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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 28049/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 387-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.387/2021 Cron.

Rep.

Ud.23/06/2023 CC E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 1393/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2020 R.G.N. 2711/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 24 giugno 2020, la Corte d’Appello di Napoli, giudice del rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 8391 del 27 aprile 2016, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Napoli, avente ad oggetto il pagamento della somma spettante alla medesima a titolo di differenze sull’importo integrativo, quale lavoratore socialmente utile, dal novembre 2001 al giugno 2003, disponendo la compensazione delle spese di lite; - che per la cassazione del capo della decisione in punto spese di lite ricorreva la Mennillo affidando l’impugnazione a due motivi, cui resisteva, con controricorso, il Comune di Napoli; - che per la cassazione della medesima decisione proponeva altro autonomo ricorso [OSCURATO:PERSONA], originario ricorrente ed appellante nei giudizi di merito precedenti alla pronunzia di questa Corte, affidando l’impugnazione ad un unico motivo cui resisteva, con controricorso, il Comune di Napoli - che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha poi presentato memoria; - che la causa, originariamente assegnata alla sezione VI, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva rinviata a nuovo ruolo CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l a ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in una con il vizio di carente ed illogica motivazione, lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese di lite per averefondato la disposta compensazione delle spese su motivazione incongrua in contrasto con il principio della soccombenza;- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la ricorrente principale ribadisce la medesima censura in ordine alla statuita compensazione delle spese, e sostiene che il giudice del rinvio avrebbe disatteso la sentenza rescindente con la quale era stata era stata riconosciuta la piena fondatezza della domanda proposta nei confronti del Comune; - che, dal canto suo, il ricorrente incidentale, con l’unico motivo,deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 132 e 156 c.p.c., deducendo che, sebbene fosse stato parte del giudizio di rinvio, riassunto all’esito del giudizio rescindente, di detta partecipazione la Corte territoriale non aveva dato in alcun modo atto nella sentenza e ciò aveva comportato anche la mancata pronunzia sulla domanda, analoga a quella proposta dalla Mennillo, di pagamento delle differenze maturate sull’importo integrativo quale lavoratore socialmente utile; - che, prendendo le mosse, stante la sua evidente pregiudizialità, dal ricorso del Panico - da qualificare incidentale sulla base del principio di diritto per cui“l’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, si converte in ricorso incidentale” (cfr. Cass.

S.U. n. 24876/2017) - è a dirsi come l’unico motivo proposto meriti accoglimento; - che il motivo è redatto nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., perché nella parte argomentativa riassume i passaggi salienti della memoria di costituzione, allegata al ricorso per cassazione (n. 8 delle produzioni); - che l’onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere separatamente e distintamente tutte le parti interessate alla riassunzione sicché, ove questa sia avvenuta, le altre parti possono ritualmente assumere le proprie conclusioni anche mediante comparsa o memoria di costituzione (Cass. n. 5741/2019); - che, pertanto, è fondat a l’eccezione di nullità dell’impugnata sentenza, giacché nella fattispecie non si è in presenza di una omessa o inesatta indicazione delle parti nell’intestazione della sentenza, da emendare con la procedura di correzione di errore materiale, bensì di una totale assenza di statuizioni sulla posizione processuale della parte ( Cass. n. 19437/2019); - che il ricorso incidentale va dunque accolto, con conseguente assorbimento dell’impugnazione della Mennillo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 387-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.387/2021 Cron. Rep. Ud.23/06/2023 CC E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 1393/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2020 R.G.N. 2711/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 24 giugno 2020, la Corte d’Appello di Napoli, giudice del rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 8391 del 27 aprile 2016, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Napoli, avente ad oggetto il pagamento della somma spettante alla medesima a titolo di differenze sull’importo integrativo, quale lavoratore socialmente utile, dal novembre 2001 al giugno 2003, disponendo la compensazione delle spese di lite; - che per la cassazione del capo della decisione in punto spese di lite ricorreva la Mennillo affidando l’impugnazione a due motivi, cui resisteva, con controricorso, il Comune di Napoli; - che per la cassazione della medesima decisione proponeva altro autonomo ricorso [OSCURATO:PERSONA], originario ricorrente ed appellante nei giudizi di merito precedenti alla pronunzia di questa Corte, affidando l’impugnazione ad un unico motivo cui resisteva, con controricorso, il Comune di Napoli - che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha poi presentato memoria; - che la causa, originariamente assegnata alla sezione VI, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva rinviata a nuovo ruolo CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l a ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in una con il vizio di carente ed illogica motivazione, lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese di lite per averefondato la disposta compensazione delle spese su motivazione incongrua in contrasto con il principio della soccombenza;- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la ricorrente principale ribadisce la medesima censura in ordine alla statuita compensazione delle spese, e sostiene che il giudice del rinvio avrebbe disatteso la sentenza rescindente con la quale era stata era stata riconosciuta la piena fondatezza della domanda proposta nei confronti del Comune; - che, dal canto suo, il ricorrente incidentale, con l’unico motivo,deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 132 e 156 c.p.c., deducendo che, sebbene fosse stato parte del giudizio di rinvio, riassunto all’esito del giudizio rescindente, di detta partecipazione la Corte territoriale non aveva dato in alcun modo atto nella sentenza e ciò aveva comportato anche la mancata pronunzia sulla domanda, analoga a quella proposta dalla Mennillo, di pagamento delle differenze maturate sull’importo integrativo quale lavoratore socialmente utile; - che, prendendo le mosse, stante la sua evidente pregiudizialità, dal ricorso del Panico - da qualificare incidentale sulla base del principio di diritto per cui“l’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, si converte in ricorso incidentale” (cfr. Cass. S.U. n. 24876/2017) - è a dirsi come l’unico motivo proposto meriti accoglimento; - che il motivo è redatto nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., perché nella parte argomentativa riassume i passaggi salienti della memoria di costituzione, allegata al ricorso per cassazione (n. 8 delle produzioni); - che l’onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere separatamente e distintamente tutte le parti interessate alla riassunzione sicché, ove questa sia avvenuta, le altre parti possono ritualmente assumere le proprie conclusioni anche mediante comparsa o memoria di costituzione (Cass. n. 5741/2019); - che, pertanto, è fondat a l’eccezione di nullità dell’impugnata sentenza, giacché nella fattispecie non si è in presenza di una omessa o inesatta indicazione delle parti nell’intestazione della sentenza, da emendare con la procedura di correzione di errore materiale, bensì di una totale assenza di statuizioni sulla posizione processuale della parte ( Cass. n. 19437/2019); - che il ricorso incidentale va dunque accolto, con conseguente assorbimento dell’impugnazione della Mennillo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
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