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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2025

Cassazione n. 30224/2025

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad ANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 17/03/2025 del GIUDICE Dl PACE Dl CANOSA Dl PUGLIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di LEONARDASGARAMELLA, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del17 marzo 2025, i l Giudice d i pac e di Canosa di Puglia, in applicazione degli artt. 530 cod. proc. pen., 131-bis cod. pen. e 34 , d.lgs. n. 274 del 2000,ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA], per la particolare tenuità del fatto, dall’accusa di avere commesso il delitto di cui all’art. 595 cod. pen. per avere offeso l’onore e la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], dermatologo presso l’[OSCURATO:PERSONA] nel distretto DSS 3-Canosa di Puglia, inviando una mail con un a frase dal contenuto offensivodal proprio indirizzo di posta elettronica ad altro indirizzo accessibile a terzi,poi inoltrata a d altro indirizzo mail ove più persone ne avevano pre so visione; in Canosa di Puglia il 26 e il 30 ottobre 2023 .

Con lo stesso provvedimento l’imputata è stata condannata al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in 500 euro, oltre al pagamento delle spese di costituzione.

2. LeonardaSgaramella ha proposto ricorso per cassazione avverso la predett a sentenzaper il tramite del D ifensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo duedistinti motivi di impugnazione , di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen .

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 538 cod. proc. p en . , 131 - bis c od . p en . , 34 , d.lg s . n. 74 del 20 00 , nonché l ’ erronea interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 20 22 , l ’ erronea condanna alle statuizioni civili e alle spese dell’imputata assolta ex art. 530 c od . proc.pen.

La sentenza applicherebbe norme tra loro alternative, giungendo a una condanna alle statuizioni civili pur di fronte a una sentenza di assoluzione , co n violazione dell’art. 538 cod. p roc . p en . s econdo cui il g iudice p uò condannare a lle statuizioni civili richieste dalla parte costituita nel solo caso di condanna.

Se è vero che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima ta l e disposizione nella parte in cui non prevedevache il g iudice, quando pronuncia va sentenza di proscioglimento ex art. 131 - bis c od . p en ., decid esse anche sulla domanda risarcitoria, detta sentenzariguarderebbe solo quella causa di non punibilità , sicché in tutte le altre ipotesi assolutorie il giudice non potrebbe condannare alle statuizioni civili richieste dalla parte costituita ex art. 74 c od . p roc . p en .

E dal momento che , nel caso di specie, l’art. 131-biscod. p en . sarebbe stato erroneamente applicato a un reato di competenza del giudice di pace , cui sarebbe applicabile sol tant o la speciale causa di improcedibilità prevista dall ’ art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, la sentenza impugnataavrebbe erroneamente condanna to l’imputata alle statuizioni civili.

Allo stesso modo, anche l ’ art. 34 , d.lg s . n. 274 del 2000 sarebbe stato erroneamente applicato, atteso che esso subordin erebbe la pronuncia di proscioglimento al consenso dell’imputato e della persona offesa,mai richiesto .

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la mancanzadella motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all’art. 595 cod.pen.

L a sentenza impugnata incorre rebbe nella mancanza di motivazione sub specie “ motivazione apparente ” , non essendosi pronunciata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia dal punto di vista oggettivo (essendosi al cospetto di un esercizio del diritto di critica , posto che la mailera diretta all’URP, organo a cui indirizzare istituzionalmente doglianze, esposti, disservizi), sia dal punto di vista soggettivo, atteso che l’intenzione della ricorrentesarebbe stata quella di denunciare un disservizio e non di diffamare il dott. [OSCURATO:PERSONA].

3. In data 16 giugno 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. In data 27 giugno 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse dell’imputata, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che deve ri t e ne rsi astrattamente sussistente l ’ interesse a ricorreredell’imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia applicato la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.

Infatti, tale pronuncia, una volta divenuta irrevocabile, comporta, ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc., la configurabilità del giudicato in ordine all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno.

Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso è ammissibile soltanto nel caso in cui esso indichi specificamente il concreto svantaggio processuale da rimuovere e le ragioni che avrebbero dovuto portare il giudice a una pronuncia ampiamente liberatoria (Sez. 5, n. 44118 del 10/10/2019, Rv. 277847 - 01).

Nel caso di specie, il ricorso èdiretto a far valere sia il mancato proscioglimento nel merito, atteso che, con il secondo motivo,è stata censurata la motivazione in punto di ritenuta sussistenza della contestata diffamazione; sia l’interesse a rimuovere la condanna alle statuizioni civili, che secondo la tesi difensiva non potrebbe essere emessa in caso di applicazione della causa di improcedibilità dell’azione penale prevista dall’art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 per il procedimento davanti al giudice di pace.

Pertanto, ricorrono le condizioni di ammissibilità del ricorso richieste dal richiamato indirizzo giurisprudenziale.

3. Tanto osservato, muovendo, secondo l’ordine logico, dal secondo motivo, deve rilevarsi la fondatezza delle censure difensive, atteso che la sentenza impugnata, dopo avere riportato gli elementi di prova acquisiti nel corso dell’istruzione dibattimentale ed avere, in particolare, riferito le dichiarazioni dei testi escussi e della stessa imputata, ha omesso totalmente di esplicitare le ragioni per le quali i giudizi espressi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella mail inviata all ’ URP integrassero il delitto contestato e non fosse configurabile, come invece eccepito dal suo Difensore, un legittimo esercizio del diritto di critica.

Già sotto tale profilo, dunque, la sentenza deve essere annullata, essendo la motivazione del tutto mancante su un aspetto essenziale delle statuizioni decisorie.

4. Benché dall’accoglimento del secondo motivo derivi l’assorbimento del primo motivo, atteso che la questione sulla configurabilità del delitto contestato è logicamente pregiudiziale rispetto al tema dell’eventuale giudizio sulla particolare tenuità del fatto, non è superfluo ricordare, proprio con riferimento al primo motivo di doglianza, che leSezioni unite hanno escluso l’applicazione dell’art. 131 - bis cod. pen. nel procedimento davanti al giudice di pace , nel quale trova, invece, applicazione la speciale causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto contemplata dall’art. 34, d. lgs . n. 274 del 2000 (così Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01 ) .

Al contrario , la sentenza impugnata, pur muovendo datale corretta premessa, sembra avere fatto applicazione, a quanto parrebbe dalla non perspicua motivazione, sia dell’art. 131-bis cod. pen., sia, del tutto contraddittoriamente, anche del citato 34, d.lgs. n. 274 del 2000.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio , per nuovo giudizio, a l Giudice di pace di Canosa di Puglia in diversa composizione fisica .

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvi o per nuovo giudizio a l Giudice di pace di Canosa di Puglia in diversa composizione fisica.

Così deciso in data 8 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad ANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 17/03/2025 del GIUDICE Dl PACE Dl CANOSA Dl PUGLIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di LEONARDASGARAMELLA, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del17 marzo 2025, i l Giudice d i pac e di Canosa di Puglia, in applicazione degli artt. 530 cod. proc. pen., 131-bis cod. pen. e 34 , d.lgs. n. 274 del 2000,ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA], per la particolare tenuità del fatto, dall’accusa di avere commesso il delitto di cui all’art. 595 cod. pen. per avere offeso l’onore e la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], dermatologo presso l’[OSCURATO:PERSONA] nel distretto DSS 3-Canosa di Puglia, inviando una mail con un a frase dal contenuto offensivodal proprio indirizzo di posta elettronica ad altro indirizzo accessibile a terzi,poi inoltrata a d altro indirizzo mail ove più persone ne avevano pre so visione; in Canosa di Puglia il 26 e il 30 ottobre 2023 . Con lo stesso provvedimento l’imputata è stata condannata al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in 500 euro, oltre al pagamento delle spese di costituzione. 2. LeonardaSgaramella ha proposto ricorso per cassazione avverso la predett a sentenzaper il tramite del D ifensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo duedistinti motivi di impugnazione , di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen . 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 538 cod. proc. p en . , 131 - bis c od . p en . , 34 , d.lg s . n. 74 del 20 00 , nonché l ’ erronea interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 20 22 , l ’ erronea condanna alle statuizioni civili e alle spese dell’imputata assolta ex art. 530 c od . proc.pen. La sentenza applicherebbe norme tra loro alternative, giungendo a una condanna alle statuizioni civili pur di fronte a una sentenza di assoluzione , co n violazione dell’art. 538 cod. p roc . p en . s econdo cui il g iudice p uò condannare a lle statuizioni civili richieste dalla parte costituita nel solo caso di condanna. Se è vero che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima ta l e disposizione nella parte in cui non prevedevache il g iudice, quando pronuncia va sentenza di proscioglimento ex art. 131 - bis c od . p en ., decid esse anche sulla domanda risarcitoria, detta sentenzariguarderebbe solo quella causa di non punibilità , sicché in tutte le altre ipotesi assolutorie il giudice non potrebbe condannare alle statuizioni civili richieste dalla parte costituita ex art. 74 c od . p roc . p en . E dal momento che , nel caso di specie, l’art. 131-biscod. p en . sarebbe stato erroneamente applicato a un reato di competenza del giudice di pace , cui sarebbe applicabile sol tant o la speciale causa di improcedibilità prevista dall ’ art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, la sentenza impugnataavrebbe erroneamente condanna to l’imputata alle statuizioni civili. Allo stesso modo, anche l ’ art. 34 , d.lg s . n. 274 del 2000 sarebbe stato erroneamente applicato, atteso che esso subordin erebbe la pronuncia di proscioglimento al consenso dell’imputato e della persona offesa,mai richiesto . 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la mancanzadella motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all’art. 595 cod.pen. L a sentenza impugnata incorre rebbe nella mancanza di motivazione sub specie “ motivazione apparente ” , non essendosi pronunciata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia dal punto di vista oggettivo (essendosi al cospetto di un esercizio del diritto di critica , posto che la mailera diretta all’URP, organo a cui indirizzare istituzionalmente doglianze, esposti, disservizi), sia dal punto di vista soggettivo, atteso che l’intenzione della ricorrentesarebbe stata quella di denunciare un disservizio e non di diffamare il dott. [OSCURATO:PERSONA]. 3. In data 16 giugno 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. In data 27 giugno 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse dell’imputata, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che deve ri t e ne rsi astrattamente sussistente l ’ interesse a ricorreredell’imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia applicato la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. Infatti, tale pronuncia, una volta divenuta irrevocabile, comporta, ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc., la configurabilità del giudicato in ordine all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso è ammissibile soltanto nel caso in cui esso indichi specificamente il concreto svantaggio processuale da rimuovere e le ragioni che avrebbero dovuto portare il giudice a una pronuncia ampiamente liberatoria (Sez. 5, n. 44118 del 10/10/2019, Rv. 277847 - 01). Nel caso di specie, il ricorso èdiretto a far valere sia il mancato proscioglimento nel merito, atteso che, con il secondo motivo,è stata censurata la motivazione in punto di ritenuta sussistenza della contestata diffamazione; sia l’interesse a rimuovere la condanna alle statuizioni civili, che secondo la tesi difensiva non potrebbe essere emessa in caso di applicazione della causa di improcedibilità dell’azione penale prevista dall’art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 per il procedimento davanti al giudice di pace. Pertanto, ricorrono le condizioni di ammissibilità del ricorso richieste dal richiamato indirizzo giurisprudenziale. 3. Tanto osservato, muovendo, secondo l’ordine logico, dal secondo motivo, deve rilevarsi la fondatezza delle censure difensive, atteso che la sentenza impugnata, dopo avere riportato gli elementi di prova acquisiti nel corso dell’istruzione dibattimentale ed avere, in particolare, riferito le dichiarazioni dei testi escussi e della stessa imputata, ha omesso totalmente di esplicitare le ragioni per le quali i giudizi espressi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella mail inviata all ’ URP integrassero il delitto contestato e non fosse configurabile, come invece eccepito dal suo Difensore, un legittimo esercizio del diritto di critica. Già sotto tale profilo, dunque, la sentenza deve essere annullata, essendo la motivazione del tutto mancante su un aspetto essenziale delle statuizioni decisorie. 4. Benché dall’accoglimento del secondo motivo derivi l’assorbimento del primo motivo, atteso che la questione sulla configurabilità del delitto contestato è logicamente pregiudiziale rispetto al tema dell’eventuale giudizio sulla particolare tenuità del fatto, non è superfluo ricordare, proprio con riferimento al primo motivo di doglianza, che leSezioni unite hanno escluso l’applicazione dell’art. 131 - bis cod. pen. nel procedimento davanti al giudice di pace , nel quale trova, invece, applicazione la speciale causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto contemplata dall’art. 34, d. lgs . n. 274 del 2000 (così Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01 ) . Al contrario , la sentenza impugnata, pur muovendo datale corretta premessa, sembra avere fatto applicazione, a quanto parrebbe dalla non perspicua motivazione, sia dell’art. 131-bis cod. pen., sia, del tutto contraddittoriamente, anche del citato 34, d.lgs. n. 274 del 2000. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio , per nuovo giudizio, a l Giudice di pace di Canosa di Puglia in diversa composizione fisica . P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvi o per nuovo giudizio a l Giudice di pace di Canosa di Puglia in diversa composizione fisica. Così deciso in data 8 luglio 2
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