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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13904/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, perché la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è saldamente ancorata a condotte trasgressive (il condannato è stato, in corso di misura, arrestato in flagranza di ulteriori plurimi reati), del tutto plausibilmente giudicate incompatibili con le finalità della misura stessa e con il suo mantenimento; che la decorrenza ex tunc della revoca appare, a sua volta, largamente giustificata dalla gravità oggettiva e soggettiva dei comportamenti che ne sono stati all'origine e dalla minimale concreta incidenza delle prescrizioni imposte a carico dell'affidato, accertata dal Tribunale di sorveglianza (conf.

Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, perché la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è saldamente ancorata a condotte trasgressive (il condannato è stato, in corso di misura, arrestato in flagranza di ulteriori plurimi reati), del tutto plausibilmente giudicate incompatibili con le finalità della misura stessa e con il suo mantenimento; che la decorrenza ex tunc della revoca appare, a sua volta, largamente giustificata dalla gravità oggettiva e soggettiva dei comportamenti che ne sono stati all'origine e dalla minimale concreta incidenza delle prescrizioni imposte a carico dell'affidato, accertata dal Tribunale di sorveglianza (conf. Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 13904/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris