunque sul solco dell’univoco orientamento della giurisprudenza dilegittimità, va preso in esame l’atto di appello originariamente proposto, qualificandolo comericorso per cassazione, e verificandone in via preliminare la sua ammissibilità.Sotto questo profilo va evidenziato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pesaro che loha proposto, al momento della presentazione dell’atto di impugnazione, non risultava inseritanell’albo tematico nazionale gestito dal [OSCURATO:PERSONA] come avvocato abilitatoal patrocinio davanti alla Corte di cassazione.Sicché l’atto da qualificarsi ricorso per cassazione è stato presentato da un difensoresprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione di tale mezzo diimpugnazione; ciò impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto delcombinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.4. La sentenza della Corte di appello di Ancona va quindi annullata senza rinvio e l’attodi appello, riqualificato come ricorso per cassazione, va dichiarato inammissibile per difettodi legittimazione processuale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della CorteCostituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello come ricorso percassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]