CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07341/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa. Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato, invocando la configurabilità del diverso reato di cui all'art. 73, comma 5, st. d.P.R. a fronte di valori ponderali della sostanza stupefacente in sequestro incompatibili con l'ipotesi del fatto di lieve entità; che parimenti infondato è il motivo sull'applicabilità dell'art. 62 n. 4 cod. pen. a fronte della congrua risposta fornita dal giudice di appello circa il non irrisorio valore monetario del corrispettivo di vendita dello stupefacente; che palesemente infondato è anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, dalla Corte di merito congruamente giustificato in ragione della gravità della contestata recidiva, prevalente sul pur corretto comportamento processuale mantenuto dal ricorrente in corso di giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dic bre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Vili i Angelo franzo D