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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 23433/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28851-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] tariffaria [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28851/2021 Cron.

Rep.

Ud. 03/05/2023 CC contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutte elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] N. 25/B presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1881/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2021 R.G.N. 2993/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], gli attuali ricorrenti per cassazione in epigrafe indicati, insieme ad altri attori, chiesero al Tribunale di Roma: -previo accertamento della natura giuridica di reddito da lavoro dipendente dell’agevolazione tariffaria in forma di sconto sul consumo di energia elettrica su base annua e dell’illegittima revoca-disdetta formalizzata con lettera del 12.10.2015 della regolamentazione tariffaria riconosciuta sino a quel momento agli ex dipendenti e superstiti – l’accertamento del diritto (con conse- guente condanna delle resistenti) al ripristino a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’agevolazione per cui è causa, nonché al rimborso di quanto pagato dagli istanti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’ema- nanda sentenza a titolo di consumo di energia elettrica a tariffa piena, maggiorato di in- teressi legali e svalutazione monetariadalla maturazione al soddisfo, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. con vittoria di spese in distrazione.

2. Costituitesi le quattro società convenute che contestavano tali domande, il Tribu- nale adito, con sentenza del 22.3.2018, rigettava le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese processuali.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma dichiarava la ces- sazione della materia del contendere quanto a taluni appellanti; dichiarava l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia quanto ad altri appellanti, compensando in entrambi i casi le spese del secondo grado fra loro e le parti appellate; e rigettava, infine, l’appello che gli ulteriori soccombenti (tra i quali gli attuali ricorrenti per cassazione) avevano pro- posto contro la decisione di primo grado, condannandoli al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate e in distrazione, e dichiarando sussistenti per tali appellanti le condizioni per il c.d. raddoppio del contributo unificato.

4. Per quanto qui ora soprattutto interessa, la Corte territoriale, nel disattendere i motivi d’appello degli impugnanti, giungeva, come il primo giudice, alla conclusione che “l’agevolazione tariffaria di cui godevano gli stessi non era oggettodi un diritto quesito e intangibile, ma costituiva una mera aspettativa alla conservazione di un beneficio contrat- tuale sulla quale poteva validamente incidere la disdetta unilaterale attuata dalla società (come pure una contrattazione successiva)”, escludendo, comunque, la natura retributiva di detta agevolazione.

5. Avverso tale decisione soltanto i dodici ricorrenti in epigrafe specificati (del maggior numero degli appellanti soccombenti) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 6.Hanno resistito le quattro società intimate con unico controricorso.

7. Le parti contrapposte hanno prodotto memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.: - per omessa pronuncia sull’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 421 c.p.c., al deposito della documentazione (in dettaglio specificata), già esibita nel giudizio di primo grado all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma non ammessa dal primo giudice; istanza ritualmente formulata con il ricorso in appello; -nonché per omessa pro- nuncia sul primo motivo di appello, con il quale veniva denunziato il vizio della nullità della sentenza di primo grado, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per totale carenza di motivazione per aver reso il primo giudice una motivazione per relationemcon il mero richiamo ad un precedente giurisprudenziale; - infine, per omessa pronuncia sul quarto motivo di appello con il quale si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, in punto di condanna alle spesedegli attuali ricorrenti con la sentenza di primo grado.

2. Con il secondo motivo, denunciano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 1 d.lgs. n. 562/1996, dell’art. 12, primo comma, L. n. 153/1969, dell’art. 48, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato di non “qualificare il beneficio in questione alla stregua di emolumento retri- butivo in natura”, per il “difetto, nella specie, di un reale profilo di corrispettività tra be- neficio in questione e l’obbligazione gravante sul lavoratore”.

E tanto in violazione del principio di “causalità” di cui al richiamato art. 12 legge n. 153/1969, che ha ampliato il concetto di corrispettività, ricomprendendo non soltanto gli emolumenti corrisposti in fun- zione dell’esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi che, pur senza trovare ri- scontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni derivanti da causa autonoma.

3. Con un terzo motivo, denunciano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 12 legge n. 153/1969, come modificato dal d.lgs. n. 314/1997, degli artt. 49 e 50 d.P.R. n. 917/1986, degli artt. 2, 3, 36, 38 e 54 Cost., nella parte, in cui ha affermato che il principio espresso dall’orientamento di legittimità (secondo il quale: “Anche il beneficio dello sconto sui costi di energia elettrica consumata, in quanto concessa dal datore di lavoro ai propri dipendenti (e pensionati) costituisce reddito da lavoro e perciò, ai fini fiscali, parte della retribuzione edella pensione”), non rileva ai fini del pre- sente giudizio, avendo lo stesso principio rilevanza ai soli fini fiscali, e non consente, per tale motivo, di ricondurre l’agevolazione all’interno della nozione di retribuzione propria della disciplina civilistica del rapporto di lavoro.

4. Con il quarto motivo denunciano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 1175-1345, 1372, 1373, 1375, 1965-1966, 2113, 2077 c.c., nonché dell’art. 33 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 21 febbraio 1989, dell’art. 30 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 7 giugno 1976, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che “il diritto alla agevolazione tariffaria non può essere considerato un diritto quesito”, in considerazione della circostanza per cui “non si discute di revoca delle agevolazioni per servizi già fruiti nella vigenza della pattui- zione collettiva, bensì di cessazione ex nunc dell’applicazione dello sconto per le future erogazioni di energia elettrica, incerte nell’an e nel quantum”, e del principio per cui “il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti”; nonché nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che “l’agevolazione tariffaria di cui godevano gli odierni appellanti non era og- getto di un diritto quesito e intangibile, ma costituiva una mera aspettativa alla conserva- zione di un beneficio contrattuale sulla quale poteva validamente incidere la disdetta uni- laterale attuale dalla società (come pure una contrattazione successiva)”.

5. Con il quinto motivo denunciano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 2077, 36, 1703, 1175-1345 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato la legittimità della disdetta dell’agevolazione tariffaria formaliz- zata con la lettera del 12.10.2015, nei confronti delle sole OO.SS. (e non anche degli ex- dipendenti personalmente), la ininfluenza –ai fini del presente giudizio – della efficacia o meno dell’Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti degli ex-dipendenti (e tanto in considera- zione della circostanza per cui “l’obbligo per la società di mantenere tale agevolazione è venuto meno per effetto esclusivo del recesso dall’accordo aziendale 19 aprile 2002 di richiedere l’erogazione di una somma unta tantum firmando un accordo conciliativo indi- viduale”), la non condivisibilità della violazione da parte delle società resistenti dei principi di correttezza e buona fede; e tanto pur essendo stati posti in essere la detta disdetta del 12.10.2015 edil richiamato Accordo del 27.11.2015 nei confronti di OO.SS. non più rap- presentative degli ex dipendenti.6.

Con il sesto motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, se- condo comma, c.p.c. (che permette la compensazione delle spese dilite allorché concor- rano “gravi ed eccezionali ragioni”), nella parte in cui la Corte territoriale ha disposto, con la sentenza impugnata, la condanna degli attuali ricorrenti “al pagamento, in via solidale, delle spese di lite del grado in favore della parti appellate, che liquida in € 5.760,00, oltre rimborso forfettario della misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore dei difensori delle appellate, dichiaratisi antistatari”; nonché vizio di violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – nella parte in cui la Corte territoriale ha disposto l’obbligo di versamento, da parte degli istanti non rinuncianti, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione totalmente respinta; e tanto nonostante la produzione in atti dell’autodichiarazione ai fini dell’esen- zione dal pagamento del contributo unificato sottoscritta dai ricorrenti per il grado di ap- pello, ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dal D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 15.7.2011, n. 111.

7. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la parte in cui vi si lamenta l’omessa pronuncia della Corte territoriale sull’istanza degli allora appellanti di autorizzazione al deposito della documentazione specificata dai ricorrenti.

7.1. Difatti, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, espresso anche a Se- zioni Unite, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per viola- zione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (così, ex plurimis, Cass. civ., sez.

VI, 5.7.2016, n. 13716; id., sez. lav., 18.3.2013, n. 6715; id., sez.

III, 19.1.2010, n. 709; id., sez.

III, 11.2.2009, n. 3357; id., sez. un., 18.12.2001, n. 15982).

7.2. Nel caso in esame, i ricorrenti si dolgono della mancata pronuncia da parte della Corte territoriale su una loro istanza di natura istruttoria, relativa a documentazione che assumono di aver già esibito in prime cure, ma non ammessa dal Tribunale, senza speci- ficare se quest’ultimo si fosse pronunciato a riguardo, e, comunque, non allegando di aver proposto uno specifico motivo di appello in proposito.

Si sostiene, piuttosto, che la richie- sta era stata “ritualmente formulata con il ricorso in appello”.

Pertanto, la censura è in parte quainammissibile.

8. Lo stesso motivo è infondato per la parte nella quale vi si lamenta sempre il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., ma circa l’omessa pronuncia della Corte distrettuale sul primo motivo d’appello.

8.1. Occorre, infatti, considerare che, secondo un costante indirizzo di questa Corte Suprema, espresso anche a Sezioni Unite, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’articolo 111, comma 2, della Costituzione, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale articolo 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impu- gnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il di- spositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto) (così Cass. civ., sez.

I, 10.6.2020, n. 11073; id., sez.

III, 15.1.2020, n. 538; id., sez.

V, 28.6.2017, n. 16171; id., sez. un., 2.7.2017, n. 2731, in relazione a caso di man- canza di motivazione su questione di diritto; id., sez.

VI, 8.10.2014, n. 21257; id., sez.

II, 3.1.2014, n. 53; id., sez.

VI, 11.4.2012, n. 5729, in ordine a caso di omessa pronuncia su eccezione d’inammissibilità dell’appello).

8.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale in effetti non si è esplicitamente pronun- ciata su quel primo motivo d’appello.

8.3. Tuttavia, la doglianza nei termini riferiti in ricorso è priva di qualsiasi fondamento.

Invero, dagli stessi parziali brani di motivazione, riportati in ricorso per cassazione (cfr. pagg. 28-29 dello stesso), si desume che il primo giudice non si era limitato ad una moti- vazione per relationemcon il mero richiamo ad un precedente giurisprudenziale, ma aveva ritenuto di “aderire alle argomentazioni già svolte da altri Giudici, anche del tribunale adito, pronunciatisi sulle medesime questioni”.

Nell’impugnata sentenza, poi, la Corte d’appello aveva riportato altra ed estesa parte di quella motivazione, maggiormente espressiva della ratiodecidendi del primo giu dice (cfr. pagg. 3 - 4 della stessa).

Del resto, in base a quanto riportato in ricorso, gli allora appellanti in realtà si dolevano essenzial- mente del fatto che talune loro deduzioni non erano “state oggetto di analisi ed approfon- dimento nella parte motiva dell’impugnata sentenza”, e si tratta di questioni sulle quali si è poi espressa la Corte territoriale nel merito.

9. Circa, poi, l’ulteriore omessa pronuncia della Corte di merito in ordine al quarto motivo di appello, sulla loro condanna alle spese del giudizio di primo grado, occorre con- siderare che, nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugna- zione relativo alle spese di primo grado, l’appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell’appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l’ipotesi dell’omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cosiddetta minuspetizione), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla corret- tezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto, e assorbito, dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell’impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (così Cass. civ., sez.

I, 9.9.2022, n. 26672; id., sez.

III, 5.2.2021, n. 2830).

9.1. Ebbene, nel caso in esame, gli attuali ricorrenti rientravano tra gli appellanti rispetto ai quali l’impugnazione aveva trovato “integrale rigetto”, con conseguente loro ribadita “soccombenza” (cfr. pag. 10 dell’impugnata sentenza), sicché doveva così inten- dersi implicitamente respinto e assorbito il motivo d’appello a mezzo del quale essi si dolevano della mancata compensazione delle spese del primo grado in una sentenza che, come si è visto, nel respingere le domande degli attori, aderiva a precedenti di merito già formatisi nel medesimo senso.

Per conseguenza, anche su questo punto il primo motivo di ricorso è privo di fondamento.

10. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente essendo all’evidenza collegati, sono infondati.11.

Occorre anzitutto porre in luce che questa Corte si è già espressa sulle questioni involte dal ricorso in esame con le decisioni nn. 3878/2022, 3881/2022, 3882/2022, 3883/2022, 1596/2023 e 1597/2023, relative a fattispecie analoghe a quella che qui ci occupa, e alle cui motivazioni si può rimandare ex art. 118 disp. att. c.p.c.

12. La Corte d’appello, richiamando in particolare una sentenza della Corte d’appello di Brescia, ha ritenuto incontestato che il controvalore del beneficio non ha mai avuto alcuna incidenza sul calcolo degli istituti contrattuali (mensilità aggiuntive e TFR) e tanto meno sullamisura della pensione; ha ritenuto pacifico che il godimento del beneficio pre- scindeva totalmente dall’anzianità, dalle mansioni, dalla qualifica e dalle ore lavorate e che la misura della riduzione tariffaria era sempre stata determinata in maniera del tutto indipendente rispetto a qualsiasi parametro riferibile alla prestazione lavorativa del singolo beneficiario.

Ha inoltre evidenziato che il benefico era sempre stato strettamente collegato all’uso familiare dell’abitazione principale, tanto che qualora vi fossero stati più compo- nenti di uno stesso nucleo familiare tutti dipendenti [OSCURATO:PERSONA], l’agevolazione spettava comun- que per una sola utenza, come espressamente previsto da tutti i contratti collettivi succe- dutisi dal 1961 in avanti.

Segnalava, menzionando specifiche previsioni dei CCNL mano a mano nel tempo intervenuti, che in origine il beneficio poteva essere concesso a lavoratori che, già al momento del suo primo riconoscimento, erano in pensione e quindi non pre- stavano alcuna attività lavorativa in favore del soggetto concedente, nonché a soggetti che non erano mai stati dipendenti, quali vedove di lavoratori deceduti per causa di ser- vizio o pensionati, oltre che ai famigliari di lavoratori assenti dal servizio.

Considerava, pertanto, che si tratta, nel complesso, di caratteristiche talmente particolari che non con- sentono di qualificare il beneficio in questione alla stregua di un emolumento retributivo in natura, e che difettava nella specie un reale profilo di corrispettività tra beneficio in questione e l’obbligazione gravante sul lavoratore.

Riteneva, infine, evidente che le sen- tenze n. 25024/15 e n. 586/17 di questa Corte, richiamate dagli allora appellanti, avevano espressamente accertato la natura della agevolazione tariffaria ai soli fini fiscali, e non consentivano di ritenere che questa Suprema Corte abbia inteso ricondurre l’agevolazione all’interno della nozione di retribuzione propria della disciplina civilistica del rapporto di lavoro.12.1.

Tale motivata affermazione della natura non retributiva dell’agevolazione tarif- faria, da parte della Corte territoriale, appare condivisibile alla luce della regolamentazione collettiva dell’istituto che esclude ogni collegamento tra l’agevolazione in questione e la prestazione del singolo lavoratore.

Né potrebbe valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevola- zione in questione la sua qualificazione come “reddito da lavoro” ai fini IRPEF in talune decisioni di questa Corte, tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione ai fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurabilità dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro.

Del resto, ulteriori decisioni di legittimità (Cass. n. 27713/2017 e n. 24279/2020, ma v. anche id. n. 30343/2018; n. 11676/2019, tutte della Sezione tributaria di questa Corte), come risulta dalle relative motivazioni, al pari di quelle considerate dalla Corte territoriale, e come esattamente ritenuto da quest’ultima, non hanno espresso valutazioni volte aso- stenere che il beneficio in quanto tale dovesse essere qualificato di natura retributiva o corrispettiva in generale e, segnatamente, sul piano del rapporto di lavoro, oltre che as- soggettato ad imposizione fiscale in base alle apposite norme ivi richiamate.

Queste ultime norme, infatti, e segnatamente l’art. 51, comma 1, TUIR, cui fanno precipuo riferimento dette pronunzie, considerano reddito da lavoro dipendente, e non retribuzione, “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nelperiodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

E analogamente sul fronte contributivo-previdenziale, cui pure fanno cenno i ricor- renti, questa Corte ha posto in luce che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contri- butivi è più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art.2099 c.c.), in quanto non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere, dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 2.8.2010, n. 17990).D’altronde, s’è visto che la Corte territoriale ha accertato che lo sconto tariffario non aveva alcun riflesso sul quantumdella pensione degli interessati.

13. Quanto, poi, alla tesi dei ricorrenti secondo la quale essi rispetto allo sconto ta- riffario vantavano altrettanti diritti ormai quesiti, si deve anzitutto evidenziare che la Corte d’appello in proposito ha espresso una ratio decidendidichiaratamente autonoma rispetto a quella circa la natura del beneficio.

Ha, infatti, osservato che: ai fini della intangibilità di un emolumento riconosciuto ai lavoratori e pensionati per effetto della contrattazione collettiva, non basta dimostrare la sua natura retributiva, ma occorre provare che esso è diventato parte del patrimonio del dipendente come “diritto quesito” .

I ricorrenti nella specie hanno impugnato la sentenza della Corte di merito pure sotto tale profilo.

Tuttavia, la preliminare osservazione della stessa Corte serba rilievo per mettere in luce altro aspetto.La nozione di diritti quesiti, benché di frequente applicazione a livello giurisprudenziale soprattutto nel campo lavoristico e previdenziale, è generale.

La locu- zione “diritti quesiti”, del resto, è da tempo utilizzata dallo stesso legislatore nei campi più disparati (cfr., ad es., in ambito processuale, l’art. 164, comma quinto, c.p.c., ma, sempre a mero titolo esemplificativo, l’art. 50, comma 1, lett. b), l. n. 52/1996; l’art. 62 d.lgs. n. 139/2005), di solito per salvaguardare o far salvi determinati diritti, appunto quesiti.

Il relativo concetto, sul piano tecnico-giuridico, è pacificamente quello di diritti che siano già entrati nel patrimonio di un determinato soggetto (non sempre un lavoratore o un pensionato).

Ebbene, nel caso di specie, il collegio d’appello ha incisivamente osservato “che il diritto alla agevolazione tariffaria non possa essere considerato un diritto quesito, in quanto non si discute di revoca delle agevolazioni per servizi già fruiti nella vigenza della pattuizione collettiva, bensì di cessazione ex nunc dell’applicazione dello sconto per le future erogazioni di energia elettrica, incerte nell’ane nel quantum”.

Questa affermazione, quindi, rispetto al beneficio di cui si discute è senz’altro giuri- dicamente corretta anzitutto in relazione alla nozione generale di diritto quesito sopra ricordata.13.1.

La stessa Corte, poi, in proposito ha richiamato Cass. civ., sez. lav., 20.8.2009, n. 18548.

Ma la conclusione tratta è conforme ad un consolidato indirizzo di questa Corte, se- condo il quale, (anche) nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situa- zioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 17.8.2018, n. 20765), ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043; id., sez. lav., 19.2.2014, n. 3982; id., sez. lav., 2.4.2001, n. 4839) o di unafase del rapporto già esau- rita (id. n. 18548/2009, richiamata dalla Corte d’appello), oppure ancora in relazione ad evento già maturato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825).

Nessuna di queste ultime condizioni è stata allegata dai ricorrenti, o comunque ri- scontrata dai giudici del doppio grado di giudizio nel merito.

13.2. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che costi- tuiscono diritti quesiti dei lavoratori solo quei diritti che siano già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non con riferimento alla tutela di semplici pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli ovvero di aspettative sorte sulla base di tali regolamentazioni pre- vigenti (così Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043; e in termini esatti o analoghi id., sez. lav., 28.11.2016, n. 24109; id., n. 18548/2009, già cit.; id., sez. lav., 18.9.2007, n. 19351; id., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825).

14. Le restanti argomentazioni dei ricorrenti si fondano su talune disposizioni di CCNL e di accordi collettivi, in base alle quali si dovrebbe concludere che essi dovevano ritenersi esclusi dalla disdetta operata da [OSCURATO:PERSONA] con la lettera a.r. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avvantaggiandosi, in particolare in base alla norma transitoria di cui al CCNL 1989, di una fissazione definitiva degli obblighi residuanti a carico del datore di lavoro dopo la cessazione dell’attività di servizio del dipendente in conformità alla previsione normativa vigente al tempo della cessazione del rapporto di lavoro.Tuttavia, quand’anche tali pregresse disposizioni collettive non avessero previsto la possibilità di revoca unilaterale di quella specifica che prevedeva l’agevolazione, la disdetta contestata era invece consentita e legittima.

A questo specifico proposito, la Corte territoriale correttamente ha richiamato Cass.n. 18549/2009, già cit., secondo la quale: “Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione col- lettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare –nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto –la perpetuità del vincolo obbli- gatorio.

Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti deilavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (negli esatti termini id., sez. lav., 18.9.2007, n. 19351).

15. Nell’ambito del quarto motivo i ricorrenti hanno richiamato Cass. civ., sez. lav., 28.10.2013, n. 24533, la quale aveva confermato i medesimi principi di diritto espressi da Cass. n. 18548/2009 e n. 19351/2007, ma li aveva ritenuti violati nella fattispecie con- creta di soppressione della fornitura di gas a tariffa ridotta per i dipendenti, anche in pensione, di una società di gestione del relativo servizio, che avevano optato per tale beneficio in natura in luogo di un assegno ad personam pensionabile, senza che fosse stato loro assicurato, dopo il collocamento a riposo, il corrispondentecontrovalore econo- mico. [OSCURATO:PERSONA]. n. 24268/2013 riguardava pressoché identica fattispecie.

Si tratta, però, di precedenti di questa Corte che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame.

In quei casi, infatti, il beneficio simile allo sconto tariffario sui consumi di energia elettrica, e cioè consistente nell’usufruire del gas a tariffa ridotta, in base ad apposito accordo aziendale era stato optato dagli interessati in sostituzione di un assegno retributivo mensile previsto per tutti i dipendenti e i pensionati.

E’ stato, allora, evidenziato nella motivazione di quelle decisioni che l’opzione sud- detta, tra l’altro, “comportò da un lato la corresponsione di una retribuzione inferiore ri- spetto a quella percepita dai lavoratori che avevano viceversa optato per l’erogazione dell’assegno; dall’altro la determinazione, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione in misura inferiore rispetto a quella degli altri colleghi, perché calcolata su una retribuzione non comprensiva di tale assegno”.

E’ stato, perciò, considerato che quei “dipendenti che avevano operato la scelta, acquisendo il diritto, non più modificabile per espressa pattuizione, al mantenimento del beneficio in natura, sono stati privati di un diritto già entrato a far parte del loro patrimonio e, come tale intangibile, in quanto con- nesso, al momento dell’opzione, alla loro prestazione lavorativa”, e che “correttamente, la sentenza impugnata abbia ritenuto trattarsi di un diritto avente natura retributiva, en- trato a far parte a pieno titolo del sinallagma genetico del rapporto e di conseguenza del patrimonio individuale di ogni singolo lavoratore e quindi insuscettibile di essere revocato”.

16. Quanto alla specifica questione sollevata nel quinto motivo, circa l’assenza di rappresentatività, rispetto ai ricorrenti, delle associazioni sindacali che avevano stipulato in particolare l’Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tale dedotta assenza di rappresentatività delle organizzazioni sindacali che avevano stipulato detto accordo, ossia, quello che aveva por- tato all’eliminazione dell’agevolazione tariffaria, sarebbe irrilevante a fronte dell’inesi- stenza di diritti quesiti dei ricorrenti a riguardo, qui confermata, e dirimente a riguardo.

Infatti, secondo un risalente indirizzo di questa Corte, il principio per cui alla contrat- tazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola dell’intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavora- tori in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi, non si applica alla distinta ipotesi in cui il contratto collettivo venga ad incidere su posizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo, ma soltanto a regolare le condizioni di acquisto di diritti futuri (ad esempio: salario non maturato, contingenza non ancora scat- tata) (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 17.3.1999, n. 2429; id., sez. lav., 12.9.1995, n.9646; id., sez. lav., 23.7.1994, n. 6845, e in termini analoghi id., sez. lav., 1.7.2014, n. 14944; id., sez. lav., 29.9.2009, n. 20838; id., sez. lav., 22.6.2004, n. 11634).

17. Infondato è il sesto motivo di ricorso, per la parte in cui i ricorrenti si dolgono della mancata compensazione delle spese processuali di secondo grado, sull’assunto che sussisterebbero “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92, secondo comma, c.p.c.

17.1. Difatti, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne lacompensazione tra le parti rientra nel potere discre- zionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa moti- vazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di con- danna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della man- canza di motivazione.

Il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito sulle spese, comunque, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, è diretta solamente ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere di- screzionale del giudice di merito la valutazione della opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nella ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (così, tra le altre, Cass. civ., sez.

I, 6.9.2021, n. 24056; id., sez.

II, 3.9.2021, n. 23877; id., sez.

VI, 26.11.2020, n. 26912; id., sez.

VI, 17.10.2017, n. 24502).

17.2. Nel caso di specie, come già rilevato nell’esaminare il primo motivo di ricorso, la Corte d’appello ha pronunciato l’integrale rigetto dell’appello degli attuali ricorrenti per cassazione, constatandone quindi la relativa soccombenza, sicché è incensurabile in que- sta sede di legittimità la loro condanna al pagamento delle spese del secondo grado.

18. E’, infine, inammissibile l’ultimo motivo nella parte in cui i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha disposto l’obbligo di versamento, da parte degli stessi, dell’ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione totalmente respinta.18.1.

Per questa Corte è, appunto, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione vertente sul capo di sentenza, relativo all’obbligo di pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato.

Non sono ammesse, infatti, questioni sul contributo unificato in sede di impugnazione, trattandosi di conseguenza, quella della debenza dell’ulteriore somma a detto titolo, prevista automaticamente dalla legge per le ipotesi di rigetto, inam- missibilità o improcedibilità dell’impugnazione, alle quali può derogarsi soltanto qualora il giudizio d’impugnazione si concluda con esiti diversi dai suddetti, quali, a esempio, la rinuncia ritualmente accettata e non risultando necessaria, viceversa, alcuna specifica sta- tuizione del giudice dell’impugnazione nell’ipotesi di accoglimento della stessa (così, tra le altre, Cass. civ., sez.

III, 13.9.2022, n. 26924; id., sez.

I, 15.2.2021, n. 3855).

In proposito, peraltro, le Sezioni unite di questa Corte hanno specificato che l’atte- stazione del giudice dell’impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all’ef- fettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all’amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno (in tal senso Cass. civ., sez. un., 20.2.2020, n. 4315).

18.2. Pertanto, nel caso di specie, correttamente i giudici d’appello, nella loro moti- vazione, hanno dato atto che sussistevano, per gli appellanti soccombenti, solo “le condi- zioni oggettive richieste dall’art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso”, lasciando, quindi, impregiudicato l’accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria circa la ri- correnza di cause soggettive di esenzione da tale contribuzione in capo agli stessi.

19. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con re- golamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022.

20. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle contro- ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28851-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] tariffaria [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28851/2021 Cron. Rep. Ud. 03/05/2023 CC contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutte elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] N. 25/B presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1881/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2021 R.G.N. 2993/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], gli attuali ricorrenti per cassazione in epigrafe indicati, insieme ad altri attori, chiesero al Tribunale di Roma: -previo accertamento della natura giuridica di reddito da lavoro dipendente dell’agevolazione tariffaria in forma di sconto sul consumo di energia elettrica su base annua e dell’illegittima revoca-disdetta formalizzata con lettera del 12.10.2015 della regolamentazione tariffaria riconosciuta sino a quel momento agli ex dipendenti e superstiti – l’accertamento del diritto (con conse- guente condanna delle resistenti) al ripristino a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’agevolazione per cui è causa, nonché al rimborso di quanto pagato dagli istanti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’ema- nanda sentenza a titolo di consumo di energia elettrica a tariffa piena, maggiorato di in- teressi legali e svalutazione monetariadalla maturazione al soddisfo, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. con vittoria di spese in distrazione. 2. Costituitesi le quattro società convenute che contestavano tali domande, il Tribu- nale adito, con sentenza del 22.3.2018, rigettava le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese processuali. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma dichiarava la ces- sazione della materia del contendere quanto a taluni appellanti; dichiarava l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia quanto ad altri appellanti, compensando in entrambi i casi le spese del secondo grado fra loro e le parti appellate; e rigettava, infine, l’appello che gli ulteriori soccombenti (tra i quali gli attuali ricorrenti per cassazione) avevano pro- posto contro la decisione di primo grado, condannandoli al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate e in distrazione, e dichiarando sussistenti per tali appellanti le condizioni per il c.d. raddoppio del contributo unificato. 4. Per quanto qui ora soprattutto interessa, la Corte territoriale, nel disattendere i motivi d’appello degli impugnanti, giungeva, come il primo giudice, alla conclusione che “l’agevolazione tariffaria di cui godevano gli stessi non era oggettodi un diritto quesito e intangibile, ma costituiva una mera aspettativa alla conservazione di un beneficio contrat- tuale sulla quale poteva validamente incidere la disdetta unilaterale attuata dalla società (come pure una contrattazione successiva)”, escludendo, comunque, la natura retributiva di detta agevolazione. 5. Avverso tale decisione soltanto i dodici ricorrenti in epigrafe specificati (del maggior numero degli appellanti soccombenti) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 6.Hanno resistito le quattro società intimate con unico controricorso. 7. Le parti contrapposte hanno prodotto memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.: - per omessa pronuncia sull’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 421 c.p.c., al deposito della documentazione (in dettaglio specificata), già esibita nel giudizio di primo grado all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma non ammessa dal primo giudice; istanza ritualmente formulata con il ricorso in appello; -nonché per omessa pro- nuncia sul primo motivo di appello, con il quale veniva denunziato il vizio della nullità della sentenza di primo grado, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per totale carenza di motivazione per aver reso il primo giudice una motivazione per relationemcon il mero richiamo ad un precedente giurisprudenziale; - infine, per omessa pronuncia sul quarto motivo di appello con il quale si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, in punto di condanna alle spesedegli attuali ricorrenti con la sentenza di primo grado. 2. Con il secondo motivo, denunciano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 1 d.lgs. n. 562/1996, dell’art. 12, primo comma, L. n. 153/1969, dell’art. 48, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato di non “qualificare il beneficio in questione alla stregua di emolumento retri- butivo in natura”, per il “difetto, nella specie, di un reale profilo di corrispettività tra be- neficio in questione e l’obbligazione gravante sul lavoratore”. E tanto in violazione del principio di “causalità” di cui al richiamato art. 12 legge n. 153/1969, che ha ampliato il concetto di corrispettività, ricomprendendo non soltanto gli emolumenti corrisposti in fun- zione dell’esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi che, pur senza trovare ri- scontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni derivanti da causa autonoma. 3. Con un terzo motivo, denunciano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 12 legge n. 153/1969, come modificato dal d.lgs. n. 314/1997, degli artt. 49 e 50 d.P.R. n. 917/1986, degli artt. 2, 3, 36, 38 e 54 Cost., nella parte, in cui ha affermato che il principio espresso dall’orientamento di legittimità (secondo il quale: “Anche il beneficio dello sconto sui costi di energia elettrica consumata, in quanto concessa dal datore di lavoro ai propri dipendenti (e pensionati) costituisce reddito da lavoro e perciò, ai fini fiscali, parte della retribuzione edella pensione”), non rileva ai fini del pre- sente giudizio, avendo lo stesso principio rilevanza ai soli fini fiscali, e non consente, per tale motivo, di ricondurre l’agevolazione all’interno della nozione di retribuzione propria della disciplina civilistica del rapporto di lavoro. 4. Con il quarto motivo denunciano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 1175-1345, 1372, 1373, 1375, 1965-1966, 2113, 2077 c.c., nonché dell’art. 33 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 21 febbraio 1989, dell’art. 30 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 7 giugno 1976, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che “il diritto alla agevolazione tariffaria non può essere considerato un diritto quesito”, in considerazione della circostanza per cui “non si discute di revoca delle agevolazioni per servizi già fruiti nella vigenza della pattui- zione collettiva, bensì di cessazione ex nunc dell’applicazione dello sconto per le future erogazioni di energia elettrica, incerte nell’an e nel quantum”, e del principio per cui “il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti”; nonché nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che “l’agevolazione tariffaria di cui godevano gli odierni appellanti non era og- getto di un diritto quesito e intangibile, ma costituiva una mera aspettativa alla conserva- zione di un beneficio contrattuale sulla quale poteva validamente incidere la disdetta uni- laterale attuale dalla società (come pure una contrattazione successiva)”. 5. Con il quinto motivo denunciano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 2077, 36, 1703, 1175-1345 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato la legittimità della disdetta dell’agevolazione tariffaria formaliz- zata con la lettera del 12.10.2015, nei confronti delle sole OO.SS. (e non anche degli ex- dipendenti personalmente), la ininfluenza –ai fini del presente giudizio – della efficacia o meno dell’Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti degli ex-dipendenti (e tanto in considera- zione della circostanza per cui “l’obbligo per la società di mantenere tale agevolazione è venuto meno per effetto esclusivo del recesso dall’accordo aziendale 19 aprile 2002 di richiedere l’erogazione di una somma unta tantum firmando un accordo conciliativo indi- viduale”), la non condivisibilità della violazione da parte delle società resistenti dei principi di correttezza e buona fede; e tanto pur essendo stati posti in essere la detta disdetta del 12.10.2015 edil richiamato Accordo del 27.11.2015 nei confronti di OO.SS. non più rap- presentative degli ex dipendenti.6. Con il sesto motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, se- condo comma, c.p.c. (che permette la compensazione delle spese dilite allorché concor- rano “gravi ed eccezionali ragioni”), nella parte in cui la Corte territoriale ha disposto, con la sentenza impugnata, la condanna degli attuali ricorrenti “al pagamento, in via solidale, delle spese di lite del grado in favore della parti appellate, che liquida in € 5.760,00, oltre rimborso forfettario della misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore dei difensori delle appellate, dichiaratisi antistatari”; nonché vizio di violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – nella parte in cui la Corte territoriale ha disposto l’obbligo di versamento, da parte degli istanti non rinuncianti, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione totalmente respinta; e tanto nonostante la produzione in atti dell’autodichiarazione ai fini dell’esen- zione dal pagamento del contributo unificato sottoscritta dai ricorrenti per il grado di ap- pello, ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dal D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 15.7.2011, n. 111. 7. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la parte in cui vi si lamenta l’omessa pronuncia della Corte territoriale sull’istanza degli allora appellanti di autorizzazione al deposito della documentazione specificata dai ricorrenti. 7.1. Difatti, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, espresso anche a Se- zioni Unite, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per viola- zione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, 5.7.2016, n. 13716; id., sez. lav., 18.3.2013, n. 6715; id., sez. III, 19.1.2010, n. 709; id., sez. III, 11.2.2009, n. 3357; id., sez. un., 18.12.2001, n. 15982). 7.2. Nel caso in esame, i ricorrenti si dolgono della mancata pronuncia da parte della Corte territoriale su una loro istanza di natura istruttoria, relativa a documentazione che assumono di aver già esibito in prime cure, ma non ammessa dal Tribunale, senza speci- ficare se quest’ultimo si fosse pronunciato a riguardo, e, comunque, non allegando di aver proposto uno specifico motivo di appello in proposito. Si sostiene, piuttosto, che la richie- sta era stata “ritualmente formulata con il ricorso in appello”. Pertanto, la censura è in parte quainammissibile. 8. Lo stesso motivo è infondato per la parte nella quale vi si lamenta sempre il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., ma circa l’omessa pronuncia della Corte distrettuale sul primo motivo d’appello. 8.1. Occorre, infatti, considerare che, secondo un costante indirizzo di questa Corte Suprema, espresso anche a Sezioni Unite, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’articolo 111, comma 2, della Costituzione, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale articolo 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impu- gnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il di- spositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto) (così Cass. civ., sez. I, 10.6.2020, n. 11073; id., sez. III, 15.1.2020, n. 538; id., sez. V, 28.6.2017, n. 16171; id., sez. un., 2.7.2017, n. 2731, in relazione a caso di man- canza di motivazione su questione di diritto; id., sez. VI, 8.10.2014, n. 21257; id., sez. II, 3.1.2014, n. 53; id., sez. VI, 11.4.2012, n. 5729, in ordine a caso di omessa pronuncia su eccezione d’inammissibilità dell’appello). 8.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale in effetti non si è esplicitamente pronun- ciata su quel primo motivo d’appello. 8.3. Tuttavia, la doglianza nei termini riferiti in ricorso è priva di qualsiasi fondamento. Invero, dagli stessi parziali brani di motivazione, riportati in ricorso per cassazione (cfr. pagg. 28-29 dello stesso), si desume che il primo giudice non si era limitato ad una moti- vazione per relationemcon il mero richiamo ad un precedente giurisprudenziale, ma aveva ritenuto di “aderire alle argomentazioni già svolte da altri Giudici, anche del tribunale adito, pronunciatisi sulle medesime questioni”. Nell’impugnata sentenza, poi, la Corte d’appello aveva riportato altra ed estesa parte di quella motivazione, maggiormente espressiva della ratiodecidendi del primo giu dice (cfr. pagg. 3 - 4 della stessa). Del resto, in base a quanto riportato in ricorso, gli allora appellanti in realtà si dolevano essenzial- mente del fatto che talune loro deduzioni non erano “state oggetto di analisi ed approfon- dimento nella parte motiva dell’impugnata sentenza”, e si tratta di questioni sulle quali si è poi espressa la Corte territoriale nel merito. 9. Circa, poi, l’ulteriore omessa pronuncia della Corte di merito in ordine al quarto motivo di appello, sulla loro condanna alle spese del giudizio di primo grado, occorre con- siderare che, nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugna- zione relativo alle spese di primo grado, l’appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell’appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l’ipotesi dell’omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cosiddetta minuspetizione), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla corret- tezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto, e assorbito, dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell’impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (così Cass. civ., sez. I, 9.9.2022, n. 26672; id., sez. III, 5.2.2021, n. 2830). 9.1. Ebbene, nel caso in esame, gli attuali ricorrenti rientravano tra gli appellanti rispetto ai quali l’impugnazione aveva trovato “integrale rigetto”, con conseguente loro ribadita “soccombenza” (cfr. pag. 10 dell’impugnata sentenza), sicché doveva così inten- dersi implicitamente respinto e assorbito il motivo d’appello a mezzo del quale essi si dolevano della mancata compensazione delle spese del primo grado in una sentenza che, come si è visto, nel respingere le domande degli attori, aderiva a precedenti di merito già formatisi nel medesimo senso. Per conseguenza, anche su questo punto il primo motivo di ricorso è privo di fondamento. 10. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente essendo all’evidenza collegati, sono infondati.11. Occorre anzitutto porre in luce che questa Corte si è già espressa sulle questioni involte dal ricorso in esame con le decisioni nn. 3878/2022, 3881/2022, 3882/2022, 3883/2022, 1596/2023 e 1597/2023, relative a fattispecie analoghe a quella che qui ci occupa, e alle cui motivazioni si può rimandare ex art. 118 disp. att. c.p.c. 12. La Corte d’appello, richiamando in particolare una sentenza della Corte d’appello di Brescia, ha ritenuto incontestato che il controvalore del beneficio non ha mai avuto alcuna incidenza sul calcolo degli istituti contrattuali (mensilità aggiuntive e TFR) e tanto meno sullamisura della pensione; ha ritenuto pacifico che il godimento del beneficio pre- scindeva totalmente dall’anzianità, dalle mansioni, dalla qualifica e dalle ore lavorate e che la misura della riduzione tariffaria era sempre stata determinata in maniera del tutto indipendente rispetto a qualsiasi parametro riferibile alla prestazione lavorativa del singolo beneficiario. Ha inoltre evidenziato che il benefico era sempre stato strettamente collegato all’uso familiare dell’abitazione principale, tanto che qualora vi fossero stati più compo- nenti di uno stesso nucleo familiare tutti dipendenti [OSCURATO:PERSONA], l’agevolazione spettava comun- que per una sola utenza, come espressamente previsto da tutti i contratti collettivi succe- dutisi dal 1961 in avanti. Segnalava, menzionando specifiche previsioni dei CCNL mano a mano nel tempo intervenuti, che in origine il beneficio poteva essere concesso a lavoratori che, già al momento del suo primo riconoscimento, erano in pensione e quindi non pre- stavano alcuna attività lavorativa in favore del soggetto concedente, nonché a soggetti che non erano mai stati dipendenti, quali vedove di lavoratori deceduti per causa di ser- vizio o pensionati, oltre che ai famigliari di lavoratori assenti dal servizio. Considerava, pertanto, che si tratta, nel complesso, di caratteristiche talmente particolari che non con- sentono di qualificare il beneficio in questione alla stregua di un emolumento retributivo in natura, e che difettava nella specie un reale profilo di corrispettività tra beneficio in questione e l’obbligazione gravante sul lavoratore. Riteneva, infine, evidente che le sen- tenze n. 25024/15 e n. 586/17 di questa Corte, richiamate dagli allora appellanti, avevano espressamente accertato la natura della agevolazione tariffaria ai soli fini fiscali, e non consentivano di ritenere che questa Suprema Corte abbia inteso ricondurre l’agevolazione all’interno della nozione di retribuzione propria della disciplina civilistica del rapporto di lavoro.12.1. Tale motivata affermazione della natura non retributiva dell’agevolazione tarif- faria, da parte della Corte territoriale, appare condivisibile alla luce della regolamentazione collettiva dell’istituto che esclude ogni collegamento tra l’agevolazione in questione e la prestazione del singolo lavoratore. Né potrebbe valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevola- zione in questione la sua qualificazione come “reddito da lavoro” ai fini IRPEF in talune decisioni di questa Corte, tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione ai fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurabilità dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro. Del resto, ulteriori decisioni di legittimità (Cass. n. 27713/2017 e n. 24279/2020, ma v. anche id. n. 30343/2018; n. 11676/2019, tutte della Sezione tributaria di questa Corte), come risulta dalle relative motivazioni, al pari di quelle considerate dalla Corte territoriale, e come esattamente ritenuto da quest’ultima, non hanno espresso valutazioni volte aso- stenere che il beneficio in quanto tale dovesse essere qualificato di natura retributiva o corrispettiva in generale e, segnatamente, sul piano del rapporto di lavoro, oltre che as- soggettato ad imposizione fiscale in base alle apposite norme ivi richiamate. Queste ultime norme, infatti, e segnatamente l’art. 51, comma 1, TUIR, cui fanno precipuo riferimento dette pronunzie, considerano reddito da lavoro dipendente, e non retribuzione, “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nelperiodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. E analogamente sul fronte contributivo-previdenziale, cui pure fanno cenno i ricor- renti, questa Corte ha posto in luce che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contri- butivi è più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art.2099 c.c.), in quanto non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere, dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 2.8.2010, n. 17990).D’altronde, s’è visto che la Corte territoriale ha accertato che lo sconto tariffario non aveva alcun riflesso sul quantumdella pensione degli interessati. 13. Quanto, poi, alla tesi dei ricorrenti secondo la quale essi rispetto allo sconto ta- riffario vantavano altrettanti diritti ormai quesiti, si deve anzitutto evidenziare che la Corte d’appello in proposito ha espresso una ratio decidendidichiaratamente autonoma rispetto a quella circa la natura del beneficio. Ha, infatti, osservato che: ai fini della intangibilità di un emolumento riconosciuto ai lavoratori e pensionati per effetto della contrattazione collettiva, non basta dimostrare la sua natura retributiva, ma occorre provare che esso è diventato parte del patrimonio del dipendente come “diritto quesito” . I ricorrenti nella specie hanno impugnato la sentenza della Corte di merito pure sotto tale profilo. Tuttavia, la preliminare osservazione della stessa Corte serba rilievo per mettere in luce altro aspetto.La nozione di diritti quesiti, benché di frequente applicazione a livello giurisprudenziale soprattutto nel campo lavoristico e previdenziale, è generale. La locu- zione “diritti quesiti”, del resto, è da tempo utilizzata dallo stesso legislatore nei campi più disparati (cfr., ad es., in ambito processuale, l’art. 164, comma quinto, c.p.c., ma, sempre a mero titolo esemplificativo, l’art. 50, comma 1, lett. b), l. n. 52/1996; l’art. 62 d.lgs. n. 139/2005), di solito per salvaguardare o far salvi determinati diritti, appunto quesiti. Il relativo concetto, sul piano tecnico-giuridico, è pacificamente quello di diritti che siano già entrati nel patrimonio di un determinato soggetto (non sempre un lavoratore o un pensionato). Ebbene, nel caso di specie, il collegio d’appello ha incisivamente osservato “che il diritto alla agevolazione tariffaria non possa essere considerato un diritto quesito, in quanto non si discute di revoca delle agevolazioni per servizi già fruiti nella vigenza della pattuizione collettiva, bensì di cessazione ex nunc dell’applicazione dello sconto per le future erogazioni di energia elettrica, incerte nell’ane nel quantum”. Questa affermazione, quindi, rispetto al beneficio di cui si discute è senz’altro giuri- dicamente corretta anzitutto in relazione alla nozione generale di diritto quesito sopra ricordata.13.1. La stessa Corte, poi, in proposito ha richiamato Cass. civ., sez. lav., 20.8.2009, n. 18548. Ma la conclusione tratta è conforme ad un consolidato indirizzo di questa Corte, se- condo il quale, (anche) nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situa- zioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 17.8.2018, n. 20765), ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043; id., sez. lav., 19.2.2014, n. 3982; id., sez. lav., 2.4.2001, n. 4839) o di unafase del rapporto già esau- rita (id. n. 18548/2009, richiamata dalla Corte d’appello), oppure ancora in relazione ad evento già maturato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825). Nessuna di queste ultime condizioni è stata allegata dai ricorrenti, o comunque ri- scontrata dai giudici del doppio grado di giudizio nel merito. 13.2. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che costi- tuiscono diritti quesiti dei lavoratori solo quei diritti che siano già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non con riferimento alla tutela di semplici pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli ovvero di aspettative sorte sulla base di tali regolamentazioni pre- vigenti (così Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043; e in termini esatti o analoghi id., sez. lav., 28.11.2016, n. 24109; id., n. 18548/2009, già cit.; id., sez. lav., 18.9.2007, n. 19351; id., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825). 14. Le restanti argomentazioni dei ricorrenti si fondano su talune disposizioni di CCNL e di accordi collettivi, in base alle quali si dovrebbe concludere che essi dovevano ritenersi esclusi dalla disdetta operata da [OSCURATO:PERSONA] con la lettera a.r. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avvantaggiandosi, in particolare in base alla norma transitoria di cui al CCNL 1989, di una fissazione definitiva degli obblighi residuanti a carico del datore di lavoro dopo la cessazione dell’attività di servizio del dipendente in conformità alla previsione normativa vigente al tempo della cessazione del rapporto di lavoro.Tuttavia, quand’anche tali pregresse disposizioni collettive non avessero previsto la possibilità di revoca unilaterale di quella specifica che prevedeva l’agevolazione, la disdetta contestata era invece consentita e legittima. A questo specifico proposito, la Corte territoriale correttamente ha richiamato Cass.n. 18549/2009, già cit., secondo la quale: “Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione col- lettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare –nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto –la perpetuità del vincolo obbli- gatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti deilavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (negli esatti termini id., sez. lav., 18.9.2007, n. 19351). 15. Nell’ambito del quarto motivo i ricorrenti hanno richiamato Cass. civ., sez. lav., 28.10.2013, n. 24533, la quale aveva confermato i medesimi principi di diritto espressi da Cass. n. 18548/2009 e n. 19351/2007, ma li aveva ritenuti violati nella fattispecie con- creta di soppressione della fornitura di gas a tariffa ridotta per i dipendenti, anche in pensione, di una società di gestione del relativo servizio, che avevano optato per tale beneficio in natura in luogo di un assegno ad personam pensionabile, senza che fosse stato loro assicurato, dopo il collocamento a riposo, il corrispondentecontrovalore econo- mico. [OSCURATO:PERSONA]. n. 24268/2013 riguardava pressoché identica fattispecie. Si tratta, però, di precedenti di questa Corte che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame. In quei casi, infatti, il beneficio simile allo sconto tariffario sui consumi di energia elettrica, e cioè consistente nell’usufruire del gas a tariffa ridotta, in base ad apposito accordo aziendale era stato optato dagli interessati in sostituzione di un assegno retributivo mensile previsto per tutti i dipendenti e i pensionati. E’ stato, allora, evidenziato nella motivazione di quelle decisioni che l’opzione sud- detta, tra l’altro, “comportò da un lato la corresponsione di una retribuzione inferiore ri- spetto a quella percepita dai lavoratori che avevano viceversa optato per l’erogazione dell’assegno; dall’altro la determinazione, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione in misura inferiore rispetto a quella degli altri colleghi, perché calcolata su una retribuzione non comprensiva di tale assegno”. E’ stato, perciò, considerato che quei “dipendenti che avevano operato la scelta, acquisendo il diritto, non più modificabile per espressa pattuizione, al mantenimento del beneficio in natura, sono stati privati di un diritto già entrato a far parte del loro patrimonio e, come tale intangibile, in quanto con- nesso, al momento dell’opzione, alla loro prestazione lavorativa”, e che “correttamente, la sentenza impugnata abbia ritenuto trattarsi di un diritto avente natura retributiva, en- trato a far parte a pieno titolo del sinallagma genetico del rapporto e di conseguenza del patrimonio individuale di ogni singolo lavoratore e quindi insuscettibile di essere revocato”. 16. Quanto alla specifica questione sollevata nel quinto motivo, circa l’assenza di rappresentatività, rispetto ai ricorrenti, delle associazioni sindacali che avevano stipulato in particolare l’Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tale dedotta assenza di rappresentatività delle organizzazioni sindacali che avevano stipulato detto accordo, ossia, quello che aveva por- tato all’eliminazione dell’agevolazione tariffaria, sarebbe irrilevante a fronte dell’inesi- stenza di diritti quesiti dei ricorrenti a riguardo, qui confermata, e dirimente a riguardo. Infatti, secondo un risalente indirizzo di questa Corte, il principio per cui alla contrat- tazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola dell’intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavora- tori in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi, non si applica alla distinta ipotesi in cui il contratto collettivo venga ad incidere su posizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo, ma soltanto a regolare le condizioni di acquisto di diritti futuri (ad esempio: salario non maturato, contingenza non ancora scat- tata) (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 17.3.1999, n. 2429; id., sez. lav., 12.9.1995, n.9646; id., sez. lav., 23.7.1994, n. 6845, e in termini analoghi id., sez. lav., 1.7.2014, n. 14944; id., sez. lav., 29.9.2009, n. 20838; id., sez. lav., 22.6.2004, n. 11634). 17. Infondato è il sesto motivo di ricorso, per la parte in cui i ricorrenti si dolgono della mancata compensazione delle spese processuali di secondo grado, sull’assunto che sussisterebbero “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92, secondo comma, c.p.c. 17.1. Difatti, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne lacompensazione tra le parti rientra nel potere discre- zionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa moti- vazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di con- danna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della man- canza di motivazione. Il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito sulle spese, comunque, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, è diretta solamente ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere di- screzionale del giudice di merito la valutazione della opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nella ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (così, tra le altre, Cass. civ., sez. I, 6.9.2021, n. 24056; id., sez. II, 3.9.2021, n. 23877; id., sez. VI, 26.11.2020, n. 26912; id., sez. VI, 17.10.2017, n. 24502). 17.2. Nel caso di specie, come già rilevato nell’esaminare il primo motivo di ricorso, la Corte d’appello ha pronunciato l’integrale rigetto dell’appello degli attuali ricorrenti per cassazione, constatandone quindi la relativa soccombenza, sicché è incensurabile in que- sta sede di legittimità la loro condanna al pagamento delle spese del secondo grado. 18. E’, infine, inammissibile l’ultimo motivo nella parte in cui i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha disposto l’obbligo di versamento, da parte degli stessi, dell’ul- teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione totalmente respinta.18.1. Per questa Corte è, appunto, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione vertente sul capo di sentenza, relativo all’obbligo di pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato. Non sono ammesse, infatti, questioni sul contributo unificato in sede di impugnazione, trattandosi di conseguenza, quella della debenza dell’ulteriore somma a detto titolo, prevista automaticamente dalla legge per le ipotesi di rigetto, inam- missibilità o improcedibilità dell’impugnazione, alle quali può derogarsi soltanto qualora il giudizio d’impugnazione si concluda con esiti diversi dai suddetti, quali, a esempio, la rinuncia ritualmente accettata e non risultando necessaria, viceversa, alcuna specifica sta- tuizione del giudice dell’impugnazione nell’ipotesi di accoglimento della stessa (così, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 13.9.2022, n. 26924; id., sez. I, 15.2.2021, n. 3855). In proposito, peraltro, le Sezioni unite di questa Corte hanno specificato che l’atte- stazione del giudice dell’impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all’ef- fettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all’amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno (in tal senso Cass. civ., sez. un., 20.2.2020, n. 4315). 18.2. Pertanto, nel caso di specie, correttamente i giudici d’appello, nella loro moti- vazione, hanno dato atto che sussistevano, per gli appellanti soccombenti, solo “le condi- zioni oggettive richieste dall’art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso”, lasciando, quindi, impregiudicato l’accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria circa la ri- correnza di cause soggettive di esenzione da tale contribuzione in capo agli stessi. 19. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con re- golamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022. 20. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle contro- ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi
Sentenza Cassazione n. 23433/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris