Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:71
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Comitato delle Regioni
(causa T
‑
260/22)
(
1
)
«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2021 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco dei funzionari promuovibili – Data di valutazione dell’anzianità di grado – Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto – Parità di trattamento»
1.
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Elenco di funzionari promuovibili non contenente il nome dell’interessato – Inclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 1, 90, § 2, e 91, § 1)
(v. punti 18, 19, 22, 23)
2.
Funzionari – Promozione – Presupposti – Anzianità minima nel grado – Data da prendere in considerazione – Adozione di norme interne che precisano le modalità di computo del periodo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 45, § 1)
(v. punti 36-40)
3.
Funzionari – Promozione – Presupposti – Anzianità minima nel grado – Data da prendere in considerazione – Fissazione da parte dell’amministrazione della data del 1° gennaio dell’anno dell’esercizio di promozione – Ammissibilità – Uso da parte di altre istituzioni di una data diversa – Irrilevanza
(Statuto dei funzionari, art. 45, § 1)
(v. punti 45-48)
4.
Funzionari – Promozione – Presupposti – Anzianità minima nel grado – Data da prendere in considerazione – Fissazione da parte dell’amministrazione della data del 1° gennaio dell’anno dell’esercizio di promozione – Trattamento diverso dei funzionari nominati o reinquadrati all’inizio di un anno determinato rispetto a quelli nominati o reinquadrati nel corso di tale anno – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 45, § 1)
(v. punti 55-59)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Comitato delle regioni.
1
GU C 244 del 27.6.2022.