Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:120
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA] C‑281/02
[OSCURATO:PERSONA]
contro
N. B. [OSCURATO:PERSONA], che opera con il nome commerciale «[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]» e altri
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) [OSCURATO:PERSONA]]
«[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles — Ambito di applicazione territoriale della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles — Art. 2 — Competenza — Incidente verificatosi in uno Stato non contraente — Danni alla persona — Azione proposta in uno Stato contraente nei confronti di una persona domiciliata nel detto Stato e di altri convenuti domiciliati
in uno Stato non contraente — Eccezione del forum non conveniens — Incompatibilità con la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»
Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, presentate il 14 dicembre 2004
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 1º marzo 2005
Massime della sentenza
1.
[OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenza — Controversia tra parti
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e che presenta fattori di collegamento con uno Stato terzo — Applicabilità dell’art. 2
della [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 2)
2.
[OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenza — Competenza del giudice
di uno Stato contraente fondata sull’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] — Declinatoria di competenza derivante da un’eccezione fondata
sulla teoria del forum non conveniens — Inammissibilità
([OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 2)
1. L’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, quale modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA]
e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica
ellenica, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese,
si applica nell’ambito di una controversia che vede contrapposte, dinanzi ai giudici di uno Stato contraente, parti domiciliate
sul territorio di tale Stato e che presenta taluni fattori di collegamento con uno Stato terzo, ma non con un altro Stato
contraente, situazione che ricomprende così i rapporti tra i giudici di un solo Stato contraente e quelli di uno Stato non
contraente e non i rapporti tra i giudici di più Stati contraenti.
Infatti, se è vero che l’applicazione stessa delle norme sulla competenza della [OSCURATO:PERSONA] presuppone l’esistenza di un elemento
di estraneità, il carattere internazionale del rapporto giuridico di cui trattasi non deve tuttavia necessariamente derivare,
per quanto attiene all’applicazione della detta disposizione, dall’implicazione di più Stati contraenti, in ragione del merito
della controversia o del rispettivo domicilio delle parti della controversia. L’implicazione di uno Stato contraente e di
uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio dell’attore e di un convenuto, nel primo Stato, e della localizzazione
dei fatti controversi nel secondo, è parimenti tale da attribuire carattere internazionale al rapporto giuridico in esame.
D’altro canto, la designazione del giudice di uno Stato contraente come competente in base al domicilio del convenuto nel
territorio dello Stato medesimo, anche riguardo ad una controversia connessa, almeno in parte, con uno Stato terzo a motivo
dell’oggetto o del domicilio dell’attore, non è tale da far sorgere un obbligo in capo a quest’ultimo Stato, di modo che il
principio dell’effetto relativo dei trattati non è pregiudicato.
(v. punti 25-26, 30-31, 35)
2. [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA]
e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica
ellenica, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese,
osta a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] medesima sulla
base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia
in questione, anche se non si pone la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, o tale controversia
non presenta alcun altro fattore di collegamento con un altro Stato contraente.
Infatti, un’eccezione fondata sulla teoria del forum non conveniens non è stata prevista dagli autori della [OSCURATO:PERSONA] e
l’applicazione di questa teoria sarebbe tale da pregiudicare la prevedibilità delle norme sulla competenza previste dalla
[OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, il principio di certezza del diritto, quale fondamento di quest’ultima. Per giunta, l’ammissibilità
dell’eccezione del forum non conveniens rischierebbe di inficiare l’applicazione uniforme delle norme sulla competenza previste
nella [OSCURATO:PERSONA] e la tutela giuridica delle persone stabilite nella Comunità.
(v. punti 37, 41-43 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
1° marzo 2005
(1)
«[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles – Ambito di applicazione territoriale – Art. 2 – Competenza – Incidente verificatosi in uno Stato non contraente – Danni alla persona – Azione proposta in uno Stato contraente nei confronti di una persona domiciliata nel detto Stato e di altri convenuti domiciliati
in uno Stato non contraente – Eccezione del forum non conveniens – Incompatibilità con la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»
Nel procedimento C-281/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione
da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England and Wales) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 5 luglio 2002, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2002, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
N. B. [OSCURATO:PERSONA], che opera con il nome commerciale «[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]»
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:SOCIETA] Ltd
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
Town & [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Grande Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans e A. Rosas,
presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr
e J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del
4 maggio 2004,
viste le osservazioni presentate:
–
per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. R. Plender, QC, e P. Mead, barrister;
–
per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. B. Doherty e C. Thomann, solicitors;
–
per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] Ltd e la Town & [OSCURATO:PERSONA], dal sig. P. Sherrington,
dalle sig.re S. Armstrong e L. Lamb, solicitors;
–
per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Lloyd-Jones, QC;
–
per il governo tedesco, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente;
–
per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud‑Joët e dal sig. M. Wilderspin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 dicembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente
la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come
modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]
di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1 e – testo modificato – pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982,
relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione
del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»).
2
Tale questione è stata sottoposta alla Corte nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e il sig. [OSCURATO:PERSONA],
che opera con il nome commerciale «[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]», e più società di diritto giamaicano, a seguito di un incidente
occorso al sig. [OSCURATO:PERSONA] in Giamaica, dall’altro.
Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
3
Dal preambolo emerge che la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles si prefigge lo scopo di facilitare il reciproco riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni giudiziarie, conformemente all’art. 293 CE, nonché di potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle
persone residenti nel suo territorio. Nel preambolo si afferma, parimenti, che a tal fine è necessario determinare la competenza
degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti nell’ordinamento internazionale.
4
Le disposizioni relative alla competenza sono contenute nel titolo II della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Ai sensi dell’art. 2
della detta [OSCURATO:PERSONA]:
«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.
Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme
sulla competenza vigenti per i cittadini».
5
Ai termini dell’art. 5, punti 1 e 3, tuttavia, il convenuto può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale,
davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita e, in materia di delitti
o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.
6
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, peraltro, mira a prevenire decisioni contraddittorie. Così, ai termini dell’art. 21, in tema
di litispendenza:
«Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo
oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata
la competenza del giudice preventivamente adito.
Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria
incompetenza a favore del giudice preventivamente adito».
7
L’art. 22 della detta [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue:
«Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il
giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.
Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge
consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.
Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione
e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».
La normativa nazionale
8
In applicazione dell’eccezione del forum non conveniens, quale è accolta nel diritto inglese, un giudice nazionale può declinare
la propria competenza qualora un altro giudice, egualmente competente in un altro Stato, costituisca oggettivamente il foro
più adeguato per decidere la controversia, ossia dinanzi al quale la controversia può essere giudicata in modo adeguato, avendo
riguardo agli interessi di tutte le parti e ai fini della giustizia (sentenza del 1986 della House of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 1987, AC 460, in particolare pag. 476).
9
Un giudice inglese che decida di declinare la propria competenza in applicazione dell’eccezione del forum non conveniens sospende
il giudizio cosicché il procedimento, in tal modo provvisoriamente sospeso, può essere riassunto nell’ipotesi in cui, segnatamente,
risulti che il foro straniero non è competente a conoscere della controversia o che, nel detto foro, l’attore non avrebbe
accesso a una giustizia effettiva.
[OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali
10
Il 10 ottobre 1997 il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino britannico domiciliato nel [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava in vacanza in Giamaica,
rimaneva vittima di un gravissimo incidente. Tuffatosi in mare in un punto in cui l’acqua arrivava alla vita, urtava contro
un banco di sabbia sommerso, subendo la frattura della quinta vertebra cervicale, con conseguente tetraplegia.
11
A seguito di tale incidente, il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva nel [OSCURATO:PERSONA] un’azione per responsabilità contrattuale nei confronti
del sig. [OSCURATO:PERSONA], parimenti domiciliato nel medesimo Stato membro. Quest’ultimo aveva concesso in locazione all’interessato
una villa turistica sita a [OSCURATO:PERSONA] (Giamaica). Secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel contratto, con il quale si stabiliva che egli
avrebbe avuto accesso ad una spiaggia privata, era implicitamente previsto che quest’ultima sarebbe stata ragionevolmente
sicura o priva di pericoli occulti.
12
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva parimenti, nel [OSCURATO:PERSONA], un’azione di responsabilità per quasi-delitto nei confronti di diverse
società giamaicane, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «terzo convenuto principale»), proprietaria e gestrice
della spiaggia di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva offerto all’attore principale l’accesso gratuito a tale spiaggia, la [OSCURATO:SOCIETA] Ltd (in prosieguo: il «quarto convenuto principale»), gestrice di un centro vacanze in prossimità di
[OSCURATO:PERSONA] e i cui clienti erano anch’essi autorizzati ad accedere alla detta spiaggia, nonché la Town & [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: il «sesto convenuto principale»), gestrice di un grande albergo adiacente alla suddetta spiaggia e titolare
di una licenza di accesso alla stessa, con obbligo di curarne la gestione, la manutenzione ed il controllo.
13
Dagli atti di causa risulta che un incidente analogo era occorso, due anni prima, ad una turista di nazionalità inglese, parimenti
resa tetraplegica. Pertanto, l’azione per responsabilità da quasi-delitto proposta avverso i convenuti giamaicani non si fonda
solo sul fatto che essi non avrebbero avvertito i bagnanti dei pericoli legati alla presenza di banchi di sabbia sommersi,
bensì parimenti sul fatto che essi non avrebbero dato il dovuto rilievo all’incidente precedentemente occorso.
14
Il procedimento veniva avviato con citazione disposta, il 6 ottobre 2000, dallo [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]
(England & Wales) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). La detta citazione veniva notificata al sig. [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA] e, in
data 12 dicembre 2000, l’attore principale riceveva l’autorizzazione per poter procedere alla citazione degli altri convenuti
in Giamaica. Venivano citati in giudizio il terzo, il quarto ed il sesto convenuto principale, ma non la [OSCURATO:PERSONA], né la [OSCURATO:PERSONA].
15
Sia il sig. [OSCURATO:PERSONA] che il terzo, il quarto e il sesto convenuto principale depositavano dinanzi al detto giudice domanda
di declinatoria di competenza riguardo all’azione proposta nei loro confronti. A sostegno della loro domanda, essi deducevano
che la controversia presentava un più stretto fattore di collegamento con la Giamaica e che il giudice del detto Stato costituiva
il foro competente dinanzi al quale la controversia poteva essere trattata in modo più adeguato per tutte le parti e al fine
di una migliore giustizia.
16
Con ordinanza 16 ottobre 2001, il giudice adito in qualità di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) dichiarava
che, alla luce della sentenza 13 luglio 2000, causa C-412/98, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5925, punti 59-61), l’applicabilità
delle norme sulla competenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles ad una controversia dipende, in linea di principio, dal fatto
che il convenuto abbia la sede ovvero il domicilio nel territorio di uno Stato contraente, e che la [OSCURATO:PERSONA] è applicabile
ad ogni controversia tra un convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente e un attore domiciliato in un Paese
terzo. Ciò premesso, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] of Appeal ([OSCURATO:PERSONA]) del 1992, In re Harrods ([OSCURATO:PERSONA]) Ltd (1992 Ch
72), con la quale è stata ammessa la possibilità che i tribunali inglesi, in applicazione dell’eccezione del forum non conveniens,
declinino l’esercizio della competenza ad essi attribuita dall’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe erronea.
17
Non ritenendosi abilitato a sollevare egli stesso la questione pregiudiziale alla Corte per chiarire tale punto, conformemente
all’art. 2 del Protocollo 3 giugno 1971, il giudice adito in qualità di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che, alla luce
dei principi esposti nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], non gli era consentito disporre la sospensione del giudizio nei confronti
del sig. [OSCURATO:PERSONA], essendo quest’ultimo domiciliato in uno Stato contraente.
18
Nonostante il fattore di collegamento con la Giamaica che l’azione proposta nei confronti degli altri convenuti poteva presentare,
il medesimo giudice riteneva di non poter neanche sospendere il giudizio nei loro confronti, laddove la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
ostava alla sospensione del giudizio nell’ambito dell’azione nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. In caso contrario, infatti, si
sarebbe corso il rischio che giudici diversi appartenenti a due Stati, chiamati a giudicare degli stessi fatti sulla base
di prove identiche o analoghe, giungessero a conclusioni contraddittorie. Il giudice di primo grado, pertanto, riteneva che
il [OSCURATO:PERSONA], e non la Giamaica, costituisse lo Stato del foro adeguato per trattare la controversia e rifiutava di pronunciare
la declinatoria di competenza.
19
Avverso tale ordinanza il sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché il terzo, il quarto e il sesto convenuto ricorrevano in appello. [OSCURATO:PERSONA] of
Appeal (England &Wales) [OSCURATO:PERSONA] rileva che, nella specie, i giudici competenti a conoscere della controversia sono
quelli di uno Stato contraente e di uno Stato terzo. Se l’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles si applicasse in modo cogente
anche nel detto contesto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere citato nel [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici del proprio domicilio
e all’attore principale non sarebbe consentito perseguirlo, ai sensi dell’art. 5, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles,
in Giamaica, ove si è verificato il danno, non essendo tale Stato uno Stato contraente. In assenza di deroga espressa in tal
senso nella detta [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe pertanto consentito prevedere un’eccezione alla regola sancita dall’art. 2 della
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Secondo il giudice del rinvio, la questione dell’applicabilità dell’eccezione del forum non conveniens
a favore di giudici di uno Stato terzo, allorché uno dei convenuti è domiciliato in uno Stato contraente, non è mai stata
oggetto di una decisione della Corte di giustizia.
20
A tale riguardo, secondo l’attore principale, l’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è inderogabile, sicché il giudice inglese
non potrebbe, nel [OSCURATO:PERSONA], sospendere il giudizio nei confronti di un convenuto domiciliato nello Stato medesimo, anche
nel caso in cui il detto giudice ritenga che un altro foro, in uno Stato terzo, sia maggiormente idoneo.
21
Il giudice del rinvio osserva che, se tale ipotesi dovesse rivelarsi corretta, potrebbero discenderne conseguenze rilevanti
in un certo numero di altri casi relativi a fattispecie di giurisdizione esclusiva o di litispendenza. Il detto giudice aggiunge
che la decisione pronunciata in Inghilterra che decidesse sul merito della controversia, e la cui esecuzione dovesse aver
luogo in Giamaica, segnatamente riguardo ai convenuti giamaicani, potrebbe porsi in contrasto con talune norme vigenti in
tale Paese in materia di riconoscimento e di esecuzione di decisioni straniere.
22
Alla luce di tali considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) decideva di sospendere il giudizio
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, quando l’attore sostiene che la giurisdizione è fondata sull’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (…), l’esercizio del
potere discrezionale di un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, consentito dalla sua legge nazionale, di declinare
la giurisdizione in un procedimento intentato nei confronti di una persona domiciliata in tale Stato a favore degli organi
giurisdizionali di uno Stato non contraente, sia contrario alla suddetta [OSCURATO:PERSONA]:
a)
nel caso in cui non sia in questione la giurisdizione di nessun altro Stato contraente;
b)
nel caso in cui il procedimento non abbia altri elementi di connessione con nessun altro Stato contraente.
2)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), a), o sub 1), b), se la fattispecie configuri una violazione in ogni
caso o soltanto in presenza di determinate circostanze e, in tal caso, di quali».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
23
Al fine di risolvere la prima questione occorre, anzitutto, determinare se l’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles sia applicabile
in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, vale a dire quando l’attore e uno dei convenuti siano domiciliati
nel territorio del medesimo Stato contraente e la controversia tra loro in atto dinanzi ai giudici del detto Stato presenti
taluni fattori di collegamento con uno Stato terzo, ma non con un altro Stato contraente. Solo in caso di soluzione affermativa
si porrebbe, nelle circostanze oggetto della causa principale, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles osti all’applicazione
da parte di un giudice di uno Stato contraente dell’eccezione del forum non conveniens, nell’ipotesi in cui l’art. 2 della
[OSCURATO:PERSONA] medesima consentisse al detto giudice di fondare la propria competenza in base al domicilio del convenuto sul
territorio nazionale.
Sull’applicabilità dell’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
24
Nel tenore letterale dell’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non sussiste alcun elemento che indichi che l’applicazione
della regola generale sulla competenza, dettata dall’articolo medesimo unicamente in funzione del domicilio del convenuto
nel territorio di uno Stato contraente, sia assoggettata alla condizione dell’esistenza di un rapporto giuridico che implichi
più Stati contraenti.
25
Certo, l’applicazione stessa delle norme sulla competenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, come emerge dalla relazione sulla
[OSCURATO:PERSONA] medesima, presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (GU 1979, C 59, pagg. 1, 8), presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità.
26
Tuttavia, il carattere internazionale del rapporto giuridico di cui trattasi non deve necessariamente derivare, per quanto
attiene all’applicazione dell’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, dall’implicazione di più Stati contraenti, in ragione
del merito della controversia o del rispettivo domicilio delle parti della controversia. L’implicazione di uno Stato contraente
e di uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio dell’attore e di un convenuto, nel primo Stato, e della localizzazione
dei fatti controversi nel secondo, è parimenti tale da attribuire carattere internazionale al rapporto giuridico in esame.
Tale situazione, infatti, è atta a sollevare nello Stato contraente, come nella causa principale, questioni relative alla
determinazione della competenza giurisdizionale nell’ordinamento internazionale, il che costituisce proprio una delle finalità
della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, come emerge dal terzo ‘considerando’ del suo preambolo.
27
Così, la Corte ha già interpretato le norme sulla competenza dettate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in casi in cui l’attore
aveva il domicilio o la sede in uno Stato terzo, mentre il convenuto era domiciliato nel territorio di uno Stato contraente
(v. sentenze 25 luglio 1991, causa C-190/89, Rich, Racc. pag. I‑3855; 6 dicembre 1994, causa C-406/92, Tatry, Racc. pag. I‑5439,
e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 60).
28
D’altronde, le norme della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in materia di competenza esclusiva o di proroga espressa della competenza
sono parimenti applicabili a rapporti giuridici concernenti unicamente uno Stato contraente ed uno o più Stati terzi. Lo stesso
dicasi, riguardo all’art. 16 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, nell’ipotesi di una controversia in materia di diritti reali
immobiliari o di locazione d’immobili tra soggetti domiciliati in uno Stato non contraente, ma riguardante un bene situato
in uno Stato contraente, o, ancora, riguardo all’art. 17 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, nell’ipotesi in cui una clausola
attributiva di competenza giurisdizionale e che vincoli almeno una parte domiciliata in uno Stato non contraente designi il
foro nel territorio di uno Stato contraente.
29
Del pari, se è vero, come ha sottolineato l’avvocato generale ai paragrafi 143-152 delle sue conclusioni, che le norme della
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in materia di litispendenza e di connessione, nonché di riconoscimento e di esecuzione, sono applicabili,
come si evince chiaramente dal loro tenore letterale, nell’ambito di rapporti tra diversi Stati contraenti, qualora riguardino
sia procedimenti pendenti dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti, sia decisioni pronunciate da giudici di uno Stato
contraente ai fini del loro riconoscimento e della loro esecuzione in un altro Stato contraente, è altresì vero che le controversie
oggetto di tali procedimenti o di tali decisioni possono avere un carattere internazionale che coinvolge uno Stato contraente
e uno Stato terzo e possono aver provocato, per tale ragione, il ricorso alla regola generale sulla competenza di cui all’art. 2
della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.
30
Avverso la tesi dell’applicabilità del detto art. 2 ad una fattispecie concernente un solo Stato contraente ed uno o più Stati
non contraenti, i convenuti principali ed il governo del [OSCURATO:PERSONA] hanno opposto il principio dell’effetto relativo dei
trattati, la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non potendo imporre alcun obbligo agli Stati che non abbiano prestato il proprio consenso
ad esserne vincolati.
31
Basti rilevare, a tale riguardo, che la designazione del giudice di uno Stato contraente come competente in base al domicilio
del convenuto nel territorio dello Stato medesimo, anche riguardo ad una controversia connessa, almeno in parte, con uno Stato
terzo a motivo dell’oggetto o del domicilio dell’attore, non è tale da far sorgere un obbligo in capo a quest’ultimo Stato.
32
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] hanno sottolineato, del pari, per giustificare l’applicazione dell’art. 2 della
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles alle sole controversie connesse con più Stati contraenti, la finalità essenziale perseguita dalla
[OSCURATO:PERSONA] medesima, che consisterebbe nell’assicurare la libera circolazione delle sentenze tra Stati contraenti.
33
A tal riguardo, è vero che l’art. 220, quarto trattino, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 293, quarto
trattino, CE), in base al quale gli Stati membri hanno stipulato la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, ha lo scopo di agevolare il
funzionamento del mercato comune mediante l’adozione di norme sulla competenza in relazione alle controversie vertenti su
tale funzionamento e la soppressione, nei limiti del possibile, delle difficoltà connesse al riconoscimento e all’esecuzione
delle sentenze nel territorio degli Stati aderenti (sentenza 10 febbraio 1994, causa C-398/92, Mund & Fester, Racc. pag. I‑467,
punto 11). Invero, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles contribuisce al buon funzionamento del mercato interno.
34
Tuttavia, le norme uniformi sulla competenza contenute nella [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non sono intese ad applicarsi unicamente
a situazioni che comportino un nesso effettivo e sufficiente con il funzionamento del mercato interno, implicante, per definizione,
più Stati membri. Basta rilevare, a tale riguardo, che l’unificazione stessa delle norme sul conflitto di competenza ed in
materia di riconoscimento e di esecuzione di decisioni giurisdizionali, operata con la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, per controversie
che presentano un elemento di estraneità, ha certamente l’obiettivo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato
interno che possono derivare dalle disparità esistenti tra le normative nazionali in materia (v. per analogia, riguardo alle
direttive di armonizzazione sul fondamento dell’art. 95 CE, volte al miglioramento delle condizioni di instaurazione e di
funzionamento del mercato interno, sentenza 20 maggio 2003, cause riunite C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, [OSCURATO:PERSONA] e a., Racc. pag. I‑4989, punti 41 e 42).
35
Da quanto esposto discende che l’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è applicabile ad una fattispecie come quella oggetto
della causa principale, che ricomprende i rapporti tra i giudici di un solo Stato contraente e quelli di uno Stato non contraente
e non i rapporti tra i giudici di più Stati contraenti.
36
Deve pertanto esaminarsi la questione se, in tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles osti a che il giudice di uno Stato
contraente declini la competenza ex art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] medesima in applicazione dell’eccezione del forum non conveniens.
Sulla compatibilità dell’eccezione del forum non conveniens con la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
37
Deve osservarsi, anzitutto, che l’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles ha carattere imperativo e che, come risulta dalla
sua stessa lettera, la norma di principio che esso prevede è derogabile solo in casi espressamente previsti dalla [OSCURATO:PERSONA]
medesima (v., sul carattere obbligatorio del sistema di competenza attuato con la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, sentenze 9 dicembre
2003, causa C-116/02, Gasser, Racc. pag. I-14693, punto 72, e 27 aprile 2004, causa C-159/02, Turner, Racc. pag. I-3565, punto
24). Orbene, è pacifico che un’eccezione fondata sulla teoria del forum non conveniens non è stata prevista dagli autori della
[OSCURATO:PERSONA], ancorché sia stata discussa la questione in sede di stesura della [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all’adesione
del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla relazione sulla [OSCURATO:PERSONA] stessa, presentata dal
sig. [OSCURATO:PERSONA] (GU 1979, C 59, pag. 71, punti 77 e 78).
38
Il rispetto del principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (v.,
segnatamente, sentenze 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE [OSCURATO:PERSONA] e a., Racc. pag. I‑6307, punto 23, e 19 febbraio
2002, causa C-256/00, Besix, Racc. pag. I‑1699, punto 24), non sarebbe pienamente garantito se si dovesse consentire ad un
giudice competente ai sensi della detta [OSCURATO:PERSONA] di applicare l’eccezione del forum non conveniens.
39
Infatti, ai sensi del suo preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles mira a potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle
persone residenti nel suo territorio, prevedendo norme comuni sulla competenza tali da assicurare certezza in merito alla
ripartizione delle competenze tra i vari giudici nazionali che possono essere aditi in occasione di una controversia determinata
(sentenza Besix, cit., punto 25).
40
La Corte ha così ritenuto che il principio della certezza del diritto richiede, in particolare, che le norme sulla competenza
che derogano al principio generale enunciato nell’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles siano interpretate in modo da consentire
ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del
proprio domicilio, potrà essere citato (sentenze citate GIE [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 24, e Besix, punto 26).
41
Orbene, l’applicazione della teoria del forum non conveniens, che lascia un ampio margine di discrezionalità al giudice adito
quanto alla questione se un foro straniero sia maggiormente idoneo a pronunciarsi sul merito di una controversia, è tale da
pregiudicare la prevedibilità delle norme sulla competenza previste dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, in particolare di quella
di cui all’art. 2 e, conseguentemente, il principio di certezza del diritto, quale fondamento della [OSCURATO:PERSONA] medesima.
42
La tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità sarebbe parimenti pregiudicata. Infatti, da una parte, il convenuto,
generalmente in grado di difendersi meglio dinanzi ai giudici del proprio domicilio, non potrebbe, in circostanze come quelle
della causa principale, prevedere ragionevolmente dinanzi a quale altro giudice rischierebbe di essere citato. D’altra parte,
nell’ipotesi in cui venga sollevata un’eccezione relativa all’esistenza di un foro straniero più idoneo a conoscere della
controversia, spetta all’attore dimostrare che non potrebbe ottenere giustizia dinanzi al detto foro straniero o, ove il giudice
adito ritenga di accogliere l’eccezione, che il foro medesimo, in definitiva, non è competente a conoscere della controversia
o che l’attore, in realtà, non ha accesso ad una giustizia effettiva dinanzi ad esso, a prescindere dal costo che rappresentano
la proposizione di una nuova azione dinanzi al giudice di un altro Stato e il protrarsi dei tempi del giudizio.
43
Inoltre, l’ammissibilità dell’eccezione del forum non conveniens nel contesto della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles rischierebbe
di inficiare l’applicazione uniforme delle norme sulla competenza in essa previste, essendo la detta eccezione riconosciuta
solo in un numero limitato di Stati contraenti, mentre il fine della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles consiste proprio nel prevedere
norme comuni, restando escluse le norme nazionali divergenti.
44
I convenuti principali sottolineano le conseguenze pratiche negative che discenderebbero dall’obbligo che incomberebbe, nella
specie, sui giudici inglesi di pronunciarsi sul merito della controversia, in particolare riguardo ai costi del giudizio,
alla possibilità di rimborso delle spese in Inghilterra in caso di rigetto dell’azione proposta, alle difficoltà logistiche
legate alla distanza geografica, alla necessità di valutare il merito della controversia in base a criteri vigenti in Giamaica,
alla possibilità di ottenere in Giamaica l’esecuzione di una sentenza contumaciale e all’impossibilità di prevedere una domanda
riconvenzionale nei confronti degli altri convenuti.
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A tale riguardo, a prescindere dall’effettività di tali difficoltà, è sufficiente osservare che siffatte considerazioni, di
cui non si può tener conto proprio in sede di applicazione dell’eccezione del forum non conveniens, non sono tali da rimettere
in questione il carattere obbligatorio della regola fondamentale sulla competenza, di cui all’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] di
Bruxelles, per le ragioni precedentemente chiarite.
46
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima questione nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles osta
a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] medesima sulla base
del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia
in questione, anche se non si pone la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, o tale controversia
non presenta alcun altro fattore di collegamento con un altro Stato contraente.
Sulla seconda questione
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Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, nel caso in cui la Corte dovesse ritenere che
la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles osti all’applicazione dell’eccezione del forum non conveniens, tale valutazione si imponga in
ogni circostanza o solo in alcune circostanze.
48
Dalla decisione di rinvio nonché dalle osservazioni dei convenuti principali e del governo del [OSCURATO:PERSONA] si evince che tale
seconda questione è stata sollevata per l’ipotesi in cui sussista una situazione di litispendenza o di connessione con un
procedimento pendente dinanzi al giudice di uno Stato non contraente, una clausola attributiva di competenza a favore di tale
giudice o, ancora, un fattore di collegamento con il detto Stato del medesimo tipo di quelli previsti all’art. 16 della [OSCURATO:PERSONA]
di Bruxelles.
49
Il procedimento contemplato dall’art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali,
con il quale la prima fornisce ai secondi gli elementi interpretativi del diritto comunitario necessari per risolvere le liti
dinanzi a loro pendenti (v., segnatamente, sentenze 8 novembre 1990, causa C‑231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I‑4003,
punto 18; 12 marzo 1998, causa C‑314/96, Djabali, Racc. pag. I‑1149, punto 17, e 21 gennaio 2003, causa C‑318/00, Bacardi-Martini
e Cellier des Dauphins, Racc. pag. I‑905, punto 41).
50
Inoltre, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali
o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (v., in tal senso, sentenze Djabali, cit.,
punto 19; Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins, cit., punto 42, e 25 marzo 2004, cause riunite da C-480/00 a C-482/00, C-484/00,
da C-489/00 a C-491/00, e da C‑497/00 a C-499/00, [OSCURATO:PERSONA] e a., Racc. pag. I‑2943, punto 72).
51
Orbene, nella specie è pacifico che le situazioni di fatto menzionate al precedente punto 48 non sono quelle di cui alla causa
principale.
52
Conseguentemente, non occorre risolvere la seconda questione.
Sulle spese
53
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte diverse da quelle
delle dette parti non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
[OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA]
e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica
ellenica, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese,
osta a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] medesima sulla
base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia
in questione, anche se non si pone la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, o tale controversia
non presenta alcun altro fattore di collegamento con un altro Stato contraente.
Firme
1
–
Lingua processuale: l'inglese.