CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23141/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34785-2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona dell’institore p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], via CUNFIDA, 20; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamnte domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]: Locazione ad uso commerciale -Liquidazione equitativa del danno presso lo Studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], 32; - controricorrente - avverso la sentenza n. 983-2018 della Corte d’Appello di PALERMO, depositata il 31/05/2018. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 983-2018 emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, resa pubblica il 21/05/2018; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. S.a.S.; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affinché fossero condannate al pagamento della somma di euro 124.822,12 o di quella determinata in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento di un non meglio specificato contratto di locazione e perché fosse accertato il suo diritto ad una riduzione del canone locatizio del 50% a decorrere dalla data di consegna dei locali avvenuta in data 28 maggio 2010; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contestava la fondatezza della domanda e spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell’attrice al pagamento di euro 139.854,63 per omesso e ritardato pagamento del canone di locazione; [OSCURATO:SOCIETA]. restava contumace; il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 407/2015, accoglieva la domanda attorea e condannava le convenute al pagamento di euro 35.000,00; la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quanto alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., confermava nel resto la sentenza impugnata e compensava le spese del giudizio di appello; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bisn. 1 cod.proc.civ. il P.M. non ha depositato conclusioni scritte; la società [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con cui il suo difensore ha peraltro chiesto la distrazione delle spese; Considerato che: 1) con un solo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione di norme di diritto, per avere la sentenza impugnata disatteso il settimo motivo di appello, con cui era stato lamentato che il Tribunale avesse fatto ricorso alla liquidazione equitativa per determinare il danno subito da [OSCURATO:PERSONA] e non avesse considerato la richiesta di compensazione tra quanto richiesto dalla società [OSCURATO:PERSONA] e quanto dalla stessa dovuto per canoni insoluti al 31 dicembre 2013; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto documentate dalla società appellata le vicissitudini da essa patite nel corso del rapporto locativo nonché la portata delle conseguenze economiche derivatene, anche alla luce dei bilanci sociali, e, quindi, ha giudicato provato l’an del danno nel suo complesso e legittimo il ricorso alla valutazione equitativa, attesa la innegabile difficoltà di fornire la prova del suo preciso ammontare e quella con cui, relativamente al minor quantum calcolato dall’appellante, ha sostenuto che esso non teneva conto delle numerose voci di danno documentate e della riduzione dell’importo dovuto dalla conduttrice a titolo di canoni non corrisposti, pure calcolato nel computo delle voci di dare –avere; gli errori imputati alla sentenza sono i seguenti: i) il potere di liquidare equitativamente il danno non implica un giudizio di equità, essendo subordinato alla condizione che risulti obiettivamene impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, e presume già assolto l’onere di dimostrare la sussistenza del danno; ii) il giudice non può fare ricorso alla liquidazione equitativa quando l’impossibilità o la difficoltà di provare il danno siano escluse dallo stesso danneggiato che chieda l’ammissione di prove aventi ad oggetto la precisa determinazione del danno; iii) la liquidazione del danno sarebbe incongrua e palesemente sproporzionata; 2) in primo luogo, va rilevato che il ricorso non rispetta le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 3 cod.proc.civ.; dalle 15 pagine in cui si articola il ricorso non è possibile evincere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia né dello svolgimento dei fatti processuali, indispensabili entrambi affinché lo scrutinio del ricorso da parte di questa Suprema Corte possa farsi senza ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata e/oil controricorso; il ricorso in esame, a dispetto del titolo dato al paragrafo introduttivo «Svolgimento del processo», p. 2, non descrive compiutamente i fatti processuali indispensabili per procedere allo scrutinio del motivo. Si limita, infatti, a riprodurre, nelle ultime sei righe della p. 2 e nelle prime cinque della successiva, le domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che rinviano quanto alla origine della richiesta ed alle ragioni su cui si era basata la domanda risarcitoria «ai fatti ed atti illeciti analiticamente descritti in narrativa» del ricorso introduttivo; e quanto a [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente ha ritenuto di soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 3 cod.proc.civ. riproducendo per stralci e comunque in larga parte la memoria difensiva di quest’ultima (pp. 3-4); della sentenza del Tribunale è stata riportata solo parte del dispositivo; dell’atto di appello è stato sintetizzato il settimo motivo; della sentenza impugnata èstato riassunto il dispositivo; questa Corte ignora, dunque, che cosa abbia originato la domanda risarcitoria, tra chi fosse intercorso il contratto di locazione, per quale ragione fosse stata richiesta la riduzione del canone di locazione, su cosa si fondasse la domanda riconvenzionale; deve ribadirsi che «mentre le parti possono confrontare le ragioni della decisione con le posizioni, ad esse ovviamente note, assunte nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, lo stesso evidentemente non vale per la Corte di cassazione, che per conoscere le dette posizioni non deve essere costretta ad esaminare gli atti del giudizio di merito»; a [OSCURATO:PERSONA] non giova, dunque, il fatto che l'esposizione dei fatti di causa possa essere rinvenuta negli atti processuali delle parti, benché allegati al ricorso, nel controricorso o nella sentenza impugnata, poiché quello di cui all’art. 366 n. 3 cod.proc.civ. è un principio generale del diritto processuale, la cui violazione, sanzionata con l’inammissibilità del ricorso, pregiudica l'intellegibilità delle censure mosse alla sentenza gravata; la conclusione è che il ricorso non rispetta il requisito dellaesposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1° n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata (exmultis cfr. Cass.20/09/2021, n. 25330); 2.1) neppure dalla illustrazione del motivo è possibile trarre gli elementi necessari per colmare le denunciate lacune conoscitive; essa, infatti, risulta carente dell’osservanza del requisito dell’art. 366 n. 6 c.p.c., giacché fonda le sue argomentazioni criticando la parte di motivazione che riporta senza riprodurre né direttamente né indirettamente con precisazione delle parte corrispondente la sentenza di primo grado, così delegando impropriamente questa Corte a leggerla, per cercare cosa potrebbe sorregge il motivo, essendone stata indicata la produzione in chiusura del ricorso. costituisce ius receptum che il motivo che abdichi alla funzione che gli è propria, quella di criticare e, quindi, di indicare che cosa si critichi e su che cosa la critichi si fondi, delegando queste operazioni alla Suprema Corte, si risolve in un non motivo; parimenti non possiede i caratteri del motivo cassatorio quello che non determini con precisione l'oggetto della originaria pretesa, così contravvenendo proprio alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata, difettando del requisito della chiarezza; 2.3) in via gradata, va considerato che talune censure mosse alla sentenza impugnata risultano prive di supporti; valga a titolo d’esempio che l’addebito alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto che la società danneggiata aveva chiesto di essere ammessa a provare il danno avrebbe implicato anche l’assolvimento dell’onere di dimostrare, ex a rt. 366 n. 6 cod.proc.civ., che la parte a cui favore era stata disposta la liquidazione equitativa del danno aveva chiesto infruttuosamente di essereammessa a provarlo con specifiche prove; lo stesso deve rilevarsi quanto alla mancata precisazione dei criteri seguiti per quantificare il danno per morosità e alla pretermissione di ogni riferimento alla domanda riconvenzionale ed alla diversa determinazione del danno (a p. 12, sono contenuti riferimenti a precise richieste delle parti in causa che non sono stati portati a conoscenza di questa Corte); incomprensibile è anche la censura di incongruità e sproporzione della liquidazione equitativa; 2.4) né èpriva di rilievo l’osservazione che la motivazione della sentenza impugnata viene evocata parzialmente e senza considerare le ultime tre righe della p. 8 e le prime due della p. 9, ove la Corte ha affermato «va dunque confermata la liquidazione operata dal primo giudice, tenuto conto delle perdite economiche subite nel lungo periodo di inattività (due anni e cinque mesi circa) ed anche successivamente, avuto riguardo ai macchinari sottratti ed al “mancato godimento di una parte del bene locato”»; la Corte territoriale, dunque, ha dimostrato, dandone specificatamente atto, di aver tenuto conto di una serie ben individuata di criteri parametrici che l’hanno guidata nell'individuazione della misura del danno (nello specifico i bilanci sociali prodotti in giudizio, la limitata fruizione dei locali nonché la perdita delle attrezzature, le perdite economiche subite nel lungo periodo di inattività); 3) ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione, come richiesto, a favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi