CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23609/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, cui è seguita memoria, di [OSCURATO:PERSONA] condannato in ordine ai reati ex artt. 110 c.p. 494 c.p. e 167 Dlgs. 196/2003, è inammissibile. Esso è meramente rivalutativo del merito, a fronte di una motivazione che dà conto del contributo materiale ( con consegna dei documenti delle parti civili agli autori della richiesta inoltrata alla Agenzia delle Entrate) ) e quindi anche morale, stante l'emersione conseguenziale di un incarico, illecito, diretto ad acquisire informazioni altrui e riservate. Coerente è congrua appare anche la illustrazione del dolo dei reati in concorso, connotata anche della confutazione delle giustificazioni o scusanti, invero alquanto banali, prospettate dall'imputato stesso. L'inammissibilità preclude la considerazione del progressivo decorso della prescrizione. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il