CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12883-2023 r.g. propostoda: [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA]. 31/a, in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]Urso, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso percassazione, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cuielettivamente domicilia in Salerno, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio deldifensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 32078/2022 , depositata in data31.10.2022, per la correzione di errore materiale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. è stata inoltrata istanza d’ufficio di correzione di errore materiale dell’ordinanza emessa da questa Corte di cassazione e di cui al n. 32078/2022, nella parte in cui nel dispositivo si condannava la parte soccombente [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del [OSCURATO:SOCIETA] , anziché in favore dell’Erario, per essere stato il [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato; 2. si tratta di mero errore materiale e pertanto l’istanza va accolta; P.Q.M. dispone che l’errore materiale contenuto nel dispositivo dell ’ ordinanza d i questa Corte n. 32078/2022 , depositata in data 31.10.2022 , sia corretto indicando nell’Erario, anziché nel [OSCURATO:PERSONA], il soggetto in cui favore vengono liquidate le spese del giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempi