CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03896/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' OMAR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 10/03/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BOLOGNA, con sentenza del 10/3/2022, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a ALI' OMAR la pena dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma secondo e 337 e 61 n. 2 cod. pen. cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'art. 337 cod. pen. che avrebbe dovuto essere ritenuto assorbito nella condotta contestata quale rapina impropria. 2. Il ricorso è inammissibile. Nel motivo di ricorso la difesa deduce in sostanza la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. La doglianza, peraltro formulata in termini astratti e generici, non è consentita. 2.1. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata. 2.2. La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comnna 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, d'altro canto, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Kamal, Rv. 283023 - 01 Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01) 2.3. La censura, peraltro fondata su di una errata interpretazione delle norme cui invece il giudice con il riferimento a pag. 3 si è conformato (Sez. 2, n. 51576 del 04/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269502 - 01), non è consentita. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così