CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 04200/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 1720-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ORLANDOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’AvvocatoACHILLE SALETTI per procura in atti ; -controricorrente - avverso l ’ORDINANZA N. 13750 - 2018 del [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso e che la controricorrente ha dichiarato di accettare tale rinuncia; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).Ric. 2019n. 1 720 - Sez. 1 - CC del 1 7 gennaio 20 2 4 P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civil