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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 14408/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di ex art. 599-bis cod. proc. pen., si deduce l'omessa valutazione da parte della Corte di appello della richiesta di revoca della confisca della somma di denaro.

Dal verbale dell'udienza del 24 giugno 2021 risulta che la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello ad esclusione di quello sull'entità della pena, oggetto dell'accordo con il Procuratore generale.

L'impugnazione sulla confisca risulta essere stata oggetto della rinuncia.

L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente L emeraro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 3 A 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di ex art. 599-bis cod. proc. pen., si deduce l'omessa valutazione da parte della Corte di appello della richiesta di revoca della confisca della somma di denaro. Dal verbale dell'udienza del 24 giugno 2021 risulta che la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello ad esclusione di quello sull'entità della pena, oggetto dell'accordo con il Procuratore generale. L'impugnazione sulla confisca risulta essere stata oggetto della rinuncia. L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente L emeraro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 3 A 2
Sentenza Cassazione n. 14408/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris