CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2912/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 2113/2020 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 20 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Yontey (di nazionalità ghanese) per la riforma dell'ordinanza con cui, il 8 gennaio 2018, il Tribunale di Bologna ebbe a rigettare le domande di tale persona volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che per la cassazione di tale sentenza Mill-Yontey propose ricorso contenente due motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese; che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal suo difensore, munito di mandato speciale a tale effetto; che il processo deve dunque essere dichiarato estinto; che nessuna statuizione sulle spese è da assumere in quanto l'intimato non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezion