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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 14782/2026

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ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazio n.7367/2023 depositata il 20/12/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026Sentito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del settimo e dell’ottavo motivo diricorso, assorbiti gli altri;Sentiti gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difensoridel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l’accoglimentodel ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del controricorrenteComune di Pomezia che ha chiesto il rigetto del ricorso.1.La vicenda, oggetto del presente giudizio, trae origine dallaimpugnazione, da parte della società [OSCURATO:PERSONA], dell’avviso diaccertamento emesso dal Comune di Pomezia in relazione all’omessadichiarazione degli impianti pubblicitari (indicati nell’atto medesimo) edall’occupazione, per l’annualità 2017, degli spazi e delle aree pubblicheposti all’interno del Borgo di Pratica di Mare, avendo la società interdettol’unico accesso al Borgo mediante l’illegittima apposizione di un cancellometallico sul quale è stato affisso un cartello che informa dell’inizio dilavori di manutenzione.[OSCURATO:PERSONA] di Roma ha respinto i ricorsi dellaNova Lavinium.La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello nei confronti di entrambe ledecisioni dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio, che, con sentenza n. 7367/2023, ha respinto l’impugnazione, sullabase della seguente motivazione: - improponibilità di nuovi motivi diricorso nel giudizio di primo grado; - sussistenza del presuppostoimpositivo Tosap costituito, ai sensi dell’art. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anchesoprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonioindisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un’effettivasottrazione della superficie all’uso pubblico; - sussistenza di diritti civicisulle aree interne al borgo destinataria (da sempre) di interventi, diNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026rilevanza pubblica, forniti agli abitanti da parte del Comune in materia diviabilità (toponomastica, fermata autobus), servizi (realizzazione di reteidrica scuola materna; caserma dei carabinieri; ufficio postale) e con attiamministrativi(rilascio di autorizzazioni commerciali), area sempre apertaal libero accesso del pubblico; - adeguatezza motivazionale dell’avviso diaccertamento; - inapplicabilità del principio di continuità, in materia disanzioni, in mancanza di prova adeguata al fine di dimostrare lasussistenza dei requisiti per applicare il cumulo giuridico.La società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza indicatain epigrafe svolgendo undici motivi.

Replica con controricorso l’entecomunale.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.

Parte ricorrente deduce la pendenza presso questa Corte delgiudizio n.

Rg 6223/2025 concernente l’annullamento del provvedimentodell’Agenzia dell’Entrate-Territorio di annullamento del frazionamento (inriassunzione a seguito di translatio iudicii dal [OSCURATO:PERSONA], originariamenteinvestito della questione).

Aggiunge che la medesima questionesostanziale, relativa alla sussistenza o meno di un diritto di uso pubblicoper dicatio ad patriam, è oggetto di un giudizio civile attualmentependente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma (R.G. 4081/2023), la cuiudienza di discussione è fissata per il 4 novembre 2026, lasciando aquesta Corte la decisione in merito ad una eventuale sospensione delpresente giudizio.Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’accoglimento delsettimo e dell’ottavo motivo del ricorso, ritenendo insussistente la cd.dicatio ad patriam.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare, osserva questa Corte che la pendenza del giudizio inmerito alla impugnazione dell’atto di frazionamento dell’Agenzia, non siconfigura come antecedente logico giuridico sul giudizio in corso, attesoNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026che il frazionamento ha natura meramente tecnica e fiscale e la questionesulla proprietà delle porzioni frazionate può essere decisa dalgiudice incidenter tantum.1.1.

L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altracontroversia- in questo caso - del giudizio di appello avverso la sentenzadel Tribunale di Velletri, è inammissibile in quanto risulta proposta per laprima volta in Cassazione, dal che discende che il provvedimento richiestoesula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandatosoltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass.Sez. un. 29172/ 2020).1.2.

Sotto un diverso profilo, la sospensione del processo presuppone che ilrapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non soloconcreto, ma anche attuale ed incombe al ricorrente l'onere di dimostrareche quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo saràanche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, indifetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che devesorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione, né uneventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesadella definizione di un'altra causa che non risulti effettivamente in corso(Cass. Sez.

L., 19/10/2012, n. 18026).1.3.

Infine, occorre evidenziare che l’accertamento in merito alla titolaritàdell’area interna al borgo e, dunque, del presupposto impositivo, è statasvolta incidenter tantum dal giudice tributario di merito, ragion per cuinon si ravvisa il dedotto rapporto di pregiudizialità con la causa civileavente ad oggetto la domanda di rivendicazione della proprietà.2.

Il primo mezzo di ricorso denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente, per avere i giudici di seconde cure ritenuto “benmotivato” l’avviso di accertamento e “quindi” assorbita la “contestualeviolazione dell’art. 2697”: violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 delNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 della costituzione (art. 360, 1° comman. 4, c.p.c.) .Si assume che, invece, l’atto originariamente impugnato consentiva diindividuare solo una serie di dati numerici, concernenti la categoria deglispazi oggetto di occupazione (“Cat. 2”), la tariffa al mq applicata(“29,23”), il totale dei mq occupati (“4.208,00”) e il periodo dioccupazione (dal “01-09-2016” al “22-10-2020”), mancando, invece,l’individuazione del titolo giuridico (“proprietà pubblica” o “uso pubblico”)in base al quale con l’avviso di accertamento di cui è causa, è stataritenuta dovuta la tassa sull’occupazione del suolo pubblico (“Tosap”).3.Il secondo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. reca la denuncia di violazione e falsa applicazionedegli artt. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 51, comma 2, del d.lgs. 15novembre 1993 n. 507, 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 nonchè dell’art.1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (dunque, dell’art. 24della costituzione) in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddovehanno ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento .Si deduce che la statuizione del giudice d’appello contrasta con le normerubricate, poiché la mera elencazione di dati numerici (al paridell’evocazione di “impianti pubblicitari”, in alcun modo individuati e di cuila Contribuente non ha assolutamente alcuna notizia e il rinvio ad allegatiinesistenti) non può essere considerata idonea a soddisfare il requisitodella idoneità motivazionale.4.I primi due motivi- che involgendo la medesima quaestio iurisconsigliano un esame congiunto – sono destituiti di fondamento.Stando alla rubrica del vizio in rassegna, calibrato sull’omessa motivazionein relazione al vizio del deficit contenutistico dell’avviso di accertamento,non può non evidenziarsi come la suindicata valutazione del Giudiceregionale sia stata ampiamente illustrativa delle ragioni per le qualil’avviso oggetto di contenzioso è stato considerato compiutamenteNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026motivato nei suoi elementi costitutivi, capaci di porre il contribuente nellecondizioni di potersi adeguatamente difendere.

In particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi eoggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fattiastrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambitodelle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto lequestioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 28375 del 2018;Cass. n. 15309 del 2021; Cass. n.27835/2025).Nella fattispecie sub iudice, non si evidenzia pertanto alcuna insufficienzamotivazionale dell’avviso, tanto che anche il decidente ha accertato chel’avviso contiene i riferimenti normativi, i provvedimenti adottati dall’Ente,l’individuazione dell’area occupata e la sua superficie, nonché la tariffaprevista.

Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondatoanche sotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sonoconcentrate, sin dall’inizio, sulla titolarità dei beni occupati, il chedimostra che sin dal ricorso introduttivo la società è stata in grado diallestire le proprie traiettorie difensive.Non vi è dubbio che, recependo quanto così riscontrato dal giudice delmerito, la valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso da questiresa risulti conforme, in diritto, alle prescrizioni di cui all’art.7 legge n.212/2000, recando sufficiente indicazione tanto dei presupposti di fattoquanto delle ragioni giuridiche della pretesa; e ciò con speciale riguardo alnucleo fondamentale della controversia, costituito appunto dalle superficiritenute tassabili (così, tra le tante, Cass., Sez.

T, 27 giugno 2023, n.18387; Cass., Sez.

T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass.,Sez.

V, 28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez.

V, 13 febbraio 2015, n.2928, Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez.

V, 19 dicembre2022, n. 37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, cheNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026richiama Cass. Sez.

VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul pianogenerale, Cass., Sez.

U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez.

T.,25 ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n.8312, Cass., Sez.

V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez.

V, 10 dicembre2021, n. 39283, Cass., Sez.

V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez.

V,14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez.

VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 edancora Cass., Sez.

I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente,Cass., Sez.

T. 10 giugno 2024, n. 16096).5.Il terzo strumento contestativo prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis del d. lgs. n.546/1992 in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddove hannoritenuto “assorbita” la violazione della medesima disposizione (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.) , in quanto, pur prevedendo l’art. 2697 c.c.l’onere a carico del Comune di Pomezia di dimostrare la sussistenza deipresupposti applicativi della disposizione impositiva e pur in assenzadell’allegazione di elementi probatori fondanti la pretesa impositivadell’ente locale, la Corte regionale ha deciso in senso favorevoleall’amministrazione,5.1.

Parimenti infondato è il motivo in disamina.Ancorchè la Corte regionale abbia dichiarato, subito dopo aver ritenutolegittima la motivazione dell’avviso opposto, assorbito il motivoconcernente la violazione dell’art. 2697 c.c., ha in realtà accertato che la pretesa dell’appellante di non dover essere assoggettato alla TOSAP perun asserito diritto di proprietà sull’intera area è illogica se solo si tieneconto che l’area è stata destinataria (da sempre) di interventi, di rilevanzapubblica, forniti agli abitanti da parte del Comune in materia di: viabilità(toponomastica; fermata autobus), servizi (realizzazione di rete idrica;scuola materna; caserma dei carabinieri; ufficio postale) e con attiamministrativi (rilascio di autorizzazioni commerciali), oltre alla presenzadi una chiesa.

Oltretutto l’area è stata sempre aperta al libero accesso delNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026pubblico.

Quindi, quantomeno, anche volendo sposare la tesidell’appellante, sussisterebbe la c.d.

“dicatio ad patriam”, ravvisabile ogniqualvolta il comportamento del proprietario, pur se non intenzionalmentediretto a dar vita al diritto di uso pubblico, ponga volontariamente, concarattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività,assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenzacomune ai membri di tale collettività “uti cives” e non uti singuli, ossiaquali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al benegravato. .Non si rinviene, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c.poiché la Corte ha concretamente (come sopra evidenziato richiamando lamotivazione) ritenuto provata la sussistenza di una destinazione uti civesdelle aree interne al borgo, alla stregua degli interventi, di rilevanzapubblica, forniti agli abitanti da parte del Comune in materia di viabilità(toponomastica; fermata autobus) e di servizi (realizzazione di reteidrica; scuola materna; caserma dei carabinieri; ufficio postale).Del resto, questa Corte, ha chiarito che la violazione della norma dell’art.2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata,secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – comenella specie – sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delleprove (nel caso di specie documentali) proposte dalle parti (Cass. n.15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. 11 febbraio 2025, n.3495), opponendo una diversa valutazione.6.Il quarto mezzo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza permotivazione apparente, in relazione alla presunta violazione, da partedella contribuente, del divieto di “motivi nuovi”. violazione dell’art. 132Numero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 della costituzione(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) .Si sostiene che la Corte distrettuale abbia confermato l’inammissibilitàdelle integrazioni argomentative proposte con la memoria dellacontribuente, richiamando il dettato dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992,senza tuttavia chiarire quali fossero tali nuovi argomenti difensivi proposticon la memoria, trascurando di illustrare il percorso logico-giuridicoseguito per ritenere i chiarimenti e i documenti recati nella memoriaillustrativa depositata (in termini) dalla contribuente, nel corso primogrado, come “inammissibili”.

Si assume che le argomentazioni rese nellamemoria di primo grado non solo non abbiano avuto alcun carattere dinovità rispetto ai motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento marappresentano una risposta della società alle argomentazioni che ilComune, per la prima volta e tardivamente, aveva introdotto nel giudiziodi primo grado al momento della sua costituzione, in sede dicontrodeduzioni.7.Il quinto strumento di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24, 32, 57 e 58 del d.lgs. n. 546/1992 (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.) , ripropone le difese del precedente motivo di ricorso.

Si obiettache l’integrazione dei motivi di ricorso prevista dall’art. 24 del d.lgs.546/1992 è ammessa a seguito del deposito di documenti non conosciutiad opera delle altre parti o per ordine della commissione e comunqueentro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessatoha notizia di tale deposito: correttamente, pertanto, la società, senzamodificare il thema decidendum, ha depositato gli atti storici di acquistoed i successivi atti notarili di trasferimento, nonché la relazione notariale afirma del dr. [OSCURATO:PERSONA], dai quali era inferibile che tra la sig.ra MonrayLanza e la società Lavinium “le aree cortilizie interne al Borgo di pratica diMare […] sono oggetto dell’atto a favore della società [OSCURATO:PERSONA]” eche per tali aree cortilizie siano da intendersi tutte le aree libere interne alNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026recinto del Borgo, come meglio descritto nell’allegata planimetria.

Siobietta che a fronte della integrazione motivazionale dell’avviso diaccertamento operata dal Comune solo in sede di propria costituzione ingiudizio, la [OSCURATO:PERSONA] presentava la propria memoria illustrativa aisensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, con la quale produceva ulterioridocumenti e chiarimenti attestanti la già eccepita esclusiva proprietàdell’intero Borgo, ivi comprese le aree cortilizie interne.8.

Il quarto ed il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono prividi pregio.La corte distrettuale nell’affermare che non sono ammessi nuovi motivi inappello, ha confermato la decisione di prime cure che aveva ritenutotardive le difese svolte dalla società nelle memorie.

Perché la motivazionedi una sentenza possa essere definita “contraddittoria”, un’espressionecontenuta in questa deve risultare in contrasto con un’altra, essendoindispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni tali da nonpermettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum”adottato.

Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria allorchédalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in unaipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che,dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà delgiudice (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006; Cass. Sez.U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010; conforme Cass. Sez. 1, Sentenzan. 3270 del 18/02/2015).Con le memorie depositate in primo grado, la società invocava per laprima volta la riduzione al 10% della tariffa, espressamente prevista dalregolamento Comunale del Comune di Pomezia vigente pro temporeall’art. 26, comma 1, lett. a) (nonché dalla disciplina generale recataall’art. 42, comma 4 del d.lgs. n. 507/93), per le superfici eccedenti i millemetri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti .Numero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026Pertanto, si può senz’altro affermare che la novità della domanda con laquale veniva per la prima volta richiesta la riduzione tariffaria per leoccupazioni sia temporanee che permanenti rappresenta una domandanuova proposta dalla ricorrente soltanto con le memorie difensive in primogrado, come si evince chiaramente dalla pronuncia di prime cure,produzione nemmeno correlata alle controdeduzioni del Comune ed allarelativa documentazione dal medesimo allegato.L’inammissibilità della formulazione dei nuovi motivi confermata in sede diappello non poteva ovviamente far riferimento alla contestazione in meritoalla titolarità dell’area interna al borgo, già proposta con il ricorsooriginario ed oggetto del vaglio da parte di entrambi i giudici di merito.9.La sesta censura è così rubricata nullità della sentenza per motivazioneapparente, laddove i giudici di seconde cure hanno ritenuto “illogica” lapretesa della società di non dover essere assoggettato alla tosap per unasserito diritto di proprietà: violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 deld.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 della costituzione (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.) .Si allega che, in relazione alla natura (o destinazione ad uso pubblico)delle aree viarie e cortilizie interne al borgo, i giudici di seconde cureabbiano ritenuto sostanzialmente pacifica la “rilevanza pubblica” delle areeinterne al Borgo di Pratica di Mare, da secoli di esclusiva proprietà dellaRicorrente), attribuendo rilievo a talune affermazioni del Comune secondocui “l’area” era stata sempre aperta al libero accesso del pubblico egiungendo ad “accertare” che si era costituito un uso pubblico, attraversola “dicatio ad patriam”, ravvisabile nel comportamento del proprietario purse non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto di uso pubblico,ponendo l’area a disposizione della collettività ed assoggettandolo alcorrelativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di talecollettività “uti cives” e non uti singuli.

Si contesta la sentenza impugnataNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026nella parte in cui ha ignorato gli elementi di prova depositati nel corso delgiudizio di appello, senza illustrare in alcun modo il percorso logico seguitoper ritenere le molteplici argomentazioni di fatto e di diritto della NovaLavinium “irrilevanti”, fino a giudicare “illogica” prima che “priva difondamento giuridico” la pretesa della contribuente.9.1.

Detto mezzo non ha pregio.Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorreallorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di leggecostituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell’art. 132, co. 2, n.4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto delladecisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito perpervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove hafondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni èpervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche diverificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce nonsolo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vistagrafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez.un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazionemeramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma divizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisioneassunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «dicomprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logicoseguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. n. 4448/2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella diesternare un «ragionamento che, partendo da determinate premessepervenga con un certo procedimento enunciativo», logico eNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla resdecidendi» (Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017).La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dispostadall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 dellepreleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. sez. un. n.8053/2014;Cass. n.13977/2019; Cass. n. 26611/2025)).Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie, poiché la Corte territoriale haspecificamente motivato il proprio convincimento, esponendo in modochiaro e comprensibile le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’usocivico sulle aree interne al borgo.

L'iter argomentativo compendiato dalgiudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gliestremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile,elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e dicongruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure inquesta sede illustrate dalla ricorrente.10.

La settima doglianza lamenta l’ illegittimità della sentenza nella partein cui i giudici hanno ritenuto applicabile, al caso di specie, la tosap;violazione dell’art. art. 38 e ss. del d.lgs. n. 507/93 (art. 360, 1° comman. 3, c.p.c.) , in quanto le servitù di uso pubblico (o diritti di usoNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026pubblico), a differenza delle servitù prediali pubbliche, non sonodisciplinate, quanto ai modi di costituzione dagli artt. 1027 e ss. c.c..Pertanto, la costituzione di un diritto d'uso pubblico può avveniremediante un fatto non negoziale del proprietario che volontariamentepone la cosa con carattere di continuità - e non precarietà e tolleranza - adisposizione di una collettività di cittadini, con l'ulteriore conseguenteassoggettamento del bene all'uso pubblico.

In ogni caso,l'assoggettamento di un'area privata ad una servitù di uso pubblico non èdeterminato dal semplice uso di fatto da parte della collettività o da unaunilaterale manifestazione di volontà da parte della pubblicaamministrazione, ma richiede che l’uso collettivo si sia protratto per iltempo necessario ad usucapire il relativo diritto, oppure trovi il suofondamento in un provvedimento, in un atto di ultima volontà o nel merofatto della dicatio ad patriam.10.1.Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.In primo luogo, il vizio di violazione di legge consiste nella erroneariconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata adettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) e postula chel’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermoed indiscusso; il motivo in esame, invece, critica la ricostruzione del fattomateriale e rimette in discussione l’esame e la valutazione fattadal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne l’attendibilitàe la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del 07/04/2017;Cass., n. 6035 del 13/03/2018).

Infatti, la società si duole dellacircostanza che il giudice di secondo grado abbia esposto il suoconvincimento senza considerare gli elementi probatori forniti a supportodella propria tesi, allegando un'erronea ricognizione, da parte del giudice aquo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa:Numero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge,inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censuraè possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio dimotivazione ovvero del travisamento della prova (cfr., ex plurimis, Sez.L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del30/12/2015; sul travisamento S.U. n.5792/2024), non essendo consentitoalla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come viziodi motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice dimerito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale lasentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011).In tal modo la società contribuente mostra di utilizzare un'argomentazionecritica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizionedella fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze probatorie di causa.Sotto altro profilo, nell'esprimere il giudizio in cui si concreta la prova diun fatto, il giudice è chiamato a selezionare uno specifico contenutoinformativo che, anche alla luce delle complessive informazioni ricavatedagli altri mezzi di prova disponibili, verrà utilizzato ai fini dellacomposizione del ragionamento (probatorio) in cui si articola la decisione.In tal senso, la valutazione del materiale probatorio (dei mezzi di prova)finisce propriamente col risolversi nella scelta di uno o più tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, ingrado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice, affinchésappia valorizzarne la maggiore o minore attendibilità rappresentativa delthema probandum.Questa attività di selezione (e dunque di scelta) tra i possibili contenutiinformativi ricavabili da un mezzo di prova, in quanto espressionedell'essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, deveritenersi, come tale, estranea ai compiti istituzionali della Corte diNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026legittimità e, conseguentemente, non denunciabile, dinanzi a quest'ultima,come vizio della decisione di merito, potendo la parte interessataunicamente limitarsi a denunciare l'omesso esame, da parte dei giudici dimerito, di specifici fatti, d'indole principale o secondario e di caratteredecisivo, su cui le parti abbiano avuto modo di confrontarsi in modoespresso nel corso del giudizio.11.

L’ottavo mezzo di ricorso denuncia l’illegittimità della sentenza nellaparte in cui i giudici di seconde cure hanno ritenuto l’esistenza della“dicatio ad patriam”; violazione dell’art. 825 e 2697 c.c. (art. 360, 1°comma n. 3, c.p.c.) nonché nullità della sentenza per motivazioneapparente (art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.) ; in quanto i giudicid’appello hanno ritenuto sussistere uno dei presupposti applicativi dellaTosap, ossia l’”uso pubblico” di aree private, in ragione della(presuntamente) intervenuta “dicatio ad patriam”.

Si assume che perritenersi costituita una servitù di uso pubblico, non è sufficiente la solautilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario, essendoaltresì necessario che: 1) il bene risulti posto al servizio della generalitàindifferenziata dei cittadini; 2) la collettività ne faccia autonomamente usoper la circolazione; 3) infine l’uso, onde poter escludere che esso sia fruttodella mera tolleranza dominicale, si sia protratto per il tempo necessarioall’acquisto per usucapione (Consiglio Stato, sez.

V, 21 giugno 2007, n.3316).

Nella specie, secondo l’assunto della società, l’amministrazionecomunale non avrebbe provato l’acquisto per usucapione di un usopubblico su aree private, avendo il Comune sostenuto la tesi – opposta –della presunta proprietà pubblica delle aree interne al borgo.Si obietta che dalla relazione peritale dell’arch.

Cianfarani e dalla sentenzadi primo grado del Tribunale di Velletri, nonché dalla documentazionecatastale, notarile e contrattuale, con specifico riferimento al tema della“dicatio ad patriam”, si evince che l’area in questione è stata separatadalla limitrofa sede stradale a mezzo di opere realizzate da Nova LaviniumNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026s.r.l. con ciò conclamando come la società proprietaria abbia intesoindividuare e delimitare il proprio compendio dalla confinante zonadestinata al pubblico transito.11.1.

La censura è infondata.Diversamente da quanto prospettato con tale motivo, la Corte di appello -confermando sul punto la pronuncia di primo grado - ha adeguatamenteaccertato che l’area interna al borgo, pur volendosene affermare la naturaprivata, è, tuttavia, soggetta a servitù di pubblico passaggio, ragion percui devono considerarsi legittime le pretese del Comune esercitate perl'ottenimento della Tosap, avuto riguardo all'entità della zona in concretoaccertata come occupata.E' risaputo, da un punto di vista generale, che la servitù di uso pubblicoconsiste in un peso a carico di un bene immobile per consentire un'attivitàa beneficio di una collettività di persone (uti cives), corrispondente adesigenza di carattere generale e diretta a realizzare un fine di pubblicointeresse (passaggio o altro).

Il contenuto del diritto in questione non èpredeterminato: deve unicamente essere idoneo a perseguire un fine dipubblico interesse attraverso il suo esercizio da parte di una collettivitàindistinta di persone.In particolare, con riferimento alla ricostruzione fattuale dei luoghi nelcaso in esame, la Corte territoriale, ha appurato, sulla base delle proveaddotte, che l’area tassata è stata destinataria (da sempre) di interventi,di rilevanza pubblica, forniti agli abitanti da parte del Comune in materiadi viabilità (toponomastica; fermata autobus), servizi (realizzazione di reteidrica; scuola materna; caserma dei carabinieri; ufficio postale) e con attiamministrativi (rilascio di autorizzazioni commerciali), oltre alla presenzadi una chiesa.

Oltretutto l’area è stata sempre aperta al libero accesso delpubblico .In altri termini, con valutazione fattuale insindacabile nella presente sededi legittimità, la Corte regionale non si è affatto limitata a prendere inNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026considerazione l'astratta idoneità del bene a perseguire un fine pubblico,ma ha verificato, in concreto, che il tratto viario interno al borgo diproprietà della ricorrente consentiva l’accesso alla comunità di persone eda tempo immemorabile (da sempre), donde la configurazione della suasottoposizione ad una servitù pubblica di passaggio.

Sulla scortadell'accertata condizione dei luoghi, quindi, il giudice di appello hacorrettamente applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo laquale sulle aree interne al borgo era stata costituita una servitù di usopubblico funzionale al soddisfacimento di un'esigenza di carattere generale(cfr., per tutte, Cass. n. 5414/1992 e Cass. n. 11676/2018; Cass.n.28869/2021).

Invero, non si dubita che in tema di occupazione di suolopubblico e di spazi ed aree pubbliche anche le occupazioni eseguite suaree private soggette a servitù di pubblico passaggio siano soggette adimposizione per il pagamento del relativo canone (Cass., n. 28869/21).12.

Il nono mezzo di ricorso lamenta la nullità della sentenza perviolazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatodi cui all’art. 112 c.p.c., derivante dall’omesso esame delle risultanzeemerse dal parallelo giudizio civile avente ad oggetto esattamentel’accertamento della (in)sussistenza di un “uso pubblico” (art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.). ; in particolare, si afferma che i giudici hanno ritenutosostanzialmente pacifica l’esistenza di una “dicatio ad patriam”, basandosisu taluni elementi descrittivi della fattispecie offerti dal Comune.

Perpervenire a tale decisione, i giudici d’appello avrebbero espressamentescelto di ignorare – ritenendole irrilevanti – le risultanze di paralleli giudiziaventi ad oggetto la medesima vicenda, disattendendo le risultanze delgiudizio civile, conclusosi in primo grado dinanzi al Tribunale Civile diVelletri, sebbene, in tale sede fosse stata depositata consulenza tecnicad’ufficio, supportata da una relazione notarile del dott. [OSCURATO:PERSONA].

Siargomenta che la sentenza del Tribunale, al pari della consulenza tecnicadi ufficio rappresentino elementi liberamente valutabili dai giudici diNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026merito nell’ambito della propria discrezionalità, ma – come affermato inpiù occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte - questi ultimi devonocomunque esaminarne il contenuto avendo l’obbligo di illustrarecomunque i motivi per i quali ritengono il contenuto irrilevante ai fini delladecisione.

Nella specie, la mancata pronuncia da parte dei giudici sullerisultanze emerse nel citato giudizio civile non può che determinare lanullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ai sensi del quale “ilgiudice deve pronunciarsi su tutta la domanda […]”.12.1.

Il motivo si rivela inammissibile.L'omesso esame di una prova atipica (come la perizia disposta in altrogiudizio) non integra di per sé una violazione dell'art. 112 c.p.c.(corrispondenza chiesto/pronunciato), che si configura solo se il giudiceomette di decidere su una domanda, eccezione o motivo di appello, nonsul mancato esame di un singolo elemento istruttorio ovvero di una provatipica, come nel caso in esame.

Essa va dedotta come "omesso esame diun fatto decisivo" ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. o viziomotivazionale, purché la prova sia decisiva e ritualmente introdotta.D’altra parte, secondo l’insegnamento di questa Corte, ad integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia – qui dedotta attraverso la denunciadel vizio di cui all’art. 112 c.p.c. - non basta la mancanza di un’espressastatuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamenteomesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl’impostazione logico-giuridica della pronuncia (vedi Cass. 13/8/2018 n.20718, Cass. 13/10/2017 n.24155).Numero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026E tale è l’ipotesi in concreto ravvisabile, giacché la disamina da parte deigiudici del gravame – i quali hanno affermato che, quanto allecontroversie in corso in sede giudiziaria tra l’appellante e il Comune, siritiene che le stesse non ostano, in alcun modo, alla formulazione delgiudizio da esprimere in questa sede anche in considerazione del loroassorbimento una volta stabilita la debenza del tributo - rappresenta unincedere argomentativo che presuppone logicamente e giuridicamente, lavalutazione della irrilevanza e della sentenza non definitiva e dellaconsulenza (vedi al riguardo Cass. 6/12/2017 n.2919; Cass. n.20386/2021).13.Il decimo motivo è così rubricato violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., nella parte in cui i giudici di seconde cure, omettendo di valutare gliulteriori avvisi di accertamento ai fini Tosap, emessi dal Comune e relativiai periodi di imposta 2016, 2018, 2019 e 2020, e depositati in giudizio nelcorso del primo grado, hanno affermato l’inapplicabilità del cumulogiuridico (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) , ritenendo che l’appellante nonavesse fornito prova adeguata al fine di dimostrare la sussistenza deirequisiti per applicare il cumulo giuridico, allegando gli atti relativi alleannualità per le quali chiede l’applicazione dell’istituto.Si argomenta che invece gli avvisi di accertamento contestualmenteemessi dal Comune, con riferimento ai periodi di imposta dal 2016 al2020, riportano la medesima indicazione, in merito all’imposta e allasanzione dovuta.14.L’ultima censura deduce la illegittimità della sentenza nella parte incui i giudici hanno ritenuto inapplicabile il principio della continuazione(c.d.

“cumulo giuridico” delle sanzioni irrogate), violazione dell’art. 12 deld.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 473/1997 (art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.) , nella parte in cui il decidente, negando l’applicabilità alcaso di specie del principio della continuazione e, quindi, l’effetto riduttivodelle sanzioni per effetto del “cumulo giuridico”, ha violato l’art. 12 delNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026d.lgs. n. 472/1997, secondo il quale, quando violazioni della stessa indolevengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzionebase aumentata dalla metà al triplo, che, ai sensi dell’art. 16 del decretolegislativo 473/1997, trova applicazione anche alle violazioni in materia ditributi locali.15.Gli ultimi due motivi sono fondati.Viene, nella sostanza, denunciata una svista percettiva della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha supposto il fatto (la cui verità era esclusa allastregua della specifica localizzazione dei documenti) che la società nonavesse prodotto in giudizio i precedenti avvisi di accertamento notificatidal Comune per la medesima imposizione.

La doglianza è, anzituttoammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., poiché nel ricorso èpuntualmente indicato il contenuto del documento richiamato posto afondamento della censura ed è specificamente segnalata la sua presenzanel giudizio di merito, con l’indicazione della sedes processuale in cui erastato depositato (all. 20 al ricorso introduttivo).L’erronea supposizione del giudice d’appello - infranta contro la prova(così Cass., Sez.

Un., 5/03/2024, n. 5792) dell’allegazione documentale -è stata decisiva nell’escludere l’applicazione del principio del cumulogiuridico, questione che risulta essere stata oggetto di discussione tra leparti, quanto meno nel giudizio d’appello, atteso che non è contestato chenell’atto di appello la società abbia sottoposto l’argomento e che il motivosia stato respinto sulla base della svista, il che esclude la revocazionequando l’errore – di giudizio e non di mero fatto – riflette laprospettazione, in proposito, di una delle parti (v.

Cass., Sez.

Un.,5/03/2024, n. 5792, cit., par.10.14 delle Ragioni della decisione; Cass.15/03/2023, n. 7435).In ordine a questo specifico errore, esclusa dunque la sindacabilità con ilmezzo della revocazione (arg. ex art. 395, n.4 cod. proc. civ.), nullaostava alla formulazione del motivo di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,Numero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026venendo in considerazione un «non-fatto», ovverosia «un fatto la cuiconsiderazione, nella sua effettiva oggettività, è stata in fin dei contiomessa» (così, in termini, Cass. Sez.

Un., 5/03/2024, n. 5792, cit.;par.10.15 delle Ragioni della decisione).

Entro questi specifici termini,escluso l’indebito riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., il decimo eundicesimo motivo di ricorso devono, pertanto, essere accolti.16.

La sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai motiviaccolti e la controversia deve essere rinviata alla Corte di Giustizia disecondo grado del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.MLa CorteAccoglie il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso, respinti gli altri;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del presente giudizio.Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, dellaSezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026.Il Consigliere estensoreMilena BalsamoIl PresidenteGiacomo Stalla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazio n.7367/2023 depositata il 20/12/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026Sentito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del settimo e dell’ottavo motivo diricorso, assorbiti gli altri;Sentiti gli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difensoridel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso per l’accoglimentodel ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del controricorrenteComune di Pomezia che ha chiesto il rigetto del ricorso.1.La vicenda, oggetto del presente giudizio, trae origine dallaimpugnazione, da parte della società [OSCURATO:PERSONA], dell’avviso diaccertamento emesso dal Comune di Pomezia in relazione all’omessadichiarazione degli impianti pubblicitari (indicati nell’atto medesimo) edall’occupazione, per l’annualità 2017, degli spazi e delle aree pubblicheposti all’interno del Borgo di Pratica di Mare, avendo la società interdettol’unico accesso al Borgo mediante l’illegittima apposizione di un cancellometallico sul quale è stato affisso un cartello che informa dell’inizio dilavori di manutenzione.[OSCURATO:PERSONA] di Roma ha respinto i ricorsi dellaNova Lavinium.La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello nei confronti di entrambe ledecisioni dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio, che, con sentenza n. 7367/2023, ha respinto l’impugnazione, sullabase della seguente motivazione: - improponibilità di nuovi motivi diricorso nel giudizio di primo grado; - sussistenza del presuppostoimpositivo Tosap costituito, ai sensi dell’art. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anchesoprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonioindisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un’effettivasottrazione della superficie all’uso pubblico; - sussistenza di diritti civicisulle aree interne al borgo destinataria (da sempre) di interventi, diNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026rilevanza pubblica, forniti agli abitanti da parte del Comune in materia diviabilità (toponomastica, fermata autobus), servizi (realizzazione di reteidrica scuola materna; caserma dei carabinieri; ufficio postale) e con attiamministrativi(rilascio di autorizzazioni commerciali), area sempre apertaal libero accesso del pubblico; - adeguatezza motivazionale dell’avviso diaccertamento; - inapplicabilità del principio di continuità, in materia disanzioni, in mancanza di prova adeguata al fine di dimostrare lasussistenza dei requisiti per applicare il cumulo giuridico.La società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza indicatain epigrafe svolgendo undici motivi. Replica con controricorso l’entecomunale.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza. Parte ricorrente deduce la pendenza presso questa Corte delgiudizio n. Rg 6223/2025 concernente l’annullamento del provvedimentodell’Agenzia dell’Entrate-Territorio di annullamento del frazionamento (inriassunzione a seguito di translatio iudicii dal [OSCURATO:PERSONA], originariamenteinvestito della questione). Aggiunge che la medesima questionesostanziale, relativa alla sussistenza o meno di un diritto di uso pubblicoper dicatio ad patriam, è oggetto di un giudizio civile attualmentependente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma (R.G. 4081/2023), la cuiudienza di discussione è fissata per il 4 novembre 2026, lasciando aquesta Corte la decisione in merito ad una eventuale sospensione delpresente giudizio.Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’accoglimento delsettimo e dell’ottavo motivo del ricorso, ritenendo insussistente la cd.dicatio ad patriam.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, osserva questa Corte che la pendenza del giudizio inmerito alla impugnazione dell’atto di frazionamento dell’Agenzia, non siconfigura come antecedente logico giuridico sul giudizio in corso, attesoNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026che il frazionamento ha natura meramente tecnica e fiscale e la questionesulla proprietà delle porzioni frazionate può essere decisa dalgiudice incidenter tantum.1.1. L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altracontroversia- in questo caso - del giudizio di appello avverso la sentenzadel Tribunale di Velletri, è inammissibile in quanto risulta proposta per laprima volta in Cassazione, dal che discende che il provvedimento richiestoesula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandatosoltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass.Sez. un. 29172/ 2020).1.2. Sotto un diverso profilo, la sospensione del processo presuppone che ilrapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non soloconcreto, ma anche attuale ed incombe al ricorrente l'onere di dimostrareche quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo saràanche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, indifetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che devesorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione, né uneventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesadella definizione di un'altra causa che non risulti effettivamente in corso(Cass. Sez. L., 19/10/2012, n. 18026).1.3. Infine, occorre evidenziare che l’accertamento in merito alla titolaritàdell’area interna al borgo e, dunque, del presupposto impositivo, è statasvolta incidenter tantum dal giudice tributario di merito, ragion per cuinon si ravvisa il dedotto rapporto di pregiudizialità con la causa civileavente ad oggetto la domanda di rivendicazione della proprietà.2. Il primo mezzo di ricorso denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente, per avere i giudici di seconde cure ritenuto “benmotivato” l’avviso di accertamento e “quindi” assorbita la “contestualeviolazione dell’art. 2697”: violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 delNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 della costituzione (art. 360, 1° comman. 4, c.p.c.) .Si assume che, invece, l’atto originariamente impugnato consentiva diindividuare solo una serie di dati numerici, concernenti la categoria deglispazi oggetto di occupazione (“Cat. 2”), la tariffa al mq applicata(“29,23”), il totale dei mq occupati (“4.208,00”) e il periodo dioccupazione (dal “01-09-2016” al “22-10-2020”), mancando, invece,l’individuazione del titolo giuridico (“proprietà pubblica” o “uso pubblico”)in base al quale con l’avviso di accertamento di cui è causa, è stataritenuta dovuta la tassa sull’occupazione del suolo pubblico (“Tosap”).3.Il secondo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. reca la denuncia di violazione e falsa applicazionedegli artt. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 51, comma 2, del d.lgs. 15novembre 1993 n. 507, 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 nonchè dell’art.1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (dunque, dell’art. 24della costituzione) in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddovehanno ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento .Si deduce che la statuizione del giudice d’appello contrasta con le normerubricate, poiché la mera elencazione di dati numerici (al paridell’evocazione di “impianti pubblicitari”, in alcun modo individuati e di cuila Contribuente non ha assolutamente alcuna notizia e il rinvio ad allegatiinesistenti) non può essere considerata idonea a soddisfare il requisitodella idoneità motivazionale.4.I primi due motivi- che involgendo la medesima quaestio iurisconsigliano un esame congiunto – sono destituiti di fondamento.Stando alla rubrica del vizio in rassegna, calibrato sull’omessa motivazionein relazione al vizio del deficit contenutistico dell’avviso di accertamento,non può non evidenziarsi come la suindicata valutazione del Giudiceregionale sia stata ampiamente illustrativa delle ragioni per le qualil’avviso oggetto di contenzioso è stato considerato compiutamenteNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026motivato nei suoi elementi costitutivi, capaci di porre il contribuente nellecondizioni di potersi adeguatamente difendere. In particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi eoggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fattiastrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambitodelle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto lequestioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 28375 del 2018;Cass. n. 15309 del 2021; Cass. n.27835/2025).Nella fattispecie sub iudice, non si evidenzia pertanto alcuna insufficienzamotivazionale dell’avviso, tanto che anche il decidente ha accertato chel’avviso contiene i riferimenti normativi, i provvedimenti adottati dall’Ente,l’individuazione dell’area occupata e la sua superficie, nonché la tariffaprevista. Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondatoanche sotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sonoconcentrate, sin dall’inizio, sulla titolarità dei beni occupati, il chedimostra che sin dal ricorso introduttivo la società è stata in grado diallestire le proprie traiettorie difensive.Non vi è dubbio che, recependo quanto così riscontrato dal giudice delmerito, la valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso da questiresa risulti conforme, in diritto, alle prescrizioni di cui all’art.7 legge n.212/2000, recando sufficiente indicazione tanto dei presupposti di fattoquanto delle ragioni giuridiche della pretesa; e ciò con speciale riguardo alnucleo fondamentale della controversia, costituito appunto dalle superficiritenute tassabili (così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n.18387; Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass.,Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n.2928, Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre2022, n. 37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, cheNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026richiama Cass. Sez. VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul pianogenerale, Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T.,25 ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n.8312, Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre2021, n. 39283, Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V,14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 edancora Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente,Cass., Sez. T. 10 giugno 2024, n. 16096).5.Il terzo strumento contestativo prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis del d. lgs. n.546/1992 in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddove hannoritenuto “assorbita” la violazione della medesima disposizione (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.) , in quanto, pur prevedendo l’art. 2697 c.c.l’onere a carico del Comune di Pomezia di dimostrare la sussistenza deipresupposti applicativi della disposizione impositiva e pur in assenzadell’allegazione di elementi probatori fondanti la pretesa impositivadell’ente locale, la Corte regionale ha deciso in senso favorevoleall’amministrazione,5.1. Parimenti infondato è il motivo in disamina.Ancorchè la Corte regionale abbia dichiarato, subito dopo aver ritenutolegittima la motivazione dell’avviso opposto, assorbito il motivoconcernente la violazione dell’art. 2697 c.c., ha in realtà accertato che la pretesa dell’appellante di non dover essere assoggettato alla TOSAP perun asserito diritto di proprietà sull’intera area è illogica se solo si tieneconto che l’area è stata destinataria (da sempre) di interventi, di rilevanzapubblica, forniti agli abitanti da parte del Comune in materia di: viabilità(toponomastica; fermata autobus), servizi (realizzazione di rete idrica;scuola materna; caserma dei carabinieri; ufficio postale) e con attiamministrativi (rilascio di autorizzazioni commerciali), oltre alla presenzadi una chiesa. Oltretutto l’area è stata sempre aperta al libero accesso delNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026pubblico. Quindi, quantomeno, anche volendo sposare la tesidell’appellante, sussisterebbe la c.d. “dicatio ad patriam”, ravvisabile ogniqualvolta il comportamento del proprietario, pur se non intenzionalmentediretto a dar vita al diritto di uso pubblico, ponga volontariamente, concarattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività,assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenzacomune ai membri di tale collettività “uti cives” e non uti singuli, ossiaquali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al benegravato. .Non si rinviene, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c.poiché la Corte ha concretamente (come sopra evidenziato richiamando lamotivazione) ritenuto provata la sussistenza di una destinazione uti civesdelle aree interne al borgo, alla stregua degli interventi, di rilevanzapubblica, forniti agli abitanti da parte del Comune in materia di viabilità(toponomastica; fermata autobus) e di servizi (realizzazione di reteidrica; scuola materna; caserma dei carabinieri; ufficio postale).Del resto, questa Corte, ha chiarito che la violazione della norma dell’art.2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata,secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – comenella specie – sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delleprove (nel caso di specie documentali) proposte dalle parti (Cass. n.15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. 11 febbraio 2025, n.3495), opponendo una diversa valutazione.6.Il quarto mezzo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza permotivazione apparente, in relazione alla presunta violazione, da partedella contribuente, del divieto di “motivi nuovi”. violazione dell’art. 132Numero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 della costituzione(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) .Si sostiene che la Corte distrettuale abbia confermato l’inammissibilitàdelle integrazioni argomentative proposte con la memoria dellacontribuente, richiamando il dettato dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992,senza tuttavia chiarire quali fossero tali nuovi argomenti difensivi proposticon la memoria, trascurando di illustrare il percorso logico-giuridicoseguito per ritenere i chiarimenti e i documenti recati nella memoriaillustrativa depositata (in termini) dalla contribuente, nel corso primogrado, come “inammissibili”. Si assume che le argomentazioni rese nellamemoria di primo grado non solo non abbiano avuto alcun carattere dinovità rispetto ai motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento marappresentano una risposta della società alle argomentazioni che ilComune, per la prima volta e tardivamente, aveva introdotto nel giudiziodi primo grado al momento della sua costituzione, in sede dicontrodeduzioni.7.Il quinto strumento di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24, 32, 57 e 58 del d.lgs. n. 546/1992 (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.) , ripropone le difese del precedente motivo di ricorso. Si obiettache l’integrazione dei motivi di ricorso prevista dall’art. 24 del d.lgs.546/1992 è ammessa a seguito del deposito di documenti non conosciutiad opera delle altre parti o per ordine della commissione e comunqueentro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessatoha notizia di tale deposito: correttamente, pertanto, la società, senzamodificare il thema decidendum, ha depositato gli atti storici di acquistoed i successivi atti notarili di trasferimento, nonché la relazione notariale afirma del dr. [OSCURATO:PERSONA], dai quali era inferibile che tra la sig.ra MonrayLanza e la società Lavinium “le aree cortilizie interne al Borgo di pratica diMare […] sono oggetto dell’atto a favore della società [OSCURATO:PERSONA]” eche per tali aree cortilizie siano da intendersi tutte le aree libere interne alNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026recinto del Borgo, come meglio descritto nell’allegata planimetria. Siobietta che a fronte della integrazione motivazionale dell’avviso diaccertamento operata dal Comune solo in sede di propria costituzione ingiudizio, la [OSCURATO:PERSONA] presentava la propria memoria illustrativa aisensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, con la quale produceva ulterioridocumenti e chiarimenti attestanti la già eccepita esclusiva proprietàdell’intero Borgo, ivi comprese le aree cortilizie interne.8. Il quarto ed il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono prividi pregio.La corte distrettuale nell’affermare che non sono ammessi nuovi motivi inappello, ha confermato la decisione di prime cure che aveva ritenutotardive le difese svolte dalla società nelle memorie. Perché la motivazionedi una sentenza possa essere definita “contraddittoria”, un’espressionecontenuta in questa deve risultare in contrasto con un’altra, essendoindispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni tali da nonpermettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum”adottato. Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria allorchédalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in unaipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che,dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà delgiudice (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006; Cass. Sez.U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010; conforme Cass. Sez. 1, Sentenzan. 3270 del 18/02/2015).Con le memorie depositate in primo grado, la società invocava per laprima volta la riduzione al 10% della tariffa, espressamente prevista dalregolamento Comunale del Comune di Pomezia vigente pro temporeall’art. 26, comma 1, lett. a) (nonché dalla disciplina generale recataall’art. 42, comma 4 del d.lgs. n. 507/93), per le superfici eccedenti i millemetri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti .Numero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026Pertanto, si può senz’altro affermare che la novità della domanda con laquale veniva per la prima volta richiesta la riduzione tariffaria per leoccupazioni sia temporanee che permanenti rappresenta una domandanuova proposta dalla ricorrente soltanto con le memorie difensive in primogrado, come si evince chiaramente dalla pronuncia di prime cure,produzione nemmeno correlata alle controdeduzioni del Comune ed allarelativa documentazione dal medesimo allegato.L’inammissibilità della formulazione dei nuovi motivi confermata in sede diappello non poteva ovviamente far riferimento alla contestazione in meritoalla titolarità dell’area interna al borgo, già proposta con il ricorsooriginario ed oggetto del vaglio da parte di entrambi i giudici di merito.9.La sesta censura è così rubricata nullità della sentenza per motivazioneapparente, laddove i giudici di seconde cure hanno ritenuto “illogica” lapretesa della società di non dover essere assoggettato alla tosap per unasserito diritto di proprietà: violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 deld.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 della costituzione (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.) .Si allega che, in relazione alla natura (o destinazione ad uso pubblico)delle aree viarie e cortilizie interne al borgo, i giudici di seconde cureabbiano ritenuto sostanzialmente pacifica la “rilevanza pubblica” delle areeinterne al Borgo di Pratica di Mare, da secoli di esclusiva proprietà dellaRicorrente), attribuendo rilievo a talune affermazioni del Comune secondocui “l’area” era stata sempre aperta al libero accesso del pubblico egiungendo ad “accertare” che si era costituito un uso pubblico, attraversola “dicatio ad patriam”, ravvisabile nel comportamento del proprietario purse non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto di uso pubblico,ponendo l’area a disposizione della collettività ed assoggettandolo alcorrelativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di talecollettività “uti cives” e non uti singuli. Si contesta la sentenza impugnataNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026nella parte in cui ha ignorato gli elementi di prova depositati nel corso delgiudizio di appello, senza illustrare in alcun modo il percorso logico seguitoper ritenere le molteplici argomentazioni di fatto e di diritto della NovaLavinium “irrilevanti”, fino a giudicare “illogica” prima che “priva difondamento giuridico” la pretesa della contribuente.9.1. Detto mezzo non ha pregio.Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorreallorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di leggecostituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell’art. 132, co. 2, n.4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto delladecisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito perpervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove hafondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni èpervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche diverificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce nonsolo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vistagrafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez.un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazionemeramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma divizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisioneassunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «dicomprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logicoseguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. n. 4448/2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella diesternare un «ragionamento che, partendo da determinate premessepervenga con un certo procedimento enunciativo», logico eNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla resdecidendi» (Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017).La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dispostadall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 dellepreleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. sez. un. n.8053/2014;Cass. n.13977/2019; Cass. n. 26611/2025)).Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie, poiché la Corte territoriale haspecificamente motivato il proprio convincimento, esponendo in modochiaro e comprensibile le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’usocivico sulle aree interne al borgo. L'iter argomentativo compendiato dalgiudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gliestremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile,elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e dicongruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure inquesta sede illustrate dalla ricorrente.10. La settima doglianza lamenta l’ illegittimità della sentenza nella partein cui i giudici hanno ritenuto applicabile, al caso di specie, la tosap;violazione dell’art. art. 38 e ss. del d.lgs. n. 507/93 (art. 360, 1° comman. 3, c.p.c.) , in quanto le servitù di uso pubblico (o diritti di usoNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026pubblico), a differenza delle servitù prediali pubbliche, non sonodisciplinate, quanto ai modi di costituzione dagli artt. 1027 e ss. c.c..Pertanto, la costituzione di un diritto d'uso pubblico può avveniremediante un fatto non negoziale del proprietario che volontariamentepone la cosa con carattere di continuità - e non precarietà e tolleranza - adisposizione di una collettività di cittadini, con l'ulteriore conseguenteassoggettamento del bene all'uso pubblico. In ogni caso,l'assoggettamento di un'area privata ad una servitù di uso pubblico non èdeterminato dal semplice uso di fatto da parte della collettività o da unaunilaterale manifestazione di volontà da parte della pubblicaamministrazione, ma richiede che l’uso collettivo si sia protratto per iltempo necessario ad usucapire il relativo diritto, oppure trovi il suofondamento in un provvedimento, in un atto di ultima volontà o nel merofatto della dicatio ad patriam.10.1.Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.In primo luogo, il vizio di violazione di legge consiste nella erroneariconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata adettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) e postula chel’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermoed indiscusso; il motivo in esame, invece, critica la ricostruzione del fattomateriale e rimette in discussione l’esame e la valutazione fattadal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne l’attendibilitàe la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del 07/04/2017;Cass., n. 6035 del 13/03/2018). Infatti, la società si duole dellacircostanza che il giudice di secondo grado abbia esposto il suoconvincimento senza considerare gli elementi probatori forniti a supportodella propria tesi, allegando un'erronea ricognizione, da parte del giudice aquo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa:Numero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge,inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censuraè possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio dimotivazione ovvero del travisamento della prova (cfr., ex plurimis, Sez.L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del30/12/2015; sul travisamento S.U. n.5792/2024), non essendo consentitoalla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come viziodi motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice dimerito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale lasentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011).In tal modo la società contribuente mostra di utilizzare un'argomentazionecritica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizionedella fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze probatorie di causa.Sotto altro profilo, nell'esprimere il giudizio in cui si concreta la prova diun fatto, il giudice è chiamato a selezionare uno specifico contenutoinformativo che, anche alla luce delle complessive informazioni ricavatedagli altri mezzi di prova disponibili, verrà utilizzato ai fini dellacomposizione del ragionamento (probatorio) in cui si articola la decisione.In tal senso, la valutazione del materiale probatorio (dei mezzi di prova)finisce propriamente col risolversi nella scelta di uno o più tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, ingrado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice, affinchésappia valorizzarne la maggiore o minore attendibilità rappresentativa delthema probandum.Questa attività di selezione (e dunque di scelta) tra i possibili contenutiinformativi ricavabili da un mezzo di prova, in quanto espressionedell'essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, deveritenersi, come tale, estranea ai compiti istituzionali della Corte diNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026legittimità e, conseguentemente, non denunciabile, dinanzi a quest'ultima,come vizio della decisione di merito, potendo la parte interessataunicamente limitarsi a denunciare l'omesso esame, da parte dei giudici dimerito, di specifici fatti, d'indole principale o secondario e di caratteredecisivo, su cui le parti abbiano avuto modo di confrontarsi in modoespresso nel corso del giudizio.11. L’ottavo mezzo di ricorso denuncia l’illegittimità della sentenza nellaparte in cui i giudici di seconde cure hanno ritenuto l’esistenza della“dicatio ad patriam”; violazione dell’art. 825 e 2697 c.c. (art. 360, 1°comma n. 3, c.p.c.) nonché nullità della sentenza per motivazioneapparente (art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.) ; in quanto i giudicid’appello hanno ritenuto sussistere uno dei presupposti applicativi dellaTosap, ossia l’”uso pubblico” di aree private, in ragione della(presuntamente) intervenuta “dicatio ad patriam”. Si assume che perritenersi costituita una servitù di uso pubblico, non è sufficiente la solautilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario, essendoaltresì necessario che: 1) il bene risulti posto al servizio della generalitàindifferenziata dei cittadini; 2) la collettività ne faccia autonomamente usoper la circolazione; 3) infine l’uso, onde poter escludere che esso sia fruttodella mera tolleranza dominicale, si sia protratto per il tempo necessarioall’acquisto per usucapione (Consiglio Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n.3316). Nella specie, secondo l’assunto della società, l’amministrazionecomunale non avrebbe provato l’acquisto per usucapione di un usopubblico su aree private, avendo il Comune sostenuto la tesi – opposta –della presunta proprietà pubblica delle aree interne al borgo.Si obietta che dalla relazione peritale dell’arch. Cianfarani e dalla sentenzadi primo grado del Tribunale di Velletri, nonché dalla documentazionecatastale, notarile e contrattuale, con specifico riferimento al tema della“dicatio ad patriam”, si evince che l’area in questione è stata separatadalla limitrofa sede stradale a mezzo di opere realizzate da Nova LaviniumNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026s.r.l. con ciò conclamando come la società proprietaria abbia intesoindividuare e delimitare il proprio compendio dalla confinante zonadestinata al pubblico transito.11.1. La censura è infondata.Diversamente da quanto prospettato con tale motivo, la Corte di appello -confermando sul punto la pronuncia di primo grado - ha adeguatamenteaccertato che l’area interna al borgo, pur volendosene affermare la naturaprivata, è, tuttavia, soggetta a servitù di pubblico passaggio, ragion percui devono considerarsi legittime le pretese del Comune esercitate perl'ottenimento della Tosap, avuto riguardo all'entità della zona in concretoaccertata come occupata.E' risaputo, da un punto di vista generale, che la servitù di uso pubblicoconsiste in un peso a carico di un bene immobile per consentire un'attivitàa beneficio di una collettività di persone (uti cives), corrispondente adesigenza di carattere generale e diretta a realizzare un fine di pubblicointeresse (passaggio o altro). Il contenuto del diritto in questione non èpredeterminato: deve unicamente essere idoneo a perseguire un fine dipubblico interesse attraverso il suo esercizio da parte di una collettivitàindistinta di persone.In particolare, con riferimento alla ricostruzione fattuale dei luoghi nelcaso in esame, la Corte territoriale, ha appurato, sulla base delle proveaddotte, che l’area tassata è stata destinataria (da sempre) di interventi,di rilevanza pubblica, forniti agli abitanti da parte del Comune in materiadi viabilità (toponomastica; fermata autobus), servizi (realizzazione di reteidrica; scuola materna; caserma dei carabinieri; ufficio postale) e con attiamministrativi (rilascio di autorizzazioni commerciali), oltre alla presenzadi una chiesa. Oltretutto l’area è stata sempre aperta al libero accesso delpubblico .In altri termini, con valutazione fattuale insindacabile nella presente sededi legittimità, la Corte regionale non si è affatto limitata a prendere inNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026considerazione l'astratta idoneità del bene a perseguire un fine pubblico,ma ha verificato, in concreto, che il tratto viario interno al borgo diproprietà della ricorrente consentiva l’accesso alla comunità di persone eda tempo immemorabile (da sempre), donde la configurazione della suasottoposizione ad una servitù pubblica di passaggio. Sulla scortadell'accertata condizione dei luoghi, quindi, il giudice di appello hacorrettamente applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo laquale sulle aree interne al borgo era stata costituita una servitù di usopubblico funzionale al soddisfacimento di un'esigenza di carattere generale(cfr., per tutte, Cass. n. 5414/1992 e Cass. n. 11676/2018; Cass.n.28869/2021). Invero, non si dubita che in tema di occupazione di suolopubblico e di spazi ed aree pubbliche anche le occupazioni eseguite suaree private soggette a servitù di pubblico passaggio siano soggette adimposizione per il pagamento del relativo canone (Cass., n. 28869/21).12. Il nono mezzo di ricorso lamenta la nullità della sentenza perviolazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatodi cui all’art. 112 c.p.c., derivante dall’omesso esame delle risultanzeemerse dal parallelo giudizio civile avente ad oggetto esattamentel’accertamento della (in)sussistenza di un “uso pubblico” (art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.). ; in particolare, si afferma che i giudici hanno ritenutosostanzialmente pacifica l’esistenza di una “dicatio ad patriam”, basandosisu taluni elementi descrittivi della fattispecie offerti dal Comune. Perpervenire a tale decisione, i giudici d’appello avrebbero espressamentescelto di ignorare – ritenendole irrilevanti – le risultanze di paralleli giudiziaventi ad oggetto la medesima vicenda, disattendendo le risultanze delgiudizio civile, conclusosi in primo grado dinanzi al Tribunale Civile diVelletri, sebbene, in tale sede fosse stata depositata consulenza tecnicad’ufficio, supportata da una relazione notarile del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Siargomenta che la sentenza del Tribunale, al pari della consulenza tecnicadi ufficio rappresentino elementi liberamente valutabili dai giudici diNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026merito nell’ambito della propria discrezionalità, ma – come affermato inpiù occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte - questi ultimi devonocomunque esaminarne il contenuto avendo l’obbligo di illustrarecomunque i motivi per i quali ritengono il contenuto irrilevante ai fini delladecisione. Nella specie, la mancata pronuncia da parte dei giudici sullerisultanze emerse nel citato giudizio civile non può che determinare lanullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ai sensi del quale “ilgiudice deve pronunciarsi su tutta la domanda […]”.12.1. Il motivo si rivela inammissibile.L'omesso esame di una prova atipica (come la perizia disposta in altrogiudizio) non integra di per sé una violazione dell'art. 112 c.p.c.(corrispondenza chiesto/pronunciato), che si configura solo se il giudiceomette di decidere su una domanda, eccezione o motivo di appello, nonsul mancato esame di un singolo elemento istruttorio ovvero di una provatipica, come nel caso in esame. Essa va dedotta come "omesso esame diun fatto decisivo" ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. o viziomotivazionale, purché la prova sia decisiva e ritualmente introdotta.D’altra parte, secondo l’insegnamento di questa Corte, ad integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia – qui dedotta attraverso la denunciadel vizio di cui all’art. 112 c.p.c. - non basta la mancanza di un’espressastatuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamenteomesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl’impostazione logico-giuridica della pronuncia (vedi Cass. 13/8/2018 n.20718, Cass. 13/10/2017 n.24155).Numero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026E tale è l’ipotesi in concreto ravvisabile, giacché la disamina da parte deigiudici del gravame – i quali hanno affermato che, quanto allecontroversie in corso in sede giudiziaria tra l’appellante e il Comune, siritiene che le stesse non ostano, in alcun modo, alla formulazione delgiudizio da esprimere in questa sede anche in considerazione del loroassorbimento una volta stabilita la debenza del tributo - rappresenta unincedere argomentativo che presuppone logicamente e giuridicamente, lavalutazione della irrilevanza e della sentenza non definitiva e dellaconsulenza (vedi al riguardo Cass. 6/12/2017 n.2919; Cass. n.20386/2021).13.Il decimo motivo è così rubricato violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., nella parte in cui i giudici di seconde cure, omettendo di valutare gliulteriori avvisi di accertamento ai fini Tosap, emessi dal Comune e relativiai periodi di imposta 2016, 2018, 2019 e 2020, e depositati in giudizio nelcorso del primo grado, hanno affermato l’inapplicabilità del cumulogiuridico (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) , ritenendo che l’appellante nonavesse fornito prova adeguata al fine di dimostrare la sussistenza deirequisiti per applicare il cumulo giuridico, allegando gli atti relativi alleannualità per le quali chiede l’applicazione dell’istituto.Si argomenta che invece gli avvisi di accertamento contestualmenteemessi dal Comune, con riferimento ai periodi di imposta dal 2016 al2020, riportano la medesima indicazione, in merito all’imposta e allasanzione dovuta.14.L’ultima censura deduce la illegittimità della sentenza nella parte incui i giudici hanno ritenuto inapplicabile il principio della continuazione(c.d. “cumulo giuridico” delle sanzioni irrogate), violazione dell’art. 12 deld.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 473/1997 (art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.) , nella parte in cui il decidente, negando l’applicabilità alcaso di specie del principio della continuazione e, quindi, l’effetto riduttivodelle sanzioni per effetto del “cumulo giuridico”, ha violato l’art. 12 delNumero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026d.lgs. n. 472/1997, secondo il quale, quando violazioni della stessa indolevengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzionebase aumentata dalla metà al triplo, che, ai sensi dell’art. 16 del decretolegislativo 473/1997, trova applicazione anche alle violazioni in materia ditributi locali.15.Gli ultimi due motivi sono fondati.Viene, nella sostanza, denunciata una svista percettiva della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha supposto il fatto (la cui verità era esclusa allastregua della specifica localizzazione dei documenti) che la società nonavesse prodotto in giudizio i precedenti avvisi di accertamento notificatidal Comune per la medesima imposizione. La doglianza è, anzituttoammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., poiché nel ricorso èpuntualmente indicato il contenuto del documento richiamato posto afondamento della censura ed è specificamente segnalata la sua presenzanel giudizio di merito, con l’indicazione della sedes processuale in cui erastato depositato (all. 20 al ricorso introduttivo).L’erronea supposizione del giudice d’appello - infranta contro la prova(così Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792) dell’allegazione documentale -è stata decisiva nell’escludere l’applicazione del principio del cumulogiuridico, questione che risulta essere stata oggetto di discussione tra leparti, quanto meno nel giudizio d’appello, atteso che non è contestato chenell’atto di appello la società abbia sottoposto l’argomento e che il motivosia stato respinto sulla base della svista, il che esclude la revocazionequando l’errore – di giudizio e non di mero fatto – riflette laprospettazione, in proposito, di una delle parti (v. Cass., Sez. Un.,5/03/2024, n. 5792, cit., par.10.14 delle Ragioni della decisione; Cass.15/03/2023, n. 7435).In ordine a questo specifico errore, esclusa dunque la sindacabilità con ilmezzo della revocazione (arg. ex art. 395, n.4 cod. proc. civ.), nullaostava alla formulazione del motivo di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,Numero registro generale 13476/2024Numero sezionale 240/2026Numero di raccolta generale 14782/2026Data pubblicazione 18/05/2026venendo in considerazione un «non-fatto», ovverosia «un fatto la cuiconsiderazione, nella sua effettiva oggettività, è stata in fin dei contiomessa» (così, in termini, Cass. Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, cit.;par.10.15 delle Ragioni della decisione). Entro questi specifici termini,escluso l’indebito riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., il decimo eundicesimo motivo di ricorso devono, pertanto, essere accolti.16. La sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai motiviaccolti e la controversia deve essere rinviata alla Corte di Giustizia disecondo grado del Lazio, in diversa composizione. P.Q.MLa CorteAccoglie il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso, respinti gli altri;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del presente giudizio.Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, dellaSezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026.Il Consigliere estensoreMilena BalsamoIl PresidenteGiacomo Stalla
Sentenza Cassazione n. 14782/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris