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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 30207/2024

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricors i riuniti n n. 2 1815 /202 3 e 2 2588 / 202 33 r.g. propost i, rispettivamente, il primo,da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Fermo (FM), alla Via della Carriera n. 24. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata - ed il secondo da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Fermo (FM), alla Via della Carriera n. 24.- ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (nella qualità di mandataria e procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Conegliano (TV), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata - avverso l’ordinanza, n. cron. 7911 /20 2 3 , del la CORTE DI CASSAZIONE , pubblicatain data 20/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, exart. 645 cod. proc. civ., avverso il decreto n. 595/2004 con cui il Tribunale di Teramo gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:SOCIETA].), della somma di € 7.114,98, oltre interessi, a titolo di residuo debito restitutorio derivante da un contratto di finanziamento, denominato Coopcommercio, di originari € 20.000.000, in ordine al quale era fideiussore della debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in particolare: a) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso sulla base di un mero estratto conto in difetto delle condizioni di ammissibilità relative alla prova del presunto credito; b) la nullità del contratto fideiussorio per omessa consegna dello stesso, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993, oltre che per sua assoluta indeterminatezza; c) l'erroneità del credito azionato nonché la prescrizione quinquennale del diritto al versamento degli interessi; d) la violazione, da parte della banca, dell'art. 119 del d.lgs. n. 185/1993, per la mancata informazione periodica in suo favore; f) la violazione degli artt. 1374 e 1375 cod. civ in materia di obblighi di correttezza e buona fede.

Chiese, pertanto, revocarsi il decreto suddetto e, in via riconvenzionale, accertarsi la responsabilità della banca per la violazione degli anzidetti obblighi imposti dalla legge e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patito, da determinarsi equitativamente.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che contestò gli assunti di controparte, l’adito tribunale, con sentenza n. 976/2011, respinse la descritta opposizione.

2. Analogo esito negativo ebbe il gravame promosso dal [OSCURATO:PERSONA] contro quella decisione, rigettato dall’adita Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 14 marzo 2018, n. 478, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].).

3. Con ordinanza del 20 marzo 2023, n. 7911, fu respinto dalla Suprema Corte pure il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della decisione di appello.

3.1. Per quanto qui di residuo interesse, la menzionata ordinanza ritenne infondato il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente aveva lamentato, exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione di legge, in particolare degli artt. 2907 cod. civ., 81 e 112 cod. proc. civ., 24 Cost. e 1264 cod. civ., ascrivendo alla corte distrettuale di avere ritenuto legittimata attiva [OSCURATO:SOCIETA]. all'atto della presentazione del ricorso per ingiunzione (luglio 2004), malgrado risultasse che il creditoper cui la stessa aveva agito monitoriamente era stato ceduto, il 28 dicembre 2000, a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], di eccezione rilevabile d'ufficio, provata documentalmente, che la sentenza gravata neppure aveva preso in considerazione, malgrado l'esplicita richiesta della parte appellante, manifestata con le deduzioni allegate al verbale di udienza 25 giugno 2013.

Opinò la Corte che «La censura è infondata.

La situazione descritta dal ricorrente integra, semmai, un difetto di titolarità del diritto controverso, e non un difetto di legitimatio ad causam.

Quest’ultimo, infatti, va rilevato sulla base della stessa prospettazione della domanda: l’attore, cioè, deve presentarsi in giudizio non affermandosi titolare del diritto controverso.

Il ricorrente, però, nulla dice del contenuto – sotto tale profilo – del ricorso monitorio di controparte, e la stessa riproduzione, in parte qua, dell’atto di costituzione di quest’ultima in appello, non contiene affatto l’ammissione di non essere la comparente titolare del diritto controverso, bensì l’esatto contrario.

Trattandosi, perciò, di questione riguardante la effettiva titolarità del credito azionato, ossia di questione di merito, non vale la regola della rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio; onde la questione stessa è coperta dal giudicato interno, non avendo l’attuale ricorrente impugnato a suo tempo, con l’atto di appello, la contraria statuizione del giudice di primo grado, il quale, rigettando la sua opposizione al decreto ingiuntivo, aveva invece riconosciuto la titolarità del diritto in capo alla banca intimante».

4. Con successivi ricorsi ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., notificati il 23 ottobre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per revocazione la suddetta ordinanza di questa Corte n. 7911 del 2023, formulando, in entrambi,un unico motivo, illustrato anche da memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Questi ricorsi hanno generato due procedimenti, rispettivamente nn.rr.gg. 21815 e 22588 del 2023, solo nel secondo dei quali ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – già [OSCURATO:SOCIETA]., “credito originariamente in capo a [OSCURATO:SOCIETA].” – in persona della sua mandataria e procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rimasta solo intimata [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale, va disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei due procedimenti, rispettivamente nn.rr.gg. 21815 e 22588 del 2023(in particolare riunendosi questo secondo al primo), generati dai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] contro la medesima ordinanza della Corte di cassazione del 20 marzo 2023, n. 7911.

2. Sempre in via pregiudiziale, rileva il Collegio, quanto all’avvenuta costituzione, solo nel procedimento n.r.g. 22588 del 2023 , con un atto denominato “controricorso”, – e benché non destinataria della notificazione del corrispondente ricorso del [OSCURATO:PERSONA] –della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria e procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima resasi cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA]. (a sua volta già cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA].) del credito di cui si discute, che detta costituzione deve essere qualificata come un intervento ex art. 111 cod. proc. civ., dalla stessa spiegato , nella indicata qualità, per essere la società da essa oggi rappresentata succeduta , per effetto delle relative cessioni, nellatitolarità del menzionato credito.

2.1. L’ammissibilità di una tale tipologia di intervento in questa sede, benché astrattamente configurabile alla stregua delle argomentazioni tutte rinvenibili in Cass. n. 34562 del 2022 e Cass. n. 7721 del 2023 (alle cui esaustive motivazioni, sui corrispondenti specifici punti, può qui farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), deve essere valutata, tuttavia, concretamente, tenendo conto, in particolare: i ) di quanto rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo agli oneri di allegazione e prova gravanti sul soggetto che proponga impugnazione oppure –come avvenuto nella specie – vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio; ii) della condotta processuale mantenuta dalla parte diversa da quella interessata dalla vicenda successoria suddetta, fin da ora rimarcandosi, peraltro, che, nell’odierno giudizio di legittimità, il [OSCURATO:PERSONA], nella suamemoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. – nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportategli dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022, trattandosi di ricorso notificato il 23 ottobre 2023– d el 2 /9 ottobre 202 4 , ha specificamente contestato l’essere effettivamente cessionarieBanca [OSCURATO:SOCIETA]. e, prima di essa, [OSCURATO:SOCIETA]., cessionarie del credito di cui si discute.

In detta memoria, invero, si legge, tra l’altro (cfr. pag. 2), che «[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel controricorso depositato in atti, qualificanell’atto, la sua legittimazione e posizione processuale dichiarando di costituirsi nelprocedimento promosso contro “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . (già [OSCURATO:SOCIETA].), oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., […] quale parte resistente, senza dare nessunriferimento di questa successione processuale e, soprattutto , senza dare prove dei passaggi di titolarità dell’asserito diritto a costituirsi nel presente procedimento in luogo della [OSCURATO:SOCIETA]., citando,inoltre, in premessa che sarebbe succeduta non direttamente ad [OSCURATO:SOCIETA]., ma la resistente [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . sarebbe inoltre succeduta ad [OSCURATO:SOCIETA]., enon ad [OSCURATO:SOCIETA]. […] , per un credito originariamente in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., quindidichiarando diversi passaggi del diritto di successione precedenti a quello esercitato quioggi di cui negli allegati non risulta nessuna traccia relativa alla produzione dei “contratti di cessione” e sia altra documentazione probatoria idonea a sostenere quanto affermato in fatto e diritto solo astrattamente nel controricorso che di certo carente di legittimazione».

2.2. Orbene, esigenze di chiarezza impongono di premettere che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio.

Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale " Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.

Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.

Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.

Ciò che rileva, quindi, è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).

Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio (o, per quanto qui di specifico interesse, l’atto mediante il quale si interviene in un giudizio instaurato da altri) non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione (al pari dell’intervento in causa) sarà inammissibile.

Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi).

L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi).

Da quest'analisi emerge, allora, come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.

La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione diFinint [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria e procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di essersi resa quest’ultima cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA]. –a sua volta già cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA].– del credito di cui si discute ).

La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda.

I due regimi giuridici sono,conseguentemente, diversi.

Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del2016, che: i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla eprovarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili conla negazione ad opera della controparte; ii) le contestazioni, da parte di quest’ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istantehanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza chel'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventualipreclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti; iii) lacarenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.

2.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova -la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo exartt. 110 e 111 cod. proc. civ.

2.3.1. Nei termini suddetti si sono espressamente pronunciate Cass. n. 24050 del 2019 (che ritenne inammissibile il ricorso perché promosso da alcuni soggetti nell'asserita veste di successori mortis causa dell'originario attore, ma senza aver dato prova delle circostanze che li avrebbero legittimati a proporre il ricorso per cassazione –e cioè l'esistenza di un testamento che li istituiva eredi o il rapporto di parentela con il de cuius– e di essere perciò gli unici eredi legittimi di questo), Cass. n. 22244 del 2006 (nella specie, fu confermata la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione rilevando che la proponente era una società di persone con denominazione diversa ed appartenente ad altro tipo societario rispetto a quella che aveva partecipato al giudizio di primo grado e che essa non aveva prodotto alcun documento attestante la successione a quest'ultima) e Cass. n. 25344 del 2010, conforme a quest’ultima.

Nel medesimo senso sostanziale, peraltro, risultano anche, tra le altre: i) Cass.n. 13685 del 2006, secondo cui «Il soggetto che proponga appello - non diversamente da chi proponga ricorso per cassazione -nell'asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado del giudizio deve allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità di erede.

La mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio.

Ai fini del convincimento probatorio,il giudice può utilizzare come argomento di prova, ex art. 116 cod. proc. civ., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità»; ii) Cass. n. 15352 del 2010, a tenore della quale «Poiché la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, chi intende proporre ricorso per cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l'asserita sua qualità di erede di detta parte.

La mancanza di tale prova è rilevabile d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio»; iii) Cass. n. 1943 del 2011, secondo cui «In tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione del ricorrente che aveva prodotto atti notarili della Repubblica Croata, con traduzione giurata, attestanti il decesso delde cuius, l'apertura della successione e la delazione dell'eredità in suo favore)».

2.4. Pertanto, alla stregua dell’appena descritto indirizzo ermeneutico, – che il Collegio, condividendolo, intende ribadire –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria e procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima resasi cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA]. (a sua volta già cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA].) del credito di cui si discute, al fine digiustificare la propria legittimazione ad intervenire in questa sede peressere la società da essa rappresentata subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, avrebbe dovuto non soltanto allegare ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è, come già anticipatosi, rilevabile d'ufficio.

2.4.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in proposito, ha dichiarato di depositare unitamente al “controricorso”, tra l’altro: i) “ Estratto G.U. n. 89, parte II, 29.07.21” (cfr. doc. indicato sub n. 5), recante l’avviso dell’avvenuta cessione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]p.a. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

“di tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso […], tra i quali, per l’appunto, quello di cui al presente giudizio” (cfr. pag. 3 del "controricorso”).

2.4.2. Così operando, tuttavia, la stessa ha finito per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessarioai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti di quest’ultimo e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell’effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (come accaduto nella specie per effetto di quanto si è detto in precedenza) dal debitore ceduto.

2.4.3. Invero – come si legge in Cass. n. 5478 del 2024 - in linea generale, ai fini della prova della cessione di uncredito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non puòritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 cod. civ.,quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, diuna mera dichiarazione della parte interessata.

2.4.4. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in qualsiasi forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B.

2.4.5. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, nellerecenti Cass. n. 5478 del 2024 e Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l’altro ( cfr . in motivazione), che «[…] i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della notizia della cessione quale prova della stessa, vannorettamente intesi.

Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto,quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti incui si è precisato che “una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 –01, secondo cui: “l’art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rap porti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella [OSCURATO:PERSONA], e dispensando la banca cessionaria dall’oneredi provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescrittiin via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non èsubordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anchemediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito alcedente”), ovvero, più specificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù diun’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art.58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione delcredito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la provadocumentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 –01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).

Va tenuto presente che: a) la provadella cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua e sistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla liberavalutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b)opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell’esistenza dellacessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità delcredito) dalla questione della prova dell’inclusione di un determinato creditonel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di creditiindividuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B..

Sulla base di tali ultimepuntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quandonon sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solol’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella [OSCURATO:PERSONA], può bencostituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l’esistenza del contratto di cessione, quest’ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall’esatta individuazione dell’oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]).

Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.

D’altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l’avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest’ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l’effettiva esistenza della dedotta cessione.

In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».

2.4.6. La riportata pronuncia ha enunciato, infine, il seguente principio di diritto: «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest’ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.

Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell’art. 58 T.U.B.

In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell’avvenuta cessione nella [OSCURATO:PERSONA], prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.

Se l’esistenza di quest’ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.

Laddove, peraltro, l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo».

2.4.7. Alla stregua dell’appena riportato, e qui condiviso, principio, dunque, e ribadito che il soggetto che proponga impugnazione oppure (come concretamente avvenuto nella specie) vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova -la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo exartt. 110 e 111 cod. proc. civ. (cfr. tra le più recenti, la già citata Cass. n. 24050 del 2019), ne discende che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., benché gravata,fin dal momento del deposito del proprio “controricorso”, dell’onere di provare che la propria rappresentata era subentrata, quale successore a titolo particolare, nella titolarità del credito de quo, non ha fornito adeguata dimostrazione di tanto , posto che la sola descrittadocumentazione dalla prima prodotta contestualmente al deposito del suo “ controricorso ” si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione,in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ed ancor prima quello da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA].) deicrediti (tra cui quello di cui oggi si discute) già di [OSCURATO:SOCIETA].

La stessa, infatti, investe il solo requisito della “notificazione” della cessione da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al debitoreceduto, necessario ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti diquest’ultimo e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventualepagamento dal medesimo effettuato in favore della cedente, non anche la provadell’effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi,dell’effettivo trasferimento della titolarità di quel credito.

2.5. Una tale carenza probatoria – rilevabile di ufficio anche da questa Corte, giova nuovamente ricordarlo, attenendo alla regolare instaurazione de contraddittorio nella fase della impugnazione –nemmeno è stata colmata da una condotta processuale della part e odiern a ricorrent e comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] contrario, il [OSCURATO:PERSONA], come pure si è già riferito, con la propriamemoria ex art. 380.bis.1 cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis , risultante dalle modifiche apportategli dal menzionato d.lgs.n. 149 del 2022) ne ha espressamente contestato la legittimazione adintervenire in questa sede non avendo la stessa dimostrato il contratto dicessione dei crediti in forza del quale ha affermato di essere titolare del rapporto e/o del credito controverso (né quello, ad esso anteriore, da Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo ad [OSCURATO:SOCIETA].).

2.5.1. È qui doveroso puntualizzare, peraltro, che la trattazione dell’odierno giudizio di legittimità è avvenuta secondo il rito previsto dal già citato art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (rubricato Procedimento per la decisione in camera di consiglio), sicché la predetta contestazione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] poteva avvenire, per la prima volta, nella sua memoria di cui al comma 1della citata norma.

2.5.2. È sicuramente vero, infatti, che costituisce indirizzo costante diquesta Corte quello per cui le memorie di cui agli artt. 380-bise 380-bis.1 cod. proc. civ., nei rispettivi testi anteriori alle modificazioni apportategli dald.lgs. n. 149 del 2022, non potevano contenere nuove censure e/o eccezioni, ma solo illustrare quelle già proposte ( cfr., e multis, Cass. n. 30878 del2023; Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006).

Una tale conclusione, condivisa dalCollegio e ragionevolmente riproponibile, in linea generale, anche conriferimento alla memoria di cui all’art. 380-bis.1, comma 1, cod. proc. civ.come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 (non decisive, in contrario, alcunedifferenze del testo di detta disposizione rispetto a quello suo antecedente),si rivela, tuttavia, affatto insoddisfacente nella peculiare vicenda processualein esame, caratterizzata dal fatto che solo per effetto dell’atto, denominato“controricorso”, ad esse notificato e poi depositato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella indicata qualità,il ricorrente si è trovat o , in questo giudizio di legittimità, al cospetto di un soggetto diverso da quello ([OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].) nei cui confronti aveva ritualmente effettuato lanotifica del rispettiv o ricors o n. 22588/2023 ed in contraddittorio con il quale si era svolto ilgiudizio di appello.2.5.3.

È giocoforza, allora, ritenere, onde scongiurare il potenziale verificarsi di una chiara lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (cfr. art. 24 Cost.), che, proprio tenuto conto del concreto iter procedimentale previsto dall’indicato art. 380-bis.1 cod. proc. civ., una sua interpretazione costituzionalmente orientata non può che essere nel senso che la memoria suddetta, in una ipotesi particolare come quella appunto in esame (chiaramente differente da quella affrontata e decisa da Cass. n. 8975 del 2020, in cui era il ricorrente ad aver agito affermandosi successore a titolo particolare nel diritto controverso e tale qualità, non contestata nel controricorso, lo era stata invece, solo nella successiva memoria exart. 380- biscod. proc. civ. della parte controricorrente.

In quella occasione, questa Corte sancì che «Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte.

In particolare, nel giudizio di cassazione, il fatto che il controricorrente non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione del ricorrente e si sia solo difeso nel merito dell'impugnazione valecome riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva e ne preclude la rilevabilità con la successiva memoria ex art. 378 c.p.c .»), configurandosi come il primo ed unico atto difensivo (non essendo prevista dal rito disciplinato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la discussione della causa in pubblica udienza) a disposizione della part e ricorrent e suddetta per contestare la titolarità, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intervenuta in giudiziotramite la sua rappresentante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la prima volta, solo in questo grado di legittimità, del credito di cui oggi si discute, debba consentire una siffatta contestazione.

2.6. Resta solo da dire che il menzionato “controricorso” di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella indicata qualità, nemmeno offre altri “elementi utili” che permettano a questa Corte diverificare l’esistenza di una prova presuntiva della cessione de qua e dell’inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel“blocco” dei rapporti ceduti (cfr. Cass. n. 24798 del 2020).

Pertanto, essendo mancata la concreta dimostrazione di detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controversa in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il suo odierno intervento, tramite la procurat id rice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., de ve ritenersi inammissibile. 3.Allo scrutinio dell’unico , identico, motivo formulato in ciascuno dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA], giova dentico,premettere, poi, che costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza o dell’ordinanza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; l'errore di fatto revocatorio consiste, difatti, in una falsa percezione della realtà, inuna svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (cfr., tra le più recenti, Cass., SU, n. 5906 del 2020; Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 735 del 2023).

3.1. In altri termini, come ripetutamente ribadito da questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 20013 del 2024; Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 16439 del 2021; Cass. n. 4344 del 2020; Cass. n. 16138 del 2019; Cass. n. 27570 del 2018; Cass. n. 442 del 2018), l’istanza di revocazione di una decisione della Corte di cassazione, proponibile exart. 391-biscod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 395,n. 4, cod. proc civ., e consistente in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile, escluso (o accertato) in base agli atti ed ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla decisione, l'altra dagli atti e documenti processuali (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3544 del 2022; Cass., SU., n. 10854del 2021; Cass., SU, n. 10249 del 2021; Cass., SU, n. 31032 del 2019), sempreché la realtà desumibile dalla decisione stessa sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr., e plurimis, Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 13915 del 2005; Cass. n. 2425 del 2006; Cass. n. 22171 del 2010; Cass., SU, n. 9882 del 2001; Cass., SU, n. 23856 del 2008; Cass., SU, n. 4413 del 2016; Cass. n. 16138 del 2019).

Il vizio revocatorio, invece, non ricorre ove la statuizione della Corte sia conseguenza di una pretesa erratavalutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. Cass. n. 20635 del 2017, menzionata, in motivazione, anche dalle più recenti Cass. n. 16138 del 2019 e Cass. n. 3544 del 2022.

Si veda pure Cass., SU, n. 4367 del 2021, che ha escluso la percorribilità della revocazione ove non si tratti di errore percettivo sull'identificazione degli atti, ma di attività di interpretazione e valutazione degli stessi).

Un siffatto errore, poi, deve: i) essere essenziale e decisivo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 20013 del 2024; Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 11200 del 2018; Cass. n. 25871 del 2017; Cass. 24334 del 2014), nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la statuizione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa (cfr., ex aliis, Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 16138 del 2019; Cass. n. 14656 del 2017); ii) rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la decisione impugnata e gli atti o documenti del giudizio (cfr. Cass., SU, n. 20013 del 2024), senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi.

4. Fermo quanto precede, l’unico formulato motivo di entrambi i ricorsi, exartt. 391-bise 395, n. 4, cod. proc. civ., assume che l’ordinanza impugnata «sembra affetta da un errore di fatto, provato dagli atti e risultante dai documenti di causa.

La decisione è fondata, infatti, sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oltre a non essere risultato uno dei motivi controversi su cui l’esimio Collegio si è pronunciato.

Ed invero, è stata ritenuta titolare ed attrice del diritto la [OSCURATO:SOCIETA]. che, invece, aveva formalizzato a mezzo cartolarizzazione dei crediti ex lege n. 130/99, già nell’anno 2000, al cessionario [OSCURATO:SOCIETA]., viceversa la vera e sola titolare del diritto vantato contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in tutti i gradi di giudizio svoltisi fin dall’anno 2004».

Si sostiene, in particolare, che «Sembra evidente, dalla lettura di tutta la documentazione versata in atti dalle parti, fin dall’emissione del d.i. n. 595/2004 da parte del Tribunale di Teramo, che il diritto esercitato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per contro di [OSCURATO:SOCIETA]. in proprio sia, viceversa, ascrivibile, esclusivamente, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come da pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] n. 301 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] […], ove si dichiarava che la [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ceduto in blocco i crediti per cartolarizzazione ex lege n. 130/99 proprio a favore di [OSCURATO:SOCIETA].

Di conseguenza, la [OSCURATO:SOCIETA]., nel 2004, non avrebbe mai potuto, in nessun caso, esercitare in giudizio il diritto di credito vantato solo da [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltretutto in proprio contro [OSCURATO:PERSONA], con procura rilasciata dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]».

4.1. Tale doglianza si rivela inammissibile.

4.2. Essa investe le determinazioni assunte dall’ordinanza impugnata (di cui si è già esaustivamente dato conto nel §

3.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi, qui, per brevità, interamente richiamato) per respingere il primo motivo del ricorso spiegato dal [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 478 del 2018.

4.3. Orbene, rileva il Collegio che, in realtà, la censura in esame, per come concretamente argomentata, cerca di contestare un (preteso) errore di giudizio, e non percettivo, atteso che ciò di cui si duole l’odierno ricorrente, lungi dall’essere una “svista” obbiettivamente ed immediatamente rilevabile in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte (il non essersi “accorta” che la titolarità del credito monitoriamente azionato da [OSCURATO:SOCIETA]. nel luglio 2004 spettava, invece, ancor prima della instaurazione del corrispondente procedimento, a [OSCURATO:SOCIETA]., già divenutane cessionaria fin dal dicembre 2000), si risolve, invero, nella contestazione afferente il mancato accoglimento del primo motivo del citato ricorso da lui spiegato contro la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 478 del 2018, ossia in una pretesa valutazione di asseriti errori di diritto e non di fatto.

4.3.1. Occorre ricordare, allora, che, come si è già detto in precedenza, in tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone, non un qualsiasi errore di fatto, ma un errore di fatto (riguardante gli atti interni al giudizio di legittimità.

Cfr. Cass., SU, n. 20013 del 2024) che si risolva in un'erronea percezione dei fatti di causa, non ricorrendo, dunque, vizio revocatorio, quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione di documenti e risultanze processuali e non nella relativa inesatta percezione (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 13181 del 2013; Cass. n. 22171 del 2010; Cass. n. 16447 del 2009; Cass. n. 26022 del 2008.

In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche le più recenti Cass. n. 20635 del 2017, Cass. n. 16138 del 2019, Cass. n. 3544 del 2022, Cass. n. 735 del 2023 eCass., SU, n. 20013 del 2024).

4.3.2. L’odierna censura investe, invece, essenzialmente, la stessa attività di valutazione ed interpretazione giuridica complessivamente compiuta dalla Corte anche della complessiva condotta processuale tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nei due gradi di merito. on viè chi non veda, del resto, che una valutazione implica di per sé sola una decisione e, quindi, una ponderazione o scelta tra più possibilità o alternative, tanto escludendo la configurabilità dell'errore revocatorio.

4.3.3. In definitiva, quindi, nel caso di specie, la censura veicolata dal ricorrente non denuncia una svista obiettivamente ed immediatamente percepibile, commessa dalla Corte regolatrice, bensì contesta la negativa valutazione complessiva effettuata da quest’ultima circa il primo motivo del precedente suo ricorso, che, semmai (ed in via di mera ipotesi), potrebbe integrare un errore di giudizio (non altrimenti emendabile nel vigente sistema delle impugnazioni, ove riferito ad una decisione della Corte di cassazione, per superiore volontà della Legge affinché ne lites fiant paene perennes, et vita hominum modum excedant) e non un errore di fatto revocatorio, tendendosi, in ultima istanza, a sollecitare un rinnovato giudizio sul disatteso motivo del precedente ricorso per cassazione

5. In definitiva: il ricorso n.r.g. 21815 del 2023 di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese del relativo giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata la parte destinataria del ricorso medesimo, altresì dandosi atto –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il t enore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»; ii) il ricorso n.r.g. 22588 del 2023 di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di provvedere sulle relative spese, stante la ritenuta inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella indicata qualità e l’essere rimasta solo intimata [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. , altresì dandosi atto, stante il tenore della pronuncia adottata anche su detto ricorso, che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per tale ricorso, salva la verifica, spettante all'amministrazione giudiziaria, della debenza in concreto del contributo medesimo per le stesse ragioni già precedentemente esposte. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, disposta la riunione, exart. 335 cod. proc. civ., dei procedimenti nn. 21815 e 22588 del 2023, generati dairicorsi di [OSCURATO:PERSONA] contro la medesima ordinanza della Corte di cassazione del 20 marzo 2023, n. 79

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricors i riuniti n n. 2 1815 /202 3 e 2 2588 / 202 33 r.g. propost i, rispettivamente, il primo,da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Fermo (FM), alla Via della Carriera n. 24. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata - ed il secondo da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Fermo (FM), alla Via della Carriera n. 24.- ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (nella qualità di mandataria e procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Conegliano (TV), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata - avverso l’ordinanza, n. cron. 7911 /20 2 3 , del la CORTE DI CASSAZIONE , pubblicatain data 20/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, exart. 645 cod. proc. civ., avverso il decreto n. 595/2004 con cui il Tribunale di Teramo gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:SOCIETA].), della somma di € 7.114,98, oltre interessi, a titolo di residuo debito restitutorio derivante da un contratto di finanziamento, denominato Coopcommercio, di originari € 20.000.000, in ordine al quale era fideiussore della debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in particolare: a) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso sulla base di un mero estratto conto in difetto delle condizioni di ammissibilità relative alla prova del presunto credito; b) la nullità del contratto fideiussorio per omessa consegna dello stesso, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993, oltre che per sua assoluta indeterminatezza; c) l'erroneità del credito azionato nonché la prescrizione quinquennale del diritto al versamento degli interessi; d) la violazione, da parte della banca, dell'art. 119 del d.lgs. n. 185/1993, per la mancata informazione periodica in suo favore; f) la violazione degli artt. 1374 e 1375 cod. civ in materia di obblighi di correttezza e buona fede. Chiese, pertanto, revocarsi il decreto suddetto e, in via riconvenzionale, accertarsi la responsabilità della banca per la violazione degli anzidetti obblighi imposti dalla legge e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patito, da determinarsi equitativamente. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che contestò gli assunti di controparte, l’adito tribunale, con sentenza n. 976/2011, respinse la descritta opposizione. 2. Analogo esito negativo ebbe il gravame promosso dal [OSCURATO:PERSONA] contro quella decisione, rigettato dall’adita Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 14 marzo 2018, n. 478, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].). 3. Con ordinanza del 20 marzo 2023, n. 7911, fu respinto dalla Suprema Corte pure il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della decisione di appello. 3.1. Per quanto qui di residuo interesse, la menzionata ordinanza ritenne infondato il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente aveva lamentato, exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione di legge, in particolare degli artt. 2907 cod. civ., 81 e 112 cod. proc. civ., 24 Cost. e 1264 cod. civ., ascrivendo alla corte distrettuale di avere ritenuto legittimata attiva [OSCURATO:SOCIETA]. all'atto della presentazione del ricorso per ingiunzione (luglio 2004), malgrado risultasse che il creditoper cui la stessa aveva agito monitoriamente era stato ceduto, il 28 dicembre 2000, a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], di eccezione rilevabile d'ufficio, provata documentalmente, che la sentenza gravata neppure aveva preso in considerazione, malgrado l'esplicita richiesta della parte appellante, manifestata con le deduzioni allegate al verbale di udienza 25 giugno 2013. Opinò la Corte che «La censura è infondata. La situazione descritta dal ricorrente integra, semmai, un difetto di titolarità del diritto controverso, e non un difetto di legitimatio ad causam. Quest’ultimo, infatti, va rilevato sulla base della stessa prospettazione della domanda: l’attore, cioè, deve presentarsi in giudizio non affermandosi titolare del diritto controverso. Il ricorrente, però, nulla dice del contenuto – sotto tale profilo – del ricorso monitorio di controparte, e la stessa riproduzione, in parte qua, dell’atto di costituzione di quest’ultima in appello, non contiene affatto l’ammissione di non essere la comparente titolare del diritto controverso, bensì l’esatto contrario. Trattandosi, perciò, di questione riguardante la effettiva titolarità del credito azionato, ossia di questione di merito, non vale la regola della rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio; onde la questione stessa è coperta dal giudicato interno, non avendo l’attuale ricorrente impugnato a suo tempo, con l’atto di appello, la contraria statuizione del giudice di primo grado, il quale, rigettando la sua opposizione al decreto ingiuntivo, aveva invece riconosciuto la titolarità del diritto in capo alla banca intimante». 4. Con successivi ricorsi ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., notificati il 23 ottobre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per revocazione la suddetta ordinanza di questa Corte n. 7911 del 2023, formulando, in entrambi,un unico motivo, illustrato anche da memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Questi ricorsi hanno generato due procedimenti, rispettivamente nn.rr.gg. 21815 e 22588 del 2023, solo nel secondo dei quali ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – già [OSCURATO:SOCIETA]., “credito originariamente in capo a [OSCURATO:SOCIETA].” – in persona della sua mandataria e procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rimasta solo intimata [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale, va disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei due procedimenti, rispettivamente nn.rr.gg. 21815 e 22588 del 2023(in particolare riunendosi questo secondo al primo), generati dai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] contro la medesima ordinanza della Corte di cassazione del 20 marzo 2023, n. 7911. 2. Sempre in via pregiudiziale, rileva il Collegio, quanto all’avvenuta costituzione, solo nel procedimento n.r.g. 22588 del 2023 , con un atto denominato “controricorso”, – e benché non destinataria della notificazione del corrispondente ricorso del [OSCURATO:PERSONA] –della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria e procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima resasi cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA]. (a sua volta già cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA].) del credito di cui si discute, che detta costituzione deve essere qualificata come un intervento ex art. 111 cod. proc. civ., dalla stessa spiegato , nella indicata qualità, per essere la società da essa oggi rappresentata succeduta , per effetto delle relative cessioni, nellatitolarità del menzionato credito. 2.1. L’ammissibilità di una tale tipologia di intervento in questa sede, benché astrattamente configurabile alla stregua delle argomentazioni tutte rinvenibili in Cass. n. 34562 del 2022 e Cass. n. 7721 del 2023 (alle cui esaustive motivazioni, sui corrispondenti specifici punti, può qui farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), deve essere valutata, tuttavia, concretamente, tenendo conto, in particolare: i ) di quanto rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo agli oneri di allegazione e prova gravanti sul soggetto che proponga impugnazione oppure –come avvenuto nella specie – vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio; ii) della condotta processuale mantenuta dalla parte diversa da quella interessata dalla vicenda successoria suddetta, fin da ora rimarcandosi, peraltro, che, nell’odierno giudizio di legittimità, il [OSCURATO:PERSONA], nella suamemoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. – nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportategli dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022, trattandosi di ricorso notificato il 23 ottobre 2023– d el 2 /9 ottobre 202 4 , ha specificamente contestato l’essere effettivamente cessionarieBanca [OSCURATO:SOCIETA]. e, prima di essa, [OSCURATO:SOCIETA]., cessionarie del credito di cui si discute. In detta memoria, invero, si legge, tra l’altro (cfr. pag. 2), che «[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel controricorso depositato in atti, qualificanell’atto, la sua legittimazione e posizione processuale dichiarando di costituirsi nelprocedimento promosso contro “[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . (già [OSCURATO:SOCIETA].), oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., […] quale parte resistente, senza dare nessunriferimento di questa successione processuale e, soprattutto , senza dare prove dei passaggi di titolarità dell’asserito diritto a costituirsi nel presente procedimento in luogo della [OSCURATO:SOCIETA]., citando,inoltre, in premessa che sarebbe succeduta non direttamente ad [OSCURATO:SOCIETA]., ma la resistente [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . sarebbe inoltre succeduta ad [OSCURATO:SOCIETA]., enon ad [OSCURATO:SOCIETA]. […] , per un credito originariamente in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., quindidichiarando diversi passaggi del diritto di successione precedenti a quello esercitato quioggi di cui negli allegati non risulta nessuna traccia relativa alla produzione dei “contratti di cessione” e sia altra documentazione probatoria idonea a sostenere quanto affermato in fatto e diritto solo astrattamente nel controricorso che di certo carente di legittimazione». 2.2. Orbene, esigenze di chiarezza impongono di premettere che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale " Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio (o, per quanto qui di specifico interesse, l’atto mediante il quale si interviene in un giudizio instaurato da altri) non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione (al pari dell’intervento in causa) sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi). Da quest'analisi emerge, allora, come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione diFinint [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria e procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di essersi resa quest’ultima cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA]. –a sua volta già cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA].– del credito di cui si discute ). La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono,conseguentemente, diversi. Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del2016, che: i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla eprovarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili conla negazione ad opera della controparte; ii) le contestazioni, da parte di quest’ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istantehanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza chel'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventualipreclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti; iii) lacarenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. 2.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova -la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo exartt. 110 e 111 cod. proc. civ. 2.3.1. Nei termini suddetti si sono espressamente pronunciate Cass. n. 24050 del 2019 (che ritenne inammissibile il ricorso perché promosso da alcuni soggetti nell'asserita veste di successori mortis causa dell'originario attore, ma senza aver dato prova delle circostanze che li avrebbero legittimati a proporre il ricorso per cassazione –e cioè l'esistenza di un testamento che li istituiva eredi o il rapporto di parentela con il de cuius– e di essere perciò gli unici eredi legittimi di questo), Cass. n. 22244 del 2006 (nella specie, fu confermata la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione rilevando che la proponente era una società di persone con denominazione diversa ed appartenente ad altro tipo societario rispetto a quella che aveva partecipato al giudizio di primo grado e che essa non aveva prodotto alcun documento attestante la successione a quest'ultima) e Cass. n. 25344 del 2010, conforme a quest’ultima. Nel medesimo senso sostanziale, peraltro, risultano anche, tra le altre: i) Cass.n. 13685 del 2006, secondo cui «Il soggetto che proponga appello - non diversamente da chi proponga ricorso per cassazione -nell'asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado del giudizio deve allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità di erede. La mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio. Ai fini del convincimento probatorio,il giudice può utilizzare come argomento di prova, ex art. 116 cod. proc. civ., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità»; ii) Cass. n. 15352 del 2010, a tenore della quale «Poiché la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, chi intende proporre ricorso per cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l'asserita sua qualità di erede di detta parte. La mancanza di tale prova è rilevabile d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio»; iii) Cass. n. 1943 del 2011, secondo cui «In tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione del ricorrente che aveva prodotto atti notarili della Repubblica Croata, con traduzione giurata, attestanti il decesso delde cuius, l'apertura della successione e la delazione dell'eredità in suo favore)». 2.4. Pertanto, alla stregua dell’appena descritto indirizzo ermeneutico, – che il Collegio, condividendolo, intende ribadire –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria e procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quest’ultima resasi cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA]. (a sua volta già cessionaria da [OSCURATO:SOCIETA].) del credito di cui si discute, al fine digiustificare la propria legittimazione ad intervenire in questa sede peressere la società da essa rappresentata subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, avrebbe dovuto non soltanto allegare ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è, come già anticipatosi, rilevabile d'ufficio. 2.4.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in proposito, ha dichiarato di depositare unitamente al “controricorso”, tra l’altro: i) “ Estratto G.U. n. 89, parte II, 29.07.21” (cfr. doc. indicato sub n. 5), recante l’avviso dell’avvenuta cessione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]p.a. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. “di tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso […], tra i quali, per l’appunto, quello di cui al presente giudizio” (cfr. pag. 3 del "controricorso”). 2.4.2. Così operando, tuttavia, la stessa ha finito per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessarioai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti di quest’ultimo e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell’effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (come accaduto nella specie per effetto di quanto si è detto in precedenza) dal debitore ceduto. 2.4.3. Invero – come si legge in Cass. n. 5478 del 2024 - in linea generale, ai fini della prova della cessione di uncredito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non puòritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 cod. civ.,quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, diuna mera dichiarazione della parte interessata. 2.4.4. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in qualsiasi forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B. 2.4.5. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, nellerecenti Cass. n. 5478 del 2024 e Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l’altro ( cfr . in motivazione), che «[…] i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della notizia della cessione quale prova della stessa, vannorettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto,quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti incui si è precisato che “una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 –01, secondo cui: “l’art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rap porti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella [OSCURATO:PERSONA], e dispensando la banca cessionaria dall’oneredi provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescrittiin via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non èsubordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anchemediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito alcedente”), ovvero, più specificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù diun’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art.58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione delcredito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la provadocumentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 –01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la provadella cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua e sistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla liberavalutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b)opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell’esistenza dellacessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità delcredito) dalla questione della prova dell’inclusione di un determinato creditonel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di creditiindividuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultimepuntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quandonon sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solol’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella [OSCURATO:PERSONA], può bencostituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l’esistenza del contratto di cessione, quest’ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall’esatta individuazione dell’oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D’altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l’avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest’ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l’effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità». 2.4.6. La riportata pronuncia ha enunciato, infine, il seguente principio di diritto: «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest’ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell’art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell’avvenuta cessione nella [OSCURATO:PERSONA], prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l’esistenza di quest’ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo». 2.4.7. Alla stregua dell’appena riportato, e qui condiviso, principio, dunque, e ribadito che il soggetto che proponga impugnazione oppure (come concretamente avvenuto nella specie) vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova -la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo exartt. 110 e 111 cod. proc. civ. (cfr. tra le più recenti, la già citata Cass. n. 24050 del 2019), ne discende che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., benché gravata,fin dal momento del deposito del proprio “controricorso”, dell’onere di provare che la propria rappresentata era subentrata, quale successore a titolo particolare, nella titolarità del credito de quo, non ha fornito adeguata dimostrazione di tanto , posto che la sola descrittadocumentazione dalla prima prodotta contestualmente al deposito del suo “ controricorso ” si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione,in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ed ancor prima quello da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA].) deicrediti (tra cui quello di cui oggi si discute) già di [OSCURATO:SOCIETA]. La stessa, infatti, investe il solo requisito della “notificazione” della cessione da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al debitoreceduto, necessario ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti diquest’ultimo e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventualepagamento dal medesimo effettuato in favore della cedente, non anche la provadell’effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi,dell’effettivo trasferimento della titolarità di quel credito. 2.5. Una tale carenza probatoria – rilevabile di ufficio anche da questa Corte, giova nuovamente ricordarlo, attenendo alla regolare instaurazione de contraddittorio nella fase della impugnazione –nemmeno è stata colmata da una condotta processuale della part e odiern a ricorrent e comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] contrario, il [OSCURATO:PERSONA], come pure si è già riferito, con la propriamemoria ex art. 380.bis.1 cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis , risultante dalle modifiche apportategli dal menzionato d.lgs.n. 149 del 2022) ne ha espressamente contestato la legittimazione adintervenire in questa sede non avendo la stessa dimostrato il contratto dicessione dei crediti in forza del quale ha affermato di essere titolare del rapporto e/o del credito controverso (né quello, ad esso anteriore, da Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo ad [OSCURATO:SOCIETA].). 2.5.1. È qui doveroso puntualizzare, peraltro, che la trattazione dell’odierno giudizio di legittimità è avvenuta secondo il rito previsto dal già citato art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (rubricato Procedimento per la decisione in camera di consiglio), sicché la predetta contestazione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] poteva avvenire, per la prima volta, nella sua memoria di cui al comma 1della citata norma. 2.5.2. È sicuramente vero, infatti, che costituisce indirizzo costante diquesta Corte quello per cui le memorie di cui agli artt. 380-bise 380-bis.1 cod. proc. civ., nei rispettivi testi anteriori alle modificazioni apportategli dald.lgs. n. 149 del 2022, non potevano contenere nuove censure e/o eccezioni, ma solo illustrare quelle già proposte ( cfr., e multis, Cass. n. 30878 del2023; Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006). Una tale conclusione, condivisa dalCollegio e ragionevolmente riproponibile, in linea generale, anche conriferimento alla memoria di cui all’art. 380-bis.1, comma 1, cod. proc. civ.come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 (non decisive, in contrario, alcunedifferenze del testo di detta disposizione rispetto a quello suo antecedente),si rivela, tuttavia, affatto insoddisfacente nella peculiare vicenda processualein esame, caratterizzata dal fatto che solo per effetto dell’atto, denominato“controricorso”, ad esse notificato e poi depositato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella indicata qualità,il ricorrente si è trovat o , in questo giudizio di legittimità, al cospetto di un soggetto diverso da quello ([OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].) nei cui confronti aveva ritualmente effettuato lanotifica del rispettiv o ricors o n. 22588/2023 ed in contraddittorio con il quale si era svolto ilgiudizio di appello.2.5.3. È giocoforza, allora, ritenere, onde scongiurare il potenziale verificarsi di una chiara lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (cfr. art. 24 Cost.), che, proprio tenuto conto del concreto iter procedimentale previsto dall’indicato art. 380-bis.1 cod. proc. civ., una sua interpretazione costituzionalmente orientata non può che essere nel senso che la memoria suddetta, in una ipotesi particolare come quella appunto in esame (chiaramente differente da quella affrontata e decisa da Cass. n. 8975 del 2020, in cui era il ricorrente ad aver agito affermandosi successore a titolo particolare nel diritto controverso e tale qualità, non contestata nel controricorso, lo era stata invece, solo nella successiva memoria exart. 380- biscod. proc. civ. della parte controricorrente. In quella occasione, questa Corte sancì che «Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. In particolare, nel giudizio di cassazione, il fatto che il controricorrente non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione del ricorrente e si sia solo difeso nel merito dell'impugnazione valecome riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva e ne preclude la rilevabilità con la successiva memoria ex art. 378 c.p.c .»), configurandosi come il primo ed unico atto difensivo (non essendo prevista dal rito disciplinato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la discussione della causa in pubblica udienza) a disposizione della part e ricorrent e suddetta per contestare la titolarità, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intervenuta in giudiziotramite la sua rappresentante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la prima volta, solo in questo grado di legittimità, del credito di cui oggi si discute, debba consentire una siffatta contestazione. 2.6. Resta solo da dire che il menzionato “controricorso” di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella indicata qualità, nemmeno offre altri “elementi utili” che permettano a questa Corte diverificare l’esistenza di una prova presuntiva della cessione de qua e dell’inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel“blocco” dei rapporti ceduti (cfr. Cass. n. 24798 del 2020). Pertanto, essendo mancata la concreta dimostrazione di detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controversa in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il suo odierno intervento, tramite la procurat id rice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., de ve ritenersi inammissibile. 3.Allo scrutinio dell’unico , identico, motivo formulato in ciascuno dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA], giova dentico,premettere, poi, che costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza o dell’ordinanza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; l'errore di fatto revocatorio consiste, difatti, in una falsa percezione della realtà, inuna svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (cfr., tra le più recenti, Cass., SU, n. 5906 del 2020; Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 735 del 2023). 3.1. In altri termini, come ripetutamente ribadito da questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 20013 del 2024; Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 16439 del 2021; Cass. n. 4344 del 2020; Cass. n. 16138 del 2019; Cass. n. 27570 del 2018; Cass. n. 442 del 2018), l’istanza di revocazione di una decisione della Corte di cassazione, proponibile exart. 391-biscod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 395,n. 4, cod. proc civ., e consistente in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile, escluso (o accertato) in base agli atti ed ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla decisione, l'altra dagli atti e documenti processuali (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3544 del 2022; Cass., SU., n. 10854del 2021; Cass., SU, n. 10249 del 2021; Cass., SU, n. 31032 del 2019), sempreché la realtà desumibile dalla decisione stessa sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr., e plurimis, Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 13915 del 2005; Cass. n. 2425 del 2006; Cass. n. 22171 del 2010; Cass., SU, n. 9882 del 2001; Cass., SU, n. 23856 del 2008; Cass., SU, n. 4413 del 2016; Cass. n. 16138 del 2019). Il vizio revocatorio, invece, non ricorre ove la statuizione della Corte sia conseguenza di una pretesa erratavalutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. Cass. n. 20635 del 2017, menzionata, in motivazione, anche dalle più recenti Cass. n. 16138 del 2019 e Cass. n. 3544 del 2022. Si veda pure Cass., SU, n. 4367 del 2021, che ha escluso la percorribilità della revocazione ove non si tratti di errore percettivo sull'identificazione degli atti, ma di attività di interpretazione e valutazione degli stessi). Un siffatto errore, poi, deve: i) essere essenziale e decisivo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 20013 del 2024; Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 11200 del 2018; Cass. n. 25871 del 2017; Cass. 24334 del 2014), nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la statuizione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa (cfr., ex aliis, Cass. n. 3544 del 2022; Cass. n. 16138 del 2019; Cass. n. 14656 del 2017); ii) rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la decisione impugnata e gli atti o documenti del giudizio (cfr. Cass., SU, n. 20013 del 2024), senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. 4. Fermo quanto precede, l’unico formulato motivo di entrambi i ricorsi, exartt. 391-bise 395, n. 4, cod. proc. civ., assume che l’ordinanza impugnata «sembra affetta da un errore di fatto, provato dagli atti e risultante dai documenti di causa. La decisione è fondata, infatti, sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oltre a non essere risultato uno dei motivi controversi su cui l’esimio Collegio si è pronunciato. Ed invero, è stata ritenuta titolare ed attrice del diritto la [OSCURATO:SOCIETA]. che, invece, aveva formalizzato a mezzo cartolarizzazione dei crediti ex lege n. 130/99, già nell’anno 2000, al cessionario [OSCURATO:SOCIETA]., viceversa la vera e sola titolare del diritto vantato contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in tutti i gradi di giudizio svoltisi fin dall’anno 2004». Si sostiene, in particolare, che «Sembra evidente, dalla lettura di tutta la documentazione versata in atti dalle parti, fin dall’emissione del d.i. n. 595/2004 da parte del Tribunale di Teramo, che il diritto esercitato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per contro di [OSCURATO:SOCIETA]. in proprio sia, viceversa, ascrivibile, esclusivamente, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come da pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] n. 301 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] […], ove si dichiarava che la [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ceduto in blocco i crediti per cartolarizzazione ex lege n. 130/99 proprio a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Di conseguenza, la [OSCURATO:SOCIETA]., nel 2004, non avrebbe mai potuto, in nessun caso, esercitare in giudizio il diritto di credito vantato solo da [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltretutto in proprio contro [OSCURATO:PERSONA], con procura rilasciata dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]». 4.1. Tale doglianza si rivela inammissibile. 4.2. Essa investe le determinazioni assunte dall’ordinanza impugnata (di cui si è già esaustivamente dato conto nel § 3.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi, qui, per brevità, interamente richiamato) per respingere il primo motivo del ricorso spiegato dal [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 478 del 2018. 4.3. Orbene, rileva il Collegio che, in realtà, la censura in esame, per come concretamente argomentata, cerca di contestare un (preteso) errore di giudizio, e non percettivo, atteso che ciò di cui si duole l’odierno ricorrente, lungi dall’essere una “svista” obbiettivamente ed immediatamente rilevabile in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte (il non essersi “accorta” che la titolarità del credito monitoriamente azionato da [OSCURATO:SOCIETA]. nel luglio 2004 spettava, invece, ancor prima della instaurazione del corrispondente procedimento, a [OSCURATO:SOCIETA]., già divenutane cessionaria fin dal dicembre 2000), si risolve, invero, nella contestazione afferente il mancato accoglimento del primo motivo del citato ricorso da lui spiegato contro la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 478 del 2018, ossia in una pretesa valutazione di asseriti errori di diritto e non di fatto. 4.3.1. Occorre ricordare, allora, che, come si è già detto in precedenza, in tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone, non un qualsiasi errore di fatto, ma un errore di fatto (riguardante gli atti interni al giudizio di legittimità. Cfr. Cass., SU, n. 20013 del 2024) che si risolva in un'erronea percezione dei fatti di causa, non ricorrendo, dunque, vizio revocatorio, quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione di documenti e risultanze processuali e non nella relativa inesatta percezione (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 13181 del 2013; Cass. n. 22171 del 2010; Cass. n. 16447 del 2009; Cass. n. 26022 del 2008. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche le più recenti Cass. n. 20635 del 2017, Cass. n. 16138 del 2019, Cass. n. 3544 del 2022, Cass. n. 735 del 2023 eCass., SU, n. 20013 del 2024). 4.3.2. L’odierna censura investe, invece, essenzialmente, la stessa attività di valutazione ed interpretazione giuridica complessivamente compiuta dalla Corte anche della complessiva condotta processuale tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nei due gradi di merito. on viè chi non veda, del resto, che una valutazione implica di per sé sola una decisione e, quindi, una ponderazione o scelta tra più possibilità o alternative, tanto escludendo la configurabilità dell'errore revocatorio. 4.3.3. In definitiva, quindi, nel caso di specie, la censura veicolata dal ricorrente non denuncia una svista obiettivamente ed immediatamente percepibile, commessa dalla Corte regolatrice, bensì contesta la negativa valutazione complessiva effettuata da quest’ultima circa il primo motivo del precedente suo ricorso, che, semmai (ed in via di mera ipotesi), potrebbe integrare un errore di giudizio (non altrimenti emendabile nel vigente sistema delle impugnazioni, ove riferito ad una decisione della Corte di cassazione, per superiore volontà della Legge affinché ne lites fiant paene perennes, et vita hominum modum excedant) e non un errore di fatto revocatorio, tendendosi, in ultima istanza, a sollecitare un rinnovato giudizio sul disatteso motivo del precedente ricorso per cassazione 5. In definitiva: il ricorso n.r.g. 21815 del 2023 di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese del relativo giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata la parte destinataria del ricorso medesimo, altresì dandosi atto –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il t enore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento»; ii) il ricorso n.r.g. 22588 del 2023 di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di provvedere sulle relative spese, stante la ritenuta inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella indicata qualità e l’essere rimasta solo intimata [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. , altresì dandosi atto, stante il tenore della pronuncia adottata anche su detto ricorso, che sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, pari a quello previsto per tale ricorso, salva la verifica, spettante all'amministrazione giudiziaria, della debenza in concreto del contributo medesimo per le stesse ragioni già precedentemente esposte. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, disposta la riunione, exart. 335 cod. proc. civ., dei procedimenti nn. 21815 e 22588 del 2023, generati dairicorsi di [OSCURATO:PERSONA] contro la medesima ordinanza della Corte di cassazione del 20 marzo 2023, n. 79
Sentenza Cassazione n. 30207/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris