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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10160/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato_a PIETRASANTA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputata per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen.; Letta la memoria pervenuta in data 3 /02/2026 del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e relativo vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputata, sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, in tema di prove atipiche, ha affermato che, ove al riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in dibattimento, la ricognizione personale dell'imputato in termini di assoluta certezza, la prova dell'identificazione del predetto può raggiungersi tramite la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, in presenza di dati obiettivi che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza.

Pertanto, la Corte territoriale, con motivazione esente dai lamentati vizi (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), ha confermato le valutazioni del primo giudice, il quale, facendo buon governo dei criteri valutazione della prova atipica, ha correttamente ritenuto pienamente dimostrata l'identificazione dell'imputata quale autrice del fatto per cui si procede: non rileva la bocca serrata perché la descrizione comprova le caratteristiche della ladra corrispondenti alla imputata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato_a PIETRASANTA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputata per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen.; Letta la memoria pervenuta in data 3 /02/2026 del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e relativo vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputata, sono manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, in tema di prove atipiche, ha affermato che, ove al riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in dibattimento, la ricognizione personale dell'imputato in termini di assoluta certezza, la prova dell'identificazione del predetto può raggiungersi tramite la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, in presenza di dati obiettivi che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. Pertanto, la Corte territoriale, con motivazione esente dai lamentati vizi (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), ha confermato le valutazioni del primo giudice, il quale, facendo buon governo dei criteri valutazione della prova atipica, ha correttamente ritenuto pienamente dimostrata l'identificazione dell'imputata quale autrice del fatto per cui si procede: non rileva la bocca serrata perché la descrizione comprova le caratteristiche della ladra corrispondenti alla imputata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 10160/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris