CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04127/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6001/2017R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliata; –ricorrente – CONTRO [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 256/34/16 d ella Commissione tributaria regionale della Sicilia,sezione staccata di Catania, pronunciata in data 11 novembre 2015, depositata in data 22 gennaio 2016 e non notificata. Agevolazioni sisma Sicilia r.g. n.6001/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2016dalla consiglier a [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La questione trae origine dall’istanza avanzatada [OSCURATO:PERSONA] in data 18 novembre 2008 al fine di ottenere il rimborso delle somme versate per imposte sui redditi per gli anni 1991 e 1992 in quanto ritenute indebitamente versate rispetto a quelle dovute, ai sensi dell’art. 9 comma 17 della legge 289/2002. A fronte del silenzio dell’Amministrazione, il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa (di seguito C.t.p.) il diniego tacito del rimborso. La C.t.p. accoglieva il ricorso , dichiarando il diritto del contribuente al rimborso delle imposte versate indebitamente. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria r egionale della Sicilia, sezione staccata di Catania(di seguito C.t.r.), che lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della C.t.r., l’Amministrazione finanziaria ricorre contre motivi ed il contribuente è rimasto intimato. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 febbraio 2016, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primomotivodi ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n.289, dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014,n. 190, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C – 132/06, dell’ordinanza della Sesta Sezione della r.g. n.6001/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 2015 in causa C –82/14 nonché della Decisione (2015) 5549 finaldel 14 agosto 2015 della Commissione europea in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. Ad avviso della ricorrente, essendo il contribuente un soggetto economico titolare di partita iva, non rientr erebbe tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale prevista; inoltre, l’iva stessa,per il principio di neutralità fiscaleed il suo meccanismo di riscossione, non potrebbe essere oggetto di rimborso, come stabilito dall’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 2015 in causa C –82/14. 1.2. C on il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665 , legge 23 dicembre 2014, n. 190 , in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 , c.p.c. Secondo laricorrente, la C.t.r. avrebbe riconosciuto erroneamente l’agevolazione fiscale al contribuente, titolare di partita iva , senza considerare un’interpretazione estensiva del concetto di attività di impresa, compatibile con il diritto dell’Unione europea , che ricomprenda anche i lavoratori autonomi. 1.3. Con il terzo motivo, l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9,comma 17, legge 27 dicembre 200 2 , n.289, e dell’art. 1,comma 665, 23 dicembre 2014 , n. 190, nonché degli artt. 12 e 15 delle preleggi e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3,c.p.c. Laricorrente sostiene che la C.t.r. abbia erroneamente riconosciuto il rimborso in favore del contribuente, nonostante quest’ultimo non avesse versato direttamente l’imposta di cui chiedeva la restituzione, avendo assolto ai propri obblighi tributari tramite il datore di lavoro, sostituto d’imposta. r.g. n.6001/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso è complessivamente inammissibile. Invero, come risulta dagli atti processuali ed è riportato nella parte descrittiva dello stesso ricorso dell’Agenzia delle entrate, l’istanza di rimborso avanzata dal contribuente non riguarda gli importi versati per il pagamento dell’iva. Il primo motivo di ricorso, dunque, è inammissibile perché non si confronta con la fattispecie concreta oggetto di giudizio. Le doglianze contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso sono tra loro incompatibili. Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente afferma che la C.t.r. avrebbe erroneamente riconosciuto al contribuente il diritto all’agevolazione tributaria nonostante quest’ultimo svolgesse attività d’impresa; con il terzo motivo, invece, la ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata, che avrebbe riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di Irpef dal suo datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta. All’evidenza, la censura contenuta nel terzo motivoè incompatibile con l’assunto che il contribuente fosseun imprenditore o un lavoratore autonomo. Tale ultima doglianza è, comunque, infondata, poiché questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha riconosciuto la legittimazione del sostituito a richiedere all'Amministrazione finanziaria ilrimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario (v. Cass. n.6208/2025, n. 29399/2019, n. 29039/2017). Nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo svolto attività difensiva parte contribuente. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, r.g. n.6001/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002 n. 115