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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08736/2026

Testo disponibile della fonte

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ppresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];157 - controricorrente -avverso la sentenza n. 23/2025 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 30/01/2025 R.G.N. 60/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Genova, in parziale accoglimentodel reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato laNumero registro generale 6167/2025Numero sezionale 157/2026Data pubblicazione 08/04/2026alla reclamante un’indennità risarcitoria pari a cinque mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, ed alversamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; hacondannato la Rizzolio alla restituzione di quanto percepito ineccedenza in esecuzione dell’ordinanza emessa all’esito dellafase a cognizione sommaria ex art. 1, comma 49 l. n. 92/2012.2.

La Corte di merito, rilevato che non era stata impugnatala statuizione di primo grado dichiarativa della nullità dellicenziamento orale intervenuto nel dicembre 2021, premessoche il secondo licenziamento, intimato per iscritto in data 8febbraio 2022, non era stato impugnato giudizialmente neltermine di 180 giorni ed era pertanto divenuto pienamente edefinitivamente efficace, ha ritenuto che ai sensi dell’art. 18comma 2, l. n. 300/1970 la nullità del (primo) licenziamentocomportava la condanna della Fondazione al pagamento diun’indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità dellaretribuzione globale di fatto in luogo di quella – minore -liquidata in primo grado, limitata alle sole retribuzionimaturate dalla data del licenziamento orale al secondolicenziamento.3.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoSabina Rizzolio sulla base di quattro motivi; la parte intimataha resistito con controricorso.4.

Entrambe le parti hanno comunicato memoria.5.

All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 6167/2025Numero sezionale 157/20261.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deNdumuecroe d i raccolta generale 8736/2026Data pubblicazione 08/04/2026ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza perviolazione degli artt. 111 comma 6 Cost. e 132 comma 2 n. 4c.p.c., censurando la decisione di seconde cure per non averechiarito le ragioni per le quali il secondo licenziamento siconfigurava come autonomo rispetto al precedente recesso.Sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale, nel valutare glieffetti della notifica del secondo licenziamento, ricevuta l’8febbraio 2022, avrebbe dovuto confrontarsi con il fatto checontroparte aveva documentato l’invio, avvenuto a mezzo diraccomandata del 22 dicembre 2021, della medesima letteradi licenziamento poi ricevuta dalla lavoratrice l’8 febbraio2022; in conseguenza, tale licenziamento doveva ritenersitempestivamente impugnato.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1.

Occorre premettere che, per quel che ancora rileva,secondo quanto si evince dalla esposizione della vicendaprocessuale riportata nel ricorso per cassazione e dallatrascrizione delle conclusioni formulate nel ricorso di primogrado ex art. 1 comma 47 l. n. 92/2012 (v. ricorso percassazione, rispettivamente pag. 4 e pag. 13), la lavoratrice,cautelativamente sospesa, una volta appreso mediantel’esame della busta paga del mese di dicembre del 2021 lacessazione del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre2021, aveva in via principale chiesto accertarsi e dichiararsi lanullità del licenziamento orale e in via subordinata chiestoaccertare e dichiarare la nullità del licenziamento perinsussistenza dei fatti oggetto di precedente contestazionedisciplinare.Numero registro generale 6167/20252.2.

Parte ricorrente non allega di avere con il ricorso ex Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 8736/2026art. 1 comma 47 l. n. 92 del 2012 specificamente impugnatoData pubblicazione 08/04/2026il licenziamento in relazione al quale oggi asserisce esserviprova, alla stregua della documentazione prodotta dacontroparte, della relativa avvenuta comunicazione in data 22dicembre 2021, essendosi limitata a dedurre, con riferimentoalla domanda svolta in via subordinata, la insussistenza deifatti oggetto di precedente contestazione disciplinareritualmente comunicatagli e rispetto alla quale, secondoquanto emerge dallo storico di lite, aveva potuto articolare leproprie difese.2.3.

Tanto premesso, non sussiste la apparenza dimotivazione denunziata con il motivo in esame risultando ilragionamento decisorio seguito dalla Corte di merito del tuttopercepibile nei suoi presupposti fattuali e giuridici,riconducibili, in definitiva, all’assunto che la mancataimpugnazione del secondo licenziamento, comunicato l’8febbraio 2022, aveva determinato il consolidarsi dell’effettorisolutivo del rapporto a quella data con la conseguenza che inquesta sede non potevano assumere rilievo eventuali vizi ditale secondo recesso (veicolati dalla odierna ricorrente con imotivi di reclamo).

Tale percorso motivazionale si rivela inlinea con l’accertamento del giudice dell’opposizione in ordineal fatto che non vi era stata comunicazione scritta dellicenziamento, oggetto di impugnazione giudiziale,accertamento divenuto definitivo e non suscettibile in questasede di essere posto in discussione.Numero registro generale 6167/2025Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 8736/2026Data pubblicazione 08/04/20263.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce ex art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di fatto controverso edecisivo censurando la sentenza impugnata per averetrascurato di valutare che con la notifica della lettera dilicenziamento ricevuta l’8 febbraio 2022 la Fondazione avevatrasmesso la medesima precedente lettera raccomandatafondata sul rifiuto delle giustificazioni fornite dalla dipendentea fronte di precedente lettera di contestazione disciplinare.4.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per plurimiprofili; in primo luogo la modalità di evocazione del fatto il cuiesame sarebbe stata asseritamente omesso non è conforme alprecetto dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c., essendosi partericorrente limitata all’evocazione solo per relationem degli attialla base delle censure in violazione del principio di specificitàdel ricorso per cassazione (v. tra le altre, Cass. 19048/2016,Cass. n. 14784/2025, Cass., [OSCURATO:PERSONA]. n. 16887/2013); insecondo luogo, la circostanza evocata risulta priva di decisivitàa fronte dell’accoglimento della domanda principale diaccertamento della nullità del licenziamento in quanto nonintimato in forma scritta.5.

Con il terzo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360,comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., censurando ladecisione di secondo grado per non avere correttamentequalificato la domanda azionata da essa lavoratrice che in viaprincipale aveva chiesto l’accertamento della nullità dellicenziamento per assenza di forma scritta ed in viasubordinata l’accertamento della insussistenza dei fatti di cuiNumero registro generale 6167/2025Numero sezionale 157/2026alla contestazione disciplinare; pertanto, secondo la odNieumrenroa d i raccolta generale 8736/2026Data pubblicazione 08/04/2026ricorrente, “una volta accertata l’inesistenza di unlicenziamento alla data de 31 dicembre 2021, la Corte avrebbedovuto pronunciarsi sul licenziamento disciplinare comunicatovia notifica, essendo più che evidente che il bene della vita lacui tutela ha azionato Rizzolio è il suo rapporto di lavoro”.6.

Il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.

Lasentenza impugnata risulta infatti coerente con la domanda diprimo grado alla quale era estraneo l’accertamento relativo alsecondo licenziamento.

Secondo la condivisibilegiurisprudenza di questa Corte il principio di corrispondenzatra il chiesto ed il pronunziato impedisce al giudice che accolgala domanda principale di una parte, di esaminare e deciderela domanda che quest'ultima abbia proposto solo invia subordinata al mancato accoglimento della prima (Cass. n.19304/2014, Cass. n. 15629/2015); la Corte di meritopertanto, a fronte dell’accoglimento della domanda principaledi accertamento della nullità del recesso intimato in formaorale non era tenuta, come viceversa assume l’odiernaricorrente ad esaminare la domanda svolta in via subordinata:men che meno era tenuta a pronunziarsi “sul licenziamentodisciplinare comunicato via notifica” posto che secondo quantopiù sopra detto nel ripercorrere il contenuto del ricorso diprimo grado il secondo licenziamento risultava del tuttoestraneo alla materia del contendere non avendo costituitooggetto di specifica impugnazione con il ricorso giudiziale.7.

Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduceai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione degli artt.3, 24, 97 e 111 Cost. censurando la sentenza impugnata peravere la Corte territoriale, in violazione dei principi diNumero registro generale 6167/2025Numero sezionale 157/2026ragionevolezza, economia processuale e tutela del diritNtuom erdo id i raccolta generale 8736/2026Data pubblicazione 08/04/2026difesa, affermato la necessità della impugnazione giudiziale dellicenziamento notificato l’8 febbraio 2022 laddove taleimpugnazione aveva ad oggetto il medesimo recesso datorialeoggetto di precedente impugnazione giudiziale.8.

Il motivo è infondato.

Secondo quanto osservato nelloscrutinio dei motivi precedenti la domanda azionata nelpresente giudizio dalla lavoratrice aveva ad oggetto in viaprincipale l’accertamento della nullità del licenziamento perdifetto di comunicazione scritta; in questi limiti, nel rispettodel principio della domanda e del principio dispositivo, andavaquindi contenuta la verifica demandata al giudice di merito nonimplicando la stessa, da un punto di vista logico prima ancorache giuridico, anche la necessità di accertare se laimpugnazione giudiziale del primo licenziamento potessevalere anche quale impugnazione giudiziale del secondo.

Inquesta prospettiva non è dato ricontrare alcuna delle violazioniprospettate, peraltro in termini del tutto generici, conriferimento ai principi costituzionali indicati in rubrica.9.

Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondosoccombenza delle spese di lite.10.

Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez.

Un. n. 23535/2019) P.Q.MNumero registro generale 6167/2025La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 8736/2026rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.500,00 perData pubblicazione 08/04/2026compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento a carico di parte ricorrente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovuto.Roma, 14 gennaio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];157 - controricorrente -avverso la sentenza n. 23/2025 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 30/01/2025 R.G.N. 60/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Genova, in parziale accoglimentodel reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato laNumero registro generale 6167/2025Numero sezionale 157/2026Data pubblicazione 08/04/2026alla reclamante un’indennità risarcitoria pari a cinque mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, ed alversamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; hacondannato la Rizzolio alla restituzione di quanto percepito ineccedenza in esecuzione dell’ordinanza emessa all’esito dellafase a cognizione sommaria ex art. 1, comma 49 l. n. 92/2012.2. La Corte di merito, rilevato che non era stata impugnatala statuizione di primo grado dichiarativa della nullità dellicenziamento orale intervenuto nel dicembre 2021, premessoche il secondo licenziamento, intimato per iscritto in data 8febbraio 2022, non era stato impugnato giudizialmente neltermine di 180 giorni ed era pertanto divenuto pienamente edefinitivamente efficace, ha ritenuto che ai sensi dell’art. 18comma 2, l. n. 300/1970 la nullità del (primo) licenziamentocomportava la condanna della Fondazione al pagamento diun’indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità dellaretribuzione globale di fatto in luogo di quella – minore -liquidata in primo grado, limitata alle sole retribuzionimaturate dalla data del licenziamento orale al secondolicenziamento.3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoSabina Rizzolio sulla base di quattro motivi; la parte intimataha resistito con controricorso.4. Entrambe le parti hanno comunicato memoria.5. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 6167/2025Numero sezionale 157/20261. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deNdumuecroe d i raccolta generale 8736/2026Data pubblicazione 08/04/2026ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza perviolazione degli artt. 111 comma 6 Cost. e 132 comma 2 n. 4c.p.c., censurando la decisione di seconde cure per non averechiarito le ragioni per le quali il secondo licenziamento siconfigurava come autonomo rispetto al precedente recesso.Sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale, nel valutare glieffetti della notifica del secondo licenziamento, ricevuta l’8febbraio 2022, avrebbe dovuto confrontarsi con il fatto checontroparte aveva documentato l’invio, avvenuto a mezzo diraccomandata del 22 dicembre 2021, della medesima letteradi licenziamento poi ricevuta dalla lavoratrice l’8 febbraio2022; in conseguenza, tale licenziamento doveva ritenersitempestivamente impugnato.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1. Occorre premettere che, per quel che ancora rileva,secondo quanto si evince dalla esposizione della vicendaprocessuale riportata nel ricorso per cassazione e dallatrascrizione delle conclusioni formulate nel ricorso di primogrado ex art. 1 comma 47 l. n. 92/2012 (v. ricorso percassazione, rispettivamente pag. 4 e pag. 13), la lavoratrice,cautelativamente sospesa, una volta appreso mediantel’esame della busta paga del mese di dicembre del 2021 lacessazione del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre2021, aveva in via principale chiesto accertarsi e dichiararsi lanullità del licenziamento orale e in via subordinata chiestoaccertare e dichiarare la nullità del licenziamento perinsussistenza dei fatti oggetto di precedente contestazionedisciplinare.Numero registro generale 6167/20252.2. Parte ricorrente non allega di avere con il ricorso ex Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 8736/2026art. 1 comma 47 l. n. 92 del 2012 specificamente impugnatoData pubblicazione 08/04/2026il licenziamento in relazione al quale oggi asserisce esserviprova, alla stregua della documentazione prodotta dacontroparte, della relativa avvenuta comunicazione in data 22dicembre 2021, essendosi limitata a dedurre, con riferimentoalla domanda svolta in via subordinata, la insussistenza deifatti oggetto di precedente contestazione disciplinareritualmente comunicatagli e rispetto alla quale, secondoquanto emerge dallo storico di lite, aveva potuto articolare leproprie difese.2.3. Tanto premesso, non sussiste la apparenza dimotivazione denunziata con il motivo in esame risultando ilragionamento decisorio seguito dalla Corte di merito del tuttopercepibile nei suoi presupposti fattuali e giuridici,riconducibili, in definitiva, all’assunto che la mancataimpugnazione del secondo licenziamento, comunicato l’8febbraio 2022, aveva determinato il consolidarsi dell’effettorisolutivo del rapporto a quella data con la conseguenza che inquesta sede non potevano assumere rilievo eventuali vizi ditale secondo recesso (veicolati dalla odierna ricorrente con imotivi di reclamo). Tale percorso motivazionale si rivela inlinea con l’accertamento del giudice dell’opposizione in ordineal fatto che non vi era stata comunicazione scritta dellicenziamento, oggetto di impugnazione giudiziale,accertamento divenuto definitivo e non suscettibile in questasede di essere posto in discussione.Numero registro generale 6167/2025Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 8736/2026Data pubblicazione 08/04/20263. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce ex art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di fatto controverso edecisivo censurando la sentenza impugnata per averetrascurato di valutare che con la notifica della lettera dilicenziamento ricevuta l’8 febbraio 2022 la Fondazione avevatrasmesso la medesima precedente lettera raccomandatafondata sul rifiuto delle giustificazioni fornite dalla dipendentea fronte di precedente lettera di contestazione disciplinare.4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per plurimiprofili; in primo luogo la modalità di evocazione del fatto il cuiesame sarebbe stata asseritamente omesso non è conforme alprecetto dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c., essendosi partericorrente limitata all’evocazione solo per relationem degli attialla base delle censure in violazione del principio di specificitàdel ricorso per cassazione (v. tra le altre, Cass. 19048/2016,Cass. n. 14784/2025, Cass., [OSCURATO:PERSONA]. n. 16887/2013); insecondo luogo, la circostanza evocata risulta priva di decisivitàa fronte dell’accoglimento della domanda principale diaccertamento della nullità del licenziamento in quanto nonintimato in forma scritta.5. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360,comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., censurando ladecisione di secondo grado per non avere correttamentequalificato la domanda azionata da essa lavoratrice che in viaprincipale aveva chiesto l’accertamento della nullità dellicenziamento per assenza di forma scritta ed in viasubordinata l’accertamento della insussistenza dei fatti di cuiNumero registro generale 6167/2025Numero sezionale 157/2026alla contestazione disciplinare; pertanto, secondo la odNieumrenroa d i raccolta generale 8736/2026Data pubblicazione 08/04/2026ricorrente, “una volta accertata l’inesistenza di unlicenziamento alla data de 31 dicembre 2021, la Corte avrebbedovuto pronunciarsi sul licenziamento disciplinare comunicatovia notifica, essendo più che evidente che il bene della vita lacui tutela ha azionato Rizzolio è il suo rapporto di lavoro”.6. Il terzo motivo di ricorso deve essere respinto. Lasentenza impugnata risulta infatti coerente con la domanda diprimo grado alla quale era estraneo l’accertamento relativo alsecondo licenziamento. Secondo la condivisibilegiurisprudenza di questa Corte il principio di corrispondenzatra il chiesto ed il pronunziato impedisce al giudice che accolgala domanda principale di una parte, di esaminare e deciderela domanda che quest'ultima abbia proposto solo invia subordinata al mancato accoglimento della prima (Cass. n.19304/2014, Cass. n. 15629/2015); la Corte di meritopertanto, a fronte dell’accoglimento della domanda principaledi accertamento della nullità del recesso intimato in formaorale non era tenuta, come viceversa assume l’odiernaricorrente ad esaminare la domanda svolta in via subordinata:men che meno era tenuta a pronunziarsi “sul licenziamentodisciplinare comunicato via notifica” posto che secondo quantopiù sopra detto nel ripercorrere il contenuto del ricorso diprimo grado il secondo licenziamento risultava del tuttoestraneo alla materia del contendere non avendo costituitooggetto di specifica impugnazione con il ricorso giudiziale.7. Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduceai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione degli artt.3, 24, 97 e 111 Cost. censurando la sentenza impugnata peravere la Corte territoriale, in violazione dei principi diNumero registro generale 6167/2025Numero sezionale 157/2026ragionevolezza, economia processuale e tutela del diritNtuom erdo id i raccolta generale 8736/2026Data pubblicazione 08/04/2026difesa, affermato la necessità della impugnazione giudiziale dellicenziamento notificato l’8 febbraio 2022 laddove taleimpugnazione aveva ad oggetto il medesimo recesso datorialeoggetto di precedente impugnazione giudiziale.8. Il motivo è infondato. Secondo quanto osservato nelloscrutinio dei motivi precedenti la domanda azionata nelpresente giudizio dalla lavoratrice aveva ad oggetto in viaprincipale l’accertamento della nullità del licenziamento perdifetto di comunicazione scritta; in questi limiti, nel rispettodel principio della domanda e del principio dispositivo, andavaquindi contenuta la verifica demandata al giudice di merito nonimplicando la stessa, da un punto di vista logico prima ancorache giuridico, anche la necessità di accertare se laimpugnazione giudiziale del primo licenziamento potessevalere anche quale impugnazione giudiziale del secondo. Inquesta prospettiva non è dato ricontrare alcuna delle violazioniprospettate, peraltro in termini del tutto generici, conriferimento ai principi costituzionali indicati in rubrica.9. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondosoccombenza delle spese di lite.10. Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.MNumero registro generale 6167/2025La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla Numero sezionale 157/2026Numero di raccolta generale 8736/2026rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.500,00 perData pubblicazione 08/04/2026compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento a carico di parte ricorrente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovuto.Roma, 14 gennaio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]