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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 settembre 2026

Cassazione n. 25001/2026

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ioDott [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Micieli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado diSicilia n. 6633/2023 depositata il 04/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1121/2024Numero sezionale 5490/2026Numero di raccolta generale 25001/2026Data pubblicazione 04/09/20261. la CGT-2 Sicilia con la sentenza in epigrafe, in controversia aventead oggetto l’avviso di pagamento con cui il Consorzio di bonifica 6 Enna,nella veste di mandatario senza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] AgricolaNaturalmente Leonforte il pagamento della somma € 9.069,58, a titolo di“Tributo 0648 – contributo opere irrigue”, per gli anni 2015, 2016 e 2017,accoglieva l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza di primogrado ed, in riforma della stessa, annullava l’atto impugnato;2. il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia ulteriormente illustrato con memoria;3. la società contribuente ha resistito eccependo, in via preliminare,l’improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura.

Successivamenteha depositato memoria conclusiva con la quale ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna pereffetto del giudicato esterno sopravvenuto, costituito dalla sentenza n.763/07/2025, depositata il 31.01.2025 e passata in giudicato, la quale haritenuto che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non esisteva più ai sensidell’art. 13 l.r. n. 5/2014, e, per l'effetto, ha annullato la cartella dipagamento impugnata con riferimento alla pretesa di contributo per opereirrigue degli anni 2015, 2016, 2017;CONSIDERATO CHE1.

Con il proposto ricorso il Consorzio ha dedotto, sempre inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i seguenti motivi:- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992,assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicatonell’elencazione di cui alla predetta disposizione;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e2697 c.c., ponendo in rilievo che era mancato da parte dei giudici diNumero registro generale 1121/2024Numero sezionale 5490/2026Numero di raccolta generale 25001/2026Data pubblicazione 04/09/2026merito il necessario preliminare sindacato circa la presenza della provaagli atti della tempestiva proposizione del ricorso;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, del regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16 ottobre 2017secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente dellaRegione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e111 Cost., 100 c.p.c. e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,sostenendo che la predetta disposizione regionale non aveva stabilitol’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97, commi II eIII, Cost., 21 septies L. 241/1990, 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5della Regione Siciliana, 19, commi XII e XIII, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondolo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468del 13 settembre 2017) e Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n.8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevando la illegittimità della sentenza nella parte in cuii giudici di appello, muovendo dall’erronea premessa per cui il Consorzio diBonifica 6 di Enna “non esiste più”, avevano fatto riferimento allaprevisione del “mandato senza rappresentanza”, in forza dellaDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui ilConsorzio di Bonifica n. 6 Enna avrebbe agito nelle vesti di mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA];2. riservata al prosieguo ogni decisione sulla preliminare questionedi improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura, va dato atto cheil contribuente ha dedotto, per la prima volta nella memoria conclusiva,l’intervenuta decisione avente ad oggetto l’annullamento della cartella dipagamento n. 294 2020 00043212 04 000 relativa alla pretesa diNumero registro generale 1121/2024Numero sezionale 5490/2026Numero di raccolta generale 25001/2026Data pubblicazione 04/09/2026contributo per opere irrigue degli anni 2015, 2016, 2017, annualitàoggetto dell’odierno giudizio riguardante l’impugnazione degli avvisi dipagamento;3. posto che in ipotesi di accertata rispondenza tra la cartella, cosìseparatamente impugnata, e l’avviso di pagamento viene in rilievola consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per effettodella sola impugnazione dell’atto tipico (nella specie, vertendosi dicontributi consortili direttamente riscossi in assenza di previoaccertamento, appunto la cartella), viene a cessare l’interesseall’impugnazione (facoltativa) dell’atto atipico quale l’invito o avviso dipagamento (v., ex multis, Cass. n. 11303 del 29/04/2025), non può nonrilevarsi che sulla specifica questione, dedotta per la prima volta nellamemoria del contribuente, è mancato il contraddittorio del Consorzioricorrente;4. essendo, pertanto, necessario instaurare su tale questione ilcontraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., con assegnazione alP.G. ed alle parti di un termine, decorrente dalla comunicazione dellapresente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sullamedesima; P.Q.MLa Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c.,assegnando al P.G. e alle parti un termine di giorni trenta, dallacomunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria diosservazioni sulla questione rilevata d’ufficio in motivazione.Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ioDott [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Micieli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado diSicilia n. 6633/2023 depositata il 04/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1121/2024Numero sezionale 5490/2026Numero di raccolta generale 25001/2026Data pubblicazione 04/09/20261. la CGT-2 Sicilia con la sentenza in epigrafe, in controversia aventead oggetto l’avviso di pagamento con cui il Consorzio di bonifica 6 Enna,nella veste di mandatario senza rappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] AgricolaNaturalmente Leonforte il pagamento della somma € 9.069,58, a titolo di“Tributo 0648 – contributo opere irrigue”, per gli anni 2015, 2016 e 2017,accoglieva l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza di primogrado ed, in riforma della stessa, annullava l’atto impugnato;2. il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia ulteriormente illustrato con memoria;3. la società contribuente ha resistito eccependo, in via preliminare,l’improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura. Successivamenteha depositato memoria conclusiva con la quale ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna pereffetto del giudicato esterno sopravvenuto, costituito dalla sentenza n.763/07/2025, depositata il 31.01.2025 e passata in giudicato, la quale haritenuto che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non esisteva più ai sensidell’art. 13 l.r. n. 5/2014, e, per l'effetto, ha annullato la cartella dipagamento impugnata con riferimento alla pretesa di contributo per opereirrigue degli anni 2015, 2016, 2017;CONSIDERATO CHE1. Con il proposto ricorso il Consorzio ha dedotto, sempre inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i seguenti motivi:- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992,assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicatonell’elencazione di cui alla predetta disposizione;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e2697 c.c., ponendo in rilievo che era mancato da parte dei giudici diNumero registro generale 1121/2024Numero sezionale 5490/2026Numero di raccolta generale 25001/2026Data pubblicazione 04/09/2026merito il necessario preliminare sindacato circa la presenza della provaagli atti della tempestiva proposizione del ricorso;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, del regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16 ottobre 2017secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente dellaRegione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e111 Cost., 100 c.p.c. e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,sostenendo che la predetta disposizione regionale non aveva stabilitol’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97, commi II eIII, Cost., 21 septies L. 241/1990, 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5della Regione Siciliana, 19, commi XII e XIII, del Regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondolo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468del 13 settembre 2017) e Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n.8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevando la illegittimità della sentenza nella parte in cuii giudici di appello, muovendo dall’erronea premessa per cui il Consorzio diBonifica 6 di Enna “non esiste più”, avevano fatto riferimento allaprevisione del “mandato senza rappresentanza”, in forza dellaDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui ilConsorzio di Bonifica n. 6 Enna avrebbe agito nelle vesti di mandatariosenza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA];2. riservata al prosieguo ogni decisione sulla preliminare questionedi improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura, va dato atto cheil contribuente ha dedotto, per la prima volta nella memoria conclusiva,l’intervenuta decisione avente ad oggetto l’annullamento della cartella dipagamento n. 294 2020 00043212 04 000 relativa alla pretesa diNumero registro generale 1121/2024Numero sezionale 5490/2026Numero di raccolta generale 25001/2026Data pubblicazione 04/09/2026contributo per opere irrigue degli anni 2015, 2016, 2017, annualitàoggetto dell’odierno giudizio riguardante l’impugnazione degli avvisi dipagamento;3. posto che in ipotesi di accertata rispondenza tra la cartella, cosìseparatamente impugnata, e l’avviso di pagamento viene in rilievola consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per effettodella sola impugnazione dell’atto tipico (nella specie, vertendosi dicontributi consortili direttamente riscossi in assenza di previoaccertamento, appunto la cartella), viene a cessare l’interesseall’impugnazione (facoltativa) dell’atto atipico quale l’invito o avviso dipagamento (v., ex multis, Cass. n. 11303 del 29/04/2025), non può nonrilevarsi che sulla specifica questione, dedotta per la prima volta nellamemoria del contribuente, è mancato il contraddittorio del Consorzioricorrente;4. essendo, pertanto, necessario instaurare su tale questione ilcontraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., con assegnazione alP.G. ed alle parti di un termine, decorrente dalla comunicazione dellapresente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sullamedesima; P.Q.MLa Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c.,assegnando al P.G. e alle parti un termine di giorni trenta, dallacomunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria diosservazioni sulla questione rilevata d’ufficio in motivazione.Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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