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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44431/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; 4) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Aversa; 5) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; 6) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 aprile 2021 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato svoltosi dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 3 aprile 2020, sulla base delle statuizioni di seguito rispettivamente indicate con riferimento ai reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico nella provincia di Caserta e di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, "crack", hashish e marijuana, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Con la richiamata decisione, in particolare, la Corte distrettuale: a) ha ridotto, nella misura ritenuta di giustizia, le pene detentive rispettivamente irrogate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cessione di stupefacenti ascrittogli al capo d'imputazione sub 19 lett. c), con la conseguente rideterminazione della pena già irrogatagli nella misura (di anni sette e giorni venti di reclusione) ritenuta di giustizia; c) ha infine confermato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (condannato alla pena di anni diciassette di reclusione, in essa assorbita per continuazione quella irrogatagli con le sentenze della Corte di appello di Napoli del 7 luglio 2017 e del 31 maggio 2018), attribuendo a quest'ultimo e alla [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di capi e promotori e a tutti gli altri imputati quello di partecipi del sodalizio de quo.

2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], censurando, con unico motivo di doglianza, violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta condotta di partecipazione, con il ruolo di rifornitore, ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per avere la sentenza impugnata omesso di considerare: a) che i contatti intrattenuti con il sodalizio si sono concentrati in uno spazio temporale assai ristretto (di appena sei mesi, dal marzo al settembre del 2017), che non copriva l'intero arco di vita dell'associazione, a sua volta ritenuta operante dall'inizio del 2016 fino al mese di ottobre 2017; b) che non sono stati mai accertati gli esatti quantitativi di stupefacente dal ricorrente forniti all'associazione lungo il periodo sopra indicato, con il conseguente difetto di prova riguardo al contenuto economico delle transazioni e alla loro obiettiva rilevanza per la vita e la funzionalità del sodalizio; c) che nessuna stabilità del vincolo è emersa con riguardo all'ipotizzata affectio societatis, avendo l'imputato ceduto droga, nello stesso periodo di tempo, anche a persone non intranee alla contestata associazione.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto provata l'esistenza del contestato sodalizio solo sulla base della serialità delle cessioni di droga oggetto dei numerosi reati-fine, omettendo di riqualificare la fattispecie associativa in distinti episodi di concorso nelle singole cessioni.

Assumono al riguardo i ricorrenti: a) che il sodalizio, se esistente, ha avuto una ridotta vitalità di pochi mesi, anche in ragione della scarsa rilevanza dei quantitativi di droga in sequestro; b) che gli acquirenti hanno dichiarato di rifornirsi da una sola persona ([OSCURATO:PERSONA] junior), ovvero solo nell'abitazione del fratello [OSCURATO:PERSONA]; c) che la Corte distrettuale ha interpretato le risultanze di talune conversazioni telefoniche ed ambientali che vedevano coinvolti, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erroneamente desumendone la prova della stabilità e permanenza del vincolo associativo, pur nell'assenza di una struttura, anche rudimentale, dedita allo spaccio.

3.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi per avere la sentenza impugnata omesso di dichiarare la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, pur in presenza di plurimi vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, avuto riguardo alla mancata identificazione - da parte degli organi investigativi - delle persone che rispondevano ad alcune utenze telefoniche, all'omessa indicazione del relativo metodo di riconoscimento vocale, all'assenza di riscontri fra le attività di intercettazione e i servizi di appostamento, nonché all'assenza di prova che le registrazioni siano avvenute presso gli uffici della Procura della Repubblica.

3.2. Con un terzo motivo si censura l'erronea applicazione della legge per il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. cit. nei confronti di tutti i ricorrenti, trattandosi di una fattispecie autonoma di reato, la cui configurabilità può presumersi in presenza di una struttura ridotta e di condotte compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità.3.3.

Con l'ultimo motivo si deducono, per tutti i ricorrenti, vizi della motivazione con riferimento al punto in cui vengono negate le attenuanti generiche in prevalenza sulle contestate aggravanti, senza prendere in esame le richieste dalla difesa formulate in sede di gravame.

4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.

5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 28 settembre 2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, insistendo nell'accoglimento dei motivi dedotti a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] i.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le su indicate ragioni di doglianza assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio di merito improponibile in questa Sede.

1.1. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione, la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato e confutato le, qui reiterate, obiezioni difensive, illustrando le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità e ponendo in evidenza, segnatamente, i dirimenti profili ricostruttivi qui di seguito indicati: a) la costante disponibilità offerta al fine di rifornire il sodalizio delle sostanze stupefacenti che venivano poste in commercio e la circostanza che le forniture di droga risultavano effettuate in epoca sia anteriore che successiva all'arresto dell'esponente di vertice dell'associazione, ossia di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973); b) che, proprio in conseguenza di tale arresto, il ricorrente era stato chiamato a spiegare ai sodali, che continuavano ad operare nelle loro attività delittuose, le modalità di preparazione di alcune sostanze stupefacenti (il cd.

"crack"), ovvero a fornirle già preparate, non essendo gli altri imputati in grado di svolgere tali attività;c) la costante disponibilità a sostituire la droga della quale il Fargnoli lamentava la cattiva qualità; d) i contatti costantemente intrattenuti con gli esponenti di vertice dell'associazione; e) la decisività del contributo operativo offerto dall'imputato nel momento di fibrillazione che fece seguito all'arresto del Fargnoli e di altri imputati in posizione apicale o comunque di rilievo all'interno del sodalizio, sia prestando il suo aiuto ai fini dell'attuazione della diversa strategia commerciale con la quale la [OSCURATO:PERSONA], subentrata al marito in stato di detenzione, intendeva continuare l'illecita attività, sia scongiurando in tal modo il rischio che il sodalizio interrompesse l'attività di ricerca ed acquisizione dei comuni profitti legati al commercio di stupefacenti; f) l'informazione ricevuta da uno dei sodali dell'avvenuto arresto della [OSCURATO:PERSONA] e dell'intervenuto sequestro della cospicua quantità di droga poco prima consegnatale, seguita dalla preoccupazione del danno in tal modo inferto alla prosecuzione dell'attività di traffico. 1.2.

Muovendo da tali rilievi, la sentenza impugnata ha coerentemente disatteso le doglianze incentrate sulla prospettata valorizzazione dell'esistenza di un mero rapporto sinallagmatico tra il fornitore e l'acquirente, ritenendo configurabile la condotta di partecipazione associativa sia in ragione della irrilevanza, al fine qui considerato, di un rapporto di esclusiva nell'attività di rifornimento delle sostanze stupefacenti poste in commercio dal sodalizio, sia in relazione alla costante disponibilità in tal senso manifestata e alla rilevanza del contributo operativo al riguardo offerto dall'imputato.

L'arco temporale entro il quale si dispiega la condotta, invero, può essere anche di breve durata, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi, come posto in rilievo nel caso in esame, l'esistenza di un sistema collaudato di collaborazione (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440).

Sulla base delle su esposte considerazioni deve rilevarsi, inoltre, come la sentenza impugnata abbia fatto buon governo del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto di traffico da parte del sodalizio, sì da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (ex multis v.

Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).

Non è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo, peraltro, la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816), né, tanto meno, è necessario che vi sia esclusività di rapporto tra il fornitore e il sodalizio (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, 2016, Nappello, Rv. 265764), ben potendo il primo avere anche altri canali di smercio: ciò che importa è che l'associazione faccia conto per la continuità del suo funzionamento sulle forniture assicurate e che il fornitore, come dai Giudici merito evidenziato nel caso di specie, sia consapevole di contribuire in tal modo all'illecita attività del sodalizio.

2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto assertivamente orientato a riproporre le medesime ragioni di doglianza già prese in esame e disattese nel giudizio di appello, omettendo di esaminare criticamente, sulla base di una puntuale analisi logico- argomentativa, gli articolati passaggi (cfr. pagg. 5-21) attraverso cui linearmente si snodano le sequenze motivazionali della decisione impugnata.

2.1. Il primo motivo di ricorso mira a sollecitare interpretazioni alternative delle emergenze probatorie, e in particolare dei contenuti delle plurime attività di intercettazione in motivazione puntualmente richiamate, prospettandone una rivisitazione preclusa dinanzi a questa Suprema Corte, a maggior ragione in presenza di una base logico-argomentativa congruamente delineata nel dare ampia giustificazione dell'infondatezza della prospettata richiesta di riqualificazione della contestazione associativa nello schema della responsabilità a titolo concorsuale, segnatamente attraverso la valorizzazione: a) del carattere di stabilità della struttura organizzativa, sopravvissuta anche all'arresto del suo principale esponente, ossia dello stesso Fargnoli, che vi svolgeva il ruolo di capo ed organizzatore; b) della natura e delle caratteristiche dell'attività di traffico di stupefacenti continuativamente svolta dall'organizzazione (anche attraverso l'utilizzo di utenze telefoniche "dedicate" alla contrattazione); c) dei contatti e della ripartizione dei ruoli fra gli associati; d) dell'irrilevanza della base familiare del contestato sodalizio, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (da ultimo v.

Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184); e) dell'assunzione di una posizione di superiorità gerarchica da parte del ricorrente, che non solo intratteneva i rapporti con lo stabile fornitore dell'organizzazione ([OSCURATO:PERSONA]) e curava la preparazione delle dosi, la contabilità, i contatti con gli acquirenti e la concessione di linee di credito, ma decideva anche riguardo alle modalità di spaccio e alle persone che avrebbero dovuto materialmente effettuare le consegne agli acquirenti in attesa, preoccupandosi di impartire le necessarie indicazioni agli altri associati e di seguire l'andamento degli affari anche in seguito al suo arresto.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché confonde e sovrappone fra loro questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni - aspecificamente enunciate senza sorreggerne la deduzione sulla base di un puntuale riferimento a specifici atti processuali - e contestazioni della loro valenza probatoria, omettendo di prendere criticamente in esame le ragioni giustificative sia delle correlate modalità di identificazione e riconoscimento vocale degli interlocutori coinvolti, che della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dai numerosi consumatori di stupefacenti dalla Corte distrettuale richiamati nella motivazione.

2.3. Per quel che attiene ai residui motivi di doglianza, devono ritenersi genericamente formulate le considerazioni volte ad evocare una riqualificazione del fatto ex art. 74, comma 6, d.P.R. cit. (v., in narrativa, il par. 3.2.), limitandosi tale censura, già motivatamente dichiarata inammissibile nel giudizio di appello, a richiamare una serie di precedenti giurisprudenziali in forma del tutto disancorata dai presupposti di un necessario confronto critico-argomentativo con la motivazione al riguardo resa nella decisione impugnata.

In ordine all'entità della pena e alle componenti del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato - profili, questi, anch'essi genericamente attaccati nel ricorso (v., in narrativa, il par. 3.3.) - deve rilevarsi come la Corte di appello (cfr. pagg. 20-21 della sentenza impugnata) abbia fornito una ragionevole giustificazione a sostegno dell'esercizio del correlativo potere discrezionale di merito, per un verso richiamando le condivise valutazioni già espresse dal primo Giudice, per altro verso spiegando, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, le ragioni che ostavano all'accoglimento di una diversa e più favorevole opzione decisoria, in considerazione del ruolo apicale ricoperto dall'imputato all'interno dell'associazione, della gravità e del numero delle violazioni accertate.

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno rinunciato ai motivi di appello, fatta eccezione per queln ivi recanti i numeri sub 6), 7) e 8), ossia, rispettivamente, per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., la prospettata diseguaglianza nell'applicazione delle attenuanti generiche, la richiesta del minimo della pena e l'aumento apportatovi a titolo di continuazione (quest'ultimo profilo di doglianza, peraltro, neanche riproposto in questa Sede).Inammissibili, pertanto, devono ritenersi, in relazione alle posizioni dei predetti ricorrenti, il primo ed il secondo motivo di ricorso (v., in narrativa, i parr. 3 e 3.1.), non essendo consentito, in sede di legittimità, il recupero di motivi di appello oggetto di rinuncia.

Per quel che attiene ai residui motivi di doglianza, devono ritenersi genericamente formulate le considerazioni volte ad evocare una riqualificazione del fatto ex art. 74, comma 6, d.P.R. cit. (v., in narrativa, il par. 3.2.), limitandosi tale censura, già motivatamente dichiarata inammissibile nel giudizio di appello, a richiamare una serie di precedenti giurisprudenziali in forma del tutto disancorata dai presupposti di un necessario confronto critico-argomentativo con la motivazione al riguardo resa nella decisione impugnata.

In ordine alla entità della pena e alle componenti del trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti dei predetti imputati - profili, questi, anch'essi genericamente attaccati nei rispettivi ricorsi (v., in narrativa, il par. 3.3.) - deve rilevarsi come la Corte di appello (cfr. pagg. 22-23 della sentenza impugnata) abbia fornito una ragionevole motivazione a sostegno dell'esercizio del correlativo potere discrezionale di merito, per un verso richiamando le condivise valutazioni già espresse dal primo Giudice, per altro verso spiegando, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, le ragioni che ostavano all'accoglimento, in parte de qua, di una diversa opzione decisoria, sia in considerazione della tipologia del ruolo ricoperto all'interno dell'associazione e della peculiarità del contributo operativo prestato in suo favore (per [OSCURATO:PERSONA] e Nardelli), sia con riferimento alla congruità degli elementi indicativi della dosimetria della pena già in bonam partem stabilita (per le altre due ricorrenti) dal primo Giudice, e in quanto tale motivatamente ritenuta preclusiva di un apprezzamento di maggior favore.

4. In definitiva, a fronte di una valutazione completa delle emergenze probatorie, congruamente illustrata attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come i ricorrenti non abbiano individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbiano genericamente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di appeilo, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile.

5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; 4) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Aversa; 5) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]; 6) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 aprile 2021 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato svoltosi dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 3 aprile 2020, sulla base delle statuizioni di seguito rispettivamente indicate con riferimento ai reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico nella provincia di Caserta e di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, "crack", hashish e marijuana, confermando nel resto la sentenza impugnata. Con la richiamata decisione, in particolare, la Corte distrettuale: a) ha ridotto, nella misura ritenuta di giustizia, le pene detentive rispettivamente irrogate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cessione di stupefacenti ascrittogli al capo d'imputazione sub 19 lett. c), con la conseguente rideterminazione della pena già irrogatagli nella misura (di anni sette e giorni venti di reclusione) ritenuta di giustizia; c) ha infine confermato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (condannato alla pena di anni diciassette di reclusione, in essa assorbita per continuazione quella irrogatagli con le sentenze della Corte di appello di Napoli del 7 luglio 2017 e del 31 maggio 2018), attribuendo a quest'ultimo e alla [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di capi e promotori e a tutti gli altri imputati quello di partecipi del sodalizio de quo. 2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], censurando, con unico motivo di doglianza, violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta condotta di partecipazione, con il ruolo di rifornitore, ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per avere la sentenza impugnata omesso di considerare: a) che i contatti intrattenuti con il sodalizio si sono concentrati in uno spazio temporale assai ristretto (di appena sei mesi, dal marzo al settembre del 2017), che non copriva l'intero arco di vita dell'associazione, a sua volta ritenuta operante dall'inizio del 2016 fino al mese di ottobre 2017; b) che non sono stati mai accertati gli esatti quantitativi di stupefacente dal ricorrente forniti all'associazione lungo il periodo sopra indicato, con il conseguente difetto di prova riguardo al contenuto economico delle transazioni e alla loro obiettiva rilevanza per la vita e la funzionalità del sodalizio; c) che nessuna stabilità del vincolo è emersa con riguardo all'ipotizzata affectio societatis, avendo l'imputato ceduto droga, nello stesso periodo di tempo, anche a persone non intranee alla contestata associazione. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto provata l'esistenza del contestato sodalizio solo sulla base della serialità delle cessioni di droga oggetto dei numerosi reati-fine, omettendo di riqualificare la fattispecie associativa in distinti episodi di concorso nelle singole cessioni. Assumono al riguardo i ricorrenti: a) che il sodalizio, se esistente, ha avuto una ridotta vitalità di pochi mesi, anche in ragione della scarsa rilevanza dei quantitativi di droga in sequestro; b) che gli acquirenti hanno dichiarato di rifornirsi da una sola persona ([OSCURATO:PERSONA] junior), ovvero solo nell'abitazione del fratello [OSCURATO:PERSONA]; c) che la Corte distrettuale ha interpretato le risultanze di talune conversazioni telefoniche ed ambientali che vedevano coinvolti, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erroneamente desumendone la prova della stabilità e permanenza del vincolo associativo, pur nell'assenza di una struttura, anche rudimentale, dedita allo spaccio. 3.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi per avere la sentenza impugnata omesso di dichiarare la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, pur in presenza di plurimi vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, avuto riguardo alla mancata identificazione - da parte degli organi investigativi - delle persone che rispondevano ad alcune utenze telefoniche, all'omessa indicazione del relativo metodo di riconoscimento vocale, all'assenza di riscontri fra le attività di intercettazione e i servizi di appostamento, nonché all'assenza di prova che le registrazioni siano avvenute presso gli uffici della Procura della Repubblica. 3.2. Con un terzo motivo si censura l'erronea applicazione della legge per il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. cit. nei confronti di tutti i ricorrenti, trattandosi di una fattispecie autonoma di reato, la cui configurabilità può presumersi in presenza di una struttura ridotta e di condotte compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità.3.3. Con l'ultimo motivo si deducono, per tutti i ricorrenti, vizi della motivazione con riferimento al punto in cui vengono negate le attenuanti generiche in prevalenza sulle contestate aggravanti, senza prendere in esame le richieste dalla difesa formulate in sede di gravame. 4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi. 5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 28 settembre 2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, insistendo nell'accoglimento dei motivi dedotti a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] i. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le su indicate ragioni di doglianza assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio di merito improponibile in questa Sede. 1.1. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione, la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato e confutato le, qui reiterate, obiezioni difensive, illustrando le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità e ponendo in evidenza, segnatamente, i dirimenti profili ricostruttivi qui di seguito indicati: a) la costante disponibilità offerta al fine di rifornire il sodalizio delle sostanze stupefacenti che venivano poste in commercio e la circostanza che le forniture di droga risultavano effettuate in epoca sia anteriore che successiva all'arresto dell'esponente di vertice dell'associazione, ossia di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1973); b) che, proprio in conseguenza di tale arresto, il ricorrente era stato chiamato a spiegare ai sodali, che continuavano ad operare nelle loro attività delittuose, le modalità di preparazione di alcune sostanze stupefacenti (il cd. "crack"), ovvero a fornirle già preparate, non essendo gli altri imputati in grado di svolgere tali attività;c) la costante disponibilità a sostituire la droga della quale il Fargnoli lamentava la cattiva qualità; d) i contatti costantemente intrattenuti con gli esponenti di vertice dell'associazione; e) la decisività del contributo operativo offerto dall'imputato nel momento di fibrillazione che fece seguito all'arresto del Fargnoli e di altri imputati in posizione apicale o comunque di rilievo all'interno del sodalizio, sia prestando il suo aiuto ai fini dell'attuazione della diversa strategia commerciale con la quale la [OSCURATO:PERSONA], subentrata al marito in stato di detenzione, intendeva continuare l'illecita attività, sia scongiurando in tal modo il rischio che il sodalizio interrompesse l'attività di ricerca ed acquisizione dei comuni profitti legati al commercio di stupefacenti; f) l'informazione ricevuta da uno dei sodali dell'avvenuto arresto della [OSCURATO:PERSONA] e dell'intervenuto sequestro della cospicua quantità di droga poco prima consegnatale, seguita dalla preoccupazione del danno in tal modo inferto alla prosecuzione dell'attività di traffico. 1.2. Muovendo da tali rilievi, la sentenza impugnata ha coerentemente disatteso le doglianze incentrate sulla prospettata valorizzazione dell'esistenza di un mero rapporto sinallagmatico tra il fornitore e l'acquirente, ritenendo configurabile la condotta di partecipazione associativa sia in ragione della irrilevanza, al fine qui considerato, di un rapporto di esclusiva nell'attività di rifornimento delle sostanze stupefacenti poste in commercio dal sodalizio, sia in relazione alla costante disponibilità in tal senso manifestata e alla rilevanza del contributo operativo al riguardo offerto dall'imputato. L'arco temporale entro il quale si dispiega la condotta, invero, può essere anche di breve durata, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi, come posto in rilievo nel caso in esame, l'esistenza di un sistema collaudato di collaborazione (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440). Sulla base delle su esposte considerazioni deve rilevarsi, inoltre, come la sentenza impugnata abbia fatto buon governo del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto di traffico da parte del sodalizio, sì da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (ex multis v. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249). Non è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo, peraltro, la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816), né, tanto meno, è necessario che vi sia esclusività di rapporto tra il fornitore e il sodalizio (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, 2016, Nappello, Rv. 265764), ben potendo il primo avere anche altri canali di smercio: ciò che importa è che l'associazione faccia conto per la continuità del suo funzionamento sulle forniture assicurate e che il fornitore, come dai Giudici merito evidenziato nel caso di specie, sia consapevole di contribuire in tal modo all'illecita attività del sodalizio. 2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto assertivamente orientato a riproporre le medesime ragioni di doglianza già prese in esame e disattese nel giudizio di appello, omettendo di esaminare criticamente, sulla base di una puntuale analisi logico- argomentativa, gli articolati passaggi (cfr. pagg. 5-21) attraverso cui linearmente si snodano le sequenze motivazionali della decisione impugnata. 2.1. Il primo motivo di ricorso mira a sollecitare interpretazioni alternative delle emergenze probatorie, e in particolare dei contenuti delle plurime attività di intercettazione in motivazione puntualmente richiamate, prospettandone una rivisitazione preclusa dinanzi a questa Suprema Corte, a maggior ragione in presenza di una base logico-argomentativa congruamente delineata nel dare ampia giustificazione dell'infondatezza della prospettata richiesta di riqualificazione della contestazione associativa nello schema della responsabilità a titolo concorsuale, segnatamente attraverso la valorizzazione: a) del carattere di stabilità della struttura organizzativa, sopravvissuta anche all'arresto del suo principale esponente, ossia dello stesso Fargnoli, che vi svolgeva il ruolo di capo ed organizzatore; b) della natura e delle caratteristiche dell'attività di traffico di stupefacenti continuativamente svolta dall'organizzazione (anche attraverso l'utilizzo di utenze telefoniche "dedicate" alla contrattazione); c) dei contatti e della ripartizione dei ruoli fra gli associati; d) dell'irrilevanza della base familiare del contestato sodalizio, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (da ultimo v. Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184); e) dell'assunzione di una posizione di superiorità gerarchica da parte del ricorrente, che non solo intratteneva i rapporti con lo stabile fornitore dell'organizzazione ([OSCURATO:PERSONA]) e curava la preparazione delle dosi, la contabilità, i contatti con gli acquirenti e la concessione di linee di credito, ma decideva anche riguardo alle modalità di spaccio e alle persone che avrebbero dovuto materialmente effettuare le consegne agli acquirenti in attesa, preoccupandosi di impartire le necessarie indicazioni agli altri associati e di seguire l'andamento degli affari anche in seguito al suo arresto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché confonde e sovrappone fra loro questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni - aspecificamente enunciate senza sorreggerne la deduzione sulla base di un puntuale riferimento a specifici atti processuali - e contestazioni della loro valenza probatoria, omettendo di prendere criticamente in esame le ragioni giustificative sia delle correlate modalità di identificazione e riconoscimento vocale degli interlocutori coinvolti, che della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dai numerosi consumatori di stupefacenti dalla Corte distrettuale richiamati nella motivazione. 2.3. Per quel che attiene ai residui motivi di doglianza, devono ritenersi genericamente formulate le considerazioni volte ad evocare una riqualificazione del fatto ex art. 74, comma 6, d.P.R. cit. (v., in narrativa, il par. 3.2.), limitandosi tale censura, già motivatamente dichiarata inammissibile nel giudizio di appello, a richiamare una serie di precedenti giurisprudenziali in forma del tutto disancorata dai presupposti di un necessario confronto critico-argomentativo con la motivazione al riguardo resa nella decisione impugnata. In ordine all'entità della pena e alle componenti del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato - profili, questi, anch'essi genericamente attaccati nel ricorso (v., in narrativa, il par. 3.3.) - deve rilevarsi come la Corte di appello (cfr. pagg. 20-21 della sentenza impugnata) abbia fornito una ragionevole giustificazione a sostegno dell'esercizio del correlativo potere discrezionale di merito, per un verso richiamando le condivise valutazioni già espresse dal primo Giudice, per altro verso spiegando, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, le ragioni che ostavano all'accoglimento di una diversa e più favorevole opzione decisoria, in considerazione del ruolo apicale ricoperto dall'imputato all'interno dell'associazione, della gravità e del numero delle violazioni accertate. 3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno rinunciato ai motivi di appello, fatta eccezione per queln ivi recanti i numeri sub 6), 7) e 8), ossia, rispettivamente, per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., la prospettata diseguaglianza nell'applicazione delle attenuanti generiche, la richiesta del minimo della pena e l'aumento apportatovi a titolo di continuazione (quest'ultimo profilo di doglianza, peraltro, neanche riproposto in questa Sede).Inammissibili, pertanto, devono ritenersi, in relazione alle posizioni dei predetti ricorrenti, il primo ed il secondo motivo di ricorso (v., in narrativa, i parr. 3 e 3.1.), non essendo consentito, in sede di legittimità, il recupero di motivi di appello oggetto di rinuncia. Per quel che attiene ai residui motivi di doglianza, devono ritenersi genericamente formulate le considerazioni volte ad evocare una riqualificazione del fatto ex art. 74, comma 6, d.P.R. cit. (v., in narrativa, il par. 3.2.), limitandosi tale censura, già motivatamente dichiarata inammissibile nel giudizio di appello, a richiamare una serie di precedenti giurisprudenziali in forma del tutto disancorata dai presupposti di un necessario confronto critico-argomentativo con la motivazione al riguardo resa nella decisione impugnata. In ordine alla entità della pena e alle componenti del trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti dei predetti imputati - profili, questi, anch'essi genericamente attaccati nei rispettivi ricorsi (v., in narrativa, il par. 3.3.) - deve rilevarsi come la Corte di appello (cfr. pagg. 22-23 della sentenza impugnata) abbia fornito una ragionevole motivazione a sostegno dell'esercizio del correlativo potere discrezionale di merito, per un verso richiamando le condivise valutazioni già espresse dal primo Giudice, per altro verso spiegando, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, le ragioni che ostavano all'accoglimento, in parte de qua, di una diversa opzione decisoria, sia in considerazione della tipologia del ruolo ricoperto all'interno dell'associazione e della peculiarità del contributo operativo prestato in suo favore (per [OSCURATO:PERSONA] e Nardelli), sia con riferimento alla congruità degli elementi indicativi della dosimetria della pena già in bonam partem stabilita (per le altre due ricorrenti) dal primo Giudice, e in quanto tale motivatamente ritenuta preclusiva di un apprezzamento di maggior favore. 4. In definitiva, a fronte di una valutazione completa delle emergenze probatorie, congruamente illustrata attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come i ricorrenti non abbiano individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbiano genericamente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di appeilo, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.
Sentenza Cassazione n. 44431/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris