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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 43156/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

J [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Bologna applicava alla ricorrente la pena concordata con il Pubblico Ministero, condannandola al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti avveniva a fronte dell'emanazione di un decreto penale di condanna della FEDRIGON per il delitto di diffamazione aggravata a fronte del quale la stessa presentava richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e, in subordine, di giudizio abbreviato.

Il G.I.P. fissava udienza per l'ammissione al rito alternativo a fronte del dissenso espresso dal Pubblico Ministero alla richiesta della ricorrente e la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], si costituiva parte civile.

In quella stessa udienza, tuttavia, le parti trovavano un accordo e la richiesta di giudizio abbreviato era convertita nel rito per l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la FEDRIGON affidandosi, con il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ad un unico motivo di ricorso con il quale denuncia erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ex artt.464, 447, 444, 438 cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della costituzione di parte civile, con conseguente condanna alle spese in favore della stessa.

A sostegno dell'impugnazione proposta la ricorrente ripercorre i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza "D'Avino", espressamente estesi anche all'ipotesi di procedimento speciale instaurato, come sarebbe avvenuto nella fattispecie in esame, ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. con l'opposizione al decreto penale di condanna e che precluderebbe la costituzione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

E' vero che le Sezioni Unite hanno affermato il principio, nel tempo non disatteso, per il quale nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la ,Ps costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto, puntualizzando che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l'identità di "ratio", anche in relazione alle udienze fissate per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato (Sez.

U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356 - 01).

Sennonché la ricorrente trascura di considerare che la fattispecie processuale in esame è diversa da quella esaminata dalle Sezioni Unite nella predetta decisione poiché (pur a fronte dell'opposizione a decreto penale) l'udienza era stata fissata dal G.I.P. per l'ammissione al giudizio abbreviato, che la FEDRIGON aveva richiesto in via subordinata rispetto all'applicazione della pena su richiesta delle parti rispetto alla quale in quel momento non era stato raggiunto un accordo tra il difensore della ricorrente e il Pubblico Ministero.

Di conseguenza, in detta situazione, la persona offesa si è legittimamente costituita parte civile nell'ambito di tale udienza, soltanto nel corso della quale le parti hanno presentato concorde richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., sicché è stato disposto il mutamento nel relativo rito speciale.

D'altra parte, le Sezioni Unite hanno ormai chiarito, a quest'ultimo riguardo, che il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione (Sez.

U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242).

2. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 22 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. J [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Bologna applicava alla ricorrente la pena concordata con il Pubblico Ministero, condannandola al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita. L'applicazione della pena su richiesta delle parti avveniva a fronte dell'emanazione di un decreto penale di condanna della FEDRIGON per il delitto di diffamazione aggravata a fronte del quale la stessa presentava richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e, in subordine, di giudizio abbreviato. Il G.I.P. fissava udienza per l'ammissione al rito alternativo a fronte del dissenso espresso dal Pubblico Ministero alla richiesta della ricorrente e la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], si costituiva parte civile. In quella stessa udienza, tuttavia, le parti trovavano un accordo e la richiesta di giudizio abbreviato era convertita nel rito per l'applicazione della pena su richiesta delle parti. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la FEDRIGON affidandosi, con il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ad un unico motivo di ricorso con il quale denuncia erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ex artt.464, 447, 444, 438 cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della costituzione di parte civile, con conseguente condanna alle spese in favore della stessa. A sostegno dell'impugnazione proposta la ricorrente ripercorre i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza "D'Avino", espressamente estesi anche all'ipotesi di procedimento speciale instaurato, come sarebbe avvenuto nella fattispecie in esame, ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. con l'opposizione al decreto penale di condanna e che precluderebbe la costituzione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. E' vero che le Sezioni Unite hanno affermato il principio, nel tempo non disatteso, per il quale nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la ,Ps costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto, puntualizzando che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l'identità di "ratio", anche in relazione alle udienze fissate per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356 - 01). Sennonché la ricorrente trascura di considerare che la fattispecie processuale in esame è diversa da quella esaminata dalle Sezioni Unite nella predetta decisione poiché (pur a fronte dell'opposizione a decreto penale) l'udienza era stata fissata dal G.I.P. per l'ammissione al giudizio abbreviato, che la FEDRIGON aveva richiesto in via subordinata rispetto all'applicazione della pena su richiesta delle parti rispetto alla quale in quel momento non era stato raggiunto un accordo tra il difensore della ricorrente e il Pubblico Ministero. Di conseguenza, in detta situazione, la persona offesa si è legittimamente costituita parte civile nell'ambito di tale udienza, soltanto nel corso della quale le parti hanno presentato concorde richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., sicché è stato disposto il mutamento nel relativo rito speciale. D'altra parte, le Sezioni Unite hanno ormai chiarito, a quest'ultimo riguardo, che il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione (Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242). 2. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2
Decreto Cassazione n. 43156/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris