CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 09019/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo d’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.È stata impugnata la sentenza della Corte d’appello di Salerno che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero ed in riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di furto aggravato di energia elettrica in concorso (con l’indicazione degli articoli “624-625 c.p.” nel capo d’imputazione), e li ha condannati alle pene di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore abilitato, che ha dedotto due motivi. 2.1.Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge penale a causa della ritenuta perseguibilità d’ufficio del delitto di furto, esclusa dal primo giudice. Non sarebbe ravvisabile la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, non contestata espressamente dal pubblico ministero e non desumibile nemmeno “in fatto” dalla lettera dell’imputazione, dal momento che il furto sarebbe stato consumato con la “manomissione del contatore”, nell’ambito di un “rapporto bilaterale fornitore-utente”. 2.2.Con il secondo motivo si è prospettata, attraverso il richiamo dei vizi di inosservanza di legge penale e della motivazione, l’estraneità dell’imputato al reato contestato, trattandosi di semplice intestatario dell’utenza Enel, relativa all’azienda agricola gestita dal fratello [OSCURATO:PERSONA], unico utilizzatore. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo d’impugnazione. 4.In data 27 gennaio 2026 la difesa del ricorrente ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’imputato non ha commesso il fatto, ai sensi dell’art. 129 comma 1 cod. proc. pen. 2.È fondato, in particolare, con carattere assorbente, il secondo motivo. La sentenza impugnata (pag.5) ha distinto le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], effettivo utilizzatore dell’energia elettrica sottratta con le modalità fraudolente descritte, da quella del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mero intestatario dell’utenza Enel,e ne ha poi accomunato la sorte processuale con la sentenza di condanna.Nulla ha specificato a riguardo di un contributo penalmente rilevante fornito da quest’ultimo al compimento dell’azione illecita, anche soltanto di natura morale, che deve comunque produrre un rafforzamento dell'attività criminosa dell'agente o un aiuto all'attività di costui (Sez. 6, n. 14368 del 08/03/1989, Giorgini, Rv. 185632). Non appare appagante il riferimento alla titolarità, in capo ad entrambi i germani, dell’azienda agricola (unico indice valutato dalla Corte di merito, insieme all’intestazione dell’utenza, ai fini della pronuncia della sentenzadi condanna del ricorrente, pag. 5) che costituisce comunque un semplice dato formale privo di valenza conducente ove non accostato, con le dovute argomentazioni, ad un apprezzabile, concreto apporto concorsuale alla condotta altrui. 3. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, perché l’imputato non ha commesso il fatto. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto. Così deciso in Roma, 10/02/2026 Il consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]