CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 28482/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 11 / 09/2024 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 21390 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21390 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66A26 H501l) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MSCMRA 59C55 0614E ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Cristina(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T56 H501L ) rappresentatae difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA]- ni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74T16 H501V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4959/2020, pubblicatain data 9 marzo 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di € 3.000,00, sull’assunto di avergli corrisposto detta somma, a titolo di mu- tuo, e di non averne mai ricevuto la restituzione. L’opposizione del Fullone è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma. Ric. n. 21390/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. Ricorre il Fullone, sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità e illegit- timità della sentenzaex art. 360, co. l n ° 3 e 5 cpc per viola- zione e falsa applicazione dell’ art. 111 Cost. , dell ’ art. 118 Disp. Att., degli artt. 1 12, 115, 116 e 132 cpc , dell ’ art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 633 e segg. c pc . Violazione art. 23 Cost. Motivazione apparente. Violazione del principio dell’onere della prova in caso di opposizione a D.l. Errore in giudicando. Gli errores denunciati hanno influito in maniera determinante sulla decisione.». Il ricorrente deduce , in particolare, quanto segue: « Il ricorso viene formulato avverso la sentenza, nella parte in cui (da pag. 4 a pag. 6), nel ritenere fondato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace, con ragionamento incoerente e incongruente, male interpre- tando ed applicando la normativa di cui al richiamato art.2697 c.c., in relazione agli artt. 633 e segg. Cpc, afferma dapprima che l’onere della prova del titolo in base al quale la medesima aveva ottenuto il D.l. era a carico della medesima [OSCURATO:PERSONA] e successivamente asserisce, con ragionamento contrario e opposto, che il ricorrente non ha dato prova del ti- tolo (diverso da quello della [OSCURATO:PERSONA]) dedotto in giudizio a sostegno della sua opposizione a D.l. La motivazione è del tut- to apparente in quanto non conforme alle regole di intima coerenza e conciliabilità delle affermazioni contenute, quale Ric. n. 21390/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 garanzia di attendibilità del giudizio di fatto a sua volta pre- messa di quello di diritto. La sentenza si sottrae alla verifica della correttezza del percorso logico tra premessa-massima di esperienza-conseguenza, cioè di esattezza della massima di esperienza poi applicata, come pure alla verifica della congrui- tà - o accettabilità o plausibilità o, in senso lato, verità - della premessa in sé considerata». Il motivo è infondato. Il tribunale, quale giudice d’appello, ha correttamente pre- messo che, pacifica la corresponsione della somma di danaro controversa, avvenuta mediante la consegna di un titolo ban- cario, «incombesse sulla [OSCURATO:PERSONA], in quanto attrice in senso sostanziale nel procedimento di opposizione al decreto ingiun- tivo opposto, l’onere di provare il titolo dell’erogazione». Ha, poi, ritenuto sufficientemente fornita tale prova sulla ba- se: a) della deposizione testimoniale assunta nel giudizio di appello, avendo il teste escusso «integralmente confermato la versione dei fatti dell’opposta, ovvero la circostanza che quest’ultima avesse corrisposto la somma di euro 3.000 in prestito al cognato al fine di fornirgli aiuto e che il medesimo si fosse impegnato alla restituzione dell ’ importo ricevuto a ri- chiesta della mutuante»; b) dei documenti acquisiti, che con- fermavano la plausibilità di tale versione dei fatti, costituendo «prova dello stato di difficoltà economica in cui versava il mu- tuatario che avrebbe costituito il presupposto dell’erogazione del prestito». A mero scopo di completezza, ha, infine, aggiunto che il Fullo- ne aveva specificamente allegato, a sostegno delle proprie di- fese, il diverso titolo in base al quale, a suo dire, aveva rice- vuto la somma in questione (e cioè il pagamento del corri- spettivo perlavori svolti in favore dell’opposta), ma non aveva fornito alcuna prova a sostengo di tale allegazione, non po- tendosi ritenere tale la sola fattura prodotta in giudizio e non Ric. n. 21390/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 sussistendo, evidentemente, altri elementi probatori idonei a corroborare il suo assunto. L’articolazione delle argomentazioni logiche e giuridiche poste alla base della decisione impugnata risultano del tutto chiare ed adeguatamente esposte, oltre ad essere conformi a diritto sotto il profilo della corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2697 c.c. sugli oneri probatori a carico delle parti (in particolare, essendo correttamente dapprima riscontrata la prova dei fatti costitutivi da parte dell’attrice e, poi, la carenza di quella degli impeditivi da parte del convenuto), onde la mo- tivazione della sentenza stessa non può affatto ritenersi me- ramente apparente o insanabilmente contraddittoria sul piano logico, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. 2. Con il secondo motivo si denunzia « Nullità e illegittimità della sentenzaper violazione e falsa interpretazione degli artt.2697 c.c. e 244 e segg. Cpce degli artt. 112, 11 5, 116 e 132 cpcin riferimento all’art. 360 cpc, nn. 3, 4 e 5. Violazione art.23 Cost.Non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc. Insussistenza di prova idonea da parte della Per- sechino in relazione all’esistenza del contratto di mutuo tra la medesima e il ricorrente. Inidoneità della prova testimoniale fornita dalla [OSCURATO:PERSONA]. Omessa disamina e valutazione dei rapporti tra la teste escussa e il ricorrente ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite. Er- ronea ed illegittima valutazione della attendibilità della teste escussa, tratta da elementi non coerenti. L ’ error denunciato ha influito in maniera determinante sulla decisione». Il ricorrente deduce , in particolare, quanto segue: « Il ricorso viene formulato avverso la sentenza, nella parte in cui (a pag. 6), in palese violazione e falsa ed erronea applicazione dei principi sulla prova testimoniale civile, da atto dell’esistenza di “rapporti conflittuali” tra detta teste e il ricorrente ma, nel contempo, non ne trae gli inequivocabili elementi per ritenere Ric. n. 21390/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 inattendibile la deposizione della stessa teste. La sentenza è emessa in violazione del disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 244 c.c., oltre che degli artt. 112, 115, 116 cpc perché non considera che, sulla base del consolidato orientamento di le- gittimità, la valutazione discrezionale che il giudice compie sulla prova testimoniale deve estendersi agli elementi di natu- ra oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità persona- li, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere suf ficiente a motivare una valutazione di inattendibilità». Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato . 2.1Per quanto riguarda la corretta applicazione, da parte del tribunale, quale giudice d’appello, delle disposizioni sull’assetto degli oneri probatori incombenti sulle parti,ai sen- si dell’art. 2697 c.c., è sufficiente fare rinvio a quanto già esposto in relazione al primo motivo del ricorso. 2.2Con riguardo ad ogni altra censura formulata con il moti- vo di ricorso in esame, si osserva che tali censure si risolvono nella contestazione delle valutazioni sull’attendibilità del teste escusso (sorella dell’opposta e coniuge separata dell’opponente), valutazioni che risultano , però , operate dal tribunale sulla base di una motivazione del tutto adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sotto il profilo logico, come tale non censurabile nella presente sede, tenuto anche conto che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad in- durre a rimeditare,«la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sor- Ric. n. 21390/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 reggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto ri- servati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il pro- prio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convin- cimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017 , Rv. 644812 –01; conf., ex multis : Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 – 01 ; Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009, Rv. 606413 –01; Sez. L, Sentenza n. 12747 del 01/09/2003, Rv. 566437 – 01 ; nel medesimo senso: Cas s., Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 -01) e, in particolare, che «in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testi- mone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei pre- detti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difet- to di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023, Rv. 667002 –01; analogamente, nel senso della insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni del giudi- ce di merito adeguatamente motivate in ordine all’attendibilità dei testi, anche se legati da vincoli di parentela con le parti: Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019 , Rv. 652214 –02; Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010 , Rv. 614324 -01). 2.3D’altra parte, è appena il caso di osservare – quanto me- no per completezza di esposizione – che le censure di viola- zione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c., Ric. n. 21390/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 non risultano effettuate con la necessaria specificità, in con- formità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02: « in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valu- tare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di at- tribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legi- slatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, ab- bia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha sola- mente male esercitato il proprio prudente apprezzamento del- la prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motiva- zione»). 3.Con il terzo motivo si denunzia « nullità e illegittimità della sentenzaex art. 360, co. 1 n° 3, 4, 5 cpc per violazione o fal- sa applicazionedegli artt. 111 Cost., 118 Disp. Att., 132, 112 cpc. Motivazione apparente. Violazione e falsa ed erronea in- terpretazione delle norme di cui agli artt. 2721 e 2697 c.c . ; Violazione del principio dell’onere della prova in caso di oppo- sizione a D.l. Errorein giudicando. Gli errores denunciati han- no influito in maniera determinante sulla decisione». Ric. n. 21390/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 Il ricorrente deduce, in particolare, quanto segue: « Il ricorso viene formulato avverso la sentenza, nella parte in cui (a pag. 5 e 6), in palese violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 12 delle preleggi, contiene evidente anomalia motivazionale concretantesi in motivazione apparen- te. Il giudice di merito, alla pag. 5, ha invocato e fatto proprio il principio, in base al quale la contestazione dell’accipiens del- la sussistenza di una obbligazione restitutoria e la deduzione di un titolo diverso dal mutuo per la datio della somma di de- naro “NON si configura quale eccezione in senso sostanziale e non vale ad invertire l’onere della prova”. Incorrendo nel vizio lamentato, alla successiva pag. 6 della sentenza, il giudice di merito asserisce invece che una tale eccezione sia di natura sostanziale e dunque debba essere provata. La motivazione risulta meramente apparente non trovandosi un riferimento logico giuridico univoco che possa sorreggere la decisione adottata. La sentenza è infine erronea ed illegittima per viola- zione dell’art. 2721 c.c., avendo ammesso la prova testimo- niale per dimostrare l’esistenza del contratto di mutuo nono- stante il divieto sancito dalla norma richiamata». Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 3.1Per quanto riguarda le censure di apparenza e contraddit- torietà logica della motivazione della decisione impugnata, nonché di violazione dei principi sull’assetto degli oneri proba- tori gravanti sulle parti, è sufficiente rinviare a quanto già os- servato in relazione ai precedenti motivi del ricorso e, in parti- colar modo, in relazione al primo motivo. 3.2 Per quanto poi attiene alla censura di violazione dell’art.2721 c.c., si tratta, in primo luogo, di una questione nuova, che risulta posta per la prima volta in sede di legittimità, sen- za che –in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – sia precisato se, in quale fase processuale ed in quali termini fos- se stata eventualmente già posta l’eccezione di inammissibilità Ric. n. 21390/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 della prova, sotto il profilo in esame, nel corso del giudizio di merito, se vi fosse stata una decisione sull’eventuale eccezio- ne, in fase istruttoria, e se tale decisione fosse stata adegua- tamente contestata in sede di precisazione delle conclusioni. D’altra parte, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, «in tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall’art. 2721 c.c., non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private, con la con- seguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente ecce- pito l’inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022, Rv. 665182 –03 ; Sez. 1, Ordinanza n. 3956 del 19/02/2018 , Rv. 647235 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 3959 del 13/03/2012 , Rv. 621403 -01) 3.3 In ogni caso, l’eccezione è da ritenersi altresì infondata nel merito, in quanto, sempre secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad in- durre a rimeditare, «non viola l’art. 2721, comma 1, c.c. il giudice che, relativamente ad un contratto di mutuo concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1751 del 24/01/2018, Rv. 647153 –03; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14457 del 07/06/2013, Rv. 626705 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022, Rv. 665546 – 01 ) e, nella specie, emerge con evidenza dalla complessiva motivazione della de- cisione impugnata, che il tribunale, quale giudice d’appello, Ric. n. 21390/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 ammettendo nel corso del giudizio di secondo grado la prova testimoniale già negata dal giudice di pace, ha ritenuto sussi- stere tali presupposti, del resto palesemente evincibili dalle circostanze di fatto alla base della controversia. 4.Con il quarto motivo si denunzia « nullità e illegittimità della sentenza per violazione dell ’ art. 360, co. 1 n° 3, 4, 5 cpc in relazione agli artt. 112, 132, 118 Disp. Att., e art. 111 Cost. Errores in iudicando e in procedendo in tema di interpretazio- ne e applicazione di norme nello specifico dell’art. 1817 c.c. Omessa valutazione della inesigibilità della somma oggetto del D.l. Natura decisiva di tale risultanzae conseguente violazione di legge costituzionalmente rilevante. Gli errores denunciati hanno influito in maniera determinante sulla decisione». Il ricorrente deduce, in particolare, quanto segue: «Il ricorso viene formulato avverso la sentenza, nella parte incui (a pag. 9 e 10) incorrendo nel vizio logico giuridico lamentato,omette di considerare quanto previsto dall’art. 1817 c.c. in tema di mancanza del termine per la restituzione del mutuo in relazio- ne all’esigibilità del credito. La sentenza è erronea e illegittima in quanto incorrendo in errore in giudicando, ritenendo di rin- venire la prova dell’esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, tralascia di esaminare che ove in ipotesi fosse ritenuto esistente il mutuo, manca ogni e qualsivoglia pattuizione in merito alla restituzione della somma mutuata e, in ottempe- ranza a quanto disposto dal richiamato art. 1817 c.c. Di con- seguenza, non si avvede che, in difetto di pattuizione del ter- mine per la restituzione, ai sensi dell’art. 1817 c.c., la parte mutuante, al fine di agire per la restituzione, aveva l’onere di chiedere previamente al Giudice la fissazione di detto termine per poter poi successivamente agire per il recupero della somma. In difetto, manca il requisito di esigibilità della som- ma». Il motivo è infondato. Ric. n. 21390/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 La decisione impugnata, contrariamente a quanto sostiene la parte ricorrente, risulta del tutto conforme, in diritto, alle di- sposizioni in tema di mutuo, senza che possa ravvisarsi la de- dotta violazione di quelle previste dall’art. 1817 c.c.. Il tribunale, quale giudice d’appello, ha, infatti, ritenuto prova- to, sulla base degli elementi di prova acquisiti, che il mutuo fosse stato stipulato con pattuizione della «restituzione dell’importo ricevuto a richiesta della mutuante». Poiché, secondo l’ indirizzo di questa Corte, puntualmente ri- chiamato dallo stesso giudice d’appello,che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, «è compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate cre- ditoris; t uttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve ri- spettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implica- re un’esigibilità immediata del debito di restituzione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13661 del 05/11/2001, Rv. 550003 - 01) e poiché, come è pacifico e come, comunque , è stato accerta- to in fatto dallo stesso giudice del merito, nel caso di specie la richiesta di restituzione della mutuante è avvenuta a diversi anni dalla stipulazione del mutuoe dall’erogazione della som- ma mutuata (e, quanto meno, con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, se anche non potessero ritenersi rile- vanti le precedenti richieste scritte, che il ricorrente, invero, contesta di avere ricevuto), la decisione impugnata si sottrae alle censure di cui al motivo di ricorso in esame, in quanto non può ritenersi applicabile la disposizione di cui all’art. 1817 c.c., che opera esclusivamente in caso di mancata fissazione di un termine per la restituzione dell’importo mutuato,ovvero di re- stituzione correlata alla possibilità del mutuatario, ipotesi non ricorrenti nella fattispecie in esame. 5.Con il quinto motivo si denunzia « nullità e illegittimità della sentenza per violazione dell ’ art. 360, co. 1 n° 3, 4, 5 cpc in relazione all’art. 167 c. 1del D. Lgs 196/ 03 e 160 bis del me- Ric. n. 21390/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 desimo D.Lgs 196/03 Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679. Error in iudicando e in proceden- do in punto di ritenuta legittimità della produzione documen- tale lesiva della privacy del ricorrente da parte della Persechi- no. Erronea percezione dei dati documentali in atti». Il ricorrente , in particolare, deduce quanto segue: « Il ricorso viene formulato avverso la sentenza, nella parte in cui (a pag. 6) in palese violazione degli artt. 360, comma 1 n° 3, 4, 5, in riferimento agli artt. 112, 132, 118 Disp. Att., e art. 111 Cost. e 160 bis e 167 c. 1 del D. Lgs 1 96/03, erroneamente trae conferma della asserita plausibilità delle dichiarazioni della te- ste [OSCURATO:PERSONA] dallo stato di difficoltà economica del ricorrente documentato dalla produzione illegittima della resistente. Inoltre, ritiene legittima una tale produzione do- cumentale che assume giustificata dalle “esigenze di difesa dell’appellante nel presente giudizio”, non avvedendosi che una tale produzione era stata già effettuata illegittimamente a sostegno del ricorso per decreto Ingiuntivo». 5.1In primo luogo, la censura in esame deve ritenersi , in ra- dice, inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto il ricorrente non richiama in modo adeguato il contenuto del documento o dei documenti di cui contesta la legittima produzione in giudizio da parte dell’opposta. 5.2In ogni caso, è opportuno , altresì , osservare, anche a fini di completezza espositiva, che, per quanto può evincersi dall’esposizione contenuta nel ricorso, la decisione impugnata deve ritenersi, in diritto, conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo cui «la produzione in giudizio di docu- menti contenenti dati personali è sempre consentita ove ne- cessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in as- senza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza» (Cass., Sez. L, Ric. n. 21390/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 Sentenza n. 33809 del 12/11/2021, Rv. 662774 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 3358 del 11/02/2009, Rv. 606935 - 01) , tenuto conto che, nella specie, le indicate esigenze di difesa erano palesemente sussistenti, essendo per l’opposta necessario di- mostrare la verosimiglianza delle proprie allegazioni in ordine alle ragioni della corresponsione all’opponente, a titolo di mu- tuo, della somma richiesta in restituzione. 5.3 Non potrebbero , d’altronde, ritenersi sufficientemente specifiche le censure in ordine alla pretesa violazione, nella specie, dei «doveri di correttezza, pertinenza e non ecceden- za» di detta facoltà, in mancanza, se non altro, dei necessari specifici riferimenti al contenuto concreto dei documenti in questione. 6.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con di- strazione in favore del difensore della parte controricorrente , che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distra- zione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; Ric. n. 21390/2020 –Sez. 3 – A d. 11 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 14 - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilit