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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33975/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 16 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Romaha respinto il reclamo presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] contro il decretoministeriale di applicazione, nei suoi confronti, del regime di cui all’art. 41-bisord. pen. per la durata di quattro anni2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, per iltramite del difensore.Con unico motivo deduce violazione di legge, in quanto l'ordinanza si risolvenella riproposizione del contenuto del decreto ministeriale senza una valutazionedella attuale pericolosità del condannato, che è stata ricavata soltantodall’appartenenza al clan e dalla operatività attuale di quest’ultimo; il ruolo delricorrente nel clan è stato desunto, per di più, da un procedimento ancora incorso, per cui non vi è, in realtà, ancora alcuna certezza sulla sua responsabilitàed è stato violato il principio di non colpevolezza.3.

Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.

Il ricorso deduce, anzitutto, che il Tribunale non ha effettuato una realeverifica dei presupposti attuali di applicazione della misura ed, in particolare,della pericolosità attuale del ricorrente.In realtà, la norma attributiva di potere dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen.consente l'adozione del provvedimento di sospensione delle ordinarie regole deltrattamento penitenziario nei confronti dei soggetti, che sono stati condannati osono imputati per alcuni specifici reati, tra cui quelli per cui è in espiazione ilricorrente, “in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere lasussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica oeversiva”.Il successivo comma 2-bis dispone che la sospensione del trattamento èprorogata “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti conl'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto contoanche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in senoall'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, dellasopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esitidel trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto”.Ciò che era tenuto a valutare il Tribunale, pertanto, non era la pericolositàdel ricorrente in quanto tale, ma, con riferimento allo stesso, la esistenza di“elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazionecriminale, terroristica o eversiva”.Questo tipo di verifica si rinviene all’interno del provvedimento impugnato,che ha ricavato, con riferimento al ricorrente, “la capacità di mantenerecollegamenti con l'associazione criminale” dal profilo criminale di [OSCURATO:PERSONA], inquanto soggetto sottoposto a processo quale esponente apicale del clanRomito/Ricucci/Lombardi, mandante di un tentato omicidio, persona cui sonostate sequestrate ingenti disponibilità economiche, e dall’attuale operatività delclan che, come riportato sopra, sono effettivamente due parametri dellavalutazione della decisione di sospensione delle regole del trattamento ordinariodei detenuti espressamente previsti dalle norme attributive di potere soprariportate.Il ricorso attacca la motivazione dell’ordinanza impugnata deducendo che ilricorrente si è separato dalla moglie, che era l’anello di congiunzione che lolegava con il clan mafioso, in quanto la stessa era congiunta di esponenti apicalidel clan, ma l’argomento è inammissibile, perché non rende apparente laprognosi sulla capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'associazionecriminale di appartenenza perché privo di sufficiente capacità dimostrativa dellarescissione dei legami tra il ricorrente ed il clan.Il ricorso attacca la motivazione dell’ordinanza impugnata deducendo chenon vi è evidenza dell’esistenza di rapporti attuale tra il clan ed il ricorrente, mal’argomento è inammissibile, perché la norma non chiede che vi siano rapporticui all’art. 41-bis ord. pen., ma solo che vi sia “la capacità di mantenerecollegamenti con l'associazione criminale”.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perché [OSCURATO:PERSONA] èsoltanto imputato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma non è statoancora condannato per esso, ma l’argomento è manifestamente infondato, inquanto è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “lasospensione delle regole di trattamento penitenziario nei confronti di detenutiimputati o condannati per reati tassativamente indicati dalla legge (art. 41 bislegge 26 luglio 1975 n. 354) si applica anche ai detenuti in stato di custodiacautelare” (Sez. 1, n. 37038 del 23/04/2004, Virga, Rv. 230807 - 01).Nella motivazione della sentenza Virga si aggiunge anche che “nellafattispecie in esame, non vi è alcun motivo di distinguere tra imputati econdannati, atteso che le limitazioni vengono imposte proprio allo scopo dievitare il mantenimento dei rapporti tra le persone ristrette in carcere e leorganizzazione esterne considerati pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblicarispetto ai quali non influisce la posizione giuridica degli interessati”.Né si pongono questioni circa la compatibilità della previsione deltrattamento differenziato con la presunzione di non colpevolezza, perché, comeevidenziato nella pronuncia Sez. 1, n. 18790 del 06/02/2015, Lorusso, Rv.263555, che ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo, e 27 Cost., dell'art.41-bis, comma 2, ultimo periodo, legge n. 354 del 1975, il regime differenziatonon ha natura sanzionatoria o retributiva, ma finalità di prevenzione dei reati inrelazione alla pericolosità del detenuto.In definitiva, in un giudizio, quale quello in esame, in cui il ricorso in sede dilegittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza iprovvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento penale, perché è ammessosolo per violazione di legge - cui è assimilabile la radicale apparenza dellamotivazione, che, secondo una linea interpretativa ormai molto definita è quellache sia “del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al puntoda risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice dimerito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmentescoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento”(Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01; nello stessosenso, successivamente, Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c.

Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246 – 01) -, il ricorso, lungi dal restare nei limiti della censura dellamotivazione apparente, entra nel merito delle valutazioni formulate dalTribunale, su cui, però, non è prevista tutela giurisdizionale in sede di legittimità.Il ricorso è, pertanto, inammissibile.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 16 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Romaha respinto il reclamo presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] contro il decretoministeriale di applicazione, nei suoi confronti, del regime di cui all’art. 41-bisord. pen. per la durata di quattro anni2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, per iltramite del difensore.Con unico motivo deduce violazione di legge, in quanto l'ordinanza si risolvenella riproposizione del contenuto del decreto ministeriale senza una valutazionedella attuale pericolosità del condannato, che è stata ricavata soltantodall’appartenenza al clan e dalla operatività attuale di quest’ultimo; il ruolo delricorrente nel clan è stato desunto, per di più, da un procedimento ancora incorso, per cui non vi è, in realtà, ancora alcuna certezza sulla sua responsabilitàed è stato violato il principio di non colpevolezza.3. Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Il ricorso deduce, anzitutto, che il Tribunale non ha effettuato una realeverifica dei presupposti attuali di applicazione della misura ed, in particolare,della pericolosità attuale del ricorrente.In realtà, la norma attributiva di potere dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen.consente l'adozione del provvedimento di sospensione delle ordinarie regole deltrattamento penitenziario nei confronti dei soggetti, che sono stati condannati osono imputati per alcuni specifici reati, tra cui quelli per cui è in espiazione ilricorrente, “in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere lasussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica oeversiva”.Il successivo comma 2-bis dispone che la sospensione del trattamento èprorogata “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti conl'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto contoanche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in senoall'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, dellasopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esitidel trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto”.Ciò che era tenuto a valutare il Tribunale, pertanto, non era la pericolositàdel ricorrente in quanto tale, ma, con riferimento allo stesso, la esistenza di“elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazionecriminale, terroristica o eversiva”.Questo tipo di verifica si rinviene all’interno del provvedimento impugnato,che ha ricavato, con riferimento al ricorrente, “la capacità di mantenerecollegamenti con l'associazione criminale” dal profilo criminale di [OSCURATO:PERSONA], inquanto soggetto sottoposto a processo quale esponente apicale del clanRomito/Ricucci/Lombardi, mandante di un tentato omicidio, persona cui sonostate sequestrate ingenti disponibilità economiche, e dall’attuale operatività delclan che, come riportato sopra, sono effettivamente due parametri dellavalutazione della decisione di sospensione delle regole del trattamento ordinariodei detenuti espressamente previsti dalle norme attributive di potere soprariportate.Il ricorso attacca la motivazione dell’ordinanza impugnata deducendo che ilricorrente si è separato dalla moglie, che era l’anello di congiunzione che lolegava con il clan mafioso, in quanto la stessa era congiunta di esponenti apicalidel clan, ma l’argomento è inammissibile, perché non rende apparente laprognosi sulla capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'associazionecriminale di appartenenza perché privo di sufficiente capacità dimostrativa dellarescissione dei legami tra il ricorrente ed il clan.Il ricorso attacca la motivazione dell’ordinanza impugnata deducendo chenon vi è evidenza dell’esistenza di rapporti attuale tra il clan ed il ricorrente, mal’argomento è inammissibile, perché la norma non chiede che vi siano rapporticui all’art. 41-bis ord. pen., ma solo che vi sia “la capacità di mantenerecollegamenti con l'associazione criminale”.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perché [OSCURATO:PERSONA] èsoltanto imputato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma non è statoancora condannato per esso, ma l’argomento è manifestamente infondato, inquanto è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “lasospensione delle regole di trattamento penitenziario nei confronti di detenutiimputati o condannati per reati tassativamente indicati dalla legge (art. 41 bislegge 26 luglio 1975 n. 354) si applica anche ai detenuti in stato di custodiacautelare” (Sez. 1, n. 37038 del 23/04/2004, Virga, Rv. 230807 - 01).Nella motivazione della sentenza Virga si aggiunge anche che “nellafattispecie in esame, non vi è alcun motivo di distinguere tra imputati econdannati, atteso che le limitazioni vengono imposte proprio allo scopo dievitare il mantenimento dei rapporti tra le persone ristrette in carcere e leorganizzazione esterne considerati pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblicarispetto ai quali non influisce la posizione giuridica degli interessati”.Né si pongono questioni circa la compatibilità della previsione deltrattamento differenziato con la presunzione di non colpevolezza, perché, comeevidenziato nella pronuncia Sez. 1, n. 18790 del 06/02/2015, Lorusso, Rv.263555, che ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo, e 27 Cost., dell'art.41-bis, comma 2, ultimo periodo, legge n. 354 del 1975, il regime differenziatonon ha natura sanzionatoria o retributiva, ma finalità di prevenzione dei reati inrelazione alla pericolosità del detenuto.In definitiva, in un giudizio, quale quello in esame, in cui il ricorso in sede dilegittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza iprovvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento penale, perché è ammessosolo per violazione di legge - cui è assimilabile la radicale apparenza dellamotivazione, che, secondo una linea interpretativa ormai molto definita è quellache sia “del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al puntoda risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice dimerito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmentescoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento”(Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01; nello stessosenso, successivamente, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246 – 01) -, il ricorso, lungi dal restare nei limiti della censura dellamotivazione apparente, entra nel merito delle valutazioni formulate dalTribunale, su cui, però, non è prevista tutela giurisdizionale in sede di legittimità.Il ricorso è, pertanto, inammissibile.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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