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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00403/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20418/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ’ ESTERO E L ’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliata presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio di quest’ultimo in Viale delle Milizie n. 76; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.avverso la sentenza n. 1301/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2016 R.G.N. 983/2015; e sul ricorso iscritto al n. 21696/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio di quest’ultimo in Viale delle Milizie n. 76; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ’ESTERO E L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliata presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3664/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 4/02/2019 R.G.N. 724/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1301/2016, ha respinto l’appello proposto dall’ICE - Agenzia per la promozione all ’ estero e l ’ internazionalizzazione delle imprese italiane - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del Tribunale della stessa sede n. 1226/2015 che aveva rigettato l’opposizione dell’Agenzia avverso i decreti ingiuntivi aventi ad oggetto le retribuzioni maturate e non corrisposte ottenuti dai predetti sulla base del titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1332/2014;

2. i suddetti appellati, ex dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA], s ocietà interamente partecipata dal Ministero per le [OSCURATO:PERSONA], avevano richiesto, con un primo giudizio, il riconoscimento del diritto ad essere assunti e retribuiti da detta Agenzia a decorrere dall’emanazione del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (attuativo del D.M. n. 95/2012) e che per l’effetto l’Agenzia fosse condannata al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate e non corrisposte; R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.ottenuta sentenza favorevole del Tribunale n. 1332/2014 (poi riformata dalla Corte di appello con sentenza n. 3664/2018 oggetto del ricorso per cassazione iscritto al n. 21696/2019, v. infra) avevano richiesto i decreti ingiuntivi per il pagamento delle relative somme; emessi i decreti, l’Agenzia aveva proposto opposizione che era stata accolta in primo grado con pronuncia riformata in appello;

3. la Corte territoriale riteneva fondata la domanda degli appellanti nel giudizio presupposto così come ritenuto dal Tribunale nella sentenza n. 1332/2014; assumeva che il giudice dell’opposizione avesse erroneamente rivalutato lavicenda già decisa con l’indicata sentenza n. 1332/2014; condivideva l’interpretazione della disposizione normativa, come modificata dalla l. n. 147 del 2013, prospettata dagli appellati e rilevava che la stessa amministrazione, con il decreto del 28 febbraio 2013, aveva disposto il passaggio di tutto il personale nominativamente indicato e rinviato al successivo decreto solo l’inquadramento;

4. per la cassazione della sentenza n. 1301/2016 l’Agenzia ha proposto ricorso (iscritto al n. di R.G. 20418/2016) sulla base di tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno resistito con controricorso, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che è rimasto intimato;

5. con successiva sentenza n. 3664/2018, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’impugnazione proposta dall’ICE - Agenzia per la promozione all ’ estero e l’internalizzazione delle imprese italiane nei confronti dei medesimi ex dipendent i della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , e respingeva la loro domanda intesa ad ottenere l’accertamento del diritto ad essere assunti e retribuiti da detta Agenzia a decorrere dall’emanazione del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (attuativo del D.M. n. 95/2012); ricostruita la normativa rilevante nella fattispecie de qua, riteneva la Corte territoriale che, a seguito della liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA]. e del trasferimento delle funzioni all’all’ICE, non fosse stato previsto alcun passaggio automatico del relativo personale presso l’Agenzia ma solo il trasferimento del personale risultato idoneo all’esito di prova selettiva tra quei lavoratori individuati; riteneva che, nello specifico, in mancanza della indicata prova selettiva e del superamento della stessa, i ricorrenti non potessero vantare alcun diritto all’assunzione stante il principio generale di assunzione nel pubblico impiego privatizzato previsto dall’art. 97 Cost.; R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.6. avverso la sentenza n. 3664/2018 hanno proposto ricorso per cassazione (iscritto al n. 21696/2019) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con un motivocui l’Agenzia ha resistito con controricorso; è stato successivamente depositato atto di costituzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];

7. entrambe le parti in causa hanno rappresentato la sussistenza di una connessione tra i giudizi iscritti rispettivamente al n. 20418/2016 e n. 21696/2019 (formulando i lavoratori richiesta di sospensione del giudizio iscritto al n. 20418/2016 in attesa della decisione su quello iscritto al n. 21696//2019 e l’ICE istanza di trattazione congiunta);

8. le cause, quindi, sono state chiamate all’odierna adunanza camerale;

9. le parti hanno depositato memorie.

Consideratoche:

1. va preliminarmente disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 21696/2019 (afferente all’“an” della pretesa retributiva) a quello iscritto al n. 20418/2016 (che riguarda il “quantum”); sul punto va richiamato il principio già da tempo affermato da questa Corte secondo cui i ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza sull’“an" e contro quella sul “quantum”, la quale è oggettivamente condizionata al permanere della prima, devono essere riuniti -anche d’ufficio quando la Corte abbia consapevolezza della pendenza dinanzi a sé dei due ricorsi - al fine di costituire oggetto di un ’ unica decisione - analogamente a quanto stabilito dall’art. 335 cod. proc. civ. per l’ipotesi della proposizione di più impugnazioni avverso la stessa sentenza - e ciò anche nell ’ ipotesi in cui le due sentenze siano state emesse in giudizi distinti, atteso che la connessione che lega la pronuncia sul “quantum” a quella sull’“an” sussiste indipendentemente dal fatto che esse siano state emesse nello stesso procedimento e che quella sul “quantum” costituisca o meno sentenza definitiva rispetto a quella sull’“an” (così Cass. 31 maggio 1982, n. 3335; Cass. 9 novembre 1985, n. 5498; Cass. 30 luglio 1996, n. 6854; si vedano anche, nel senso di una facoltà di riunione, Cass. 17 febbraio 2003, n. 2357; Cass. 9 luglio 2014, n. 15708);

2. tanto precisato, per ragioni di ordine logico va esaminato prioritariamente il ricorso proposto dai lavoratori (iscritto al n. 21696/2019) afferente all’ “ an ” delle pretese retributive;

3. con l’unico primo motivo di tale ricorso è denunciata - ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ.-la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 12 bis della legge n. 135/2012 e del D.M. del 28/2/2013; sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale (nella sentenza 3663/2018) abbia confuso il trasferimento dei lavoratori [OSCURATO:SOCIETA] con l’inquadramento nei ruoli dell’ICE; R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.assumono che l’amministrazione, con il decreto del 28/2/2013, aveva disposto il passaggio di tutto il personale nominativamente indicato e rinviato al successivo decreto solo l’inquadramento, temporalmente e logicamente successivo al trasferimento; rilevano che non a caso la norma di cui all’indicato D.M. utilizza due diversi termini (trasferimento/inquadramento) facendo così riferimento a due fattispecie giuridiche che si concretizzano in due fasi temporali diverse;

4. il motivo è infondato per le ragioni già evidenziate da questa Corte nella decisione n. 35343 del 18/11/2021 che il Collegio valuta di condividere;

5. la s.p.a.[OSCURATO:SOCIETA], nata dalla trasformazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], aveva lo scopo di erogare servizi alle imprese del settore agroalimentare al fine di favorire la commercializzazione all’estero di prodotti italiani; la società costituiva uno “strumento operativo” del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, che deteneva il 70% del capitale sociale (il d.lgs. n. 99 del 2004, art. 17,prevedeva, nel testo ratione temporis applicabile prevedeva che: «In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cuialla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 59,comma 4-bis, la società per azioni "BUONITALIA", partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l’attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l’erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani»); parte delle azioni erano detenute dall’ICE- [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] -, chela legge di riforma n. 68 del 1997 aveva qualificato ente pubblico non economico (art. 1), assegnandogli, tra le altre funzioni, anche quella di promuovere "la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali" (art. 2, lett. e); l’ICEè stato soppresso dal D.L. n. 98 del 2011, art. 14, convertito dalla L. n. 111 del 2011,e la disciplina del trasferimento delle funzioni e del personale è stata dettata dello stesso art. 14, commi 17 a 27, più volte modificati dal legislatore; l’Agenzia, non prevista dall’originario decreto, che aveva disposto il passaggio delle competenze dell’ICEal Ministero, è stata istituita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. n. 214 del 2011,che, nel modificare il richiamato art. 14, ha attribuito all’ente di nuova istituzione la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 14, comma 18) e ne ha individuato l ’ ambito di competenza nella finalità «di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo» (art. 14, comma 20); R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.con la L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. n. 95 del 2012, il legislatore ha inserito nel testo dell’art. 12 del Decreto, intitolato “Soppressione di enti e di società”, il comma 18 bis, che, nel testo originario, prevedeva: «La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 17, è soppressa.

Al fine di razionalizzare l’attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell’ambito della promozione all’estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, già svolte daBuonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all ’ Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane dicui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane diBuonitalia s.p.a. in liquidazione all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma.

Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue diBuonitalia s.p.a. in liquidazione all’Agenzia.

I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente, di verifica dell’idoneità, sono inquadrati nei ruoli dell’ente di destinazione sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto.

I dipendenti tra feriti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell’inquadramento.

Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 17, è abrogato»; la disposizione è stata, poi, ulteriormente modificata dalla legge finanziaria per l’anno 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 478), che ha eliminato il vincolo delle facoltà assunzionali ed ha consentito l’inquadramento dei dipendenti provenienti dalla soppressa società anche in posizione di sovrannumero rispetto dalla dotazione organica dell’Agenzia (la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 478, recita: «D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 12, comma 18-bis, quinto periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.2012, n. 135, le parole: “da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente, di verifica dell’idoneità, sono inquadrati” sono sostituite dalle seguenti: “di verifica dell’idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell’ente, riassorbibile con le successive vacanze”»);

6. per effetto degli interventi normativi sopra citati, quindi, le attività in precedenza curate dalla società privata nell’interesse del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], dal quale era controllata e del quale costituiva “strumento operativo”, sono state trasferite all’ente pubblico di nuova istituzione; a quest’ultimo il legislatore ha attribuito anche parte delle funzioni che in precedenza erano di competenza dell’ICE, ossia di altro ente pubblico, (D.L. n. 98 del 2011, art. 14, comma 19) e in ragione di ciò ha previsto, all’art. 14, comma 26, il trasferimento all’Agenzia di un contingente massimo di 450 unità di personale proveniente dal soppressoICE, da individuare sulla base di una valutazione comparativa per titoli; il restante personale dell’ente pubblico soppresso è stato inquadrato «nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicurando l’invarianza della spesa complessiva» (art. 14, comma 26 septies);

7. l’interpretazione della L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 12, comma 18 bis, di conversione del D.L. n. 95 del 2012, va, quindi, condotta tenendo conto, da un lato, del complesso quadro normativo sopra riassunto nei suoi tratti essenziali, dall’altro della natura privatistica della s.p.a.[OSCURATO:SOCIETA], in relazione alla quale va ribadito che la partecipazione pubblica alla società per azioni non muta la natura di soggetto di diritto privato di quest’ultima, che non viene meno solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne posseggono, in tutto o in parte, le azioni (cfr. fra le tante Cass.

S.U. n. 24591/2016 e Cass.

S.U. n. 21299/2017); il rapporto di lavoro che si instaura con la società a controllo pubblico non è, quindi, qualificabile di pubblico impiego ed allo stesso non si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, sicché, è bene dirlo subito, ai fini interpretativi della disposizione speciale della quale qui si discute, non assumono alcuna incidenza i principi di carattere generale che si ricavano dall’art. 31 del richiamato decreto, disposizione, questa, applicabile solo in caso di trasferimento o conferimento di attività fra enti pubblicio dall’ente pubblico al soggetto privato, non viceversa; l’art. 31, infatti, è inserito nel capo III del decreto unitamente alle altre disposizioni che disciplinano gli uffici, le piante organiche, le modalità di reclutamento, la mobilità in R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.genere, l’eccedenza di personale, sicché è volto a disciplinare la sorte di rapporti qualificabili di impiego pubblico; il termine atecnico “strutture”, che il legislatore ha utilizzato nel testo della disposizione, va, quindi, letto in stretta correlazione con l’art. 1 dello stesso decreto, restando esclusa la possibilità di prospettarne un’interpretazione estensiva che finirebbe per attrarre nella sfera di applicabilità della norma rapporti soggetti ad un diverso regime giuridico e instaurati senza il necessario rispetto delle forme di reclutamento imposte dall’art. 35, con evidenti profili di incompatibilità con il principio, sancito dall’art. 97 Cost., comma 4, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; anche la normativa speciale che ha disciplinato il trasferimento di competenze daBuonitalia s.p.a. all ’ Agenzia, ossia da soggetto privato ad ente pubblico, deve essere interpretata tenendo conto dei medesimi principi, alla luce dei quali va risolta l’apparente antinomia fra il terzo ed il quarto periodo del D.L. n. 95 del 2012, art. 12, comma 18 bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 135 del 2012;

8. la tesi del passaggio diretto del personale fa leva solo sul tenore letterale del primo dei due periodi in rilievo (nella parte in cui si stabilisce che con un primo decreto «è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane...») ma svaluta del tutto la necessaria connessione anche con il quarto periodo che, invece, subordina l’inquadramento al previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, procedura che, nella originaria versione della norma, doveva essere espletata «nei limiti ed a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente», vincolo, questo, venuto meno solo a seguito della modifica operata dalla legge finanziaria per il 2014, che ha consentito anche l’inquadramento in sovrannumero, mantenendo però ferma la necessaria verifica di idoneità; la condizione posta dal quarto periodo non può essere riferita, come sostengono i ricorrenti, solo all’inquadramento, ferma restando la prosecuzione automatica del rapporto, perché, così interpretata, la disposizione nel suo complesso risulterebbe priva di senso, avendo il legislatore precisato anche che l’attribuzione della qualifica sarebbe avvenuta sulla base di apposita tabella di corrispondenza, e, quindi, in modo automatico, una volta verificata l’idoneità; la funzione assegnata alla procedura di verifica dell’idoneità non può che essere quella di condizionare l’instaurazione del rapporto con l’ente pubblico e questa funzione, ancor più evidente nella originaria formulazione della norma (il limite della pianta organica e delle facoltà assunzionali implicava ex se anche la necessità di valutazioni comparative finalizzate a consentire il passaggio ai più meritevoli), non è venuta meno neanche a seguito della modifica normativa, perché le modalità del passaggio (qualifica, trattamento R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.economico, divieto di reformatio in peius garantito dalla previsione dell ’ assegno ad personam) sonoper il resto predeterminate dal legislatore, che le ricollega alle tabelle di corrispondenza ed al livello retributivo già raggiunto, non già agli esiti della procedura idoneativa; ne discende che, per rendere coerente il testo normativo nel suo complesso, al decreto previsto dal terzo periodo della disposizione in commento va assegnata, quanto alle risorse umane, la funzione di atto di avvio delle procedure all’esito delle quali il trasferimento sarebbe avvenuto, funzione che ha in sé quella meramente ricognitiva del personale interessato alle procedure in questione; questa interpretazione, prospettata anche dal giudice amministrativo (C.d.S.nn. 3792, 3793, 3794 del 2017), nell’escludere il carattere automatico del passaggio dalla società privata all’ente pubblico, è l ’ unica che consente di superare la questione di legittimità costituzionale della disciplina speciale che, invece, si potrebbe fondatamente porre se si aderisse alla tesi del passaggio automatico;

9. va ricordato, infatti, che la Corte Costituzionale più volte ha avuto modo di occuparsi della legittimità di norme regionali che avevano previsto il generale ed automatico inquadramento del personale di enti di diritto privato (come le società a partecipazione regionale) nei ruoli delle stesse Regioni o di enti pubblici, senza la previsione del previo espletamento di alcuna procedura selettiva; anche in recente decisione (Corte Cost. n. 5/2020) la Corte ha ribadito che il trasferimento automatico si risolve in un privilegio indebito che viola gli artt. 97,3 e 51 Cost., perché “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (sentenza n. 40 del 2018; fra le tante, sentenze n. 110 del 2017, n. 7 del 2015 e n. 134 del 2014) e, comunque, sempre che siano previsti ‘adeguati accorgimenti per assicurare (...) che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico’(sentenza n. 225 del 2010)” (Corte Cost. n. 5/2020); la necessità di verificare l’idoneità all’impiego è condizione dalla quale non si può prescindere, secondo il Giudice delle leggi, neppure qualora la deroga al principio concorsuale sia giustificata da ragioni di interesse pubblico e tanto basta per affermare, nella fattispecie, l’erroneità della pronuncia gravata, che della disposizione in commento ha fornito un’interpretazione non orientata al rispetto del dettato costituzionale; nel precedente sopra citato questa Corte ha anche esaminato la compatibilità delD.L. n. 95 del 2012, art. 12,comma 18 bis , interpretato nei termini sopra indicati, con la direttiva 2001/23/CE, relativa “al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti” che, all’art. 3, comma 1, prescrive: «i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario»; sul punto ha ricordato che la Corte di Giustizia da tempo ha chiarito che l’applicazione della direttiva non è impedita dalla circostanza che il trasferimento interessi una pubblica amministrazione, perché sono escluse dalla nozione di attività economica solo quelle attività che si ricollegano all’esercizio delle prerogative di pubblici poteri e non i servizi che, seppure garantiti nell’interesse pubblico, potrebbero essere svolti anche da operatori che agiscono con fini di lucro (Corte di Giustizia 6.9.2011 in causa C-108/10, Scattolon; Corte di Giustizia 20.7.2017, in causa C -416/16, [OSCURATO:PERSONA]; Corte di Giustizia 13 giugno 2019, in causa C-317/18, [OSCURATO:PERSONA]); è stato, però, precisato che non è sufficiente per invocare l’applicazione della direttiva che “un’entità economica abbia rilevato l’attività di un’altra entità", occorrendo, invece, che l’azienda o il ramo di essa conservi la propria identità dopo essere stata rilevata dal nuovo datore di lavoro.

Detta identità deve essere desunta apprezzando una pluralità di fattori (tipo diimpresa, trasferimento o meno di elementi materiali, quali gli edifici e gli immobili, valore degli elementi immateriali al momento del trasferimento, trasferimento o meno della clientela, grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento), giacché la stessa data dal mantenimento "del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori.... anche se integrati dopo il trasferimento in una nuova diversa struttura organizzativa” (Corte di Giustizia 20 luglio 2017, causa C -416/16, punti 41, 43 e 44); il solo passaggio delle competenze da un ente pubblico ad altro ente, così come l’attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] di attività in precedenza curate per il tramite di una società controllata, non integra, quindi, di per sé trasferimento di azienda, ove faccia difetto l’identità dell’entità trasferita, intesa nei termini sopra indicati;

10. si è già descritta la complessa vicenda che ha coinvolto, pressoché contestualmente quanto alla soppressione,ICE e Buonita lia s.p.a. e che ha portato alla creazione di un nuovo ente pubblico, al quale sono state attribuite non solo le attività svolte dal soggetto privato, ma anche gran parte delle competenze in precedenza assegnate all’ICE; l’Agenzia non è subentrata nei rapporti passivi della società per azioni e, quanto alle risorse di quest’ultima, oltre al personale ritenuto idoneo all’esito della procedura selettiva, ha rilevato (o rileverà) unicamente quelle strumentali e finanziarie residuate all’esito della liquidazione, già avviata al momento della legge di soppressione; R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.sul piano normativo, quindi, che è l’unico che questa Corte è chiamata in questa sede a valutare nell’esprimere il giudizio sulla compatibilità del diritto interno con quello eurounitario, la complessiva operazione di riassetto dell’attività di promozione all’estero delle imprese italiane, ed in particolare di quelle operanti nel settore agroalimentare, è stata affidata a disposizioni di legge che, nel disciplinare modi e tempi dell’affidamentoal nuovo soggetto delle competenze in precedenza assegnate alla società controllata, delineano un trasferimento di attività, non di impresa, per l’evidente difetto, sul piano astratto delle norme, di quella identità alla cui sussistenza è subordinata l’applicazione della direttiva 2001/23/CE;

11. in conclusione la pretesa dei ricorrenti di essere inquadrati, in via automatica e senza soluzione di continuità, nell’organico dell’Agenzia non trova fondamento nel diritto interno, che va interpretato nei termini sopra indicati e che non presenta profili di contrarietà con quello Eurounitario;

12. tale pronuncia esime dall’esame del ricorso dell’ICE (iscritto al n. 20418/2016) afferente al quantumdella pretesa; ed infatti già il sopra ricordato orientamento sulla riunione dei giudizi non ha mancato di evidenziare che la cassazione della sentenza che ha pronunciato positivamente "sull ’ an debeatur" (e così, evidentemente, la pronuncia di legittimità che, come nel presente caso, ha confermato la pronuncia che ha escluso la sussistenza del diritto) determina la caducazione della sentenza sul “quantum” in quanto essa dipende totalmente dalla prima (così Cass. n. 6854/1996 cit.; nel medesimo senso Cass. 19 giugno 1998, n. 6130; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1720);

13. conclusivamente va rigettato il ricorso dei lavoratori e, per l’effetto, va cassata senza rinvio, la sentenza n. 983/2015;

14. il recente orientamento di questa Corte sulla questione di diritto oggetto del ricorso sull’“an” costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito relativo al “quantum” e tutte le spese del presente giudizio di legittimità;

15. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, per il versamento da parte dei soli ricorrenti di cui al ricorso n. 21696/2019 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso n. 20418/2016, con riunito il ricorso n. 21696/2019, rigetta il ricorso dei lavoratori e per l’effetto cassa senza rinvio la sentenza n. 983/2015; compensa tra le parti le spese del giudizio di merito relativo al “quantum” e quelle del presente giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20418/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ’ ESTERO E L ’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliata presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio di quest’ultimo in Viale delle Milizie n. 76; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.avverso la sentenza n. 1301/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2016 R.G.N. 983/2015; e sul ricorso iscritto al n. 21696/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio di quest’ultimo in Viale delle Milizie n. 76; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ’ESTERO E L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliata presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3664/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 4/02/2019 R.G.N. 724/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1301/2016, ha respinto l’appello proposto dall’ICE - Agenzia per la promozione all ’ estero e l ’ internazionalizzazione delle imprese italiane - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del Tribunale della stessa sede n. 1226/2015 che aveva rigettato l’opposizione dell’Agenzia avverso i decreti ingiuntivi aventi ad oggetto le retribuzioni maturate e non corrisposte ottenuti dai predetti sulla base del titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1332/2014; 2. i suddetti appellati, ex dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA], s ocietà interamente partecipata dal Ministero per le [OSCURATO:PERSONA], avevano richiesto, con un primo giudizio, il riconoscimento del diritto ad essere assunti e retribuiti da detta Agenzia a decorrere dall’emanazione del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (attuativo del D.M. n. 95/2012) e che per l’effetto l’Agenzia fosse condannata al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate e non corrisposte; R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.ottenuta sentenza favorevole del Tribunale n. 1332/2014 (poi riformata dalla Corte di appello con sentenza n. 3664/2018 oggetto del ricorso per cassazione iscritto al n. 21696/2019, v. infra) avevano richiesto i decreti ingiuntivi per il pagamento delle relative somme; emessi i decreti, l’Agenzia aveva proposto opposizione che era stata accolta in primo grado con pronuncia riformata in appello; 3. la Corte territoriale riteneva fondata la domanda degli appellanti nel giudizio presupposto così come ritenuto dal Tribunale nella sentenza n. 1332/2014; assumeva che il giudice dell’opposizione avesse erroneamente rivalutato lavicenda già decisa con l’indicata sentenza n. 1332/2014; condivideva l’interpretazione della disposizione normativa, come modificata dalla l. n. 147 del 2013, prospettata dagli appellati e rilevava che la stessa amministrazione, con il decreto del 28 febbraio 2013, aveva disposto il passaggio di tutto il personale nominativamente indicato e rinviato al successivo decreto solo l’inquadramento; 4. per la cassazione della sentenza n. 1301/2016 l’Agenzia ha proposto ricorso (iscritto al n. di R.G. 20418/2016) sulla base di tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno resistito con controricorso, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che è rimasto intimato; 5. con successiva sentenza n. 3664/2018, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’impugnazione proposta dall’ICE - Agenzia per la promozione all ’ estero e l’internalizzazione delle imprese italiane nei confronti dei medesimi ex dipendent i della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , e respingeva la loro domanda intesa ad ottenere l’accertamento del diritto ad essere assunti e retribuiti da detta Agenzia a decorrere dall’emanazione del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (attuativo del D.M. n. 95/2012); ricostruita la normativa rilevante nella fattispecie de qua, riteneva la Corte territoriale che, a seguito della liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA]. e del trasferimento delle funzioni all’all’ICE, non fosse stato previsto alcun passaggio automatico del relativo personale presso l’Agenzia ma solo il trasferimento del personale risultato idoneo all’esito di prova selettiva tra quei lavoratori individuati; riteneva che, nello specifico, in mancanza della indicata prova selettiva e del superamento della stessa, i ricorrenti non potessero vantare alcun diritto all’assunzione stante il principio generale di assunzione nel pubblico impiego privatizzato previsto dall’art. 97 Cost.; R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.6. avverso la sentenza n. 3664/2018 hanno proposto ricorso per cassazione (iscritto al n. 21696/2019) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con un motivocui l’Agenzia ha resistito con controricorso; è stato successivamente depositato atto di costituzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 7. entrambe le parti in causa hanno rappresentato la sussistenza di una connessione tra i giudizi iscritti rispettivamente al n. 20418/2016 e n. 21696/2019 (formulando i lavoratori richiesta di sospensione del giudizio iscritto al n. 20418/2016 in attesa della decisione su quello iscritto al n. 21696//2019 e l’ICE istanza di trattazione congiunta); 8. le cause, quindi, sono state chiamate all’odierna adunanza camerale; 9. le parti hanno depositato memorie. Consideratoche: 1. va preliminarmente disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 21696/2019 (afferente all’“an” della pretesa retributiva) a quello iscritto al n. 20418/2016 (che riguarda il “quantum”); sul punto va richiamato il principio già da tempo affermato da questa Corte secondo cui i ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza sull’“an" e contro quella sul “quantum”, la quale è oggettivamente condizionata al permanere della prima, devono essere riuniti -anche d’ufficio quando la Corte abbia consapevolezza della pendenza dinanzi a sé dei due ricorsi - al fine di costituire oggetto di un ’ unica decisione - analogamente a quanto stabilito dall’art. 335 cod. proc. civ. per l’ipotesi della proposizione di più impugnazioni avverso la stessa sentenza - e ciò anche nell ’ ipotesi in cui le due sentenze siano state emesse in giudizi distinti, atteso che la connessione che lega la pronuncia sul “quantum” a quella sull’“an” sussiste indipendentemente dal fatto che esse siano state emesse nello stesso procedimento e che quella sul “quantum” costituisca o meno sentenza definitiva rispetto a quella sull’“an” (così Cass. 31 maggio 1982, n. 3335; Cass. 9 novembre 1985, n. 5498; Cass. 30 luglio 1996, n. 6854; si vedano anche, nel senso di una facoltà di riunione, Cass. 17 febbraio 2003, n. 2357; Cass. 9 luglio 2014, n. 15708); 2. tanto precisato, per ragioni di ordine logico va esaminato prioritariamente il ricorso proposto dai lavoratori (iscritto al n. 21696/2019) afferente all’ “ an ” delle pretese retributive; 3. con l’unico primo motivo di tale ricorso è denunciata - ai sensi dell ’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ.-la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 12 bis della legge n. 135/2012 e del D.M. del 28/2/2013; sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale (nella sentenza 3663/2018) abbia confuso il trasferimento dei lavoratori [OSCURATO:SOCIETA] con l’inquadramento nei ruoli dell’ICE; R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.assumono che l’amministrazione, con il decreto del 28/2/2013, aveva disposto il passaggio di tutto il personale nominativamente indicato e rinviato al successivo decreto solo l’inquadramento, temporalmente e logicamente successivo al trasferimento; rilevano che non a caso la norma di cui all’indicato D.M. utilizza due diversi termini (trasferimento/inquadramento) facendo così riferimento a due fattispecie giuridiche che si concretizzano in due fasi temporali diverse; 4. il motivo è infondato per le ragioni già evidenziate da questa Corte nella decisione n. 35343 del 18/11/2021 che il Collegio valuta di condividere; 5. la s.p.a.[OSCURATO:SOCIETA], nata dalla trasformazione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], aveva lo scopo di erogare servizi alle imprese del settore agroalimentare al fine di favorire la commercializzazione all’estero di prodotti italiani; la società costituiva uno “strumento operativo” del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, che deteneva il 70% del capitale sociale (il d.lgs. n. 99 del 2004, art. 17,prevedeva, nel testo ratione temporis applicabile prevedeva che: «In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cuialla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 59,comma 4-bis, la società per azioni "BUONITALIA", partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l’attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l’erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani»); parte delle azioni erano detenute dall’ICE- [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] -, chela legge di riforma n. 68 del 1997 aveva qualificato ente pubblico non economico (art. 1), assegnandogli, tra le altre funzioni, anche quella di promuovere "la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali" (art. 2, lett. e); l’ICEè stato soppresso dal D.L. n. 98 del 2011, art. 14, convertito dalla L. n. 111 del 2011,e la disciplina del trasferimento delle funzioni e del personale è stata dettata dello stesso art. 14, commi 17 a 27, più volte modificati dal legislatore; l’Agenzia, non prevista dall’originario decreto, che aveva disposto il passaggio delle competenze dell’ICEal Ministero, è stata istituita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. n. 214 del 2011,che, nel modificare il richiamato art. 14, ha attribuito all’ente di nuova istituzione la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 14, comma 18) e ne ha individuato l ’ ambito di competenza nella finalità «di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo» (art. 14, comma 20); R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.con la L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. n. 95 del 2012, il legislatore ha inserito nel testo dell’art. 12 del Decreto, intitolato “Soppressione di enti e di società”, il comma 18 bis, che, nel testo originario, prevedeva: «La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 17, è soppressa. Al fine di razionalizzare l’attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell’ambito della promozione all’estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, già svolte daBuonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all ’ Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane dicui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane diBuonitalia s.p.a. in liquidazione all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue diBuonitalia s.p.a. in liquidazione all’Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente, di verifica dell’idoneità, sono inquadrati nei ruoli dell’ente di destinazione sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti tra feriti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 17, è abrogato»; la disposizione è stata, poi, ulteriormente modificata dalla legge finanziaria per l’anno 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 478), che ha eliminato il vincolo delle facoltà assunzionali ed ha consentito l’inquadramento dei dipendenti provenienti dalla soppressa società anche in posizione di sovrannumero rispetto dalla dotazione organica dell’Agenzia (la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 478, recita: «D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 12, comma 18-bis, quinto periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.2012, n. 135, le parole: “da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente, di verifica dell’idoneità, sono inquadrati” sono sostituite dalle seguenti: “di verifica dell’idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell’ente, riassorbibile con le successive vacanze”»); 6. per effetto degli interventi normativi sopra citati, quindi, le attività in precedenza curate dalla società privata nell’interesse del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], dal quale era controllata e del quale costituiva “strumento operativo”, sono state trasferite all’ente pubblico di nuova istituzione; a quest’ultimo il legislatore ha attribuito anche parte delle funzioni che in precedenza erano di competenza dell’ICE, ossia di altro ente pubblico, (D.L. n. 98 del 2011, art. 14, comma 19) e in ragione di ciò ha previsto, all’art. 14, comma 26, il trasferimento all’Agenzia di un contingente massimo di 450 unità di personale proveniente dal soppressoICE, da individuare sulla base di una valutazione comparativa per titoli; il restante personale dell’ente pubblico soppresso è stato inquadrato «nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicurando l’invarianza della spesa complessiva» (art. 14, comma 26 septies); 7. l’interpretazione della L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 12, comma 18 bis, di conversione del D.L. n. 95 del 2012, va, quindi, condotta tenendo conto, da un lato, del complesso quadro normativo sopra riassunto nei suoi tratti essenziali, dall’altro della natura privatistica della s.p.a.[OSCURATO:SOCIETA], in relazione alla quale va ribadito che la partecipazione pubblica alla società per azioni non muta la natura di soggetto di diritto privato di quest’ultima, che non viene meno solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne posseggono, in tutto o in parte, le azioni (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 24591/2016 e Cass. S.U. n. 21299/2017); il rapporto di lavoro che si instaura con la società a controllo pubblico non è, quindi, qualificabile di pubblico impiego ed allo stesso non si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, sicché, è bene dirlo subito, ai fini interpretativi della disposizione speciale della quale qui si discute, non assumono alcuna incidenza i principi di carattere generale che si ricavano dall’art. 31 del richiamato decreto, disposizione, questa, applicabile solo in caso di trasferimento o conferimento di attività fra enti pubblicio dall’ente pubblico al soggetto privato, non viceversa; l’art. 31, infatti, è inserito nel capo III del decreto unitamente alle altre disposizioni che disciplinano gli uffici, le piante organiche, le modalità di reclutamento, la mobilità in R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.genere, l’eccedenza di personale, sicché è volto a disciplinare la sorte di rapporti qualificabili di impiego pubblico; il termine atecnico “strutture”, che il legislatore ha utilizzato nel testo della disposizione, va, quindi, letto in stretta correlazione con l’art. 1 dello stesso decreto, restando esclusa la possibilità di prospettarne un’interpretazione estensiva che finirebbe per attrarre nella sfera di applicabilità della norma rapporti soggetti ad un diverso regime giuridico e instaurati senza il necessario rispetto delle forme di reclutamento imposte dall’art. 35, con evidenti profili di incompatibilità con il principio, sancito dall’art. 97 Cost., comma 4, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; anche la normativa speciale che ha disciplinato il trasferimento di competenze daBuonitalia s.p.a. all ’ Agenzia, ossia da soggetto privato ad ente pubblico, deve essere interpretata tenendo conto dei medesimi principi, alla luce dei quali va risolta l’apparente antinomia fra il terzo ed il quarto periodo del D.L. n. 95 del 2012, art. 12, comma 18 bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 135 del 2012; 8. la tesi del passaggio diretto del personale fa leva solo sul tenore letterale del primo dei due periodi in rilievo (nella parte in cui si stabilisce che con un primo decreto «è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane...») ma svaluta del tutto la necessaria connessione anche con il quarto periodo che, invece, subordina l’inquadramento al previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, procedura che, nella originaria versione della norma, doveva essere espletata «nei limiti ed a valere sulle facoltà assunzionali dell’ente», vincolo, questo, venuto meno solo a seguito della modifica operata dalla legge finanziaria per il 2014, che ha consentito anche l’inquadramento in sovrannumero, mantenendo però ferma la necessaria verifica di idoneità; la condizione posta dal quarto periodo non può essere riferita, come sostengono i ricorrenti, solo all’inquadramento, ferma restando la prosecuzione automatica del rapporto, perché, così interpretata, la disposizione nel suo complesso risulterebbe priva di senso, avendo il legislatore precisato anche che l’attribuzione della qualifica sarebbe avvenuta sulla base di apposita tabella di corrispondenza, e, quindi, in modo automatico, una volta verificata l’idoneità; la funzione assegnata alla procedura di verifica dell’idoneità non può che essere quella di condizionare l’instaurazione del rapporto con l’ente pubblico e questa funzione, ancor più evidente nella originaria formulazione della norma (il limite della pianta organica e delle facoltà assunzionali implicava ex se anche la necessità di valutazioni comparative finalizzate a consentire il passaggio ai più meritevoli), non è venuta meno neanche a seguito della modifica normativa, perché le modalità del passaggio (qualifica, trattamento R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.economico, divieto di reformatio in peius garantito dalla previsione dell ’ assegno ad personam) sonoper il resto predeterminate dal legislatore, che le ricollega alle tabelle di corrispondenza ed al livello retributivo già raggiunto, non già agli esiti della procedura idoneativa; ne discende che, per rendere coerente il testo normativo nel suo complesso, al decreto previsto dal terzo periodo della disposizione in commento va assegnata, quanto alle risorse umane, la funzione di atto di avvio delle procedure all’esito delle quali il trasferimento sarebbe avvenuto, funzione che ha in sé quella meramente ricognitiva del personale interessato alle procedure in questione; questa interpretazione, prospettata anche dal giudice amministrativo (C.d.S.nn. 3792, 3793, 3794 del 2017), nell’escludere il carattere automatico del passaggio dalla società privata all’ente pubblico, è l ’ unica che consente di superare la questione di legittimità costituzionale della disciplina speciale che, invece, si potrebbe fondatamente porre se si aderisse alla tesi del passaggio automatico; 9. va ricordato, infatti, che la Corte Costituzionale più volte ha avuto modo di occuparsi della legittimità di norme regionali che avevano previsto il generale ed automatico inquadramento del personale di enti di diritto privato (come le società a partecipazione regionale) nei ruoli delle stesse Regioni o di enti pubblici, senza la previsione del previo espletamento di alcuna procedura selettiva; anche in recente decisione (Corte Cost. n. 5/2020) la Corte ha ribadito che il trasferimento automatico si risolve in un privilegio indebito che viola gli artt. 97,3 e 51 Cost., perché “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (sentenza n. 40 del 2018; fra le tante, sentenze n. 110 del 2017, n. 7 del 2015 e n. 134 del 2014) e, comunque, sempre che siano previsti ‘adeguati accorgimenti per assicurare (...) che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico’(sentenza n. 225 del 2010)” (Corte Cost. n. 5/2020); la necessità di verificare l’idoneità all’impiego è condizione dalla quale non si può prescindere, secondo il Giudice delle leggi, neppure qualora la deroga al principio concorsuale sia giustificata da ragioni di interesse pubblico e tanto basta per affermare, nella fattispecie, l’erroneità della pronuncia gravata, che della disposizione in commento ha fornito un’interpretazione non orientata al rispetto del dettato costituzionale; nel precedente sopra citato questa Corte ha anche esaminato la compatibilità delD.L. n. 95 del 2012, art. 12,comma 18 bis , interpretato nei termini sopra indicati, con la direttiva 2001/23/CE, relativa “al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti” che, all’art. 3, comma 1, prescrive: «i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario»; sul punto ha ricordato che la Corte di Giustizia da tempo ha chiarito che l’applicazione della direttiva non è impedita dalla circostanza che il trasferimento interessi una pubblica amministrazione, perché sono escluse dalla nozione di attività economica solo quelle attività che si ricollegano all’esercizio delle prerogative di pubblici poteri e non i servizi che, seppure garantiti nell’interesse pubblico, potrebbero essere svolti anche da operatori che agiscono con fini di lucro (Corte di Giustizia 6.9.2011 in causa C-108/10, Scattolon; Corte di Giustizia 20.7.2017, in causa C -416/16, [OSCURATO:PERSONA]; Corte di Giustizia 13 giugno 2019, in causa C-317/18, [OSCURATO:PERSONA]); è stato, però, precisato che non è sufficiente per invocare l’applicazione della direttiva che “un’entità economica abbia rilevato l’attività di un’altra entità", occorrendo, invece, che l’azienda o il ramo di essa conservi la propria identità dopo essere stata rilevata dal nuovo datore di lavoro. Detta identità deve essere desunta apprezzando una pluralità di fattori (tipo diimpresa, trasferimento o meno di elementi materiali, quali gli edifici e gli immobili, valore degli elementi immateriali al momento del trasferimento, trasferimento o meno della clientela, grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento), giacché la stessa data dal mantenimento "del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori.... anche se integrati dopo il trasferimento in una nuova diversa struttura organizzativa” (Corte di Giustizia 20 luglio 2017, causa C -416/16, punti 41, 43 e 44); il solo passaggio delle competenze da un ente pubblico ad altro ente, così come l’attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] di attività in precedenza curate per il tramite di una società controllata, non integra, quindi, di per sé trasferimento di azienda, ove faccia difetto l’identità dell’entità trasferita, intesa nei termini sopra indicati; 10. si è già descritta la complessa vicenda che ha coinvolto, pressoché contestualmente quanto alla soppressione,ICE e Buonita lia s.p.a. e che ha portato alla creazione di un nuovo ente pubblico, al quale sono state attribuite non solo le attività svolte dal soggetto privato, ma anche gran parte delle competenze in precedenza assegnate all’ICE; l’Agenzia non è subentrata nei rapporti passivi della società per azioni e, quanto alle risorse di quest’ultima, oltre al personale ritenuto idoneo all’esito della procedura selettiva, ha rilevato (o rileverà) unicamente quelle strumentali e finanziarie residuate all’esito della liquidazione, già avviata al momento della legge di soppressione; R.G.N. 20418/2016 + R.G.N. 21696/2019 Pag.sul piano normativo, quindi, che è l’unico che questa Corte è chiamata in questa sede a valutare nell’esprimere il giudizio sulla compatibilità del diritto interno con quello eurounitario, la complessiva operazione di riassetto dell’attività di promozione all’estero delle imprese italiane, ed in particolare di quelle operanti nel settore agroalimentare, è stata affidata a disposizioni di legge che, nel disciplinare modi e tempi dell’affidamentoal nuovo soggetto delle competenze in precedenza assegnate alla società controllata, delineano un trasferimento di attività, non di impresa, per l’evidente difetto, sul piano astratto delle norme, di quella identità alla cui sussistenza è subordinata l’applicazione della direttiva 2001/23/CE; 11. in conclusione la pretesa dei ricorrenti di essere inquadrati, in via automatica e senza soluzione di continuità, nell’organico dell’Agenzia non trova fondamento nel diritto interno, che va interpretato nei termini sopra indicati e che non presenta profili di contrarietà con quello Eurounitario; 12. tale pronuncia esime dall’esame del ricorso dell’ICE (iscritto al n. 20418/2016) afferente al quantumdella pretesa; ed infatti già il sopra ricordato orientamento sulla riunione dei giudizi non ha mancato di evidenziare che la cassazione della sentenza che ha pronunciato positivamente "sull ’ an debeatur" (e così, evidentemente, la pronuncia di legittimità che, come nel presente caso, ha confermato la pronuncia che ha escluso la sussistenza del diritto) determina la caducazione della sentenza sul “quantum” in quanto essa dipende totalmente dalla prima (così Cass. n. 6854/1996 cit.; nel medesimo senso Cass. 19 giugno 1998, n. 6130; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1720); 13. conclusivamente va rigettato il ricorso dei lavoratori e, per l’effetto, va cassata senza rinvio, la sentenza n. 983/2015; 14. il recente orientamento di questa Corte sulla questione di diritto oggetto del ricorso sull’“an” costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito relativo al “quantum” e tutte le spese del presente giudizio di legittimità; 15. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, per il versamento da parte dei soli ricorrenti di cui al ricorso n. 21696/2019 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso n. 20418/2016, con riunito il ricorso n. 21696/2019, rigetta il ricorso dei lavoratori e per l’effetto cassa senza rinvio la sentenza n. 983/2015; compensa tra le parti le spese del giudizio di merito relativo al “quantum” e quelle del presente giudizio di
Sentenza Cassazione n. 00403/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris